Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale in persona dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Roberto Ricciardi Presidente
2) Dott. Cesare Taraschi Giudice
3) Dott.ssa Valentina Ferrara Giudice rel. ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1178/2017 avente ad oggetto “azione di responsabilità amministratore di società”
TRA
Parte_1
(C.F. ) e (C.F. C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv.to Raffaele C.F._2
Caggiano, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via Costanza n. 5
- Attori –
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4
rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to
Teresa Magnoni, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Salerno, alla Via C. Farina n. 25
- Convenuti –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri
[...]
e citavano in giudizio la Parte_3 Parte_2
sig.ra e il sig. dinanzi al Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Salerno al fine di accertare la violazione degli obblighi
e dei doveri del socio accomandatario Dott. anche Controparte_2
nella qualità di Amministratore della Controparte_3
Nello specifico chiedevano di accertare che le gravi irregolarità compiute avevano determinato la causazione di danni a carico degli attori in proprio e quali soci accomandanti. Chiedevano di condannarlo in proprio, ed in solido al socio accomandante sig.ra per l'effetto della perdita del beneficio della Controparte_1
responsabilità limitata ex art. 2320 c.c., al risarcimento di detti danni da liquidarsi anche secondo equità, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza fino all'effettivo soddisfo, con condanna di essi convenuti, ciascuno per quanto di propria ragione, al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.
Con comparsa depositata il 17.05.2017, si costituiva in giudizio la sig.ra eccependo l'infondatezza delle domande Controparte_1
svolte dagli attori, chiedendone il rigetto.
Deduceva che gli attori non erano legittimati a promuovere azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, che l'odierna convenuta non aveva mai svolto alcun atto di gestione della società, né tantomeno dei suoi conti correnti bancari (avendo, invece, meramente eseguito, nella qualità di dipendente della società con funzioni di addetta all'amministrazione, gli ordini di volta in volta impartiti dall'accomandatario amministratore ), che comunque gli attori non hanno subito alcun danno dalla gestione della società da parte del dott. , e che anche laddove in ipotesi gli attori CP_2 fossero legittimati all'azione di responsabilità, gli addebiti fossero fondati, i danni provati, e fosse dimostrata l'ingerenza dell'esponente nella gestione societaria, la sig.ra nulla CP_1
dovrebbe pagare agli attori.
Con comparsa depositata il 17.05.2017, si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto della domanda Controparte_2 proposta. Eccepiva: di essere l'unico socio accomandatario e che tale nomina avveniva con atto pubblico del 21.07.2003, modificativo dell'atto costitutivo della società, ben prima che gli accomandanti e fossero entrati a far parte della compagine sociale;
Pt_1 Pt_2 3
che i tre soci accomandanti sono tutti dipendenti della società e che il socio accomandatario svolgeva non solo il compito di amministrare la società ma anche di direttore tecnico di ben due delle quattro aree operative dell'azienda, ed in tale veste percepiva un compenso annuale, così come pattuito nell'ambito dell'atto pubblico citato;
che i soci accomandanti e , dopo Pt_1 Pt_2
avere avviato un trattativa con gli odierni convenuti per acquisire tutte le quote societarie, ovvero, in alternativa, per cedere al sig.
le loro quote, una volta verificato il fallimento di detta CP_2
trattativa, avevano inteso acquisire forzosamente tale controllo, deliberando l'esclusione del sig. dalla compagine sociale ai CP_2
sensi dell'art. 2286 c.c.; così in data 18.01.2017, senza la presenza del e della , deliberavano l'esclusione del , CP_2 CP_1 CP_2
allegando presunte inadempienze nella gestione della società, e consistenti nel fatto di non avere utilizzato la presunta cassa di euro
101.074,66 per pagare i debiti societari con fornitori, erario, dipendenti e terzi;
che successivamente gli attori nominavo il sig.
amministratore provvisorio della s.a.s. e che tal delibera Pt_2
veniva notificata in data 24.01.2017, successivamente impugnata dal sig. e provvisoriamente sospesa dal Tribunale di Salerno;
CP_2
che la difficoltà dell'azienda non era imputabile ad un'erronea gestione dell'amministratore, ma era connessa alle difficoltà dell'intero mercato di riferimento;
che tutte le altre eccezioni formulate da parte attrice era false e infondate.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., istruita la causa mediante interrogatorio formale e ctu contabile, il giudizio era rinviato all'udienza del 3.10.2024 per la precisazione delle conclusioni celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, ove era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda proposta è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare va dichiarata la competenza collegiale in merito alla decisione della presente controversia, ai sensi dell' art 50 bis n.
5) cpc, ratione temporis applicabile secondo cui il Tribunale giudice in 4
composizione collegiale: " .. 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione nonche' nelle cause di responsabilita' da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle societa', delle mutue assicuratrici e societa' cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi".
Il collegio preliminarmente esamina l'eccezione, sollevata da parte convenuta, nella memoria di replica di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva degli attori in quanto con atto per Notaio
del 3 Ottobre 2023 rep. 943 racc. 765 registrato in Persona_1
Salerno il 17.10.2023 al n. 32021 gli odierni attori, ciascuno per quanto di propria spettanza e con il consenso degli altri soci, dott. CP_2
e sig.ra , hanno ceduto alla società
[...] Controparte_1
le loro quote di Controparte_4
partecipazione al capitale sociale della detta società
[...]
pari rispettivamente al 38% Controparte_5
e al 12% del capitale sociale. Quindi la loro originaria legittimazione risulterebbe, allo stato, superata dalla vendita delle loro quote e quindi l'acquirente, successore a titolo particolare del diritto controverso a mente dell'art. 111 c.p.c., sarebbe l'unico ad essere sostanzialmente legittimato ad agire.
L'eccezione sollevata deve essere rigettata in quanto ai sensi dell'art. 111 cpc comma 1 in caso di alienazione del diritto controverso il processo prosegue tra le parti originare.
Venendo al merito si osserva che la domanda proposta da parte attrice ha ad oggetto azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore della società, per danni causati da condotte di mala gestio.
Nello specifico viene contestato all'amministratore della CP_3
– dott. – il mancato pagamento delle
[...] Controparte_2 retribuzioni mensili, degli oneri previdenziali sebbene annotati in bilancio, dei fornitori, dei debiti verso l'Erario, del canone di locazione dell'immobile dove si svolge l'attività di laboratorio di analisi pur risultando dagli ultimi bilanci ( 2016-2015) una 5
disponibilità di cassa nella misura rispettivamente di euro 101.074,66
e 97.514,86; infine la disponibilità di cassa non sarebbe stata utilizzata per fronteggiare la gestione finanziaria e patrimoniale della società dovendo far ricorso a fidi e mutui. Dall'esame dell' estratto conto risulterebbe un saldo negativo del conto corrente acceso presso per euro 49.335,00. Inoltre secondo la CP_6
rappresentazione di parte attrice altro elemento che evidenzia la mala gestio dell'amministratore attiene alla errata gestione degli acquisti di materiale di consumo, nonché la mancata proposizione di fattive azioni di recupero dei crediti vantati dalla Controparte_3
nei confronti del SSN per le prestazioni erogate in regime di convenzione;
alla data del 31.12.2015 il credito vantato nei confronti della ammonta a euro 64.936,00. Infine parte attrice contesta il compenso percepito dall'amministratore per euro 40.000 annui e dalla di lui moglie per euro 14.000 annui sebbene la società versasse in un momento di difficoltà economica. Infine , la socia accomandante con la sola autorizzazione del socio CP_1
accomandatario aveva compiuto atti di gestione sul conto corrente n. 2402.55 intestato alla e aperto presso Controparte_3
l'Agenzia n. 3 della Banca MPS e anche sul conto corrente n.
101745644 aperto presso l' in violazione dell'art. 2320 c.c. CP_6
con conseguente perdita del beneficio della responsabilità limitata.
Nel costituirsi in giudizio, il socio accomandatario Controparte_2
eccepiva la inammissibilità della domanda e rappresentava che le domande proposte erano infondate in quanto la cassa era stata interamente utilizzata per pagare i debiti della società mentre i debiti non ancora pagati dalla società erano connessi alle difficoltà economiche dell'intero settore della sanità privata convenzionata, senza alcuna responsabilità dell'amministratore che aveva utilizzato tutte le risorse a disposizione per pagare quanto poteva;
deduceva che l'amministratore non aveva arrecato alcun danno alla società e che non era affatto vero che l'esponente avesse gestito erroneamente l'assunzione del personale, posto che la quantità di ore di lavoro e le professionalità necessarie erano fissate dagli standard imposti dall' per il convenzionamento;
il compenso percepito 6
dall'amministratore era stato deliberato dalla società ed è del tutto coerente con l'attività svolta ( non solo di amministratore della società, ma anche e soprattutto di direttore tecnico delle due principali aree dell'attività sociale ). Infine non contestava la circostanza che gli attori per qualche tempo non avessero percepito il proprio compenso ma evidenziava che ciò era dipeso dalla loro volontà di aiutare la società in difficoltà economica, tanto è vero che, fino all'avvio del presente giudizio, giammai ne avevano chiesto l'immediato pagamento.
E' necessario premettere, in punto di diritto, che la società in accomandita semplice è una tipologia speciale di società di persone in nome collettivo, la cui peculiarità risiede nella suddivisione delle responsabilità tra i vari soci, divisi in due categorie: gli accomandanti e gli accomandatari. Il socio accomandatario agisce in qualità di amministratore e rappresentante della società, ed ha responsabilità illimitata nei confronti dei creditori sociali e dei terzi in genere, rispondendo delle obbligazioni contratte dalla società con l'intero patrimonio personale. Tale responsabilità è però controbilanciata dall'ampia gamma di diritti nell'amministrazione dell'impresa, che spetta unicamente all'accomandatario. Il socio accomandante, al contrario, risponde solamente con il patrimonio investito nella società. Esso svolge sostanzialmente funzione di finanziatore e in quanto tale non può ingerirsi attivamente nella gestione degli affari della società.
Ai sensi dell'art. 2313 c.c., i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
L'accomandatario è quindi responsabile degli eventuali debiti contratti dalla società, senza limiti e con il proprio patrimonio personale. Tuttavia, l'accomandatario risponde con il proprio patrimonio soltanto nel caso in cui il patrimonio aziendale non sia sufficiente a estinguere i debiti verso i creditori.
Come si è detto, al socio accomandatario spetta in via esclusiva l'amministrazione della società. Ai sensi dell'art. 2260 c.c. i soci accomandatari sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal 7
contratto sociale. Il socio accomandatario ha l'obbligo di amministrare la società e di compiere tutto ciò che è necessario al conseguimento dell'oggetto sociale, con la diligenza del mandatario.
Numerosi sono gli obblighi specifici che le norme societarie pongono a carico del socio accomandatario, quali, ad esempio:1) l'obbligo di tenere le scritture contabili;
2) l'obbligo di eseguire gli adempimenti pubblicitari (artt. 2296 e 2301 c.c.); 3) l'obbligo di redigere il rendiconto e di comunicarlo agli accomandanti (artt. 2261 e 2320
c.c.); 4) l'obbligo di distribuire utili (art. 2262 c.c.); 5) l'obbligo di non compiere atti in concorrenza con la società (art. 2301 c.c.).
Come noto la disciplina della società di persone, richiamata per le società in accomandita attraverso il rinvio dell'art. 2315 c.c., prevede all'art. 2260 comma 2 c.c. solo l'azione di responsabilità sociale, esperibile dalla società nei confronti degli amministratori per ottenere il risarcimento del danno arrecato al patrimonio sociale dall'inadempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. In coerenza con la mancanza di autonomia patrimoniale perfetta delle società di persone e con il regime generale di responsabilità personale dei soci per i debiti sociali non
è, invece, prevista l'azione dei creditori sociali nei confronti degli amministratori, che sono di norma anche soci illimitatamente responsabili, già esposti direttamente con il loro patrimonio nei confronti dei creditori sociali.
Né è possibile l'applicazione analogica dell'art. 2394 c.c., norma di carattere speciale che, in deroga ai principi generali della responsabilità aquiliana, consente ai creditori, nel contesto di limitazione al patrimonio sociale della responsabilità per i debiti sociali delle società di capitali, di ottenere il risarcimento del danno subito per effetto dell'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le loro pretese che solo indirettamente lambisce la loro sfera giuridica.
L'unica azione che, secondo l'orientamento consolidato della
Suprema Corte, può coesistere con l'azione di responsabilità sociale nelle società di persone è l'azione individuale del socio o del terzo direttamente danneggiati dal comportamento illegittimo del socio 8
amministratore che, in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. fondato sul principio generale del neminem laedere dell'art. 2043 c.c., esige, però, la deduzione e prova di un pregiudizio che non sia il mero riflesso del danno subito dal patrimonio sociale (v. Cass.
28.4.2021 n. 11223 in motivazione;
Cass. 25.7.2007 n. 16416; Cass.
13.12.1995 n. 12772; Cass. 10.3.1992 n. 2872).
L'esercizio dell'azione individuale del terzo danneggiato non è, quindi, “esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 cod. civ. esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società.” (v. Cass. 28.4.2021 n. 11223 in motivazione).
Fatta questa necessaria premessa di carattere sistematico, osserva il
Tribunale che dalla documentazione depositata risulta che alla data di proposizione della domanda il dott. era Controparte_2
amministratore e socio accomandatario della Controparte_3
e titolare di una quota pari al 35% mentre la socia
[...] CP_1
socia accomandante era titolare di una quota pari al 15%,
[...]
socia accomandante era titolare di una Parte_1
quota pari al 38% e infine socio accomandante era Parte_2
titolare di una quota pari al 12%.
La documentazione depositata unitamente all'istruttoria svolta, in particolare la ctu espletata che si condivide in quanto immune da vizi logici e metodologici, sono riuscite a dimostrare la parziale fondatezza della domanda. Nel dettaglio a fronte delle doglianze sollevate dagli attori parte convenuta non ha cercato di contrastare l'avversa domanda mediante il deposito di documentazione idonea a superare quanto dedotto. In particolare non risulta depositato alcun documento contabile obbligatorio (libro giornale, libro degli inventari, conti di mastro), ma unicamente i bilanci generali relativi agli anni 2015 e 2016; un bilancio infrannuale al 31.07.2016 e una scheda riepilogativa delle movimentazioni di cassa relativa al periodo 01.01.2016-31.12.2016. Inoltre il consulente nominato ha verificato che l'amministratore non ha fornito la prova di aver 9
inviato ai soci accomandanti la comunicazione dei rendiconti annuali per la loro approvazione, così come espressamente previsto dagli artt. 2261 e 2320 c.c.
In particolare il professionista nominato ha verificato che nel periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2016 la condotta dell'amministratore non è stata improntata ai principi di prudenza e di sana gestione. “Ed invero, atteso che dai Bilanci chiusi al 31.12.2015 e 31.12.2016 risultano perdite di esercizio pregresse per complessivi € 375.195,01 e perdite
d'esercizio rispettive di €. 31.264,67 ed €. 86.361,44, non v'è dubbio alcuno sul trend costantemente negativo dei risultati di gestione. Di conseguenza, vista la considerevole incidenza delle perdite complessivamente appostate in bilancio (€. 492.821,12) sul capitale sociale (€. 39.380,00), l'amministratore era tenuto a porre in essere opportune azioni tese al superamento di tale situazione di crisi, pena la probabile insolvenza della società con tutte le conseguenze del caso. Dalla documentazione versata in atti non risulta che egli abbia agito in tal senso. Pertanto, non avendo assunto un comportamento gestionale conforme ai principi di una corretta gestione aziendale a tutela dell'interesse della società, lo scrivente è dell'avviso che, almeno fino alla data del 31.12.2016, il dott. abbia posto Controparte_2 in essere le violazioni sopra rilevate pur in presenza di significative perdite che hanno determinato l'azzeramento del capitale sociale della società dallo stesso amministrata.” Rileva ancora il professionista nominato :“ appare utile sottolineare che dal bilancio al 31.07.2016, come versato in atti, risulta una consistenza di cassa di €. 101.074,66 mentre dal conto “Cassa”, alla stessa data, risulta appostato un saldo di €. 44.268,95. Va da sé che una tale significativa differenza dei valori della cassa alla stessa data
(€.56.805,71) è indicativa di una non corretta contabilizzazione dei fatti aziendale cui, necessariamente, consegue la mancata rappresentazione del dovuto “quadro fedele” che obbligatoriamente deve offrire il bilancio di esercizio. Altra circostanza che, a parere di chi scrive, debba essere posta in buona evidenza è la significativa consistenza della cassa contanti al
01.01.2016 (€. 97.514,86) che, oltre ad apparire inverosimile, mal si concilia con la notevole esposizione nei confronti dei creditori appostati tra le passività aziendali. Non può negarsi, infatti, che il detenere nelle casse sociali danaro contante di tale entità e non utilizzare lo stesso per usi più 10
appropriati e tesi alla riduzione delle passività, sia indicativo di una condotta contrastante con i basilari principi della corretta gestione delle risorse finanziarie aziendali. Così come non può sottacersi che, alla luce della attività svolta dalla società “ Controparte_5
detta inverosimile situazione induce a ritenere
[...]
effettivamente sussistente, così come assunto da parte attrice, una “mala gestio” delle risorse finanziarie e patrimoniali della società…si ritiene altresì di sottolineare che l'indice di indebitamento della società (capitale proprio + capitale dei terzi/ capitale proprio) è di valore di gran lunga superiore a 2, limite oltre il quale l'azienda risulta sottocapitalizzata”.
Emerge dunque una grave responsabilità dell'amministratore della la cui attività gestoria posta in essere non Controparte_3
è indenne da violazioni tanto degli obblighi di legge quanto delle previsioni di cui all'atto costitutivo della società dallo stesso amministrata;
inoltre le violazioni accertate si sono verificate fino alla data del 31.12.2016 ed hanno cagionato l'azzeramento del capitale sociale della società “ Controparte_5
[...]
Quale specifico effetto dell'accertamento della responsabilità dell'amministratore e socio accomandatario , gli Controparte_2
attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti. In particolare i danni per i quali gli attori chiedono il risarcimento sono relativi a : 1) esborso per sottoscrizione quote sociali a seguito del depauperamento della quota sociale, 2) perdita in percentuale dell'avviamento, 3) reintegro del capitale per le perdite subite 4) retribuzioni non corrisposte.
Le voci di danno sub 2-3 sono inammissibili.
Invero come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, già richiamata in parte iniziale di motivazione “ l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 cod. civ. esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili 11
e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore (Sez. 3, n. 4548 del 22/03/2012, Rv. 621601 – 01 – cfr. Cass. 28.4.2021 n. 11223 in motivazione).
Il danno richiesto relativo all'esborso per la sottoscrizione di quote sociali a seguito del depauperamento della quota sociale di cui erano titolari è configurabile, ad avviso del Tribunale, come danno direttamente subito dal socio in quanto a seguito dell'azzeramento del capitale sociale in conseguenza delle condotte di mala gestio, gli attori hanno dovuto versare fondi personali per sottoscrivere nuove quote della società . Come rilevato , peraltro dal consulente,
“effettivamente, dalla documentazione in atti, risulta che la sig.ra
[...]
abbia pagato la propria quota nominale (€. 14.964,40) Parte_1
€. 47.300,00 ed il sig. abbia corrisposto €. 8.000,00 a fronte Parte_2
della quota nominale di €. 4.725,60. Va da sé che il pagamento delle rispettive quote sociali ad un prezzo maggiore rispetto al loro valore nominale avvenne in virtù del fatto che tra le parti fu convenuto che il patrimonio netto della società avesse un valore superiore rispetto al capitale sociale sottoscritto dagli attori in sede di ingresso nella società. Orbene, atteso che il patrimonio netto della società risulta essersi azzerato, ritiene questo c.t.u. che il conseguente danno emergente subito dagli attori possa essere quantificato, così come da essi richiesto, nelle somme corrispondenti agli esborsi rispettivamente operati in sede di acquisto delle quote sociali e, più precisamente, per €. 47.300,00 dalla sig.ra Parte_1
e per €. 8.000,00 dal sig. ”
[...] Parte_2
Va pertanto riconosciuta tale voce di danno subita dagli attori, oltre interessi al tasso legale p.t. vigente sulle predette somme rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat-FOI, a decorrere dalla data degli esborsi effettuati dagli attori fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo. 12
Diverse considerazioni meritano di essere svolte, invece, per il danno da perdita di avviamento e per il danno richiesto derivante da reintegro del capitale per le perdite subite. Invero, come precisato dal CTU “l'avviamento è costituito dal maggior valore che il complesso aziendale presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei singoli beni che lo compongono e, per costante Giurisprudenza, esso non può essere escluso per il solo fatto che l'impresa abbia conseguito numerose perdite.”
Trattandosi di danno subito non dal socio direttamente bensì dalla società non può essere oggetto di valutazione e la richiesta è inammissibile.
Al pari non può darsi corso alla richiesta di risarcimento del danno per la voce sub 3) in quanto anche in questo caso trattandosi di danno non direttamente subito dal socio accomandante non è ammissibile. Peraltro dalla consulenza espletata è emerso che “non risultando che i sigg. e Parte_1 Parte_2
abbiano mai versato somme alla società per il reintegro del capitale sociale a seguito delle perdite subite, non si ravvisano motivi per riconoscere agli attori il risarcimento dagli stessi richiesto a tale titolo.”
L' ultima voce di danno che il Collegio ritiene di dover esaminare è quella relativa al mancato pagamento delle retribuzioni.
Con riguardo a tale voce di danno si osserva che nel corso del giudizio la società è stata ammessa, su sua richiesta, alla procedura di concordato preventivo. In data 11.4.2023 il Tribunale di Salerno ha omologato il concordato preventivo in continuità aziendale. Tra i creditori figurano gli odierni attori titolari di un credito privilegiato:
Euro 135.370,26 , Parte_5 Parte_6
44.742,26, entrambi con percentuale di soddisfo al 100%. Questo dato, ovvero l'ammissione del credito vantato dagli attori alla procedura di concordato, unitamente alla condotta processuale del convenuto priva di contestazione, consente di ritenere raggiunta la prova dell' an debeatur.Costituisce ormai principio pacifico quello secondo il quale il convenuto deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non 13
specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”
In merito al quantum deve rilevarsi che gli attori hanno formulato domanda di condanna del socio accomandatario al pagamento delle retribuzioni non versate fino alla data di notifica dell'atto di citazione: la socia per euro 27.000 mentre il socio per Pt_1 Pt_2
euro 50.000. Come detto la società è stata ammessa al Concordato
Preventivo e i crediti privilegiati vantati dai soci lavoratori sono stati ammessi con percentuale di soddisfo pari al 100%. Le somme ammesse al concordato, tenuto conto delle retribuzioni maturate nel corso degli anni, dall'introduzione del presente giudizio ( 2017) alla data in cui il concordato è stato omologato ( 11-4-2023), sono pari a:
1) uro 135.370,26; 2) Parte_5 Parte_6
44.742,26, entrambi con percentuale di soddisfo al 100%.
Parte convenuta ha depositato con la comparsa conclusionale depositata il 30.12.2024 il terzo piano di riparto parziale redatto dal
Commissario Liquidatore della Procedura in data 17.11.2024.
Il deposito di questo documento è da ritenersi ammissibile in quanto di formazione successiva allo scadere dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI cpc e in ogni caso non risulta violato il principio del contraddittorio avendo parte attrice potuto depositare la memoria di replica successivamente.
Tuttavia il Tribunale non ritiene di utilizzare i documenti depositati dal convenuto relativi alla procedura di Concordato preventivo per le seguenti ragioni: in primo luogo il terzo piano di riparto depositato non è definitivo perché in esso si prevede la possibilità di proporre reclamo nel termine di 15 giorni;
in secondo luogo non è indicata la causale dei crediti vantati dagli attori;
non si comprende in modo chiaro se il credito ammesso al pagamento nell'ambito della procedura per le posizioni di e coincida con il Pt_2 Pt_1
credito vantato dagli attori a titolo di retribuzione. Infine nel terzo piano di riparto è indicata la voce “anticipazioni INPS” a titolo di
TFR che rappresentano una voce diversa rispetto alle retribuzioni di cui si chiede, in questa sede il riconoscimento. 14
Pertanto, il Tribunale, condividendo la elaborazione compiuta dal
CTU, determina il credito vantato a titolo di retribuzioni non percepite (cfr. pag. 30-31 dell'elaborato peritale depositato in data
22.5.2023) in: a) euro 40.050,00 per;
b) Parte_1
euro 39.000,00 per . Parte_2
Trattandosi di debito (risarcitorio) di valore, sulle predette somme, rivalutate secondo gli indici Istat-FOI a partire dalle singole scadenze mensili come indicate nella stessa CTU alla quale si rinvia, decorrono gli interessi legali al tasso p.t. vigente, fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre i soli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo.
Venendo infine alle censure sollevate dagli attori in ordine al compimento da parte della socia accomandante di atti di CP_1
gestione sul conto corrente n. 2402.55 intestato alla CP_3
e aperto presso l'Agenzia n. 3 della Banca MPS nonché
[...]
sul conto corrente n. 101745644 aperto presso l' con la sola CP_6
autorizzazione del socio accomandatario, in violazione dell'art. 2320
c.c. con conseguente perdita del beneficio della responsabilità limitata, osserva il Tribunale che la prova non è stata raggiunta. La condotta contestata è rimasta del tutto indimostrata anche a seguito degli accertamenti peritali. Il consulente invero rileva che “dalla documentazione versata in atti risulta il deposito unicamente degli estratti conto bancari che, da soli, non fano emergere alcun elemento atto a dimostrare la fondatezza degli eccepiti atti di immistione nella gestione societaria da parte della sig.ra .” Controparte_1
Ne consegue che la domanda è risultata parzialmente fondata soltanto nei confronti di e merita accoglimento nei Controparte_2
termini sopra indicati.
Sul regime delle spese processuali
Le spese processuali nei rapporti tra parte attrice e Controparte_2
seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento del D.M. n. 147/22 (da euro 52.000 a euro
260.000), sulla base del decisum.
Nei rapporti tra parte attrice e le spese processuali Controparte_1
vanno poste a carico di parte attrice e meritano di essere liquidate 15
secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate in relazione alla posizione della convenuta. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, meritano di essere poste a carico di parte attrice per metà e l'altra metà a carico di . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nel proc. n. 1178/17 R.G., così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l Controparte_2
pagamento, in favore degli attori, delle seguenti somme:
a) euro 47.000 in favore di a Parte_1
titolo di esborso per la sottoscrizione di quote sociali, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
b) euro 8.000 in favore di , a titolo di esborso Parte_2
per la sottoscrizione di quote sociali, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
c) euro 40.050 in favore di a Parte_1 titolo di retribuzioni non percepite, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
d) euro 39.0000 in favore di , a titolo di Parte_2
retribuzioni non percepite, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
2) rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_1
3) condanna al pagamento delle spese Controparte_2 processuali in favore di parte attrice, liquidate in € 600 per spese vive ed € 14.103 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4) condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di , liquidate in € 7.052 Controparte_1 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Teresa
Magnoni dichiaratasi antistataria. 16
5) pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, per metà a carico degli attori e per l'altra metà a carico di CP_2
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Così deciso in Salerno, 24.3.2025
Il Presidente dott. Roberto Ricciardi
Il Giudice rel dott.ssa Valentina Ferrara