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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/09/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1203/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13.03.24, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
in persona del sindaco legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Vittoria Sitra. appellante
e
rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Cortese. Controparte_1 appellata nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giulia Ferrante e Valeria Battista. appellata-appellante incidentale
Conclusioni:
Per l'appellante “in accoglimento dell'appello, ed in totale riforma della Parte_1 sentenza appellata, accertare e dichiarare che alcuna responsabilità, neanche in via solidale può essere attribuita al per difetto di legittimazione passiva dell'ente locale;
In Parte_1 accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta nel merito al per i danni subiti dalla sig.ra Parte_1
, a seguito dell'aggressione subita il 20.10.19, in via dei Melograni, località Controparte_1
Margherita Soprana, in e per l'effetto rigettarne la domanda di risarcimento del danno;
in Pt_1 caso di conferma del diritto della sig.ra al risarcimento del danno, in riforma Controparte_1 della sentenza, riconoscere, accertare, e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' , CP_3 quale esclusivo legittimato passivo, con conseguente esclusiva condanna dell'
[...]
al risarcimento dei danni lamentati dall'attrice. Condannare l'appellata, e Controparte_2 chiunque dovesse essere tenuto, al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre oneri ed accessori di legge, oltre alle spese di c.t.u. medica espletata in primo grado per l'intero, oltre alle spese di registrazione della sentenza impugnata”.
Per l'appellata “accogliere la presente comparsa per le ragioni di fatto e Controparte_1 diritto sopra argomentate e documentate, nonché per come emergerà in corso di causa;
per l'effetto, rigettare, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal , avverso Parte_1 la sentenza n. 575/22 del Tribunale di Crotone, confermandola, invece, in toto;
in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito, ex art 93 c.p.c.”.
Per l' in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Crotone n. 575/22 del CP_3
25.06.22, previo rigetto anche dell'appello proposto dal ritenuto infondato in Parte_1 fatto e in diritto, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, accogliere la domanda e: rigettare nel merito, nella parte in cui individua come responsabile dei fatti di causa
l' il gravame proposto dal perché infondato in fatto, in diritto e CP_3 Parte_1 non provato;
in accoglimento del presente atto, ed in totale riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare che alcuna responsabilità, neanche in via solidale, può essere attribuita all' per difetto di legittimazione passiva dell' ; in accoglimento del CP_3 Controparte_2 presente atto ed in totale riforma della sentenza appellata, ritenere che alcuna responsabilità è da ascrivere all' in relazione ai fatti di causa, neanche in via Controparte_2 solidale, e che, pertanto, dall alcun risarcimento è dovuto Controparte_2 alla sig.ra per i fatti di causa, e pertanto rigettarne la domanda. In caso di Controparte_1 riconoscimento del diritto risarcitorio nei confronti della SI.ra , ritenere Controparte_1 responsabile dei fatti di causa il in via esclusiva, per le motivazioni in narrativa Parte_1 ed anche per non avere segnalato preventivamente la presenza del cane randagio nel luogo teatro del sinistro all' al fine di consentirne la cattura, e per l'effetto rigettare ogni Controparte_2 domanda avanzata nei confronti dell' riformare la sentenza di primo grado n. 575/22 CP_3 pubblicata il 25.06.2022, emessa dal Tribunale di Crotone nella parte in cui statuisce che l'
[...]
sia responsabile in solido per i danni occorsi e la condanna al Controparte_2 pagamento per il risarcimento di danni morali biologici patrimoniali, oltre che pagamento spese legali, compensi, compenso c.t.u.; il tutto con vittoria di onorari, compensi, oneri accessori e spese del doppio grado di giudizio”.
Svolgimento del processo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Crotone, il Controparte_1 Parte_1
e l' , al fine di sentirne accertare e dichiarare la
[...] Controparte_2 responsabilità, ex art. 2043 c.c., in relazione all'incidente del 20.10.19 allorquando, mentre transitava a piedi, in via dei Melograni in veniva aggredita da un cane randagio che l'azzannava Pt_1 all'avambraccio ed al braccio sinistro;
chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido - in quanto Enti preposti al controllo ed alla prevenzione del randagismo - al pagamento della somma di
€. 18.158,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti, nonché al pagamento delle spese, pari ad €.
795,00, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio l' deducendo il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva, essendo responsabile il solo per l'attività di prevenzione e controllo del fenomeno Pt_1 del randagismo e chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata.
Si costituiva, altresì, il chiedendo l'estromissione dal giudizio per essere Parte_1 responsabile la sola deducendo, in ogni caso, di aver stipulato una convenzione con alcuni CP_3 enti per la custodia ed il mantenimento dei cani randagi;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
Il giudizio, istruito con prova testi e c.t.u., veniva trattenuto in decisione.
Con sentenza n. 575/22, pubblicata il 25.06.25, il Tribunale di Crotone accoglieva la domanda e condannava, in solido, il e l' al risarcimento dei danni subiti Parte_1 Controparte_3 dall'attrice, che quantificava in €. 14.993,48, oltre accessori ed oltre al risarcimento dei danni patrimoniali per €. 200,00; li condannava, altresì, in solido, al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Avverso la suddetta pronuncia il interponeva gravame affidandolo ai Parte_1 motivi che di seguito saranno esposti.
Si costituiva in giudizio che chiedeva la conferma della sentenza Controparte_1 appellata.
Si costituiva, altresì, in giudizio l' che chiedeva il rigetto del gravame nella CP_3 parte in cui la individuava come responsabile dei fatti di causa;
spiegava, contestualmente, appello incidentale affinché venisse accertato il suo difetto di legittimazione passiva;
in caso di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore della , chiedeva di ritenere CP_1 responsabile il solo per non avere segnalato preventivamente la presenza del cane Parte_1 randagio al fine di consentirne la cattura. Con ordinanza del 27.01.23, la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, nei soli confronti del e rinviava la causa per la Parte_1 precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.03.24.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il 21.03.24.
L'appellante provvedeva al deposito della sola comparsa conclusionale, le parti appellate anche al deposito della memoria di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con un primo motivo, il censura la sentenza nella parte in cui si legge: Parte_1
“deve ritenersi la responsabilità sia dell' , che del per il danno Controparte_3 Parte_1 subito dall'attrice…Sulla base di tali disposizioni normative, risulta evidente che compiti di organizzazione, prevenzione, e controllo dei cani vaganti (sia smarriti che randagi) spettino sia ai
Comuni (Cass. n. 17528/11, Cass., n. 2741/15, Cass. n. 16802/15) che alle unità sanitarie locali, attuali aziende sanitarie provinciali…La dedotta e dimostrata, a mezzo testi, predisposizione di canili
e convenzioni con società che si occupino della gestione dei cani accalappiati non assume rilevanza per escludere la responsabilità del in quanto ciò evidentemente non esaurisce i compiti Pt_1 gravanti sull'ente territoriale, specificamente deputato dalla legge al controllo del randagismo ed allo svolgimento di attività di vigilanza a mezzo del Corpo di Polizia Municipale”.
Invero, il Tribunale ritiene che la disciplina normativa sia costituita dalla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281/91 la quale demanda alle Regioni
l'istituzione dell'anagrafe canina e l'adozione di programmi per la prevenzione ed il controllo del randagismo;
nonché, la n. 41/90 che assegna, sia ai comuni, che alle unità sanitarie CP_4 locali, svariati compiti funzionali all'attuazione degli obiettivi dalla stessa fissati, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione dell'anagrafe canina presso ogni unità sanitaria locale (art. 8), la realizzazione, da parte dei servizi sanitari delle aziende sanitarie, di vaccinazioni e controlli sanitari (art.3), la predisposizione a cura dei Comuni di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani (art. 2, lett. a), il controllo del randagismo (art. 12), lo svolgimento di attività di vigilanza a mezzo del Corpo di polizia municipale (art. 2 lett. d), o di guardie zoofile (art. 17).
Sulla base di tali disposizioni normative, il primo giudice, quindi, ritiene che compiti di organizzazione, prevenzione, e controllo dei cani vaganti (smarriti o randagi) spettino sia ai Comuni, che alle unità sanitarie locali. Ebbene, la soluzione adottata dal Tribunale - secondo l'appellante - contrasterebbe con la corretta interpretazione della normativa regionale calabrese in materia di prevenzione del randagismo.
Infatti, la Corte di cassazione, nel pronunciarsi sulla L.R. Calabria n. 41/90, ha individuato, esclusivamente in capo all' il soggetto responsabile per le aggressioni Controparte_2 da cani randagi subite dai cittadini.
L'art. 12 della predetta legge dispone, infatti, che: “i cani vaganti non tatuati devono essere catturati (...) dal Servizio Veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge”.
Pertanto, attesa l'esclusiva responsabilità per i danni derivanti da randagismo a carico degli enti cui la legge regionale attribuisce compiti di cattura (e conseguente custodia) di cani randagi e accertata, altresì, l'attribuzione, da parte della legislazione regionale calabrese, al Servizio Veterinario competente per territorio (tramite la sua Unità operativa), dei compiti di cattura di detti animali, deve ritenersi, secondo l'appellante, che soltanto l' sia responsabile dei danni Controparte_2 causati dai cani randagi a terzi.
Pertanto - ribadisce il - alcuna responsabilità poteva essergli imputata atteso che, ai Pt_1 sensi della L.R. Calabria n. 41 del 1990, art. 2, sarebbe tenuto soltanto a realizzare, e comunque garantire, la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nonché di assicurare, sul territorio, un corretto rapporto uomo-ambiente-animale.
All'epoca dei fatti, il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi era stato affidato alla Pet Service s.r.l. ed all'E.N.P. A, per come dimostrato documentalmente.
Alla luce dei principi sopra esposti, pertanto, unico soggetto responsabile per i danni subiti dalla sarebbe la sola . CP_1 Controparte_2
2.- Con un secondo motivo l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto, erroneamente, che non sia stata contestata la natura randagia del cane che ha aggredito la , nonostante i rilievi formulati, al riguardo, in sede di comparsa di costituzione. CP_1
Invero, alle pagg. 7 e 8 della predetta comparsa, si legge: “è da rilevare inoltre che
l'asserzione di parte attrice secondo la quale il cane fosse randagio (art. 2 – co.5 – legge 291/91, un cane per essere considerato randagio non deve essere tatuato), non è suffragata da alcun valido elemento probatorio e, quindi, non si comprende su quale presupposto parte attrice attribuisca la responsabilità agli Enti convenuti … Infatti, nel caso di specie, non vi è prova, né della natura randagia del cane, né della specifica colposa omissiva degli enti responsabili, né del rapporto di causalità tra la suddetta condotta colposa omissiva e l'evento dannoso”. Anche all'esito dell'istruzione probatoria non sarebbe emersa, in alcun modo, la natura randagia del cane;
infatti, la teste escussa, , non sarebbe stata in grado di spiegare Testimone_1 come avesse potuto appurare la natura “randagia” dell'animale aggressore.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che spetta all'attore allegare e provare la condotta obbligatoria esigibile dall'Ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva;
inoltre, devono sussistere
“specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nella competenza degli enti preposti, e che poi questi ultimi non si siano attivati per la sua cattura”.
Detta prova, nel caso di specie, non sussisterebbe. Cont Difatti, la suddetta teste avrebbe, genericamente, riferito di aver contatto vigili e per segnalare la presenza di cani, presunti randagi, nella zona, non specificando quanto tempo prima rispetto all'evento e su come avesse potuto appurare la natura “randagia” degli animali medesimi;
né se tra quelli vi fosse il cane individuato come aggressore.
Rileva, inoltre, il che, nella fattispecie, ben poteva trattarsi di cani di Parte_1 proprietà privata, circostanza verosimile, atteso che sia il teste , legale Testimone_2 rappresentante della Pet Service, affidataria del servizio di ricovero dei cani randagi catturati e del Cont servizio di accalappiamento per conto dell' di sia , presidente Pt_1 Persona_1 dell' , riferiscono di non aver preso in carico il cane che avrebbe aggredito la . CP_5 CP_1
Dunque, non sarebbe stata raggiunta la prova del comportamento negligente dell'ente preposto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., non essendo sufficiente la dimostrazione del solo fatto del verificarsi dell'evento dannoso occorrendo, altresì, la prova della specifica condotta colposa omissiva degli enti preposti, nonché del rapporto di causalità tra la suddetta condotta e l'evento stesso.
Detto onere probatorio non può ritenersi assolto, come da ultimo riferito dalla Suprema Corte, solo sulla base della “circostanza che i testimoni avevano riferito di aver notato il cane nella zona nei giorni precedenti”, essendo necessaria l'allegazione e la prova “che vi fossero state specifiche segnalazioni al in relazione alla presenza dell'animale nel territorio comunale di modo che Pt_1
Part quest'ultimo potesse richiedere l'intervento del servizio di cattura da parte dell' ”.
Del tutto irrilevante, pertanto, sarebbe la circostanza, riferita dai testi escussi, di aver visto più volte, e in altre occasioni, il cane in questione aggirarsi nella zona in cui si sarebbe verificato l'evento dannoso, in difetto di allegazione e prova che, nel periodo antecedente il danno-evento, vi fosse stata un'effettiva segnalazione del cane in questione.
3.- Infine, con un ultimo motivo, il Comune contesta laquantificazione del danno morale, aumentato del 20%. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che - sebbene parte attrice non abbia dedotto elementi tali da indurlo a discostarsi in aumento dagli standard liquidatori delle tabelle - tuttavia, non può ritenersi che manchi del tutto la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza di una componente di sofferenza sia su base organica (dolore) che emozionale (sensazione spiacevole collegata al ricordo dell'accaduto), tenuto conto della circostanza che la dalle lesioni subite è derivato un periodo di inabilità temporanea, nel quale l'attrice non ha potuto attendere alle normali occupazioni.
Ebbene, la sentenza, secondo l'appellante, dovrà essere riformata poiché il giudicante avrebbe proceduto ad una liquidazione automatica del danno morale, in difetto di allegazione e prova di sofferenze ulteriori, anomale ed eccezionali, idonee a superare le conseguenze “ordinarie” dell'evento patito.
4.- Si esaminano, congiuntamente, per ragioni di connessione l'appello principale e l'appello incidentale, spiegato dall' CP_3
Ebbene, è pacifico - secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza legittimità - che la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali, attuative della Legge quadro n. 281/91) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di altri generici compiti di prevenzione del randagismo (ex multis,
Cass. n. 9671/20; n. 19404/19; n. 12495/17).
Nella fattispecie, secondo quanto espressamente disposto dalla L.R. Calabria n. 41 del 1990, all'art. 12, comma 2 (così come modificata dalla L.R. n. 4 del 2000) “i cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua unità operativa, adempie agli obblighi previsti dalla presente legge”.
Dunque, non vi è alcun dubbio che i compiti di cattura dei cani vaganti secondo la legislazione regionale calabrese, spettino al Servizio Veterinario competente per territorio (tramite la sua Unità operativa) e tanto, indipendentemente dalla previa ricezione di qualsivoglia segnalazione o richiesta di intervento (Cass. n. 38020/21).
Al Comune, invece, secondo la citata legge regionale, spetta ai sensi dell'art. 2 lett. a)
“…realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti”. Cont Ritiene l' di non essere responsabile dell'evento dannoso subito dalla in CP_1 quanto non preventivamente notiziata della presenza del cane aggressore sui luoghi di causa.
La censura non coglie nel segno.
Come già rilevato, i compiti di cattura dei cani vaganti, secondo la citata normativa regionale, spettano al Servizio Veterinario competente per territorio, tramite la sua unità operativa, a prescindere da segnalazioni o richiesta di intervento da parte del o di terzi. Pt_1
La stessa Suprema Corte si è pronunciata, in una fattispecie analoga, con la citata pronuncia n. 38020/21, ritenendo che: “si tratta, con riguardo a tale compito, di una specifica attività (quella consistente nella cattura dei cani randagi) per sua natura espressiva di incombenze legate alla generale prevenzione dei pericoli per l'incolumità della popolazione e del territorio derivabili dal fenomeno del randagismo che solo arbitrariamente il giudice a quo ha configurato quale forma di controllo da esercitare unicamente “ex post a seguito di segnalazioni ovvero di specifiche richieste di intervento”: interpretazione fatta propria dal giudice d'appello in assenza di alcun indice positivo
o alcun criterio di stretta congruità logica idoneo a giustificarla;
ciò posto, preso atto della spettanza della responsabilità per i danni derivanti da randagismo a carico degli enti cui la legge regionale attribuisce compiti di cattura (e conseguente custodia) di cani randagi … e accertata altresì
l'attribuzione, da parte della legislazione regionale calabrese, al Servizio Veterinario competente per territorio (tramite la sua Unità operativa), dei compiti di cattura dei cani randagi, dev'essere conseguentemente rilevata l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell' …per non avere l'attore fornito la dimostrazione Controparte_2 di alcuna previa segnalazione o di specifiche richieste di intervento inoltrate alla medesima azienda, dovendo ritenersi quest'ultima civilmente responsabile dei danni causati dai cani randagi a terzi nella sua qualità di ente titolare del servizio veterinario territoriale;
e tanto, indipendentemente dalla previa ricezione di qualsivoglia segnalazione o richiesta di intervento”.
Anche il giudice di prime cure ha giustamente ritenuto che: “...poiché, inoltre, anche l' CP_3
è gravata da obblighi di vigilanza (Cass., n. 27001/05), deve escludersi che la stessa sia tenuta ad intervenire soltanto a seguito di segnalazione da parte del Pt_1
Né può condividersi l'interpretazione dell'art. 2, comma 1, lett. d, della citata legge regionale, Cont fornita dall' secondo la quale spettano ai Comuni le funzioni di vigilanza e controllo del territorio relativamente al fenomeno del randagismo.
Infatti, la predetta disposizione così recita: “per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni provvedono… ad esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione animale servendosi, oltre che del Corpo di Polizia Municipale, delle Guardie Zoofile volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio
e regolarmente iscritte all'Albo regionale”.
Ai Comuni, pertanto, spetta il compito di vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nonché, di gestire i canili comunali, non di controllare il territorio e vigilare sul fenomeno del Cont randagismo, compiti, questi ultimi, che gravano esclusivamente sull'
Infine, l'ente contesta il difetto di prova da parte dell'attrice di una concreta condotta colposa e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria.
Ebbene, anche detta censura è infondata.
La responsabilità della P.A. per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c. e, pertanto, è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito: l'elemento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell'insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo;
solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della "concretizzazione del rischio" (il quale è criterio di spiegazione causale, non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno.16788/25
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, la ha provato il fatto dannoso, CP_1 nonché il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente e l'evento medesimo.
Infatti, la teste escussa, presente al momento dell'aggressione, ha Testimone_1 confermato la prospettazione attorea;
si legge in motivazione: “la teste ha infatti dichiarato di confermare le modalità dell'aggressione subita dalla , precisando che “a un certo punto CP_1 sento la gridare 'mi sta mordendo' e io, che ero lì vicino un po' più avanti, dopo essermi CP_1 girata, l'ho vista a terra con questo cane che continuava ad aggredirla”; ha dichiarato che con un tubo rigido era riuscita a scacciare il cane, precisando che proprio in quanto nel posto dove le signore si erano recate spesso c'erano cani randagi, portava con sé il tubo rigido. Ha riferito di aver più volte contattato l' e i vigili per segnalare la presenza dei cani randagi ma che non vi erano CP_3 mai stati interventi risolutivi”. Cont Dunque, alla luce di dette dichiarazioni appare evidente la condotta omissiva dell' che, nonostante le numerose segnalazioni, non è intervenuta per controllare ed arginare il fenomeno del randagismo, nella zona ove è stata aggredita la danneggiata. In ogni caso - come correttamente evidenziato dal Tribunale – “neppure può ritenersi esimente il mancato riscontro alle segnalazioni ovvero anche il riscontro alle stesse, seguita dalle operazioni di prelievo: tali risultanze, per contro, nell'attestare l'intensità del fenomeno, riscontrano la consapevole necessità di un controllo continuativo dell'area”.
Assorbita ogni ulteriore censura.
L'appello incidentale deve, dunque, essere rigettato.
L'appello principale và accolto con il rigetto della domanda proposta nei confronti del
Parte_1
Le spese del doppio grado di giudizio sono a carico della soccombente, Controparte_1
e sono liquidate in dispositivo, in favore del ai sensi dei DD.MM 55/14 e 147/22, Parte_1
(scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.00) per tutte le quattro fasi del giudizio, nei parametri minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese del grado sono a carico dell' e sono liquidate in favore di CP_3 CP_1
ai sensi dei DD.MM 55/14 e 147/22, (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.00) per tutte
[...] le quattro fasi del giudizio, sempre nei parametri minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante incidentale l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto dal nonché sull'appello incidentale proposto Parte_1 dall' avverso la sentenza n. 575/22, pubblicata il 25.06.25, emessa dal Tribunale di CP_3
Crotone, così provvede:
a. accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta nei confronti del Parte_1
b. rigetta l'appello incidentale;
c. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore del Controparte_1 che liquida, per il primo grado in complessivi €.
2.540 per compensi, e per il Parte_1 secondo grado in €. 382,50 per spese ed €. 2.906, il tutto, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa Cont d. condanna l' di al pagamento delle spese del grado in favore di che Pt_1 Controparte_1 liquida in complessivi €. 2.906, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa e. pone le spese di c.t.u. a carico della sola CP_3 f. conferma, nel resto.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 09 luglio 2025
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Silvana Ferriero)