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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 16/12/2024, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
- VOLONTARIA GIURISDIZIONE –
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Pasquale Longarini - giudice dott.ssa Paola Cappello - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di V.G. (adozione di maggiorenni) 1125/2024, promosso da Pt_1
, cf , difeso dall'Avvocato CELI CRISTIANA.
[...] C.F._1
:::::::::::::::::::::::::::::
, con istanza datata 31.5.2024, ha esposto: Parte_1
- di avere due figli minorenni nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nata a [...] l'[...]) e genitori viventi , nata a
[...] Persona_3
Bordighera il 01.10.1965 e nato a [...] il [...]); Persona_1
- di essere coniugato con (nata a [...], AG, il 01.04.1978), con CP_1
C matrimonio celebrato in Rocchetta Nervina, , il 18.09.2021;
- di volere adottare i tre figli maggiorenni della moglie e cioè: CP_1 Persona_4
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) e Persona_5 Persona_6
(nata a [...] il [...]), facendo presente che a fronte della convivenza more uxorio
[...]
1 iniziata nell'anno 2010 e del successivo matrimonio con la loro madre, tutti e tre i ragazzi sono stati da lui amati, educati, mantenuti e istruiti come figli propri, anche considerato che gli stessi non hanno più avuto alcun rapporto a far data dal 2009 col padre naturale;
Persona_7
- che, in sede di separazione giudiziale, i tre adottandi erano stati affidati in via esclusiva alla madre e che successivamente il padre naturale era stato dichiarato decaduto, in data 18.03.2011, dalla potestà genitoriale su loro tre;
- di aver compiuto anni trentacinque e di superare di oltre diciotto anni quelli di , mentre di Per_6
14 e 16 anni quelli di e . Per_4 Per_5
All'udienza del 9 c.m., l'adottante si è riportato al contenuto del ricorso e ha Parte_1
insistito nella richiesta di adozione.
I tre adottandi hanno dichiarato di non avere contatti, né personali né telefonici, col padre naturale, che non si è mai preso cura di loro. ha aggiunto di non averlo mai conosciuto e gli altri due Per_6
fratelli hanno dichiarato di averne ricordi vaghi, risalenti almeno a 17 anni fa, visto che da 17 anni vivono con la madre e con l'adottante.
Hanno altresì affermato di avere sempre potuto contare solo sulla figura “paterna” dell'odierno adottante, che considerano come vero padre, perché li ha cresciuti, li ha curati e hanno vissuto con lui. Pertanto, sono assolutamente d'accordo, ad essere da lui adottati.
La moglie dell'adottante e madre dei tre ragazzi, ha dichiarato anche lei di essere CP_1
d'accordo all'accoglimento della domanda di adozione.
Il padre naturale, ritualmente notificato, non è comparso all'udienza.
Il difensore ha chiesto di valutare se sia possibile che i tre ragazzi assumano il cognome del padre adottivo, eliminando il loro attuale cognome DELLA Per_4
:::::::::::::::::::::::::::
Si ravvisano i presupposti per la pronuncia dell'adozione
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 novembre 2023- 18 gennaio 2024, n. 5 ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per
l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando".
E' il caso di specie, atteso che adottante e adottandi sono tra loro legati da saldi vincoli personali e morali, dovendosi ridurre il divario di età al fine di tutelare una situazioni familiare consolidata negli anni.
2 Non vi è alcun dubbio, inoltre, che l'adozione corrisponda all'interesse e alla convenienza degli adottandi, proprio perché gli stessi appartengono sin da quando avevano rispettivamente 10, 8 e 5 anni al contesto affettivo e familiare del . Pt_1
Non può trovare accoglimento la richiesta di eliminare l'attuale cognome dei tre Persona_4
ragazzi, stante il disposto di cui all'art. 299 cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia pronuncia l'adozione di (nato a [...] il [...]), Persona_4
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Persona_5 Persona_6
26.06.2005), da parte di . Parte_1
Gli adottati anteporranno il cognome dell'adottante al proprio, per cui si chiameranno:
[...]
e Persona_8 Persona_9 Persona_10
Si comunichi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sanremo.
Imperia, deciso il 16/12/2024
Il Presidente est.
Dott. Eduardo Bracco
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- VOLONTARIA GIURISDIZIONE –
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Pasquale Longarini - giudice dott.ssa Paola Cappello - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di V.G. (adozione di maggiorenni) 1125/2024, promosso da Pt_1
, cf , difeso dall'Avvocato CELI CRISTIANA.
[...] C.F._1
:::::::::::::::::::::::::::::
, con istanza datata 31.5.2024, ha esposto: Parte_1
- di avere due figli minorenni nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nata a [...] l'[...]) e genitori viventi , nata a
[...] Persona_3
Bordighera il 01.10.1965 e nato a [...] il [...]); Persona_1
- di essere coniugato con (nata a [...], AG, il 01.04.1978), con CP_1
C matrimonio celebrato in Rocchetta Nervina, , il 18.09.2021;
- di volere adottare i tre figli maggiorenni della moglie e cioè: CP_1 Persona_4
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) e Persona_5 Persona_6
(nata a [...] il [...]), facendo presente che a fronte della convivenza more uxorio
[...]
1 iniziata nell'anno 2010 e del successivo matrimonio con la loro madre, tutti e tre i ragazzi sono stati da lui amati, educati, mantenuti e istruiti come figli propri, anche considerato che gli stessi non hanno più avuto alcun rapporto a far data dal 2009 col padre naturale;
Persona_7
- che, in sede di separazione giudiziale, i tre adottandi erano stati affidati in via esclusiva alla madre e che successivamente il padre naturale era stato dichiarato decaduto, in data 18.03.2011, dalla potestà genitoriale su loro tre;
- di aver compiuto anni trentacinque e di superare di oltre diciotto anni quelli di , mentre di Per_6
14 e 16 anni quelli di e . Per_4 Per_5
All'udienza del 9 c.m., l'adottante si è riportato al contenuto del ricorso e ha Parte_1
insistito nella richiesta di adozione.
I tre adottandi hanno dichiarato di non avere contatti, né personali né telefonici, col padre naturale, che non si è mai preso cura di loro. ha aggiunto di non averlo mai conosciuto e gli altri due Per_6
fratelli hanno dichiarato di averne ricordi vaghi, risalenti almeno a 17 anni fa, visto che da 17 anni vivono con la madre e con l'adottante.
Hanno altresì affermato di avere sempre potuto contare solo sulla figura “paterna” dell'odierno adottante, che considerano come vero padre, perché li ha cresciuti, li ha curati e hanno vissuto con lui. Pertanto, sono assolutamente d'accordo, ad essere da lui adottati.
La moglie dell'adottante e madre dei tre ragazzi, ha dichiarato anche lei di essere CP_1
d'accordo all'accoglimento della domanda di adozione.
Il padre naturale, ritualmente notificato, non è comparso all'udienza.
Il difensore ha chiesto di valutare se sia possibile che i tre ragazzi assumano il cognome del padre adottivo, eliminando il loro attuale cognome DELLA Per_4
:::::::::::::::::::::::::::
Si ravvisano i presupposti per la pronuncia dell'adozione
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 novembre 2023- 18 gennaio 2024, n. 5 ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per
l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando".
E' il caso di specie, atteso che adottante e adottandi sono tra loro legati da saldi vincoli personali e morali, dovendosi ridurre il divario di età al fine di tutelare una situazioni familiare consolidata negli anni.
2 Non vi è alcun dubbio, inoltre, che l'adozione corrisponda all'interesse e alla convenienza degli adottandi, proprio perché gli stessi appartengono sin da quando avevano rispettivamente 10, 8 e 5 anni al contesto affettivo e familiare del . Pt_1
Non può trovare accoglimento la richiesta di eliminare l'attuale cognome dei tre Persona_4
ragazzi, stante il disposto di cui all'art. 299 cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia pronuncia l'adozione di (nato a [...] il [...]), Persona_4
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Persona_5 Persona_6
26.06.2005), da parte di . Parte_1
Gli adottati anteporranno il cognome dell'adottante al proprio, per cui si chiameranno:
[...]
e Persona_8 Persona_9 Persona_10
Si comunichi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sanremo.
Imperia, deciso il 16/12/2024
Il Presidente est.
Dott. Eduardo Bracco
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