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8 febbraio 2024
8 febbraio 2024
Art. 2. Modifica all'articolo 518-duodecies del codice penale 1. All' articolo 518-duodecies, primo comma, del codice penale , dopo le parole: «o in parte inservibili o» sono inserite le seguenti: « , ove previsto, ». Note all'art. 2:
- Si riporta l' articolo 518-duodecies del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
La sospensione condizionale della pena e' subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.».
- Si riporta l' articolo 518-duodecies del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
La sospensione condizionale della pena e' subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.».
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Pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato la Circolare del 19 settembre 2025, n. 22, che fornisce indicazioni operative in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR. In Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'analisi che le amministrazioni pubbliche devono svolgere agli interventi di adeguamento dei sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili e del Piano dei conti unico previsti dalla milestone UIF (Ufficio di Informazione Finanziaria) ha pubblicato la newsletter n. 3/2025, dedicato alle comunicazioni di operazioni sospette ricevute dagli uffici della Pubblica …
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- duodecies cod. pen·
- omessa deduzione della sua decisività·
- indicazione·
- delitto di danneggiamento aggravato di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3, cod. pen·
- ragioni·
- eccezione·
- continuità normativa·
- eccezione di inutilizzabilità di elemento probatorio·
- conseguenze·
- fattispecie·
- prova di resistenza·
- inammissibilità·
- necessità·
- delitto autonomo di danneggiamento di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen·
- sussistenza