Articolo 1 della Legge 28 aprile 1959, n. 284
Articolo 2
Versione
6 giugno 1959
Art. 1.
Per la prosecuzione ed il completamento, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) e per la esecuzione delle opere necessarie ai servizi inerenti all'aeroporto stesso, ivi compresi i collegamenti stradali telefonici ed elettrici esterni, nonche' per la fornitura dei mobili e arredamenti per l'aerostazione, la autorizzazione di spesa di cui all' art. 1 della legge 15 giugno 1955, n. 513 , e' aumentata di lire 4 miliardi e 150 milioni da stanziarsi nell'esercizio 1958-59 per lire 3 miliardi e negli esercizi successivi per lire 1 miliardo e 150 milioni.
Entrata in vigore il 6 giugno 1959