Versione
12 marzo 1987
12 marzo 1987
Art. 12-bis. (( 1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennita' di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennita' viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale e' pari al quaranta per cento dell'indennita' totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro e' coinciso con il matrimonio ))
2. Tale percentuale e' pari al quaranta per cento dell'indennita' totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro e' coinciso con il matrimonio ))
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- 1. presupposti assegnohttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 27.25798
[…] il Giudicante pronuncia sulla domanda relativa alla attribuzione della quota di indennità di fine rapporto dovuta al ricorrente, formulata dalla resistente, dichiarandola inammissibile in quanto il relativo diritto, come previsto dall'art. 12 bis Legge 898/1970 e ss.mm.ii., sussiste con riferimento agli emolumenti percepiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Modena, sentenza 23/05/2025, n. 649Provvedimento: […] (MO), ha proposto domanda ex art. 12 bis legge 898/1970 nei confronti di AR […] La ricorrente ha richiamato la previsione di cui all'art. 12 bis della Legge 898/1970. […] Visto l'art. 12 bis legge 898 del 1970 e gli art.li 473 bis seg. c.p.c.Leggi di più...
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