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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10679/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 10679/2024 del Ruolo Generale promossa da (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Bentivoglio (BO) alla via Asinari n. 55 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Erika Morgagni (c.f. , ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 del predetto difensore in Bologna (BO) alla via Bocca di Lupo n. 19 ricorrente contro
c.f. ), nato il [...] a [...], residente in Controparte_1 C.F._3
San Pietro in Casale (BO) alla via Giuseppe Setti n. 394 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni di Buono, del Foro di Bologna, con studio in San Pietro in Casale (BO), via Vittorio Veneto n. 16 resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Le parti hanno concluso congiuntamente come da fogli di precisazioni delle conclusioni congiunte telematicamente depositate;
il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 22/07/2024, , figlia del resistente nata a Parte_1 Controparte_1
Bologna il 24/07/2001, adiva l'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale dei Minori di Bologna del 04/06/2010. Nello specifico, chiedeva che il Tribunale obbligasse il Sig. a versare la somma mensile di 1.000,00 euro a titolo del suo mantenimento, CP_1
oltre al 70% delle spese straordinarie.
Il 25/10/2024 si costituiva in giudizio il Sig. contestando integralmente quanto Controparte_1
esposto e richiesto dalla figlia e chiedendo la conferma delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale dei Minorenni di cui sopra.
All'udienza del 26/11/2024 venivano state sentite le parti che dichiaravano di aver raggiunto un accordo nelle more del procedimento;
di cui i rispettivi difensori invocavano la ratifica;
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto del
Tribunale per i Minorenni di Bologna del 4.6.2010, così provvede:
1) dispone che il Sig. corrisponda direttamente alla figlia a partire Controparte_1 Parte_1 dal 20 dicembre 2024 e così ogni giorno 20 dei mesi successivi, la somma di €. 450,00 (quattrocentocinquanta/00) a titolo di mantenimento ordinario;
2) dispone che dal mese di gennaio 2026, qualora abbia raggiunto gli obiettivi preposti Parte_1
e concordati relativamente al proprio percorso universitario e cioè sostenendo, in ciascuna sessione di esame, almeno un esame rientrante nelle materie obbligatorie e due esami in quelle facoltative o di minore complessità, l'importo mensile a titolo di mantenimento ordinario a carico del Sig. sarà elevato ad €. 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile Controparte_1 annualmente Istat;
3) dispone che il Sig. contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, che CP_1 però dovranno essere, quando possibile, concordate e/o preventivamente comunicate;
4) prende atto che le parti hanno concordato che:
- rientrano tra le spese straordinarie quelle relative alle “rette” universitarie (non quelle per le
“vacanze”, ecc…) prendendosi comunque a riferimento il Protocollo per le spese straordinarie dell'Osservatorio Civile del Tribunale di Bologna;
pagina 2 di 3 - il Sig. contribuirà al pagamento del 50% delle rette universitarie ad oggi già scadute, CP_1 di cui verrà però consegnato giustificativo di spesa e continuerà a contribuire alle spese universitarie (libri, rette, ecc…) solo nel caso in cui la figlia dia prova del proprio Parte_1 impegno, come sopra definito e concordato e cioè superi, in ciascuna sessione, almeno un esame rientrante nelle materie obbligatorie e due esami in quelle facoltative o di minore complessità;
- relativamente ai costi universitari comunicherà preventivamente al padre quali libri di Pt_1 testo occorre acquistare, rivolgendosi preferibilmente e quando possibile al mercato dell'usato e si informerà sulla possibilità di accedere alle esenzioni e/o agevolazioni per reddito;
- si impegna a tenere costantemente aggiornato il padre sugli esiti Parte_1 Controparte_1 del suo percorso universitario e, in generale, sugli aspetti rilevanti della sua vita;
- ogni altra questione e ragione di dare e/o avere insorta alla data odierna tra le parti deve intendersi risolta e transatta;
5) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12.2.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 10679/2024 del Ruolo Generale promossa da (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Bentivoglio (BO) alla via Asinari n. 55 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Erika Morgagni (c.f. , ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 del predetto difensore in Bologna (BO) alla via Bocca di Lupo n. 19 ricorrente contro
c.f. ), nato il [...] a [...], residente in Controparte_1 C.F._3
San Pietro in Casale (BO) alla via Giuseppe Setti n. 394 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni di Buono, del Foro di Bologna, con studio in San Pietro in Casale (BO), via Vittorio Veneto n. 16 resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Le parti hanno concluso congiuntamente come da fogli di precisazioni delle conclusioni congiunte telematicamente depositate;
il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 22/07/2024, , figlia del resistente nata a Parte_1 Controparte_1
Bologna il 24/07/2001, adiva l'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale dei Minori di Bologna del 04/06/2010. Nello specifico, chiedeva che il Tribunale obbligasse il Sig. a versare la somma mensile di 1.000,00 euro a titolo del suo mantenimento, CP_1
oltre al 70% delle spese straordinarie.
Il 25/10/2024 si costituiva in giudizio il Sig. contestando integralmente quanto Controparte_1
esposto e richiesto dalla figlia e chiedendo la conferma delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale dei Minorenni di cui sopra.
All'udienza del 26/11/2024 venivano state sentite le parti che dichiaravano di aver raggiunto un accordo nelle more del procedimento;
di cui i rispettivi difensori invocavano la ratifica;
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto del
Tribunale per i Minorenni di Bologna del 4.6.2010, così provvede:
1) dispone che il Sig. corrisponda direttamente alla figlia a partire Controparte_1 Parte_1 dal 20 dicembre 2024 e così ogni giorno 20 dei mesi successivi, la somma di €. 450,00 (quattrocentocinquanta/00) a titolo di mantenimento ordinario;
2) dispone che dal mese di gennaio 2026, qualora abbia raggiunto gli obiettivi preposti Parte_1
e concordati relativamente al proprio percorso universitario e cioè sostenendo, in ciascuna sessione di esame, almeno un esame rientrante nelle materie obbligatorie e due esami in quelle facoltative o di minore complessità, l'importo mensile a titolo di mantenimento ordinario a carico del Sig. sarà elevato ad €. 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile Controparte_1 annualmente Istat;
3) dispone che il Sig. contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, che CP_1 però dovranno essere, quando possibile, concordate e/o preventivamente comunicate;
4) prende atto che le parti hanno concordato che:
- rientrano tra le spese straordinarie quelle relative alle “rette” universitarie (non quelle per le
“vacanze”, ecc…) prendendosi comunque a riferimento il Protocollo per le spese straordinarie dell'Osservatorio Civile del Tribunale di Bologna;
pagina 2 di 3 - il Sig. contribuirà al pagamento del 50% delle rette universitarie ad oggi già scadute, CP_1 di cui verrà però consegnato giustificativo di spesa e continuerà a contribuire alle spese universitarie (libri, rette, ecc…) solo nel caso in cui la figlia dia prova del proprio Parte_1 impegno, come sopra definito e concordato e cioè superi, in ciascuna sessione, almeno un esame rientrante nelle materie obbligatorie e due esami in quelle facoltative o di minore complessità;
- relativamente ai costi universitari comunicherà preventivamente al padre quali libri di Pt_1 testo occorre acquistare, rivolgendosi preferibilmente e quando possibile al mercato dell'usato e si informerà sulla possibilità di accedere alle esenzioni e/o agevolazioni per reddito;
- si impegna a tenere costantemente aggiornato il padre sugli esiti Parte_1 Controparte_1 del suo percorso universitario e, in generale, sugli aspetti rilevanti della sua vita;
- ogni altra questione e ragione di dare e/o avere insorta alla data odierna tra le parti deve intendersi risolta e transatta;
5) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12.2.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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