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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 5738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5738 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11719/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maria Rosaria Silvestro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11719/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO MONACO Parte_1 C.F._1 DA, elettivamente domiciliato in VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, 10 24060 CREDARO presso il difensore avv. LO MONACO DA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MOIRAGHI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA PASSIONE, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. MOIRAGHI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica in data 17/03/2025 e allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore agisce per il risarcimento dei danni subiti in data 23 marzo 2018 presso la Comunità sociale A77 Cascina San Marco, gestita dalla convenuta, presso la quale si trovava per un percorso di recupero terapeutico a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Narra l'attore che insieme ad altre persone - su esplicita richiesta del responsabile della sede - aiutava nelle operazioni di scarico di legna per il riscaldamento dei locali della Comunità Sociale e pativa incidente da cui derivavano lesioni al polso della mano destra con relativa fratturazione. Parte attrice in atto di citazione afferma che “la responsabilità del sinistro de quo è ascrivibile unicamente alla negligente e non curata organizzazione della Comunità Sociale A77 che non assicurava la sicurezza delle persone affidate alla propria cura. Infatti, si contesta la circostanza che l'operatore di turno della Comunità che aveva in custodia il sig. con negligenza non si accertava della Pt_1 pericolosità delle operazioni di scarico della legna, non apprestando le dovute cautele ed accorgimenti per impedire il verificarsi dell'incidente che ha portato all'infortunio del sig. Pt_1
.”. L'attore ritiene che la Comunità in quanto soggetto titolare di una posizione di garanzia, sia
[...] sempre responsabile dell'infortunio occorso al proprio sottoposto, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del soggetto sottoposto alla propria sorveglianza”.
Chiede pertanto il risarcimento del danno subito per le lesioni al polso.
Parte convenuta contesta la propria responsabilità, affermando l'inesistenza della prospettata posizione di garanzia e, tantomeno, di un rapporto di lavoro tra la cooperativa convenuta e l'attore. Fa rilevare che nella Carta dei servizi della cooperativa è previsto che gli ospiti partecipino, con finalità di trattamento e reinserimento, alle attività di gestione della struttura, tra le quali la cura e gestione delle aree verdi e la cura degli spazi (manutenzione della struttura). Contesta altresì il quantum richiesto da parte attrice.
La causa è stata istruita mediante prove orali con l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'interrogatorio formale di parte attrice e poi rinviata per la precisazione delle conclusioni a seguito della mancata adesione di parte convenuta alla proposta conciliativa formulata dal giudice.
La qualificazione giuridica dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice non è molto chiara. In atto di citazione l'attore, nel far riferimento alla posizione di garanzia, sembra adombrare una responsabilità ex art. 2043 c.c. per comportamento omissivo, o una ipotesi assimilabile alla responsabilità ex art. 2048
c.c. (ma l'attore non è minore, né incapace), mentre in altri passaggi quando fa riferimento al proprio
“sottoposto” sembra far riferimento agli obblighi sulla sicurezza gravanti sul datore di lavoro. In conclusionale l'attore richiama il contratto di spedalità, rappresentando una responsabilità di tipo contrattuale.
Anche volendo ipotizzare una responsabilità di tipo contrattuale o da contatto sociale, qualificazione che si ritiene più corretta, dal momento che il danneggiato era stabilmente ospitato nella comunità, seppure non in base ad un contratto ma per provvedimento dell'autorità giudiziaria, si ritiene che la domanda non possa essere accolta.
Infatti, pur applicando il regime probatorio più favorevole al danneggiato, previsto dall'art. 1218 c.c., si ritiene che non sussista alcuna responsabilità della comunità ospitante.
Si ricorda che in base a tale norma, si verifica una inversione dell'onere della prova, per cui spetta al danneggiato provare il contratto (o comunque il rapporto) e il danno subito, mentre la comunità dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
Dall'istruttoria è emerso che:
pagina 2 di 3 - L'attività di scaricare la legna era già stata svolta in passato, anche dall'attore e rientrava tra le attività previste dal percorso di recupero all'interno della struttura (vedi Carta dei servizi, interrogatorio formale dell'attore, testi e ) Tes_1 Tes_2
- L'attività non presenta in sé pericoli particolari e veniva comunque svolta adottando l'unico accorgimento possibile, quello di indossare i guanti che venivano forniti agli ospiti (testi Tes_1
e ) Tes_2
- L'operatore della struttura era presente e, in ogni caso, come accade per i minori, la vigilanza va commisurata alle condizioni personali degli ospiti che, essendo maggiorenni e non incapaci, svolgevano anche in autonomia le attività utili all'interno della struttura
- L'attore non era in alcun modo soggetto incapace o comunque non rappresenta il fatto di aver avuto condizioni o menomazioni tali da sconsigliare il suo coinvolgimento nell'attività
- Il sinistro occorso all'attore si è verificato per una autonoma perdita di equilibrio dell'attore, dovuta allo spezzarsi di un ramo. Non si vede quali accorgimenti utili potesse adottare la struttura per prevenire o comunque evitare una simile evenienza, escludendo che per una attività svolta con i piedi appoggiati a terra potessero essere richieste corde di sicurezza o altro.
In conclusione: parte convenuta ha dimostrato che l'attività proposta era adeguata alle caratteristiche degli ospiti, già nota all'attore e svolta con l'adozione delle cautele (uso dei guanti) richieste per lo svolgimento in sicurezza.
Nessuna responsabilità può pertanto essere ascritta alla parte convenuta.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, Le stesse, vengono liquidate in base al DM 55/2014 al valore medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per le altre fasi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta della modesta complessità della questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
3.387,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese forfettarie.
Milano, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Sara Maria Rosaria Silvestro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maria Rosaria Silvestro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11719/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO MONACO Parte_1 C.F._1 DA, elettivamente domiciliato in VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, 10 24060 CREDARO presso il difensore avv. LO MONACO DA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MOIRAGHI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA PASSIONE, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. MOIRAGHI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica in data 17/03/2025 e allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore agisce per il risarcimento dei danni subiti in data 23 marzo 2018 presso la Comunità sociale A77 Cascina San Marco, gestita dalla convenuta, presso la quale si trovava per un percorso di recupero terapeutico a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Narra l'attore che insieme ad altre persone - su esplicita richiesta del responsabile della sede - aiutava nelle operazioni di scarico di legna per il riscaldamento dei locali della Comunità Sociale e pativa incidente da cui derivavano lesioni al polso della mano destra con relativa fratturazione. Parte attrice in atto di citazione afferma che “la responsabilità del sinistro de quo è ascrivibile unicamente alla negligente e non curata organizzazione della Comunità Sociale A77 che non assicurava la sicurezza delle persone affidate alla propria cura. Infatti, si contesta la circostanza che l'operatore di turno della Comunità che aveva in custodia il sig. con negligenza non si accertava della Pt_1 pericolosità delle operazioni di scarico della legna, non apprestando le dovute cautele ed accorgimenti per impedire il verificarsi dell'incidente che ha portato all'infortunio del sig. Pt_1
.”. L'attore ritiene che la Comunità in quanto soggetto titolare di una posizione di garanzia, sia
[...] sempre responsabile dell'infortunio occorso al proprio sottoposto, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del soggetto sottoposto alla propria sorveglianza”.
Chiede pertanto il risarcimento del danno subito per le lesioni al polso.
Parte convenuta contesta la propria responsabilità, affermando l'inesistenza della prospettata posizione di garanzia e, tantomeno, di un rapporto di lavoro tra la cooperativa convenuta e l'attore. Fa rilevare che nella Carta dei servizi della cooperativa è previsto che gli ospiti partecipino, con finalità di trattamento e reinserimento, alle attività di gestione della struttura, tra le quali la cura e gestione delle aree verdi e la cura degli spazi (manutenzione della struttura). Contesta altresì il quantum richiesto da parte attrice.
La causa è stata istruita mediante prove orali con l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'interrogatorio formale di parte attrice e poi rinviata per la precisazione delle conclusioni a seguito della mancata adesione di parte convenuta alla proposta conciliativa formulata dal giudice.
La qualificazione giuridica dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice non è molto chiara. In atto di citazione l'attore, nel far riferimento alla posizione di garanzia, sembra adombrare una responsabilità ex art. 2043 c.c. per comportamento omissivo, o una ipotesi assimilabile alla responsabilità ex art. 2048
c.c. (ma l'attore non è minore, né incapace), mentre in altri passaggi quando fa riferimento al proprio
“sottoposto” sembra far riferimento agli obblighi sulla sicurezza gravanti sul datore di lavoro. In conclusionale l'attore richiama il contratto di spedalità, rappresentando una responsabilità di tipo contrattuale.
Anche volendo ipotizzare una responsabilità di tipo contrattuale o da contatto sociale, qualificazione che si ritiene più corretta, dal momento che il danneggiato era stabilmente ospitato nella comunità, seppure non in base ad un contratto ma per provvedimento dell'autorità giudiziaria, si ritiene che la domanda non possa essere accolta.
Infatti, pur applicando il regime probatorio più favorevole al danneggiato, previsto dall'art. 1218 c.c., si ritiene che non sussista alcuna responsabilità della comunità ospitante.
Si ricorda che in base a tale norma, si verifica una inversione dell'onere della prova, per cui spetta al danneggiato provare il contratto (o comunque il rapporto) e il danno subito, mentre la comunità dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
Dall'istruttoria è emerso che:
pagina 2 di 3 - L'attività di scaricare la legna era già stata svolta in passato, anche dall'attore e rientrava tra le attività previste dal percorso di recupero all'interno della struttura (vedi Carta dei servizi, interrogatorio formale dell'attore, testi e ) Tes_1 Tes_2
- L'attività non presenta in sé pericoli particolari e veniva comunque svolta adottando l'unico accorgimento possibile, quello di indossare i guanti che venivano forniti agli ospiti (testi Tes_1
e ) Tes_2
- L'operatore della struttura era presente e, in ogni caso, come accade per i minori, la vigilanza va commisurata alle condizioni personali degli ospiti che, essendo maggiorenni e non incapaci, svolgevano anche in autonomia le attività utili all'interno della struttura
- L'attore non era in alcun modo soggetto incapace o comunque non rappresenta il fatto di aver avuto condizioni o menomazioni tali da sconsigliare il suo coinvolgimento nell'attività
- Il sinistro occorso all'attore si è verificato per una autonoma perdita di equilibrio dell'attore, dovuta allo spezzarsi di un ramo. Non si vede quali accorgimenti utili potesse adottare la struttura per prevenire o comunque evitare una simile evenienza, escludendo che per una attività svolta con i piedi appoggiati a terra potessero essere richieste corde di sicurezza o altro.
In conclusione: parte convenuta ha dimostrato che l'attività proposta era adeguata alle caratteristiche degli ospiti, già nota all'attore e svolta con l'adozione delle cautele (uso dei guanti) richieste per lo svolgimento in sicurezza.
Nessuna responsabilità può pertanto essere ascritta alla parte convenuta.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, Le stesse, vengono liquidate in base al DM 55/2014 al valore medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per le altre fasi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta della modesta complessità della questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
3.387,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese forfettarie.
Milano, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Sara Maria Rosaria Silvestro
pagina 3 di 3