Articolo 1 della Legge 17 dicembre 1965, n. 1487
Articolo 2
Versione
2 febbraio 1966
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1 luglio-31 dicembre 1964 e' concesso all'Associazione italiana della Croce Rossa un contributo annuo di lire 300 milioni, in sostituzione dei proventi previsti dall' articolo 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042 , e dall'articolo unico della legge 29 marzo 1957, n. 224 . Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 il contributo e' stabilito in lire 150 milioni.
Il contributo di cui al comma precedente e' stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Entrata in vigore il 2 febbraio 1966