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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 9264/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 9264/2019
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) con il patrocinio dell'avv. VALERIA CALABRESE, elettivamente C.F._2 domiciliati in VIALE VITTORIO VENETO 52, CATANIA
contro
con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE SCIACCA, Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO LEOPARDI 119, CATANIA
1
R.G.A.C. 9264/2019
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 29 novembre 2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Il Tribunale procede all'esame delle domande ed eccezioni formulate dalle parti, rilevando preliminarmente che la causa è matura per la decisione senza necessità di ulteriori incombenti istruttori.
A
La domanda proposta da e è infondata per le motivazioni di Parte_1 Parte_2 seguito esposte.
Gli attori – i quali abitano presso l'appartamento ubicato al primo piano dell'edificio di via
Bologna 85 in Misterbianco – lamentano che dall'attività di autofficina condotta dal convenuto presso il locale al piano terra del suddetto fabbricato promanano immissioni sonore Controparte_1
e gassose che superano la normale tollerabilità: da qui, la richiesta di condanna della parte convenuta a cessare tali immissioni moleste ed a risarcire gli attori del danno patito per effetto di esse.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che la consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa ha consentito di appurare – previa effettuazione di analitici accertamenti fonometrici presso i luoghi per cui è causa - che “[…] le prove condotte in relazione alle immissioni sonore, sulla base dei valori sopra riportati, visti nel loro insieme non ha[nno] […] prodotto valori differenziali tali che rappresentino un superamento costante dei limiti della normale tollerabilità che giustifichino l'interferenza nel godimento del bene […]” di parte attrice: ciò ha condotto il perito ad “[…] affermare che l'entità delle immissioni sonore non ha determinato, nell'intervallo di tempo considerato, all'interno dell'appartamento al piano primo [ove vivono gli odierni attori], sia a finestre chiuse che a finestre aperte, immissioni sonore tali da compromettere la normale tollerabilità […]” (cfr. pag. 24 della consulenza tecnica d'ufficio).
Parimenti insussistente è qualunque immissione di gas superiore alla soglia di normale tollerabilità prevista dall'art. 844 c.c.: osserva, infatti, sul punto il perito d'ufficio che, per quanto “[…] la ridotta distanza tra i locali della officina rispetto al margine della carreggiata stradale, ed il traffico veicolare modesto che interessa la Via Bologna, […] permette di rilevare emissioni nocive con valori superiori a quelli riferibili al traffico […]”, “[…] al momento degli accessi si verificava come l'attività di riparazione delle autovetture, oggi non interessate da regolarizzazioni di carburazione come i modelli di alcuni decenni fa, avviene a motore spento […]” (cfr. pag. 25 della consulenza tecnica d'ufficio) – il che consente di ritenere che, per le specifiche modalità con le quali viene esercitata dal
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convenuto l'attività di manutenzione di autoveicoli all'interno dei locali al piano terra dell'edificio di via Bologna, tale condotta non possa essere ragionevolmente foriera di immissioni moleste nel senso prospettato dai coniugi , avuto riguardo all'equo contemperamento pur sempre preteso Parte_3 dall'art. 844, co. II c.c. tra le ragioni della proprietà e le esigenze produttive.
Ogni domanda di parte attrice è pertanto respinta.
B
Deve disattendersi anche ogni domanda riconvenzionale proposta da . Controparte_1
Premesso che il procuratore di parte convenuta, nell'avvalersi dei poteri connessi al mandato defensionale, ha ritenuto, in sede di precisazione delle conclusioni, di limitare la domanda riconvenzionale alla sola richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal proprio assistito e meglio descritto a pagg. 6 ss. della comparsa di costituzione e risposta, nonché del danno patrimoniale sofferto “[…] per i periodi di inattività dell'autofficina, per sviamento della clientela e per danno all'immagine commerciale della stessa […]” (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni depositato da parte convenuta in data 6 novembre 2024), deve ritenersi insussistente ogni pregiudizio come lamentato dal nelle proprie difese. CP_1
Da un punto di vista generale, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (Cass. 33276/2023).
Ora, qualunque disagio possa aver patito il per effetto dell'annosa diatriba che lo vede CP_1 opposto agli attori, esso non può che rientrare tra i fastidi fisiologicamente connessi al protrarsi di tale contenzioso, che vede fronteggiarsi persone che, per ragioni abitative e professionali, conducono immobili tra loro confinanti;
il tutto, non sfuggendo che non vi è agli atti alcuna specifica allegazione e/o persuasiva prova dell'esistenza di un qualche nesso causale tra le patologie lamentate dal convenuto (cfr. docc. 14-15 di parte convenuta) – soggetto peraltro fumatore, iperteso e sovrappeso (cfr. doc. 18 di parte convenuta) - e le condotte (genericamente allegate) che il suddetto convenuto imputa agli attori, condotte che rientrano, per lo più, nel quadro di un'elevata litigiosità tra vicini.
Ancora, non vi è prova alcuna che gli articoli di giornale rispetto ai quali il ha CP_1 lamentato una presunta diffamazione in suo danno siano scaturiti da condotte imputabili ai suddetti attori, non sfuggendo che ogni potenziale danno che il convenuto ritenesse di lamentare a cagione di tali pubblicazioni dovrebbe essere richiesto, tuttalpiù, alle testate che tali articoli hanno divulgato – e ciò, beninteso, sempre che tale pregiudizio sia adeguatamente provato dal il che non è CP_1 parimenti avvenuto nel caso in esame.
Sotto il profilo del danno patrimoniale, infine, anch'esso è stato genericamente allegato dal
- tanto che questi ha apoditticamente rimesso la sua esatta quantificazione ad un'eventuale CP_1 consulenza tecnica d'ufficio.
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La domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta è pertanto respinta.
III
Le spese di lite e di mediazione sono compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
Per le medesime ragioni le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono definitivamente poste a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta ogni domanda, anche riconvenzionale, proposta dalle parti;
2. compensa le spese di lite e di mediazione;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di tutte le parti ed in solido tra loro.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 24 marzo 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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