CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3454/2022 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1390/2022, deliberata e depositata il 21.6.2022 (n. 4947/2021 RG); locazione ad uso abitativo – risoluzione del contratto – pagamento canoni;
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Biagio Lauri (c.f. ) e dall'avv. Carmine C.F._2
Lauri (c.f. ) C.F._3 domicilio digitale: Email_1 domicilio digitale: Email_2
APPELLANTE
E
c.f. , Controparte_1 C.F._4 difesi dall'avv. Daniele Saggese (c.f. ) C.F._5 domicilio digitale: Email_3
APPELLATO
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
Il procedimento di primo grado è riportato, nella sentenza impugnata, nei termini che seguono.
“Con atto di intimazione di sfratto per morosità parte ricorrente ha chiesto accertarsi la morosità di nel pagamento dei canoni di locazione a partire dal Parte_1 mese di dicembre 2020 e per l'effetto convalidarsi lo sfratto o, a seguito di mutamento di rito, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo per inadempimento del conduttore, con condanna al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti;
con vittoria di spese di lite.
Si è altresì costituito in giudizio il quale ha eccepito Parte_1
l'infondatezza dell'avversa pretesa, in quanto al momento dell'introduzione del giudizio il contratto di locazione avrebbe già cessato di produrre effetti. Con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 27.7.2021 è stata accolta l'ordinanza di rilascio dell'immobile.
Alla successiva udienza ex art. 420 c.p.c., stante superfluità delle istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per discussione e decisione alla odierna udienza cartolare, all'esito della quale il Giudice si è ritirato in Camera di Consiglio per la decisione.”.
Il Tribunale di Nola, con la sentenza indicata in epigrafe, così ha provveduto:
“1) Accoglie la domanda e dichiara risolto, per grave inadempimento di Parte_1
il contratto di locazione stipulato tra le parti, e lo condanna al pagamento di
[...]
Euro 5.700,00 a titolo di canoni di locazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze
e sino al soddisfo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
Euro 125,00 per spese ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge.”. ha proposto appello a questa Corte, ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha concluso come segue:
“1) accogliere l'appello come proposto ed, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda di risoluzione del contratto perché manifestamente infondata;
in via gradata,
2) accogliere l'appello come proposto ed, in riforma dell'impugnata sentenza, qualificato il comportamento del quale recesso e/o disdetta dal contratto, rigettare comunque Pt_1 la domanda di risoluzione del contratto perché manifestamente infondata ovvero limitare la condanna al pagamento dei canoni per il periodo precedente alla data in cui
l'adito Giudicante riterrà che il comportamento dell'appellante abbia inequivocabilmente integrato gli estremi del recesso e/o disdetta dal contratto medesimo;
in via ulteriormente gradata
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
3) se sussistenti i presupposti condannare il sig. al pagamento dei canoni fino alla Pt_1 data fissata dal Giudice per la esecuzione dello sfratto;
4) condannare il sig. alle spese e competenze del doppio grado di Controparte_1 giudizio.
In via istruttoria,
5) ammettersi se del caso la prova per interrogatorio formale e per testi, già richiesta in primo grado, sulle seguenti circostanze:
- vero che nel mese di dicembre 2020 il sig. consegnava al sig. Parte_1 le chiavi dell'appartamento di cui all'intimato sfratto;
Controparte_1
- vero che l'immobile per cui è causa con decorrenza da tale data è nella esclusiva disponibilità del locatore, libero e vuoto di persone e cose;
- vero che nel mese di dicembre 2020 è stata disdettata la fornitura di energia elettrica relativa all'immobile;
- vero che a seguito della consegna delle chiavi rectius dell'appartamento al il CP_1 sig. ha trasferito la propria residenza nel comune di Poggiomarino alla via Funari, Pt_1 con i testi:
- residente in [...]; Testimone_1
- residente in [...].”. Testimone_2
ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come Controparte_1 segue:
“- a) in rito, dichiarare l'appello proposto dal sig. inammissibile Parte_1
e/o improcedibile e/o improponibile per tutto quanto dedotto e conseguentemente rigettarlo;
- b) nel merito, dichiarare l'appello proposto dal sig. infondato, Parte_1 sia in fatto che in diritto, e non provato;
- d) confermare la sentenza n. 1390/2022 resa dal Tribunale di Nola in data 21.06.2022
e pubblicata in pari data, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- d) conseguentemente condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione al sottoscritto avvocato antistatario.”.
All'esito, nel contrasto tra le parti, la causa è pervenuta per la discussione all'udienza del 13.5.2025, ed è stata decisa come da dispositivo letto in aula.
§ - LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ED IL PAGAMENTO DEI CANONI
ha dedotto, a sostegno del gravame, che, sebbene Parte_1 la risoluzione consensuale del contratto di locazione debba rivestire la forma
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile scritta, qualora ciò non sia avvenuto ed il contratto sia stato risolto in forma verbale, non può non considerarsi tale circostanza ai fini della valutazione dell'eventuale inadempimento del conduttore rispetto all'obbligazione di pagamento del canone.
Ha precisato che, nella fattispecie, la prova scritta della risoluzione consensuale del contratto emergeva chiaramente dalla chat di WhatsApp tra lui e avente data 25/01/2021, con la quale quest'ultimo Controparte_1 testualmente riferiva “Buonasera mi puoi inviare una copia di un documento di identità valido per effettuare la risoluzione anticipata del contratto inoltre mi puoi far sapere se pagavi la tassa della spazzatura ed in caso affermativo una copia dell'ultima bolletta grazie e saluti”. I messaggi scambiati tramite WhatsApp vengono qualificati come documenti informatici e, ai sensi della legge n. 40 del 2008, sono equiparati ai tradizionali documenti. La riproduzione informatica del documento, non essendo stata contestata da controparte, può essere considerata prova scritta dell'intervenuta risoluzione contrattuale.
Ha argomentato che la consegna delle chiavi, da parte del conduttore, non risulta specificamente contestata dal locatore, per cui deve considerarsi circostanza ammessa ex art. 115 comma 2 cod. proc. civ. A tanto vanno aggiunti ulteriori elementi, sebbene da soli non decisivi, ma certamente rilevanti all'interno del complessivo quadro probatorio, che confermano l'avvenuta risoluzione consensuale del contratto ovvero:
a) che, nel mese di dicembre 2020, l'appellante aveva disdettato la fornitura di energia elettrica relativa all'immobile condotto in locazione;
b) che lo stesso aveva trasferito la propria residenza nel Comune di
Poggiomarino (NA) alla via Funari n. 41 (ove effettivamente è stata notificata l'intimazione per sfratto per morosità).
Ha ricordato che, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la consegna al locatore delle chiavi dell'immobile locato, da parte del conduttore, costituisce condotta idonea a consentire la reimmissione del primo nel possesso del bene, e dunque, condotta apprezzabile come adempimento satisfattivo dell'obbligazione ex contractu, avente ad oggetto la restituzione del bene, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 cod. civ. (Cass. n. 5270 del 05/06/1996 e n.
5841 del 24/03/2004, che equipara la consegna delle chiavi alla incondizionata messa a disposizione del bene - Cass. Sez. 3, Sentenza n. 550 del 17/01/2012 -
Cass. Sent. 14 marzo 2017, n. 6467).
Ha addotto che, qualora il primo giudice non avesse ritenuto sufficientemente provata la riconsegna delle chiavi e dell'immobile, essendo
4 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile senz'altro circostanza rilevante a fini del giudizio, avrebbe potuto e dovuto ammettere la richiesta di prova per interrogatorio formale e per testi ritualmente articolata da esso conduttore nella memoria integrativa e più volte reiterata nei verbali di causa successivi al mutamento del rito e che, con il presente atto, in via subordinata, espressamente ha riproposto.
Ha sostenuto che la consegna delle chiavi va interpretata come recesso dal contratto. Tale ipotesi è espressamente prevista all'art. 3 del contratto di locazione che così testualmente recita: “il conduttore può recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi da comunicare con lettera A/R.”.
I motivi meritano reiezione.
Come ha già correttamente rilevato il Tribunale nessuna risoluzione consensuale del rapporto locatizio può ritenersi essere intervenuta tra CP_1 ed , la quale avrebbe dovuto necessariamente
[...] Parte_1 rivestire la forma scritta vincolata, tale essendo la forma prevista, a pena di nullità, dall'art. 1 legge 431/1998, per il contratto di locazione ad uso abitativo.
Costituisce ius receptum che il contratto di locazione ad uso abitativo, soggetto all'obbligo di forma scritta ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, deve essere risolto con comunicazione scritta, non potendo, in questo caso, trovare applicazione il principio di libertà delle forme, che vale solamente per i contratti in forma scritta per volontà delle parti e non per quelli per i quali la forma scritta sia prescritta dalla legge ad substantiam (Cass. n. 22647/2017).
E' destituita di fondamento la deduzione dell'appellante secondo la quale il mutuo dissenso dei contraenti è documentato dalle comunicazioni intervenute sul software di messaggistica WhatsApp ed, in particolare da quella proveniente dal locatore, ove si legge “Buonasera mi puoi inviare una copia di un documento di identità valido per effettuare la risoluzione anticipata del contratto inoltre mi puoi far sapere se pagavi la tassa della spazzatura ed in csso affermativo una copia dell ultima bolletta grazie e salti” (n.d.r.: i refusi di scrittura sono contenuti nel testo medesimo), dovendosi riconoscere a tale messaggio la natura di documento informatico, a norma della legge n. 40/2008.
Sul punto, pur volendo trascurare la mancata sottoscrizione del messaggio da parte di , in ragione della mancata contestazione Controparte_1
e/o disconoscimento da parte di quest'ultimo, questa Corte ritiene che non risulta manifestata alcuna volontà concorde di cessazione degli effetti del contratto di locazione: infatti, il testo contiene una mera richiesta al conduttore di copia del documento di identità e dell'ultima bolletta di pagamento della tassa sui rifiuti, ma nessun assenso del locatore alla risoluzione del rapporto, né
5 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile alcun analogo consenso del conduttore. In realtà, quello che si evince dal testo è una mera richiesta che potrebbe essere stata avanzata nel corso di una trattativa trascorsa tra le parti e finalizzata (forse?) alla formazione del mutuo dissenso negoziale, ma non certamente un accordo compiuto, sufficiente e definitivo dal quale si possa far scaturire l'effetto risolutivo.
Il rapporto locatizio non è mai stato neanche validamente disdettato, da parte di , nella forma prevista dall'art. 3 del contratto Parte_1 stipulato in data 4.8.2014, a tenore del quale “Il conduttore può recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi da comunicare con lettera
R/R.”, atteso che esso conduttore non ha mai inoltrato alcuna comunicazione, veicolata nella forma pattuita di raccomandata postale con avviso di riscossione, per comunicare a la sua volontà di recedere dalla Controparte_1 locazione. Si tratta di una vera e propria forma convenzionale, la cui osservanza si deve intendere richiesta dai contraenti al fine della validità dell'atto (art. 1352 cod. civ.). La testuale clausola negoziale imponeva, dunque, ad Parte_1
di comunicare il recesso in forma scritta, con dichiarazione recettizia
[...]
(lettera raccomandata a.r.) e con il rispetto del termine di tre mesi, ma nulla di tutto questo è avvenuto.
Peraltro, anche nell'ipotesi in cui non fosse stata pattuita dai contraenti la speciale forma della comunicazione di recesso di cui alla clausola n. 3 citata, ugualmente si sarebbe imposta la forma scritta, essendo il contratto di locazione ad uso abitativo soggetto a tale forma vincolata ad substantiam, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 (Cass. n. 18971/2022; Cass. n. 22647/2017).
L'unico atto/comportamento dal quale l'appellante pretende di far discendere un effetto risolutivo del rapporto è la consegna delle chiavi al locatore, che sarebbe avvenuta nel dicembre 2020, con la precisazione che tale consegna “… non risulta specificamente contestata dal locatore per cui deve ritenersi circostanza ammessa ex art. 115 comma 2 c.p.c.” (così a fol. 8 dell'atto di appello).
Ma proprio tale circostanza è stata decisamente negata da , il Controparte_1 quale ha ripetutamente obiettato, nelle sue difese, che era Parte_1 rimasto ancora in possesso di una delle chiavi della porta di ingresso dell'immobile e che ha continuato ad averne la disponibilità, anche dopo il dicembre 2020, essendovisi in più occasioni recato nell'appartamento, in particolare nella giornata del 9.5.2021, in compagnia di altre persone, per discutere di lavori da eseguire.
Ad ogni buon conto, vale ricordare che il conduttore non può svincolarsi dagli obblighi contrattuali mediante una propria iniziativa unilaterale di
6 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile consegna delle chiavi, senza eseguire una preventiva e regolare disdetta che, nella fattispecie, come già sopra si è rilevato, sarebbe dovuta avvenire almeno tre mesi prima del rilascio e mediante lettera raccomandata a.r.
Peraltro, la mera consegna delle chiavi dell'immobile locato non comporta la “automatica” reimmissione del locatore nella piena disponibilità e godimento dell'immobile. E ciò perché “… l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 cod. civ., non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una “incondizionata” restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore (cfr. Corte cass. Sez. 3 n. 5841 del 24 marzo 2004; id. Sez. 3 n.
5270 del 5 giugno 1996; id. Sez. 3, Sentenza n. 8616 del 12/04/2006).” (così Cass. n.
6467/2017). ha inteso sostenere l'avvenuto rilascio Parte_1 dell'immobile locato, alla via Vesuvio n. 48, in Piazzolla di Nola, da parte sua, mediante l'avvenuta disdetta fornitura elettrica da Enel Energia e mediante l'avvenuto trasferimento della sua residenza a Poggiomarino (Caserta), via
Funari n. 41, ove gli è stata notificata l'intimazione di sfratto per morosità.
Tuttavia, tali circostanze non hanno comportato affatto la liberazione del conduttore-appellante dal vincolo contrattuale, perché, da un lato, come già ripetutamente evidenziato, la cessazione del rapporto sarebbe dovuta avvenire a mezzo di risoluzione consensuale oppure di recesso, entrambi manifestati nelle forme di legge (v. supra), mentre, dall'altro lato, la cessazione della fornitura di energia ed il trasferimento della residenza non sono incompatibili con la volontà del conduttore di mantenere ugualmente la detenzione dell'immobile.
Va, infine, rilevato che non è comparso alla seduta Parte_1 di mediazione del 7.12.2021, fissata presso l'Organismo CNF Mediazione e tale comportamento è valutabile quale argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 comma II cod. proc. civ. (art. 8 comma 5 d.lgs. n. 28/2010).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'impugnata sentenza del Tribunale di Nola merita di essere confermata.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno attribuite all'avv.
Daniele Saggese, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
7 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Il valore della causa va desunto dalla somma attribuita alla parte vincitrice (€ 5.700,00,00, oltre interessi legali), a norma dell'art. 5 comma 1 d.cit.,
e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di
Appello – scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
[...]
di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Parte_1 pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, letti gli artt. 447 bis, 437 comma I cod. proc. civ., ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1390/2022, deliberata e depositata il 21.6.2022 (n. 4947/2021 RG), così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 secondo grado, che liquida, in € 3.200,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Daniele Saggese;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR 115/2002,
a carico di , per il versamento dell'ulteriore contributo Parte_1 unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso e letto in udienza in Napoli, in data 13 maggio 2025.
IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3454/2022 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1390/2022, deliberata e depositata il 21.6.2022 (n. 4947/2021 RG); locazione ad uso abitativo – risoluzione del contratto – pagamento canoni;
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Biagio Lauri (c.f. ) e dall'avv. Carmine C.F._2
Lauri (c.f. ) C.F._3 domicilio digitale: Email_1 domicilio digitale: Email_2
APPELLANTE
E
c.f. , Controparte_1 C.F._4 difesi dall'avv. Daniele Saggese (c.f. ) C.F._5 domicilio digitale: Email_3
APPELLATO
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
Il procedimento di primo grado è riportato, nella sentenza impugnata, nei termini che seguono.
“Con atto di intimazione di sfratto per morosità parte ricorrente ha chiesto accertarsi la morosità di nel pagamento dei canoni di locazione a partire dal Parte_1 mese di dicembre 2020 e per l'effetto convalidarsi lo sfratto o, a seguito di mutamento di rito, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo per inadempimento del conduttore, con condanna al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti;
con vittoria di spese di lite.
Si è altresì costituito in giudizio il quale ha eccepito Parte_1
l'infondatezza dell'avversa pretesa, in quanto al momento dell'introduzione del giudizio il contratto di locazione avrebbe già cessato di produrre effetti. Con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 27.7.2021 è stata accolta l'ordinanza di rilascio dell'immobile.
Alla successiva udienza ex art. 420 c.p.c., stante superfluità delle istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per discussione e decisione alla odierna udienza cartolare, all'esito della quale il Giudice si è ritirato in Camera di Consiglio per la decisione.”.
Il Tribunale di Nola, con la sentenza indicata in epigrafe, così ha provveduto:
“1) Accoglie la domanda e dichiara risolto, per grave inadempimento di Parte_1
il contratto di locazione stipulato tra le parti, e lo condanna al pagamento di
[...]
Euro 5.700,00 a titolo di canoni di locazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze
e sino al soddisfo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
Euro 125,00 per spese ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge.”. ha proposto appello a questa Corte, ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha concluso come segue:
“1) accogliere l'appello come proposto ed, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda di risoluzione del contratto perché manifestamente infondata;
in via gradata,
2) accogliere l'appello come proposto ed, in riforma dell'impugnata sentenza, qualificato il comportamento del quale recesso e/o disdetta dal contratto, rigettare comunque Pt_1 la domanda di risoluzione del contratto perché manifestamente infondata ovvero limitare la condanna al pagamento dei canoni per il periodo precedente alla data in cui
l'adito Giudicante riterrà che il comportamento dell'appellante abbia inequivocabilmente integrato gli estremi del recesso e/o disdetta dal contratto medesimo;
in via ulteriormente gradata
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
3) se sussistenti i presupposti condannare il sig. al pagamento dei canoni fino alla Pt_1 data fissata dal Giudice per la esecuzione dello sfratto;
4) condannare il sig. alle spese e competenze del doppio grado di Controparte_1 giudizio.
In via istruttoria,
5) ammettersi se del caso la prova per interrogatorio formale e per testi, già richiesta in primo grado, sulle seguenti circostanze:
- vero che nel mese di dicembre 2020 il sig. consegnava al sig. Parte_1 le chiavi dell'appartamento di cui all'intimato sfratto;
Controparte_1
- vero che l'immobile per cui è causa con decorrenza da tale data è nella esclusiva disponibilità del locatore, libero e vuoto di persone e cose;
- vero che nel mese di dicembre 2020 è stata disdettata la fornitura di energia elettrica relativa all'immobile;
- vero che a seguito della consegna delle chiavi rectius dell'appartamento al il CP_1 sig. ha trasferito la propria residenza nel comune di Poggiomarino alla via Funari, Pt_1 con i testi:
- residente in [...]; Testimone_1
- residente in [...].”. Testimone_2
ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come Controparte_1 segue:
“- a) in rito, dichiarare l'appello proposto dal sig. inammissibile Parte_1
e/o improcedibile e/o improponibile per tutto quanto dedotto e conseguentemente rigettarlo;
- b) nel merito, dichiarare l'appello proposto dal sig. infondato, Parte_1 sia in fatto che in diritto, e non provato;
- d) confermare la sentenza n. 1390/2022 resa dal Tribunale di Nola in data 21.06.2022
e pubblicata in pari data, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- d) conseguentemente condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione al sottoscritto avvocato antistatario.”.
All'esito, nel contrasto tra le parti, la causa è pervenuta per la discussione all'udienza del 13.5.2025, ed è stata decisa come da dispositivo letto in aula.
§ - LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ED IL PAGAMENTO DEI CANONI
ha dedotto, a sostegno del gravame, che, sebbene Parte_1 la risoluzione consensuale del contratto di locazione debba rivestire la forma
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile scritta, qualora ciò non sia avvenuto ed il contratto sia stato risolto in forma verbale, non può non considerarsi tale circostanza ai fini della valutazione dell'eventuale inadempimento del conduttore rispetto all'obbligazione di pagamento del canone.
Ha precisato che, nella fattispecie, la prova scritta della risoluzione consensuale del contratto emergeva chiaramente dalla chat di WhatsApp tra lui e avente data 25/01/2021, con la quale quest'ultimo Controparte_1 testualmente riferiva “Buonasera mi puoi inviare una copia di un documento di identità valido per effettuare la risoluzione anticipata del contratto inoltre mi puoi far sapere se pagavi la tassa della spazzatura ed in caso affermativo una copia dell'ultima bolletta grazie e saluti”. I messaggi scambiati tramite WhatsApp vengono qualificati come documenti informatici e, ai sensi della legge n. 40 del 2008, sono equiparati ai tradizionali documenti. La riproduzione informatica del documento, non essendo stata contestata da controparte, può essere considerata prova scritta dell'intervenuta risoluzione contrattuale.
Ha argomentato che la consegna delle chiavi, da parte del conduttore, non risulta specificamente contestata dal locatore, per cui deve considerarsi circostanza ammessa ex art. 115 comma 2 cod. proc. civ. A tanto vanno aggiunti ulteriori elementi, sebbene da soli non decisivi, ma certamente rilevanti all'interno del complessivo quadro probatorio, che confermano l'avvenuta risoluzione consensuale del contratto ovvero:
a) che, nel mese di dicembre 2020, l'appellante aveva disdettato la fornitura di energia elettrica relativa all'immobile condotto in locazione;
b) che lo stesso aveva trasferito la propria residenza nel Comune di
Poggiomarino (NA) alla via Funari n. 41 (ove effettivamente è stata notificata l'intimazione per sfratto per morosità).
Ha ricordato che, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la consegna al locatore delle chiavi dell'immobile locato, da parte del conduttore, costituisce condotta idonea a consentire la reimmissione del primo nel possesso del bene, e dunque, condotta apprezzabile come adempimento satisfattivo dell'obbligazione ex contractu, avente ad oggetto la restituzione del bene, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 cod. civ. (Cass. n. 5270 del 05/06/1996 e n.
5841 del 24/03/2004, che equipara la consegna delle chiavi alla incondizionata messa a disposizione del bene - Cass. Sez. 3, Sentenza n. 550 del 17/01/2012 -
Cass. Sent. 14 marzo 2017, n. 6467).
Ha addotto che, qualora il primo giudice non avesse ritenuto sufficientemente provata la riconsegna delle chiavi e dell'immobile, essendo
4 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile senz'altro circostanza rilevante a fini del giudizio, avrebbe potuto e dovuto ammettere la richiesta di prova per interrogatorio formale e per testi ritualmente articolata da esso conduttore nella memoria integrativa e più volte reiterata nei verbali di causa successivi al mutamento del rito e che, con il presente atto, in via subordinata, espressamente ha riproposto.
Ha sostenuto che la consegna delle chiavi va interpretata come recesso dal contratto. Tale ipotesi è espressamente prevista all'art. 3 del contratto di locazione che così testualmente recita: “il conduttore può recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi da comunicare con lettera A/R.”.
I motivi meritano reiezione.
Come ha già correttamente rilevato il Tribunale nessuna risoluzione consensuale del rapporto locatizio può ritenersi essere intervenuta tra CP_1 ed , la quale avrebbe dovuto necessariamente
[...] Parte_1 rivestire la forma scritta vincolata, tale essendo la forma prevista, a pena di nullità, dall'art. 1 legge 431/1998, per il contratto di locazione ad uso abitativo.
Costituisce ius receptum che il contratto di locazione ad uso abitativo, soggetto all'obbligo di forma scritta ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, deve essere risolto con comunicazione scritta, non potendo, in questo caso, trovare applicazione il principio di libertà delle forme, che vale solamente per i contratti in forma scritta per volontà delle parti e non per quelli per i quali la forma scritta sia prescritta dalla legge ad substantiam (Cass. n. 22647/2017).
E' destituita di fondamento la deduzione dell'appellante secondo la quale il mutuo dissenso dei contraenti è documentato dalle comunicazioni intervenute sul software di messaggistica WhatsApp ed, in particolare da quella proveniente dal locatore, ove si legge “Buonasera mi puoi inviare una copia di un documento di identità valido per effettuare la risoluzione anticipata del contratto inoltre mi puoi far sapere se pagavi la tassa della spazzatura ed in csso affermativo una copia dell ultima bolletta grazie e salti” (n.d.r.: i refusi di scrittura sono contenuti nel testo medesimo), dovendosi riconoscere a tale messaggio la natura di documento informatico, a norma della legge n. 40/2008.
Sul punto, pur volendo trascurare la mancata sottoscrizione del messaggio da parte di , in ragione della mancata contestazione Controparte_1
e/o disconoscimento da parte di quest'ultimo, questa Corte ritiene che non risulta manifestata alcuna volontà concorde di cessazione degli effetti del contratto di locazione: infatti, il testo contiene una mera richiesta al conduttore di copia del documento di identità e dell'ultima bolletta di pagamento della tassa sui rifiuti, ma nessun assenso del locatore alla risoluzione del rapporto, né
5 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile alcun analogo consenso del conduttore. In realtà, quello che si evince dal testo è una mera richiesta che potrebbe essere stata avanzata nel corso di una trattativa trascorsa tra le parti e finalizzata (forse?) alla formazione del mutuo dissenso negoziale, ma non certamente un accordo compiuto, sufficiente e definitivo dal quale si possa far scaturire l'effetto risolutivo.
Il rapporto locatizio non è mai stato neanche validamente disdettato, da parte di , nella forma prevista dall'art. 3 del contratto Parte_1 stipulato in data 4.8.2014, a tenore del quale “Il conduttore può recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi da comunicare con lettera
R/R.”, atteso che esso conduttore non ha mai inoltrato alcuna comunicazione, veicolata nella forma pattuita di raccomandata postale con avviso di riscossione, per comunicare a la sua volontà di recedere dalla Controparte_1 locazione. Si tratta di una vera e propria forma convenzionale, la cui osservanza si deve intendere richiesta dai contraenti al fine della validità dell'atto (art. 1352 cod. civ.). La testuale clausola negoziale imponeva, dunque, ad Parte_1
di comunicare il recesso in forma scritta, con dichiarazione recettizia
[...]
(lettera raccomandata a.r.) e con il rispetto del termine di tre mesi, ma nulla di tutto questo è avvenuto.
Peraltro, anche nell'ipotesi in cui non fosse stata pattuita dai contraenti la speciale forma della comunicazione di recesso di cui alla clausola n. 3 citata, ugualmente si sarebbe imposta la forma scritta, essendo il contratto di locazione ad uso abitativo soggetto a tale forma vincolata ad substantiam, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 (Cass. n. 18971/2022; Cass. n. 22647/2017).
L'unico atto/comportamento dal quale l'appellante pretende di far discendere un effetto risolutivo del rapporto è la consegna delle chiavi al locatore, che sarebbe avvenuta nel dicembre 2020, con la precisazione che tale consegna “… non risulta specificamente contestata dal locatore per cui deve ritenersi circostanza ammessa ex art. 115 comma 2 c.p.c.” (così a fol. 8 dell'atto di appello).
Ma proprio tale circostanza è stata decisamente negata da , il Controparte_1 quale ha ripetutamente obiettato, nelle sue difese, che era Parte_1 rimasto ancora in possesso di una delle chiavi della porta di ingresso dell'immobile e che ha continuato ad averne la disponibilità, anche dopo il dicembre 2020, essendovisi in più occasioni recato nell'appartamento, in particolare nella giornata del 9.5.2021, in compagnia di altre persone, per discutere di lavori da eseguire.
Ad ogni buon conto, vale ricordare che il conduttore non può svincolarsi dagli obblighi contrattuali mediante una propria iniziativa unilaterale di
6 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile consegna delle chiavi, senza eseguire una preventiva e regolare disdetta che, nella fattispecie, come già sopra si è rilevato, sarebbe dovuta avvenire almeno tre mesi prima del rilascio e mediante lettera raccomandata a.r.
Peraltro, la mera consegna delle chiavi dell'immobile locato non comporta la “automatica” reimmissione del locatore nella piena disponibilità e godimento dell'immobile. E ciò perché “… l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 cod. civ., non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una “incondizionata” restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore (cfr. Corte cass. Sez. 3 n. 5841 del 24 marzo 2004; id. Sez. 3 n.
5270 del 5 giugno 1996; id. Sez. 3, Sentenza n. 8616 del 12/04/2006).” (così Cass. n.
6467/2017). ha inteso sostenere l'avvenuto rilascio Parte_1 dell'immobile locato, alla via Vesuvio n. 48, in Piazzolla di Nola, da parte sua, mediante l'avvenuta disdetta fornitura elettrica da Enel Energia e mediante l'avvenuto trasferimento della sua residenza a Poggiomarino (Caserta), via
Funari n. 41, ove gli è stata notificata l'intimazione di sfratto per morosità.
Tuttavia, tali circostanze non hanno comportato affatto la liberazione del conduttore-appellante dal vincolo contrattuale, perché, da un lato, come già ripetutamente evidenziato, la cessazione del rapporto sarebbe dovuta avvenire a mezzo di risoluzione consensuale oppure di recesso, entrambi manifestati nelle forme di legge (v. supra), mentre, dall'altro lato, la cessazione della fornitura di energia ed il trasferimento della residenza non sono incompatibili con la volontà del conduttore di mantenere ugualmente la detenzione dell'immobile.
Va, infine, rilevato che non è comparso alla seduta Parte_1 di mediazione del 7.12.2021, fissata presso l'Organismo CNF Mediazione e tale comportamento è valutabile quale argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 comma II cod. proc. civ. (art. 8 comma 5 d.lgs. n. 28/2010).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'impugnata sentenza del Tribunale di Nola merita di essere confermata.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno attribuite all'avv.
Daniele Saggese, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
7 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Il valore della causa va desunto dalla somma attribuita alla parte vincitrice (€ 5.700,00,00, oltre interessi legali), a norma dell'art. 5 comma 1 d.cit.,
e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di
Appello – scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
[...]
di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Parte_1 pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, letti gli artt. 447 bis, 437 comma I cod. proc. civ., ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1390/2022, deliberata e depositata il 21.6.2022 (n. 4947/2021 RG), così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 secondo grado, che liquida, in € 3.200,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Daniele Saggese;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR 115/2002,
a carico di , per il versamento dell'ulteriore contributo Parte_1 unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso e letto in udienza in Napoli, in data 13 maggio 2025.
IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
8