Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/04/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
dott. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 677/2023 R. G., promosso da
nato a [...] il [...], ivi residente via Del Torrente Parte_1
368, (CF ), con il patrocinio dell'avv. Paola Dalleolle. C.F._1
- appellante -
Contro
nata a [...] il [...], ivi residente via _1
Cacciaguerra 110, (CF ), con il patrocinio dell'avv. Manuela C.F._2
Boschetti.
- appellata- appellante incidentale -
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 938/2022 del 12- 21 ottobre 2022 del
Tribunale di Forlì.
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale che ha ritenuto di non formulare
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Su ricorso di , il Tribunale di Forlì, con la sentenza n. 938/2022 Parte_1
del 12 -21 ottobre 2022, dopo avere pronunciato, con precedente sentenza parziale n.
1131/2020, lo scioglimento del matrimonio, contratto dal predetto e da Pt_1
il 15 maggio 1993, ha posto a carico di _1 Parte_1
l'obbligo di versare a , a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 _1
di ogni mese, la somma mensile di 1.000,00 Euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
ha stabilito che il versasse alla a titolo di contributo Pt_1 _1
per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di 1.000,00 Euro,
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
ha posto a carico del le spese Pt_1
straordinarie relative al figlio predetto nella misura del 70%; ha assegnato la casa familiare alla convivente con il figlio maggiorenne non ancora economicamente Pt_1
autosufficiente; ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse ad agire, la domanda della i accertamento della quota del futuro trattamento di fine _1
rapporto spettante all'ex coniuge;
ha integralmente compensato, tra le parti, le spese di lite;
ha posto definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna, le spese di CTU.
pag. 2/30 2. , con ricorso depositato in data 20 aprile 2023, ha proposto Parte_2
tempestivo appello avverso la sentenza predetta, affidandolo ai seguenti motivi:
A) errata interpretazione delle norme poste a fondamento della decisione della Suprema
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.18287 del 2018, contraddittoria e carente motivazione in punto a riconoscimento di assegno divorzile in favore della
_1
B) erroneità della sentenza impugnata per avere attribuito rilievo allo squilibrio economico e non al ruolo endofamiliare, con violazione e falsa applicazione dell'art. 5
della Legge 898/1970;
C) erronea determinazione dell'assegno divorzile in misura superiore a quella eventualmente dovuta, conseguenza di errata, contraddittoria e carente motivazione,
nonché di violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 della Legge 898/1970;
D) erronea quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio;
E) erroneità della parte motiva della sentenza per non avere affermato che la diminuzione di detto assegno dovesse decorrere dalla domanda o dalla pronuncia parziale di scioglimento del matrimonio;
iniquità della ripartizione delle spese straordinarie relative al figlio;
F) mancata considerazione delle ripercussioni delle disposizioni economiche suddette sulla situazione economica di esso appellante.
Si è costituita e ha resistito all'impugnazione, invocandone il _1
rigetto.
La a proposto appello incidentale, affidandolo ai seguenti motivi: _1
A) erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla quantificazione pag. 3/30 dell'assegno di mantenimento in favore di essa appellante incidentale;
violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 113, 115 e 116 c. p. c., dell'art. 5 comma 6
della Legge 898/1970 ed errata interpretazione delle norme poste a fondamento della decisione della Suprema Corte di Cassazione n.18287/2018;
B) erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e sulla decorrenza di tale assegno;
C)errata motivazione in ordine alla carenza di interesse ad agire ed inammissibilità della domanda di essa appellante incidentale di accertamento del diritto a ricevere quota del
TFR maturato dall'ex coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro nella misura stabilita dalla legge e di condanna alla corresponsione di detta quota;
violazione e falsa interpretazione dell'art. 12 bis della Legge 898/1970 e della giurisprudenza sul punto;
D)erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla integrale compensazione delle spese di lite;
violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 91,
92, 132 comma 2 n. 4 c. p. c.
E' intervenuto il Procuratore Generale, il quale ha ritenuto di non formulare conclusioni.
La causa è stata trattata con rito camerale e trattenuta in decisione all'udienza del 16
gennaio 2025.
3. – Osserva preliminarmente la Corte che, nel giudizio di DI in appello, che si svolge secondo il rito camerale, ai sensi della Legge 1dicembre 1970, n. 898, art. 4,
comma 15, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è
ammissibile sino all'udienza di discussione in Camera di Consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che pag. 4/30 costituisce esigenza irrinunciabile anche nei procedimenti camerali (Cass. civ., sezione
I, n. 5876 del 13 aprile 2012 e n. 11319 del 27 maggio 2005; Cass. Civ. Sez.VI n.11784
del 8 giugno 2016).
Discende da tale principio di diritto che possano essere utilizzati tutti i documenti prodotti nel presente grado, essendosi instaurato sugli stessi un pieno e completo contraddittorio.
Preme, d'altra parte, sottolineare che la presente controversia non è soggetta alle norme introdotte dalla riforma c. d. “Cartabia”, posto che il giudizio di primo grado è stato introdotto nel luglio del 2018.
4- - Venendosi, quindi, al merito della controversia, i motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale rendono opportuno ripercorrere le ragioni che il Giudice di prime cure ha posto a fondamento delle decisioni adottate in punto a riconoscimento di assegno divorzile in favore di , a dichiarazione di inammissibilità _1
della domanda di quest'ultima mirante all'accertamento del diritto alla quota del futuro trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge e a contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Il Tribunale, invero, dopo avere enunciato i principi di diritto in tema di assegno divorzile, così come ricostruiti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass.
18287/2018), ha, in particolare, evidenziato:
-che il ricorrente , attualmente di anni 64, essendo nato il 2 giugno Parte_1
1958, di professione medico ospedaliero, in pensione a decorrere dal mese di gennaio
2021, e la resistente, , di anni 63, essendo nata il [...], _1
casalinga, si erano sposati in data 15.05.1993;
pag. 5/30 - che, alla data del matrimonio (che per la resistente era il secondo), la moglie lavorava come impiegata di concetto presso la società “Manuzzi Import Export S.r.l.” con uno stipendio mensile di € 1.000, da circa 25 anni;
- che la veva lasciato il lavoro nel 2008 (tale decisione, come era emerso _1
dalle prove orali assunte nel giudizio di separazione, risultava essere stata liberamente presa dalla moglie per seguire meglio il figlio ed occuparsi della casa, non imposta dal al più concordata tra i coniugi); Pt_1
-che il per tutta la durata della vita matrimoniale, aveva svolto il lavoro di Pt_1
medico per la Ausl della Romagna;
- che era non controverso tra le parti che, dall'anno 2008, ovvero otto anni dopo la nascita dell'unico figlio , avvenuta nel 2000, la resistente non avesse più svolto Per_1
alcuna attività lavorativa e si fosse dedicata interamente alla vita familiare e domestica;
-che la aveva depositato ricorso per separazione giudiziale in data _1
16.12.2013, dunque dopo 20 anni di matrimonio;
-che, in base alle circostanze fattuali sopra descritte, dovevano essere svolte quantomeno due osservazioni;
-che la prima era rappresentata dal mancato svolgimento di alcuna attività lavorativa da parte della moglie a decorrere dal 2008, scelta con buona probabilità condivisa dalla coppia, anche al fine di consentire al marito di dedicarsi ancor più alla propria attività
professionale di medico, comprensiva pure della partecipazione a congressi/corsi di aggiornamento vari, e ai suoi possedimenti immobiliari, pervenutigli per gran parte dalla successione dei genitori, e presumibilmente legata ad un certo tipo di modello familiare che vedeva solo il marito e padre svolgere attività lavorativa con elevati pag. 6/30 guadagni, tali da consentire alla moglie di non lavorare e provvedere alla cura del figlio ed alla gestione della casa;
-che non era emerso, comunque, che la avesse sacrificato aspettative _1
professionali e reddituali di alcun tipo o che il marito avesse privato la moglie di qualsivoglia occasione di crescita, posto che la anche ella possidente, nel _1
corso del matrimonio aveva provveduto alla gestione dei propri affari immobiliari;
-che la seconda osservazione era che, comunque, il costante lavoro svolto in ambito domestico e familiare dalla resistente moglie aveva consentito con ogni probabilità al ricorrente di destinare un maggiore tempo ed impegno alla propria attività professionale,
conseguendo significativi guadagni;
-che la attualmente di anni 63, non prestava alcuna attività lavorativa _1
dall'anno 2008, e che la stessa, la quale aveva certamente capacità lavorativa anche specifica, avendo lavorato per lungo tempo come impiegata di concetto, aveva svolto qualche lavoro negli anni 2019 e 2020;
-che, tuttavia, poteva ragionevolmente ritenersi che quest'ultima, tenuto conto delle generali, oggettive, difficoltà a reinserirsi nel circuito del lavoro, specie all'età di 63
anni, e della mancanza di significativa esperienza in qualche specifico settore, non avesse concrete possibilità occupazionali nel breve periodo o sbocchi lavorativi tali da consentirle in futuro di provvedere al proprio mantenimento;
-che non poteva non osservarsi come le risultanze della prova orale in sede di separazione, i cui verbali erano stati ritualmente acquisiti nel presente giudizio, avessero consentito all'odierno ricorrente di dimostrare che egli aveva, di Parte_1
fatto, sempre gestito personalmente i propri beni immobili ed i propri risparmi e pag. 7/30 disponibilità liquide, che gli derivavano in gran parte dalla successione ereditaria dei genitori;
-che non aveva, invece, fornito adeguata prova di avere posto in _1
essere una vera e propria gestione degli affari del marito, essendo semmai emerso che,
quando quest'ultimo era assente, la moglie aveva dato contributi generici, mai in esclusiva, volti soltanto alla visione degli immobili da affittare e ad indicare all'agente immobiliare il profilo dell'eventuale conduttore;
-che la stessa non era mai stata incaricata dal marito alla trattazione di affari in sua rappresentanza;
-che, del resto, larga parte del complessivo patrimonio del marito era pervenuto a quest'ultimo dai genitori per successione ereditaria;
-che, ancora, i testimoni del in sede di separazione, avevano riferito che, in Pt_1
verità, era la madre di quest'ultimo, , deceduta nel 1999, a Persona_2
provvedere alla organizzazione e manutenzione della casa familiare di Cesena, via
Cacciaguerra, e a curare il proprio patrimonio di famiglia, e, dunque, anche quello del figlio , e che i coniugi seguivano ciascuno, di regola, i beni della propria Pt_1
famiglia e la veva sempre gestito anche in banca e in modo indipendente _1
dal marito le proprie sostanze;
-che, in base a quanto sopra esposto ed ai principi giurisprudenziali illustrati, poteva fondatamente ritenersi che un criterio compensativo-perequativo supportasse in modo adeguato il diritto della percepire dal marito assegno divorzile;
_1
-che, venendosi ad analizzare più specificamente la situazione economico-reddituale delle parti, il ricorrente , attualmente in pensione, fino al gennaio Parte_1
pag. 8/30 2021 medico ospedaliero, aveva percepito, nell'anno di imposta 2017, un reddito complessivo di € 71.606,00 ed un reddito imponibile di € 51.970,00, con imposta netta di € 13.401,00; nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo pari ad € 74.903,00,
con un imponibile di € 55.236,00; nell'anno di imposta 2019, un reddito complessivo pari ad € 74.423,00 ed un reddito imponibile di € 53.889,00; nell'anno di imposta 2020,
un reddito complessivo di € 41.736,00 con un imponibile di € 21.704,00; nell'anno di imposta 2021, un reddito complessivo pari a € 70.959,00, con una imposta netta di € 0;
-che lo stesso percepiva mensilmente una pensione di € 3.367,00, era proprietario di svariati immobili, tra cui anche la casa già familiare di Cesena, assegnata alla moglie, e di significative disponibilità mobiliari;
-che la resistente , casalinga, aveva percepito, nell'anno di imposta _1
2017, un reddito complessivo pari a € 17.049,00 ed un reddito imponibile di pari importo, con imposta netta di € 1.820,00; nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo/imponibile di € 14.689,00; nell'anno di imposta 2019, un reddito complessivo di € 15.571,00 ed un reddito imponibile di € 12.258; nell'anno di imposta
2020, un reddito complessivo pari ad € 16.584,00 ed un reddito imponibile di €
13.584,00 con una imposta netta di € 1.043,00, somme tutte, queste, che, in larga parte,
le derivavano dall'assegno del coniuge;
-che la stessa deteneva un significativo patrimonio mobiliare ed immobiliare;
-che, venendosi ad esaminare le risultanze della consulenza tecnica di ufficio depositata il 2 marzo 2022, dalle cui conclusioni non vi erano ragioni per discostarsi, doveva rilevarsi che la CTU dott.ssa aveva affermato che il ricorrente Persona_3
disponeva, alla data del 31.12.2020, di un patrimonio immobiliare Parte_1
pag. 9/30 (ovvero la piena proprietà di appartamenti siti in Cesena e a Cervia, ceduti, questi ultimi, nel 2021), avente un valore di € 979.323,50, di un patrimonio mobiliare,
costituito dal valore dei titoli e assicurazioni sulla vita nonché da denaro disponibile, per il complessivo importo di € 1.584.151,39, ed era proprietario di una autovettura
Mercedes Benz classe B acquistata nel 2014 e di valore attuale pari ad € 10.700,00,
nonché di una motocicletta marca di valore attuale di € 21.310,00; CP_2
-che la resistente , sempre alla data del 31.12.2020, possedeva un _1
patrimonio immobiliare valutato in complessivi € 366.188,05, costituito dalla quota del
50% di alcuni immobili e terreni ubicati a Cesena, di cui il proprio fratello deteneva il restante 50%, era titolare di un patrimonio mobiliare, comprensivo di titoli,
assicurazioni vita e denaro liquido, per un valore totale di € 538.722,46, ed era proprietaria di un'automobile di marca Opel per un valore attuale pari ad € 8.750,00;
-che il valore complessivo del patrimonio immobiliare e mobiliare degli ex coniugi era pari ad € 2.595.484,49 per il ricorrente e ad € 913.660,51 per la resistente Pt_1
_1
-che, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2018, in base ad un criterio compensativo- perequativo, avuto riguardo al non trascurabile contributo fornito dalla resistente alla conduzione della vita familiare e alla durata del matrimonio, sussistevano,
dunque, i presupposti per accogliere la domanda della olta ad ottenere in _1
questa sede un contributo da parte dell'ex marito nella misura, ritenuta congrua ed adeguata, di € 1.000,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
pag. 10/30 -che la veva anche domandato che fosse accertato il suo diritto a ricevere _1
quota di indennità di fine rapporto percepita dal dott. all'atto della Parte_1
cessazione del rapporto di lavoro, in misura pari al 40% dell'indennità totale riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro del coniuge divorziato era coinciso con il matrimonio tra il ricorrente e la resistente, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore della ex coniuge dell'importo corrispondente al 40% del TFR che lo stesso avesse avuto diritto di percepire, o avesse percepito, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi, dalla data di percepimento al saldo effettivo;
-che, sul punto, la CTU dott.ssa nel proprio elaborato, aveva riferito che il Per_3
TFR del non era ancora conoscibile in quanto sarebbe stato calcolato in un Pt_1
momento successivo rispetto all'inizio del suo periodo di pensionamento anticipato,
avvenuto seguendo la normativa “quota 100”;
-che la liquidazione del T.F.R. non sarebbe avvenuta prima dell'anno 2026;
-che la domanda di accertamento del diritto alla quota del futuro trattamento di fine rapporto o trattamento di fine servizio (in capo al coniuge) e richiesta di pagamento, nei confronti dell'ex marito, era inammissibile per carenza di interesse ad agire;
-che, se era pur vero che “In tema di DI, l'evidente connessione tra la domanda di
attribuzione di una quota di TFR, fondata sull' art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970
n. 898, e la domanda di assegno divorzile, il cui riconoscimento condiziona
l'accoglimento della prima domanda, giustifica la proposizione di questa nell'ambito
del procedimento di DI, risultando contrario al principio di economia processuale
esigere che, nel caso di liquidazione dell'indennità di fine rapporto durante detto
procedimento, la domanda di attribuzione di una sua quota sia proposta attraverso
pag. 11/30 l'instaurazione di un giudizio separato tra le medesime parti” (Cass. civ. Sez. 1,
sentenza n. 27233 del 14.11.2008), era, tuttavia, necessario perché il relativo diritto diventasse attuale, e quindi azionabile - come precisava la sentenza citata- che “cessato
il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisca detta indennità”;
-che, invero, a norma dell'art. 12 bis L. 898/1970 (introdotto dall'articolo 16, legge n.
74/1987), il coniuge titolare di assegno di DI che non fosse passato a nuove nozze aveva diritto ad una percentuale, nella misura indicata dal secondo comma,
dell'indennità "percepita" dall'altro coniuge "all'atto della cessazione del rapporto di lavoro";
-che, in base all'interpretazione letterale della disposizione, condivisa dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, il diritto ad ottenere la quota d'indennità
diveniva attuale ed era, quindi, azionabile nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge (o anche in via di anticipazione), questi percepisse il relativo trattamento;
-che, nel caso in esame, la seconda di tali condizioni non si era verificata perché il pur in pensione, non aveva ancora percepito il T.F.R.; Pt_1
-che si imponeva, pertanto, declaratoria d'inammissibilità della domanda anche perché,
in quanto interpretabile come richiesta di mero accertamento, con sentenza dichiarativa dell'esistenza e della titolarità del diritto alla quota d'indennità (salva, in ogni caso,
l'eventualità negativa del passaggio a nuove nozze), difettava l'interesse ad agire che,
nell'azione di mero accertamento, era identificabile nell'esigenza di rimuovere un'oggettiva e pregiudizievole situazione d'incertezza, dipendente da atti o fatti concreti,
pag. 12/30 non da mere supposizioni Cass. civ. (S.U. 565/2000, 264/1996 e, fra le molte, Cass.
3157/2001, 6859/1993, 3461/1990);
-che tale incertezza oggettiva, nel caso di specie, non sussisteva, mancando sia l'attualità
del diritto sia la contestazione di esso nella sua astrattezza;
-che, quanto alla richiesta di condanna del l versamento di quota del T.F.R. alla Pt_1
ex moglie, condanna condizionata al futuro percepimento dell'indennità di fine rapporto da parte del dipendente (quota da determinare alla stregua dell'articolo 12 bis cit., 2°
co.), l'inammissibilità della domanda derivava dal fatto che la condanna condizionata -
pur essendo ammessa nel nostro ordinamento, in omaggio al principio di economia dei giudizi - non doveva essere subordinata al verificarsi di un evento (come il mancato passaggio ad altre nozze) il cui accertamento potesse esigere un nuovo esame nel merito
(Cass. civ. nn. 13665/2000, 6329/1996, 978/1991);
-che, sul punto, doveva essere richiamato il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di scioglimento del matrimonio, il diritto dell'ex
coniuge, titolare di assegno di DI, ad ottenere - salvo che non sia passato a nuove
nozze – una percentuale dell'indennità
cessazione del rapporto di lavoro> (art. 12 bis l. n. 898 del 1970, aggiunto dall'art. 16
l. n. 74 del 1987) diviene attuale, ed è quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il
rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce il relativo trattamento, ed è,
inoltre soggetto alla condizione negativa del mancato passaggio a nuove nozze del
coniuge titolare dell'assegno di DI;
né quest'ultimo può avanzare in giudizio la
relativa richiesta come condanna condizionata del terzo datore di lavoro ad eseguire
direttamente nei suoi confronti l'eventuale, futuro versamento della quota (da
pag. 13/30 determinare alla stregua del comma 2 dell'art. 12 bis, cit.), perché la condanna
condizionata - pure ammessa nel nostro ordinamento, in omaggio al principio di
economia dei giudizi - non deve essere subordinata al verificarsi di un evento (come il
mancato passaggio a nuove nozze) il cui accertamento possa esigere un nuovo esame
nel merito……” (Cassazione civile, sez. I, 23/03/2004, n. 5719);
-che, quanto all'assegno per il figlio maggiorenne , di anni 22, pacificamente Per_1
non ancora autosufficiente, e alla partecipazione alle spese straordinarie da sostenersi per lo stesso, occorreva sottolineare che la sentenza di separazione giudiziale pubblicata in data 14.11.2018 aveva determinato in € 850,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, l'importo dell'assegno mensile posto a carico del padre ,a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, e aveva stabilito che il provvedesse al pagamento delle spese Pt_1
straordinarie, da sostenersi nell'interesse del figlio nella misura del 70%, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del
Tribunale di Forlì del 27.07.2016;
-che, con l'ordinanza presidenziale del 20.11.2019, erano state confermate integralmente le condizioni economiche della separazione;
-che, al riguardo, era opportuno rilevare in diritto che, per la determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto dai genitori in favore di figli minori o comunque non economicamente autosufficienti, la capacità economica di ciascun genitore doveva essere determinata con riferimento al complessivo patrimonio di ciascuno, costituito oltre che dai redditi di lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione pag. 14/30 sociale, i proventi di qualsiasi natura percepiti (cfr., Cass. civ. Sez. I, 03.07.1999, n.
6872);
-che le buone risorse economiche del genitore obbligato avevano rilievo non soltanto nel rapporto proporzionale con il contributo dovuto dall'altro genitore, ma anche in funzione diretta di un più ampio soddisfacimento delle esigenze del figlio, atteso che i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni di questo e in genere le sue prospettive di vita non avrebbero potuto non risentire del livello economico-sociale in cui si collocava la figura del genitore (vedasi, Cass. civ. Sez. I, 21.06.2011, n. 13630);
-che, quindi, sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-reddituali dei genitori come sopra ricostruite, tenuto conto del principio giurisprudenziale secondo cui il figlio aveva diritto ad essere mantenuto da entrambi i genitori in misura proporzionale alle rispettive possibilità ed a mantenere lo stesso tenore di vita indipendentemente dall'assegno di mantenimento per l'ex coniuge
(vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. I ord. 23.07.2020, n. 15774), nonché delle accresciute esigenze del figlio con il crescere dell'età (il figlio avrebbe compiuto Per_1
22 anni nel novembre 2022), assorbite solo in parte dalla partecipazione alle spese straordinarie (la Suprema Corte, in tema di assegno di mantenimento del figlio, aveva avuto modo di affermare che “l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è
notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne
consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con
l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c.
- non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del
pagamento delle c.d.
pag. 15/30 adeguamento dell'assegno di mantenimento” (così si era espressa Cass. civ. Sez. I,
Ordinanza 29.04.2022, n. 13664), doveva stabilirsi che il padre Parte_1
versasse alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , assegno Per_1
mensile dell'importo di € 1.000,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, e provvedesse al pagamento del 70% delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio predetto, da determinarsi sulla base dell'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, che predisponeva uno schema/disciplina di spese straordinarie, da intendersi integralmente richiamato;
-che, come richiesto da entrambe le parti, doveva essere confermata l'assegnazione della casa già familiare, ubicata in Cesena, via Cacciaguerra, di proprietà esclusiva del alla resistente in quanto genitore convivente con figlio Pt_1 _1
maggiorenne, non economicamente autosufficiente;
-che la parziale reciproca soccombenza giustificava l'integrale compensazione per l'intero delle spese processuali tra le parti;
-che le spese di c. t. u. dovevano essere definitivamente poste a carico di ambo le parti,
nella misura della metà per ciascuna.
5-Fatta la superiore premessa in fatto, appare opportuno esaminare congiuntamente i primi tre motivi dell'appello principale di e il primo motivo Parte_1
dell'appello incidentale di , investendo le questioni della spettanza _1
e, comunque, dell'entità dell'assegno divorzile rivendicato dalla predetta _1
Le censure, evidentemente di segno opposto, che le parti hanno rivolto alla sentenza impugnata (il ha negato il diritto della al conseguimento di Pt_1 _1
pag. 16/30 assegno divorzile, contestandone, comunque, l'importo determinato dal Tribunale,
ritenuto eccessivo;
la ha, per contro, contestato la determinazione operata _1
dal Giudice di prime cure, sostenendo di avere diritto ad un assegno di importo maggiore a quello riconosciutole), rendono opportuno dare conto dell'interpretazione dell'art. 5 comma 6 della Legge n.898 del 1970, operata dalla sentenza delle Sezioni
Unite della Suprema Corte n.18287/2018.
Con la sentenza sopra citata, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio secondo cui, ai sensi dell'art.5 comma 6 della Legge n.898 del 1970, dopo le modifiche introdotte dalla Legge n.n.74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di
DI , cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari tempo compensativa e perequativa, richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. La Suprema
Corte ha, in particolare, sottolineato” ……..L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto,
essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma
anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita
familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per
una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri
pag. 17/30 determinativi dell'assegno di DI non determina, infine, un incremento
ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non
comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli
indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6, essendone necessaria una
valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla
comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause
che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere
ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori
sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita
endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex
coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa
attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di
situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato
proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle
fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati,
non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in
dottrina………….”.
Tale orientamento è stato confermato anche di recente.
La Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato (vedi Cassazione civile sez. I -
21/02/2023, n. 5395) che, in tema di assegno divorzile, il giudice del merito ha la possibilità di riconoscere e di quantificare il contributo con il fine di consentire al coniuge più debole non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di pag. 18/30 un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative sacrificate e delle possibilità di miglioramento economico ancora esistenti. L'assegno divorzile può certo essere funzionale a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia. È il caso in cui gli ex coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni casalinghi, così da ritrovarsi, a matrimonio finito, in una condizione menomata da questa scelta e diversa da quella a cui tale coniuge avrebbe potuto ambire. Il che non significa che l'assegno non possa essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale
(salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi. Una simile definizione di ruoli all'interno della coppia necessita nella fase post coniugale che sia assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del contributo (esclusivo o prevalente) fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge (anche sotto forma di risparmio), come espressamente prevede uno dei criteri pari ordinati previsti dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (Cassazione civile sez.
I - 19/02/2024, n. 4328)
6- Esposti i principi di diritto che disciplinano la materia, risultano solo parzialmente fondati i primi tre motivi dell'appello principale, con i quali ha Parte_1
pag. 19/30 censurato la statuizione della sentenza impugnata che ha riconosciuto il diritto di al conseguimento di assegno divorzile a carico dell'ex coniuge e _1
ha, comunque, contestato la determinazione dell'importo di tale assegno operata dal primo Giudice.
Non pare, intanto, ravvisabile né una valutazione totalmente errata degli elementi di fatto acquisiti né l'ipotizzata violazione dell'art. 5 della Legge 898/1970.
In proposito, preme sottolineare che costituiscono dati di fatto assolutamente certi che,
al momento del matrimonio, la avorasse come impiegata di concetto alle _1
dipendenze della , con uno stipendio mensile di
1.000,00 Euro, da circa 25 anni, e che la stessa abbia lasciato il lavoro, nel 2008,
quando il figlio nato dal matrimonio tra i soggetti in causa aveva otto anni. Orbene, la decisione di lasciare il lavoro deve considerarsi sicuramente frutto di una libera scelta della appellante incidentale, non ravvisandosi elementi che possano ricondurla ad una imposizione del marito. D'altra parte, non sono emerse circostanze dalle quali desumere che il abbia osteggiato la decisione della moglie, così che non può che Pt_1
concludersi che la decisione della bbia potuto quantomeno contare sul _1
tacito consenso dell'appellante principale.
Va, poi, evidenziato che , essendosi dedicata, in conseguenza della _1
scelta predetta, in via prevalente, alla conduzione della vita familiare, all'accudimento del figlio e agli impegni domestici in genere, dal 2008 alla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Forlì nel giudizio di separazione (17
marzo 2014), ha indubbiamente rinunciato non solo, nell'immediato, alla percezione di un reddito da lavoro dipendente, ma ha anche compromesso, per il futuro, la possibilità
pag. 20/30 di un suo reinserimento nel mondo del lavoro, tenuto conto che la stessa, nel 2008, era prossima ai cinquanta anni . Sul punto, non può, del resto, non rilevarsi che, alla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente (18 marzo 2014), l'odierna appellante incidentale aveva raggiunto già l'età di 55 anni. La situazione della quale si è
dato conto, peraltro, avendo comportato e comportando il mancato versamento di contributi previdenziali, non potrà che produrre significativi effetti sul trattamento pensionistico della _1
Per altro verso, occorre rilevare che i diversi ruoli assunti dai coniugi nell'organizzazione familiare e, segnatamente, il prevalente impegno della ella conduzione della vita familiare e nell'accudimento del figlio, non _1
hanno determinato, a differenza di quanto sostenuto dalla appellante incidentale,
particolari ritorni di carattere economico per il che ha continuato a svolgere la Pt_1
professione di medico ospedaliero che esercitava prima della cessazione, da parte della moglie, di qualsiasi attività lavorativa e che era titolare (e lo è ancora) di un cospicuo patrimonio immobiliare pervenutogli per successione ereditaria. Si vuole, invero,
sottolineare che gli ingenti risparmi accumulati da (vedi la relazione Parte_1
del CTU incaricato di ricostruire redditi e patrimonio delle parti) provengono, con ogni probabilità, dal suo stipendio di medico ospedaliero e dalla messa a reddito degli immobili di provenienza ereditaria (vedi documentazione in atti), tanto più che tra la decisione della i lasciare il lavoro, tacitamente accettata dal e la _1 Pt_1
cessazione della convivenza matrimoniale sono trascorsi appena sei anni. Può solo affermarsi che la scelta della di dedicarsi esclusivamente agli impegni _1
pag. 21/30 domestici ha agevolato il marito nella amministrazione e gestione del proprio patrimonio, nonostante l'impegnativa attività lavorativa di medico ospedaliero,
L'organizzazione della vita familiare della quale si è dato conto ha indubbiamente accresciuto il divario tra i redditi delle parti, già esistente nel 2008. Dalle dichiarazioni dei redditi del 2023, relative all'esercizio 2022, si desume, invero, che _1
ha conseguito un reddito netto di 20.742,00 Euro, mentre ha
[...] Parte_1
percepito un reddito netto di 34.533,00 Euro. Va, in proposito, sottolineato che il reddito di è rappresentato, per circa 2/3, dall'assegno erogatole dal _1
marito e, per 1/3 circa, da canoni di locazione di immobili (l'appellante incidentale è
titolare di un consistente patrimonio immobiliare, pervenutole da eredità).
Appare, pertanto, evidente che la in ragione del ruolo assunto _1
nell'organizzazione familiare, ha, in sostanza, rinunciato alla percezione di un reddito da lavoro dipendente (e, in futuro, ad un migliore trattamento pensionistico), con la conseguenza che, nella specie, deve riconoscersi a quest'ultima il diritto di conseguire assegno divorzile con funzione perequativa. Non può riconoscersi, invece, a tale emolumento funzione assistenziale, essendo l'appellante incidentale titolare di un consistente patrimonio, acquisito, come si è detto in precedenza, per successione ereditaria.
Tenuto conto che, in conseguenza della rinuncia della moglie allo svolgimento di attività lavorativa, non ha conseguito significativi incrementi Parte_1
reddituali o del proprio patrimonio, l'assegno divorzile, in parziale accoglimento dell'appello di quest'ultimo, avuto anche riguardo alla durata della convivenza matrimoniale (21 anni, posto che le parti hanno contratto matrimonio il 15 maggio 1993
pag. 22/30 e sono comparse dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione il 17
marzo 2014) e all'estrema difficoltà della di reinserirsi nel mondo del _1
lavoro, in ragione dell'età (ora 66 anni), può essere fissato in 400,00 Euro mensili,
somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita, con decorrenza dal passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le considerazioni svolte conducono, come appare evidente, a disattendere il primo motivo dell'appello incidentale di , con il quale quest'ultima ha _1
censurato la quantificazione dell'assegno divorzile operata dal Giudice di prime cure.
7-Infondato è, ancora, il terzo motivo del gravame incidentale, con il quale ha censurato la statuizione della sentenza impugnata contenente _1
declaratoria di inammissibilità della domanda mirante all'accertamento, ai sensi dell'art.12 bis della Legge 898/1970, del proprio diritto alla quota del 40%
dell'indennità di fine rapporto maturata da e alla condanna di Parte_1
quest'ultimo alla corresponsione ad essa appellante della quota predetta.
Non può, intanto, adottarsi pronuncia di condanna del alla corresponsione della Pt_1
quota del proprio trattamento di fine rapporto dovuta alla uale titolare di _1
assegno divorzile. Dagli accertamenti espletati nel presente grado dal CTU dott.ssa
è emerso, infatti, che l' ha disposto la rateizzazione del Persona_3 CP_3
pagamento del TFR del quale si tratta e che l'ultima rata verrà a scadere solo nell'agosto
2026. Il secondo il prospetto acquisito dal CTU suddetto, conseguirà, Pt_1 CP_3
dunque, per intero, l'indennità della quale si tratta solo nel mese di agosto del 2026, con la conseguenza che, solo dopo tale data, al di là delle risultanze del prospetto suddetto,
pag. 23/30 potrà aversi certezza dell'importo effettivamente conseguito dall'appellante principale e potrà, quindi, essere emessa, a suo carico, pronuncia di condanna ad erogare ad somma pari al 40 per cento della indennità totale percepita, al netto _1
del carico fiscale, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il rapporto matrimoniale. Tale risultato si ottiene, infatti, dividendo l'indennità percepita,
al netto del carico fiscale, per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro,
moltiplicando, poi, il risultato ottenuto per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando, infine, il 40 per cento dell'importo relativo agli anni di durata del matrimonio. Del resto, la on _1
ha invocato una condanna generica con riserva di richiedere, in separato giudizio, la quantificazione dell'importo effettivamente dovutole, ma ha chiesto la condanna del alla corresponsione, in suo favore, della quota del TFR dell'ex coniuge alla Pt_1
quale ha diritto, vale a dire di somma non ancora nella disponibilità dell'obbligato.
Giova rilevare, comunque, che la essuna utilità concreta potrebbe trarre _1
da una pronuncia di mero accertamento del diritto, non essendovi alcuna incertezza oggettiva o soggettiva sulla sua spettanza, posto che anche il non ha contestato, Pt_1
in astratto, il diritto della ex coniuge, essendosi limitato ad escluderne la spettanza solo quale mera conseguenza del mancato riconoscimento di assegno divorzile.
La pronuncia di inammissibilità della domanda per difetto di interesse, adottata dal primo Giudice, non preclude, in ogni caso, la riproposizione della domanda in nuovo giudizio.
8-Vanno esaminati congiuntamente il quarto e il quinto motivo dell'appello principale di e il secondo motivo dell'appello incidentale di Parte_1 _1
pag. 24/30 , che investono le questioni relative al mantenimento del figlio, maggiorenne ma _1
non ancora economicamente autosufficiente.
In proposito, non può esservi, intanto, dubbio sul divario tra i redditi delle parti. Già si è
visto, infatti, che la maggiore entrata della quanto all'esercizio 2022, è _1
rappresentata dall'assegno di mantenimento erogatole dall'ex coniuge e che quest'ultimo, invece, cessata l'attività lavorativa, può contare su una discreta pensione,
per sua stessa ammissione pari a 3.200,00 Euro. Di scarso significato, ai fini che qui interessano, sono, del resto, le erogazioni che la appellante incidentale ha ricevuto dal fratello negli anni 2018 e 2020, in ragione dell'evidente carattere straordinario di tali entrate. Il la ossono, comunque, contare entrambi su consistenti Pt_1 _1
patrimoni. La CTU incaricata in primo grado ha accertato che il titolare di un Pt_1
patrimonio immobiliare, mobiliare (titoli e denaro) e beni mobili registrati per
2.595.484,00 Euro, mentre la può contare su patrimonio immobiliare, _1
mobiliare (titoli e denaro) e beni mobili registrati per 868.070,51 Euro. In proposito, va sottolineato che la nella comparsa di costituzione nel presente grado, ha _1
quantificato il valore del proprio patrimonio in 837.554,46 Euro e quello dell'ex coniuge in 2.873.645,69 Euro. Il per contro, nell'atto di appello principale, ha Pt_1
confermato il valore del proprio patrimonio, come stimato dal CTU, indicando il valore del patrimonio della ex coniuge in 913.661,00 Euro.
Le deduzioni delle parti, delle quali si è dato conto, non inficiano, nella sostanza, le risultanze dell'elaborato peritale, che evidenziano che entrambe le parti possono contare su un patrimonio consistente e che, tuttavia, vi è un notevole divario tra il patrimonio del quello della che non può non riflettersi anche sull'entità dei Pt_1 _1
pag. 25/30 redditi (da capitale) che ciascuno di essi ricava e potrà ricavare dagli immobili dei quali
è proprietario e dagli investimenti mobiliari effettuati.
Fatta la superiore premessa, va detto, innanzitutto, che ha precisato _1
di avere chiesto la previsione di un contributo per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_1
con decorrenza dalla domanda, vale a dire dal giugno 2020. Ne discende che la statuizione in punto a mantenimento del figlio predetto, contenuta nella sentenza impugnata, in assenza di diversa previsione, deve intendersi decorrente dalla data della domanda.
Occorre, poi, sottolineare che, in sede di separazione, era stato previsto un contributo per il mantenimento ordinario di , a carico del padre, di 850,00 Euro e la Per_4
partecipazione di alle spese straordinarie relative al figlio nella Parte_1
misura del 70%.
Orbene, a differenza di quanto sostenuto da , la situazione reddituale Parte_1
e patrimoniale di non ha subito miglioramenti rispetto a quella _1
esistente all'epoca del giudizio di separazione, posto che, come si evince dalla sentenza di questa Corte n. 1142/2021, resa in tale giudizio e pubblicata il 12 maggio 2021,
l'odierna appellante incidentale era già titolare del consistente patrimonio del quale si è
dato conto in precedenza, avendolo, in gran parte, ereditato, nel 2017, dalla madre.
Unico elemento nuovo è, quindi, rappresentato dalle accresciute esigenze del figlio in ragione dell'età, essendo il divario tra redditi e patrimoni delle parti già esistente all'epoca della separazione.
pag. 26/30 L'appello di , sul punto, deve considerarsi senz'altro infondato, tanto Parte_1
più che l'importo di 1.000,00 Euro, determinato dal Giudice di prime cure per il mantenimento ordinario, è comprensivo della rivalutazione maturata tra il giudizio di separazione e la data della domanda formulata nel procedimento di scioglimento del matrimonio.
L'ingente patrimonio del di gran lunga superiore al pur consistente patrimonio Pt_1
della giustifica, dunque, le statuizioni adottate dal Giudice di prime cure, _1
anche con riferimento al riparto delle spese straordinarie.
Eventuali vendite di beni, effettuate dopo l'espletamento della CTU, sono prive di rilevanza, determinando solo modifiche qualitative e non quantitative dei patrimoni delle parti.
Risulta, d'altra parte, infondata la pretesa di mirante alla fissazione _1
del contributo in questione nell'importo di 1.500,00 Euro mensili e ad una partecipazione del padre alle spese straordinarie nella misura del 80%.
Le previsioni della sentenza impugnata tengono conto, infatti, dei maggiori tempi di permanenza di presso la madre e della circostanza che quest'ultima risulti Per_1
assegnataria della casa di familiare, di proprietà di , nella quale vive Parte_1
con il figlio.
9- Rimane assorbito il sesto motivo dell'appello principale di , Parte_1
mirante ad evidenziare l'insostenibilità delle statuizioni economiche poste a suo carico dalla sentenza impugnata, alla luce delle considerazioni in precedenza svolte (l'assegno divorzile è stato fissato in 400,00 Euro mensili, in luogo dei 1.000,00 Euro stabiliti dal pag. 27/30 primo Giudicante) e dell'ingente patrimonio del quale il è titolare, idoneo ad Pt_1
incrementare i redditi di quest'ultimo.
10- In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, l'importo dell'assegno divorzile spettante ad _1
va determinato, con decorrenza dal passaggio in giudicato della pronuncia di
[...]
scioglimento del matrimonio, in 400,00 Euro mensile, somma da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita.
Va, invece, rigettato l'appello incidentale di , non potendo, peraltro, _1
essere esaminato il quarto motivo, che investe il regolamento delle spese di lite operato dal Giudice di prime cure.
La parziale riforma della sentenza impugnata, in ragione del parziale accoglimento dell'appello di , impone, infatti, di provvedere sulle spese di Parte_1
entrambi i gradi tenuto conto dell'esito globale della lite.
Nella specie, la reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi. L'assegno divorzile e il contributo per il mantenimento del figlio a carico del sono stati, infatti, determinati in misura inferiore a quella Pt_1
richiesta dalla appellante incidentale, che ha visto, inoltre, dichiarare inammissibile, per difetto di interesse, la propria domanda avente ad oggetto il diritto alla quota del 40%
del TFR dell'ex coniuge. E' stata, d'altra parte, disattesa la tesi del che all'ex Pt_1
coniuge non spettasse il diritto al conseguimento di assegno divorzile.
Per la medesima ragione, le spese di CTU devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura di ½ per ciascuna di esse.
pag. 28/30 11- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di _1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
[...]
previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto"
(vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20
aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello incidentale di;
_1
II-In parziale accoglimento dell'appello di e in parziale riforma Parte_1
della sentenza n. n. 938/2022 del 12- 21 ottobre 2022 del Tribunale di Forlì, determina,
con decorrenza dal passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento del matrimonio, l'importo dell'assegno divorzile dovuto da a Parte_1
in 400,00 Euro mensili, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni _1
mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita;
III- Ferma nel resto l'impugnata sentenza, dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi e pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura di ½
per ciascuna;
IV-Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di _1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
[...]
previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
pag. 29/30 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16
gennaio 2025
il Consigliere estensore
Rosario Lionello Rossino
il Presidente
Antonella Allegra
pag. 30/30