Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2159 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2159 /2024 , promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PLACIDI PAOLA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] , con il patrocinio dell'avv. CP_2
ORSINI CARLO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER LA DISCIPLINA DELLE
MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio nato dalla relazione tra le parti in data 26.12.2022. Per_1
Le parti hanno esposto:
-di avere intrattenuto una convivenza more uxorio dal mese di ottobre 2022 al 21 aprile
2024, stabilendo la residenza familiare in Terni in un appartamento acquistato in comproprietà in data 28.06.2022;
- che i rapporti tra le parti, un tempo felici e tranquilli, sono man mano divenuti conflittuali e difficili dopo la nascita del piccolo anche per problemi personali di Per_1 che hanno reso impossibile la prosecuzione della relazione e della CP_2 convivenza.
Tanto premesso i ricorrenti hanno esposto di voler disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento del figlio nei seguenti termini:
1) Il figlio minore di soli 18 mesi, stante la piccolissima età del bimbo, l'orario di Per_1 lavoro prolungato svolto dal e i temporanei, ma attuali, problemi di salute CP_2 personali del padre, viene affidato in via esclusiva alla madre e Controparte_1 collocato con la stessa presso l'abitazione di Terni e ciò fino almeno al compimento dei tre anni da parte del figlio. Il padre, , potrà vedere e tenere con sé il bimbo CP_2 per due volte a settimana, nei giorni di martedì e giovedì dalla uscita dal nido alle ore 13,30 fino alle ore 19,30, (possibilmente in compagnia di altra persona di famiglia) e con possibilità di pernottamento solo dopo il compimento dei tre anni del bambino;
la domenica il padre potrà prendere il bambino la mattina dalle ore 9,30 alle ore 14,00 o il pomeriggio, dalle ore 14,30 alle 19,30, previo accordo con la madre. Dopo che il bimbo avrà compiuto i tre anni, il padre potrà portarlo con sé per l'intera giornata della domenica dalle ore 9,00 alle ore 21,00. Il padre potrà prendere il bimbo con sé nei giorni di Natale, Santo Stefano, Pasqua per mezza giornata secondo le modalità che verranno stabilite di volta in volta tra le parti. Per quanto concerne le vacanze estive, solo dopo il compimento del terzo anno di età, il IG. potrà tenere con sé il figlio per una settimana CP_2 Per_1 nel periodo che verrà concordato dalle parti entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Ciò potrà avvenire esclusivamente se il IG. avrà completamente risolto le sue CP_2 problematiche personali e preferibilmente con la presenza e la collaborazione della sorella dello stesso, zia del piccolo che ha stabilito un ottimo rapporto con il Per_1 bambino. 2) Il IG. , che svolge il lavoro di agente di vendita autovetture presso noto CP_2
Concessionario e percepisce uno stipendio fisso mensile di € 1.200,00 oltre le provvigioni, verserà alla IG.ra , entro il 5 di ogni mese, l'importo di € Controparte_1
500,00 di cui € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio ed € Per_1
250,00, quale quota parte della rata mensile del mutuo acceso sull'appartamento di Piazza E. Fermi e della quota mensile di Condominio. Nulla sarà dovuto alla IG.ra che svolge la professione di insegnante (ancora precaria) con uno stipendio CP_1 mensile di circa € 1500,00. L'importo di cui sopra verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. 3) Le spese straordinarie, (mediche non convenzionate, scolastiche, sportive-ricreative come da Protocollo adottato dal Tribunale di Terni) che si renderanno necessarie per il bambino verranno corrisposte al 50% da entrambi i genitori. Le spese superiori ad € 200,00 dovranno essere concordate preventivamente dalle parti;
in caso di mancato accordo, il genitore che avrà sostenuto la spesa se ne accollerà l'intero ammontare. 4) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio”
All'udienza di comparizione personale delle parti le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate, precisando che l'affidamento esclusivo del minore alla madre
è stato previsto in ragione di difficoltà di salute del padre del minore.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg.
c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di conIGlio, in data 29.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti