CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. PP LU Presidente
2) Dott. Rosanna Guzzo Consigliera
3) Dott. NS NT Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 897/2022 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa da
, nato a [...] il [...], (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall' Avv. Marcello Galante;
Appellante
Contro
, nato ad [...] in data [...] , C.F. , nella Controparte_1 C.F._2 qualità di legale rappresentante pro tempore della con sede in Agrigento nella Controparte_2 Via Fosse Ardeatine n. 40, P.IVA: , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Marchica;
P.IVA_1
Appellato
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo respinta ogni contraria eccezione, deduzione e/o richiesta: - 1) preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. 2) In parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, di n. 4711/2021 pubbl. il 6.12.2021 rg 10747 /2016 resa all'udienza del 06.12.2021 in seno al verbale di causa di pari data nel procedimento civile n. 10747/2016, G.I. dott.ssa Giorgia Lenzi non notificata dichiari il diritto del sig. a sentire Parte_1 accogliere la propria opposizione e pertanto ritenere e dichiarare l'infondatezza delle domande di cui al D.I. opposto sia perché le somme dedotte sono state pagate in parte al sig. e quindi statuire sulla CP_3 carenza di legittimazione attiva della ditta In via ulteriore- confermare la revoca del Controparte_2 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo- accogliere le domande di cui all'atto di opposizione e dichiarare che nulla è dovuto alla per le ragioni di cui in premessa sia in fatto che in Controparte_2 diritto in forza dell'evidente carenza di legittimazione attiva in capo alla ditta “ e per Controparte_2
l'effetto dichiarare del tutto nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e compensi del giudizio;
In subordine -provvedere alla riduzione del prezzo di appalto tenuto conto dei lavori effettuati e pagati alla riducendolo ad una somma che risulterà di giustizia;
In estremo Controparte_4 subordine -provvedere alla determinazione del corrispettivo a favore della ditta ex art. Controparte_2 1667 del c.c.;. In via istruttoria- sulla scorta di quanto in atti disporre nuova CTU per verificare l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori eseguiti dalla ditta sedicente appaltatrice quantificandone la spesa e cioè la non accessorietà e secondarietà di alcune delle opere eseguite dalla Ditta appaltatrice di cui si sono denunciati i plurimi vizi di esecuzione”;
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo confermare integralmente la sentenza del primo grado inopinatamente impugnata, con il rigetto totale dell'impugnazione avversaria e con la condanna di parte avversaria alla refusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario” Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 4711 del 6 dicembre 2021, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , revocò il decreto ingiuntivo n. 1668/2016 ma condannò Parte_1 l'opponente al pagamento, in favore di , dell'importo di € 25.000,00, a titolo di Controparte_1 saldo ancora dovuto sul corrispettivo del contratto di appalto dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Terrasini, C.da AG AN (in Catasto al foglio n° 5, particelle n° 7 e 8). Compensò le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico del la residua metà e pose le spese di C.T.U. a carico delle parti in Pt_1 parti uguali.
2. Con atto di citazione, notificato il 5 maggio 2022, il ha proposto appello avverso detta la sentenza Pt_1 dolendosi che il Tribunale non aveva affrontato il difetto di legittimazione attiva del la sussistenza CP_2 dei vizi nelle opere per cui il aveva preteso il corrispettivo;
l'eccessività – in ogni caso - dell'importo CP_2 preteso, tale per cui aveva diritto alla riduzione del prezzo.
3. Si è costituito, con comparsa di risposta del 2 agosto 2022, che, resistendo Controparte_1 anzitutto al gravame, ha chiesto: - in via preliminare di dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello avversario, per mancanza dei termini a comparire ex. artt. 164 e 342 del c.p.c. ovvero per la mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 n.3 e 4 del c.p.c.; con conseguente rimessione in termini dell'appellato, previa fissazione di una nuova udienza di comparizione e trattazione.
Nel merito ha chiesto di confermare la sentenza resa in primo grado.
4. Fissata una nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione, in assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 14 Luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di 55 gg per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg per il deposito delle memorie di replica.
5. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, con unico ed articolato motivo il si duole che il Pt_1 Tribunale non abbia riconosciuto – né, pervero, esaminato - il difetto di legittimazione attiva del CP_2 rispetto alla pretesa fatta valere nei propri confronti.
In tal modo il Tribunale aveva, a suo dire, trascurato tutti quegli elementi di prova che egli aveva addotto per dimostrare che il rapporto contrattuale era intercorso con la società e, ciò nonostante, aveva Controparte_4 ritenuto – in maniera illogica – che avrebbe dovuto essere lui a provare il fatto estintivo dell'obbligazione.
Dalle testimonianze raccolte in primo grado era emerso che il rapporto contrattuale era, appunto, intercorso con la alla quale non era mai subentrato il Controparte_4 CP_2
Ed ancora il Tribunale aveva pure trascurato di considerare quanto provato con la consulenza di parte dallo Per_ stesso prodotta (a firma dell'ing. ) da cui era emerso, per un verso, che era errata la contabilizzazione dei lavori effettuata dal e, per altro verso, che esistevano numerosi vizi da cui erano affette le opere. CP_2
6. Così sintetizzato, il gravame è infondato e deve essere rigettato.
Ancorchè non sia stato effettuato dalla sentenza gravata, deve rilevarsi che esistono una serie di elementi da cui trarre che è effettivamente esistito il rapporto contrattuale di appalto posto a base della pretesa dell'appellato.
In primo luogo, rileva, quale pregnante elemento documentale, la denuncia di inizio nuovo lavoro temporaneo INAIL, presentata da in relazione al cantiere in Terrasini, nell'immobile di proprietà Controparte_1 dell'appellante per il periodo dal 30 marzo al 26 aprile 2015.
Si tratta di un elemento di prova davvero significativo apparendo altrimenti assurdo ed incomprensibile che l'appellato abbia dichiarato l'apertura di un cantiere non esistente o allo stesso non riconducibile, tenuto conto delle responsabilità (anche di natura penale) che derivano da questo tipo di comunicazioni all'ente previdenziale. In secondo luogo, anche l'istruttoria orale svolta in primo grado ha confermato che l'impresa di CP_1 aveva eseguito lavori edili nell'immobile dell'appellante.
In questo senso rileva la deposizione del teste – sulla cui attendibilità non è emerso né è stato indicato motivo per dubitare - , operaio alle dipendenze dell'appellato, che ha confermato di avere Testimone_1 partecipato all'esecuzione dei lavori in questione, addirittura dormendo nel cantiere insieme ad un altro operaio ed allo stesso appaltatore.
Il narrato degli altri testimoni escussi, a ben vedere, non scalfisce il contenuto di quanto riferito dal teste
, posto che riguarda: la circostanza che il pagò a la somma di euro 5500,00 Tes_1 Pt_1 CP_3 in contanti (teste ); che era stato visto nel cantiere in questione (teste Testimone_2 CP_3 [...]
); che era detto “ ” (testi e;
che i lavori Tes_3 Tes_4 CP_2 CP_3 Testimone_3 Tes_5 eseguiti nell'immobile di proprietà del presentavano dei difetti (teste che ha anche assistito Pt_1 Tes_6 ad una conversazione tra il ed un di cui non ha saputo dire il nome di persona). Pt_1 CP_2
E', allora, evidente che, mentre il narrato del teste è preciso nel focalizzare che l'appellato ha Tes_1 eseguito un appalto nel cantiere in questione, il narrato degli altri testi può certamente servire per dimostrare che anche aveva eseguito lavori in detto cantiere ma tanto non basta per escludere che, in un CP_3 segmento temporale diverso, anche l'appellato abbia prestato la sua opera nel cantiere in questione.
Ulteriore elemento di prova – ancorchè indiretta ma pur sempre documentale – è dato dalle numerose fatture prodotte dall'appellato, da cui risulta l'acquisto, da parte sua, di materiali edili in Terrasini o in comuni limitrofi o, in altre sedi, ma con l'indicazione, quale destinazione, del “cantiere in Terrasini”.
La circostanza che un'impresa di FA (quella dell'appellato) abbia acquistato materiale edile in un centro così distante è non solo singolare ma – visto che il luogo di acquisto o destinazione coincide con il comune ove era ubicato il contestato cantiere - conferma, di certo indirettamente, la validità della ricostruzione offerta dal CP_2
Provata, quindi, l'esistenza del contratto di appalto tra le parti in causa, passando alle altre parti del gravame, è inammissibile e, in ogni caso, infondata la doglianza nella parte in cui si riferisce all'errata contabilizzazione dei lavori eseguiti, recepita nella sentenza appellata.
La doglianza è, infatti, generica e vaga e non spiega né indica ove consista l'errata valutazione delle opere eseguite.
Le conclusioni del Tribunale sono, invece, basate sugli esiti della consulenza tecnica d'ufficio da cui emerge in maniera chiara la determinazione del valore delle opere.
Per ciò che attiene alla censura relativa ai vizi e, quindi, alla modalità di esecuzione dei lavori, la doglianza è pure infondata.
Ed infatti, sin dalla costituzione in prime cure, il ha eccepito la tardività della denuncia effettuata CP_2 dall'appellante ex art. 1667 c.c. (cfr. pag. 8 della comparsa di risposta).
Mette allora conto ricordare che “in tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10579 del 25/06/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8187 del 16/06/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4908 del 11/03/2015).
Ebbene, nella fattispecie, nulla ha provato né ha dedotto l'appellante in ordine alla tempestività della denunzia.
7. Conclusivamente l'appello è infondato e deve essere rigettato con statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.4711 del 6 Parte_1 dicembre 2021 che, per l'effetto, integralmente conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, liquidate nella complessiva somma di € 2975,00 oltre accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo il 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NS NT PP LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. PP LU Presidente
2) Dott. Rosanna Guzzo Consigliera
3) Dott. NS NT Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 897/2022 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa da
, nato a [...] il [...], (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall' Avv. Marcello Galante;
Appellante
Contro
, nato ad [...] in data [...] , C.F. , nella Controparte_1 C.F._2 qualità di legale rappresentante pro tempore della con sede in Agrigento nella Controparte_2 Via Fosse Ardeatine n. 40, P.IVA: , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Marchica;
P.IVA_1
Appellato
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo respinta ogni contraria eccezione, deduzione e/o richiesta: - 1) preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. 2) In parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, di n. 4711/2021 pubbl. il 6.12.2021 rg 10747 /2016 resa all'udienza del 06.12.2021 in seno al verbale di causa di pari data nel procedimento civile n. 10747/2016, G.I. dott.ssa Giorgia Lenzi non notificata dichiari il diritto del sig. a sentire Parte_1 accogliere la propria opposizione e pertanto ritenere e dichiarare l'infondatezza delle domande di cui al D.I. opposto sia perché le somme dedotte sono state pagate in parte al sig. e quindi statuire sulla CP_3 carenza di legittimazione attiva della ditta In via ulteriore- confermare la revoca del Controparte_2 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo- accogliere le domande di cui all'atto di opposizione e dichiarare che nulla è dovuto alla per le ragioni di cui in premessa sia in fatto che in Controparte_2 diritto in forza dell'evidente carenza di legittimazione attiva in capo alla ditta “ e per Controparte_2
l'effetto dichiarare del tutto nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e compensi del giudizio;
In subordine -provvedere alla riduzione del prezzo di appalto tenuto conto dei lavori effettuati e pagati alla riducendolo ad una somma che risulterà di giustizia;
In estremo Controparte_4 subordine -provvedere alla determinazione del corrispettivo a favore della ditta ex art. Controparte_2 1667 del c.c.;. In via istruttoria- sulla scorta di quanto in atti disporre nuova CTU per verificare l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori eseguiti dalla ditta sedicente appaltatrice quantificandone la spesa e cioè la non accessorietà e secondarietà di alcune delle opere eseguite dalla Ditta appaltatrice di cui si sono denunciati i plurimi vizi di esecuzione”;
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo confermare integralmente la sentenza del primo grado inopinatamente impugnata, con il rigetto totale dell'impugnazione avversaria e con la condanna di parte avversaria alla refusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario” Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 4711 del 6 dicembre 2021, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , revocò il decreto ingiuntivo n. 1668/2016 ma condannò Parte_1 l'opponente al pagamento, in favore di , dell'importo di € 25.000,00, a titolo di Controparte_1 saldo ancora dovuto sul corrispettivo del contratto di appalto dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Terrasini, C.da AG AN (in Catasto al foglio n° 5, particelle n° 7 e 8). Compensò le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico del la residua metà e pose le spese di C.T.U. a carico delle parti in Pt_1 parti uguali.
2. Con atto di citazione, notificato il 5 maggio 2022, il ha proposto appello avverso detta la sentenza Pt_1 dolendosi che il Tribunale non aveva affrontato il difetto di legittimazione attiva del la sussistenza CP_2 dei vizi nelle opere per cui il aveva preteso il corrispettivo;
l'eccessività – in ogni caso - dell'importo CP_2 preteso, tale per cui aveva diritto alla riduzione del prezzo.
3. Si è costituito, con comparsa di risposta del 2 agosto 2022, che, resistendo Controparte_1 anzitutto al gravame, ha chiesto: - in via preliminare di dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello avversario, per mancanza dei termini a comparire ex. artt. 164 e 342 del c.p.c. ovvero per la mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 n.3 e 4 del c.p.c.; con conseguente rimessione in termini dell'appellato, previa fissazione di una nuova udienza di comparizione e trattazione.
Nel merito ha chiesto di confermare la sentenza resa in primo grado.
4. Fissata una nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione, in assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 14 Luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di 55 gg per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg per il deposito delle memorie di replica.
5. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, con unico ed articolato motivo il si duole che il Pt_1 Tribunale non abbia riconosciuto – né, pervero, esaminato - il difetto di legittimazione attiva del CP_2 rispetto alla pretesa fatta valere nei propri confronti.
In tal modo il Tribunale aveva, a suo dire, trascurato tutti quegli elementi di prova che egli aveva addotto per dimostrare che il rapporto contrattuale era intercorso con la società e, ciò nonostante, aveva Controparte_4 ritenuto – in maniera illogica – che avrebbe dovuto essere lui a provare il fatto estintivo dell'obbligazione.
Dalle testimonianze raccolte in primo grado era emerso che il rapporto contrattuale era, appunto, intercorso con la alla quale non era mai subentrato il Controparte_4 CP_2
Ed ancora il Tribunale aveva pure trascurato di considerare quanto provato con la consulenza di parte dallo Per_ stesso prodotta (a firma dell'ing. ) da cui era emerso, per un verso, che era errata la contabilizzazione dei lavori effettuata dal e, per altro verso, che esistevano numerosi vizi da cui erano affette le opere. CP_2
6. Così sintetizzato, il gravame è infondato e deve essere rigettato.
Ancorchè non sia stato effettuato dalla sentenza gravata, deve rilevarsi che esistono una serie di elementi da cui trarre che è effettivamente esistito il rapporto contrattuale di appalto posto a base della pretesa dell'appellato.
In primo luogo, rileva, quale pregnante elemento documentale, la denuncia di inizio nuovo lavoro temporaneo INAIL, presentata da in relazione al cantiere in Terrasini, nell'immobile di proprietà Controparte_1 dell'appellante per il periodo dal 30 marzo al 26 aprile 2015.
Si tratta di un elemento di prova davvero significativo apparendo altrimenti assurdo ed incomprensibile che l'appellato abbia dichiarato l'apertura di un cantiere non esistente o allo stesso non riconducibile, tenuto conto delle responsabilità (anche di natura penale) che derivano da questo tipo di comunicazioni all'ente previdenziale. In secondo luogo, anche l'istruttoria orale svolta in primo grado ha confermato che l'impresa di CP_1 aveva eseguito lavori edili nell'immobile dell'appellante.
In questo senso rileva la deposizione del teste – sulla cui attendibilità non è emerso né è stato indicato motivo per dubitare - , operaio alle dipendenze dell'appellato, che ha confermato di avere Testimone_1 partecipato all'esecuzione dei lavori in questione, addirittura dormendo nel cantiere insieme ad un altro operaio ed allo stesso appaltatore.
Il narrato degli altri testimoni escussi, a ben vedere, non scalfisce il contenuto di quanto riferito dal teste
, posto che riguarda: la circostanza che il pagò a la somma di euro 5500,00 Tes_1 Pt_1 CP_3 in contanti (teste ); che era stato visto nel cantiere in questione (teste Testimone_2 CP_3 [...]
); che era detto “ ” (testi e;
che i lavori Tes_3 Tes_4 CP_2 CP_3 Testimone_3 Tes_5 eseguiti nell'immobile di proprietà del presentavano dei difetti (teste che ha anche assistito Pt_1 Tes_6 ad una conversazione tra il ed un di cui non ha saputo dire il nome di persona). Pt_1 CP_2
E', allora, evidente che, mentre il narrato del teste è preciso nel focalizzare che l'appellato ha Tes_1 eseguito un appalto nel cantiere in questione, il narrato degli altri testi può certamente servire per dimostrare che anche aveva eseguito lavori in detto cantiere ma tanto non basta per escludere che, in un CP_3 segmento temporale diverso, anche l'appellato abbia prestato la sua opera nel cantiere in questione.
Ulteriore elemento di prova – ancorchè indiretta ma pur sempre documentale – è dato dalle numerose fatture prodotte dall'appellato, da cui risulta l'acquisto, da parte sua, di materiali edili in Terrasini o in comuni limitrofi o, in altre sedi, ma con l'indicazione, quale destinazione, del “cantiere in Terrasini”.
La circostanza che un'impresa di FA (quella dell'appellato) abbia acquistato materiale edile in un centro così distante è non solo singolare ma – visto che il luogo di acquisto o destinazione coincide con il comune ove era ubicato il contestato cantiere - conferma, di certo indirettamente, la validità della ricostruzione offerta dal CP_2
Provata, quindi, l'esistenza del contratto di appalto tra le parti in causa, passando alle altre parti del gravame, è inammissibile e, in ogni caso, infondata la doglianza nella parte in cui si riferisce all'errata contabilizzazione dei lavori eseguiti, recepita nella sentenza appellata.
La doglianza è, infatti, generica e vaga e non spiega né indica ove consista l'errata valutazione delle opere eseguite.
Le conclusioni del Tribunale sono, invece, basate sugli esiti della consulenza tecnica d'ufficio da cui emerge in maniera chiara la determinazione del valore delle opere.
Per ciò che attiene alla censura relativa ai vizi e, quindi, alla modalità di esecuzione dei lavori, la doglianza è pure infondata.
Ed infatti, sin dalla costituzione in prime cure, il ha eccepito la tardività della denuncia effettuata CP_2 dall'appellante ex art. 1667 c.c. (cfr. pag. 8 della comparsa di risposta).
Mette allora conto ricordare che “in tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10579 del 25/06/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8187 del 16/06/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4908 del 11/03/2015).
Ebbene, nella fattispecie, nulla ha provato né ha dedotto l'appellante in ordine alla tempestività della denunzia.
7. Conclusivamente l'appello è infondato e deve essere rigettato con statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.4711 del 6 Parte_1 dicembre 2021 che, per l'effetto, integralmente conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, liquidate nella complessiva somma di € 2975,00 oltre accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo il 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NS NT PP LU