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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/12/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3492 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 16/06/2025 da:
, c.f. , con l'avv. Marcella DOTTI, come da procura in atti;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nata il [...] in [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del l Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo ai sensi degli artt. 70 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale domanda di divorzio;
CONCLUSIONI: per entrambe le parti: come da verbale d'udienza del 26 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 15 giugno 1985 a Kapurthala (India). Parte_1 CP_1
I figli nati dal matrimonio sono oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione personale dalla Parte_1
moglie e, cumulativamente, ha chiesto la pronuncia di divorzio, nonché di accertare l'indipendenza economica dei coniugi e la proprietà esclusiva dell'autovettura acquistata durante il matrimonio. All'udienza del 26 novembre 2025, la resistente, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio, ma, comparsa personalmente in udienza, ha reso libere dichiarazioni, affermando di volersi separare, il ricorrente ha a sua volta domandato la pronuncia sullo stato, rinunciando alle altre domande.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera della moglie e dal luogo di celebrazione del matrimonio.
L'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) prima alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che entrambi i coniugi risiedono in Italia.
Quanto alla legge applicabile, il Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 dispone che, in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co.
1 lett. a), b), c), trovi applicazione il criterio residuale previsto dalla lettera d) del medesimo art. 8, co. 1 che individua la legge applicabile in quella dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie trova dunque applicazione la legge italiana ex art. 8, co. 1 lett. d) Reg. CE n.
1259/2010.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
La natura delle doglianze esposte dal ricorrente, la preesistente separazione di fatto dei coniugi e il fallimento del tentativo di conciliazione dei coniugi sono infatti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Considerato che il ricorrente ha contestualmente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. e che tale domanda non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e prima del passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorsi dodici mesi dalla data di udienza di comparizione dei coniugi, celebrata in data 25 settembre
2024, e accertato il passaggio in giudicato della decisione, verifichi la volontà delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 delle legge n. 898/1970.
La liquidazione delle spese di lite viene riservata alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio il 15 giugno 1985 a Kapurthala (India); ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Crema (atto n. 138, parte II, serie C, anno 2022); provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa Costanzo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 16/06/2025 da:
, c.f. , con l'avv. Marcella DOTTI, come da procura in atti;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nata il [...] in [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del l Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo ai sensi degli artt. 70 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale domanda di divorzio;
CONCLUSIONI: per entrambe le parti: come da verbale d'udienza del 26 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 15 giugno 1985 a Kapurthala (India). Parte_1 CP_1
I figli nati dal matrimonio sono oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione personale dalla Parte_1
moglie e, cumulativamente, ha chiesto la pronuncia di divorzio, nonché di accertare l'indipendenza economica dei coniugi e la proprietà esclusiva dell'autovettura acquistata durante il matrimonio. All'udienza del 26 novembre 2025, la resistente, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio, ma, comparsa personalmente in udienza, ha reso libere dichiarazioni, affermando di volersi separare, il ricorrente ha a sua volta domandato la pronuncia sullo stato, rinunciando alle altre domande.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera della moglie e dal luogo di celebrazione del matrimonio.
L'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) prima alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che entrambi i coniugi risiedono in Italia.
Quanto alla legge applicabile, il Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 dispone che, in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co.
1 lett. a), b), c), trovi applicazione il criterio residuale previsto dalla lettera d) del medesimo art. 8, co. 1 che individua la legge applicabile in quella dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie trova dunque applicazione la legge italiana ex art. 8, co. 1 lett. d) Reg. CE n.
1259/2010.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
La natura delle doglianze esposte dal ricorrente, la preesistente separazione di fatto dei coniugi e il fallimento del tentativo di conciliazione dei coniugi sono infatti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Considerato che il ricorrente ha contestualmente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. e che tale domanda non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e prima del passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorsi dodici mesi dalla data di udienza di comparizione dei coniugi, celebrata in data 25 settembre
2024, e accertato il passaggio in giudicato della decisione, verifichi la volontà delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 delle legge n. 898/1970.
La liquidazione delle spese di lite viene riservata alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio il 15 giugno 1985 a Kapurthala (India); ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Crema (atto n. 138, parte II, serie C, anno 2022); provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa Costanzo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo