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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1589/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1589/2022 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Paolo Alvisi
APPELLANTE contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Massimo Nappi e dell'avv. Gianluca Sibani
APPELLATA
Conclusioni per appellante:
Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente azione e, per l'effetto:
-IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio nel presente atto, ai sensi degli artt. 351, comma 2, anche eventualmente in applicazione dell'ultimo comma e 283 c.p.c.;
pagina 1 di 8 - IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado del Tribunale di
Bologna per i motivi esposti in narrativa o comunque riformarla per i predetti motivi e conseguentemente, previa ammissione di CTU accogliere le conclusioni di primo grado;
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
A) In via principale nel merito:
- accertare e dichiarare la negligenza ed il grave inadempimento contrattuale di par-te convenuta nell'espletamento del mandato conferito per le ragioni versate in atti e, conseguentemente, dichiararla tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla Signora pari ad euro 8.000,00 oltre Pt_1 rivalutazione monetaria ed inte-ressi legali dalla domanda sino al soddisfo, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa.
B) In via istruttoria:
- Si chiede quindi una Ctu tecnico contabile e una medico-legale per l'accertamento e la determinazione degli errori contabili effettuati dall'Inas e dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da parte attrice. Si chiede altresì l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova premessa la locuzione vero è che:
1) In data 19. 11. 2018 la signora si recava presso il patronato Inas sito in Via Amendola 4/d, Pt_1
Bologna, per essere assistita in ordine alla sua pratica pensionistica ed avere quindi un esame della sua posizione contributiva;
2) In tal occasione i conteggi in ordine agli anni di contributi pensionistici della signora vennero Pt_1 ripetuti per ben due volte;
3) Il primo conteggio effettuato dal funzionario presso il Patronato Inas risultava non corretto alla signora la medesima lo fece presente chiedendo che venisse fatto un secondo calcolo;
Pt_1
4) A seguito del secondo conteggio in ordine alla posizione contributiva della signora fu Pt_1 confermata la regolarità del primo conteggio e venne assicurato alla medesima che avrebbe ottenuto il pensionamento usufruendo della Legge Fornero;
5) A seguito del mancato ottenimento della pensione la signora ani-festava apatia ed inappetenza Pt_1 con compromissione delle relazioni sociali;
6) La signora ripetutamente lamentava preoccupazioni e stato di agitazione per il mancato Pt_1 ottenimento della pensione;
7) La signora in seguito al mancato ottenimento della pensione tra-scorreva lunghi periodi in Pt_1 isolamento;
Si indicano a testi sui predetti capitoli: sui capitoli 5), 6), 7) residente in [...], Bologna e Via Testimone_1 Testimone_2
Galliera, Bologna. pagina 2 di 8 sui capitoli dall'1) al 4) la signora dipendente presso Inas di Via Amendola 4/d , Bologna.C) Testimone_3
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, nonché stragiudiziali anche in applicazione sia dell'art. 4 Legge 10/11/2014 n. 162, sia dell'art. 96, I comma c.p.c sia del d. lgs n. 28/201
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi di primo e secondo grado.
Conclusioni per appellato:
Piaccia alla Corte adita rigettare l'avversa impugnazione confermando la pronuncia del Tribunale.
Con vittoria di spese e compensi professionali (oltre IVA, CNAP, e 15% per spese generali), anche del procedimento di inibitoria, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cpc si intendano qui di seguito richiamate tutte le domande, eccezioni ed istanze istruttorie non delibate o non ammesse dal Tribunale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo di condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in
[...]
euro 8.000,00, oltre rivalutazione e interessi, e del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa. A sostegno della domanda parte attrice allegava:
1) di essersi rivolta all' di Via Amendola 4/d, Bologna, per essere assistita CP_2
per la sua pratica pensionistica, conferendo al medesimo Patronato espresso mandato in data 19.11.2018 per l'espletamento della pratica pensionistica di anzianità o comunque anticipata con decorrenza della stessa dal 10.09.2019, previo esame della sua posizione contributiva;
2) l'inadempimento di Inas, che aveva inoltrato tardivamente l'istanza di pensione telematica in relazione all'accesso a “quota 100”;
3) il danno patrimoniale consistito nella, conseguente, tardiva acquisizione della provvista, legata sia al sia allo sblocco di altri fondi, che le aveva impedito di estinguere alcuni finanziamenti e di evitare dunque, per un periodo di tempo ulteriore, l'addebito di interessi passivi;
4) il danno non patrimoniale legato alla compromissione della sua integrità fisica.
2. si costituiva in giudizio allegando di aver correttamente adempiuto i suoi CP_1
pagina 3 di 8 obblighi, eccependo il difetto di prova del danno e chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, ritenuta sufficientemente istruita in via documentale, veniva decisa dal Tribunale di Bologna con la sentenza oggi impugnata con la quale rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite.
3. Con riferimento al danno patrimoniale, il Tribunale osservava che:
A) onerata della prova del danno, parte attrice avrebbe dovuto rendere evidente la differenza, in termini patrimoniali, tra ciò che sarebbe dovuto accadere ove l'obbligo di parte convenuta fosse stato correttamente adempiuto e ciò che era accaduto in concreto;
B) il ritardo nell'accedere alla pensione aveva anzi implicato un duplice vantaggio patrimoniale per parte attrice, costituito (i) dalla percezione dello stipendio fino al momento dell'effettivo collocamento a riposo;
(ii) dall'aver ottenuto, una volta in pensione, un trattamento economico migliore rispetto a quello che avrebbe percepito se fosse andata in pensione già dal settembre 2019;
C) in ogni caso, l'ipotetico danno sarebbe emerso solo con la dimostrazione che l'ammontare complessivo degli interessi passivi dei mutui, nel corso dell'anno di ritardo, fosse stato superiore rispetto alla differenza tra lo stipendio accreditato in concreto
(sicuramente di importo più elevato) e la pensione che sarebbe stata percepita (inferiore a quella di cui si era avvantaggiata per aver cessato l'attività lavorativa in un momento successivo);
D) parte attrice aveva chiesto invece una liquidazione equitativa, di cui il Tribunale non ravvisava i presupposti, dal momento che era ben possibile quantificare l'importo degli interessi passivi e commisurarlo alla differenza tra stipendio accreditato e pensione accreditabile ove vi fosse stata l'ammissione a “quota 100”;
E) anche in considerazione del fatto che gli interessi passivi relativi al prestito ammontavano a circa 140,00 euro al mese, che gli interessi passivi relativi al prestito non superavano i 60,00 euro al mese, che in relazione al prestito Findomestic la Parte_3
rata mensile era di euro 284,00 e non era dato comprendere se e in che misura essa incorporava interessi, che il doc. 15 non era univocamente riferibile a un prestito contratto da parte attrice, non poteva dirsi raggiunta la prova che la differenza tra l'importo dello pagina 4 di 8 stipendio mensile e quello dell'ipotetica pensione sarebbe stata inferiore alla somma degli esborsi a titolo di interessi, e che una eventuale CTU sarebbe stata esplorativa.
4. Quanto al danno non patrimoniale, osservava il Tribunale che nel caso di specie nel rapporto tra le parti non confluiva la tutela di alcun interesse di rilievo non economico, tanto che, in effetti, non corrispondeva al criterio di regolarità causale che al tardivo inoltro di una domanda pensionistica conseguisse l'insorgenza di una patologia depressiva, peraltro solo genericamente allegata.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra chiedendone la Parte_1
riforma, e si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.01.2025, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per carenza di motivazione o comunque motivazione illogica e contraddittoria, deducendo che il giudice di prime cure ha ritenuto non provato il quantum del danno nonostante abbia rigettato ogni istanza istruttoria e la CTU contabile ma, nulla avrebbe deciso in ordine all'an e cioè sulla responsabilità o meno del Patronato Inas che anzi, parrebbe logicamente sussistere da quanto argomentato in ordine al danno e vista l'espressa ammissione del Giudice dell'invio in ritardo della domanda pensionistica (punto 2 e 6 della sentenza impugnata).
7. Deduce inoltre l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, parte attrice aveva in realtà indicato espressamente l'ammontare in euro “circa” 8.000,00 da liquidarsi “anche” in via equitativa, e che dunque la liquidazione in via equitativa veniva chiesta in via subordinata come era di tutta evidenza nelle conclusioni dell'atto di citazione.
Sul punto il Giudice avrebbe omesso di specificare se ritenesse l'importo congruo o meno limitandosi a ritenere il danno ipotetico non provato.
8. Con il secondo motivo si lamenta che la sentenza presenterebbe inoltre il vizio di omessa motivazione anche in ordine alla non ammissione di prove testi e della CTU, avendo il
Giudice ritenuto di decidere la causa sulla base della documentazione in atti, salvo poi pagina 5 di 8 addossare a parte attrice il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio non ritenendo il danno provato e non sufficiente la documentazione prodotta.
In particolare, si deduce che la richiesta CTU non sarebbe stata esplorativa in quanto secondo i recenti orientamenti della Cassazione, quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche, il Giudice può affidare al Consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (consulenza cd. deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi
(consulenza cd. percipiente).
Si lamenta, inoltre, che il Giudice si sarebbe spinto sino a contestare la documentazione di parte attrice ritenendo che il documento 15 non fosse univocamente riferibile ad un prestito contratto da parte attrice sebbene controparte non avesse mai contestato la predetta documentazione.
9. Con il terzo motivo si lamenta che, anche sul danno non patrimoniale, la sentenza si manifesterebbe priva di motivazione o quantomeno illogica, deducendo che da un lato si ritiene astrattamente ammissibile il danno non patrimoniale anche in ambito contrattuale, dall'altro si considera la patologia depressiva solo allegata genericamente, senza però far espletare nessuna CTU né ammettere le prove orali.
Si deduce, in particolare, che il Giudice ha escluso la regolarità causale tra il tardivo invio della domanda pensionistica e l'insorgenza di una patologia depressiva, ma che tuttavia la patologia è derivata dal fatto che la signora ha visto stravolgersi completamente i Pt_1
suoi piani perché il predetto errore nell'invio della domanda ha fatto sì che lei dovesse ritardare di un anno il pensionamento, con conseguenze sulla psiche della medesima ricavabili anche per presunzioni;
oltretutto era stata prodotta certificazione del medico di base comprovante la sindrome depressiva.
10. Così brevemente riassunti i motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente data la loro stretta correlazione, osserva la Corte che l'appello è al limite dell'inammissibilità, e comunque infondato, in quanto l'appellante non sottopone a specifiche critiche agli argomenti posti dal Tribunale a fondamento del rigetto della domanda, limitandosi a riproporre le istanze istruttorie che il giudice di prime cure ha pagina 6 di 8 correttamente ritenuto irrilevanti (prova per testi), o inammissibili (CTU) ai fini della prova del danno patrimoniale e non patrimoniale del quale parte attrice era onerata.
11. Quanto al danno patrimoniale, nessuna censura viene effettivamente mossa alle condivisibili argomentazioni, tutt'altro che illogiche o contraddittorie come infondatamente sostenuto, con le quali il giudice di primo grado ha evidenziato che nel caso in esame non è stata fornita la prova che il ritardo nel pensionamento, quand'anche attribuibile a responsabilità del patronato, abbia effettivamente prodotto un danno di “circa” 8.000 euro nel periodo in cui l'attrice ha continuato a percepire lo stipendio invece di una pensione certamente inferiore, al settembre 2019, rispetto a quella percepita al momento del suo effettivo collocamento a riposo.
12. Allo stesso modo, in relazione al preteso danno derivante dal protrarsi dell'addebito di interessi passivi per i finanziamenti accesi, come evidenziato in motivazione e non contestato dall'appellante, l'attrice non ha fornito la prova che la differenza tra l'importo dello stipendio mensile e quello dell'ipotetica pensione sarebbe stata inferiore alla somma degli esborsi da corrispondere a titolo di interessi passivi.
In tale contesto la CTU tecnico contabile “per l'accertamento e la determinazione degli errori contabili effettuati dall'Inas e dei danni patrimoniali” che l'appellante insiste a richiedere in questo grado di giudizio avrebbe evidentemente natura esplorativa in mancanza di qualsiasi concreta allegazione e quantificazione del preteso danno subìto; lo stesso dicasi per la richiesta CTU medico legale per l'accertamento del danno non patrimoniale derivante dalla generica sindrome depressiva lamentata, la cui insorgenza non è però dimostrata essere imputabile al ritardo nel collocamento a riposo della sig.ra Pt_1
L'appello deve, quindi, essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dell'appellato sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis. pagina 7 di 8
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore degli Avv.ti Massimo Nappi e Parte_1
Gianluca Sibani quali procuratori antistatari di Controparte_1
delle spese di lite del grado di appello liquidate in Euro 3.966,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 12.05.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1589/2022 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Paolo Alvisi
APPELLANTE contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Massimo Nappi e dell'avv. Gianluca Sibani
APPELLATA
Conclusioni per appellante:
Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente azione e, per l'effetto:
-IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio nel presente atto, ai sensi degli artt. 351, comma 2, anche eventualmente in applicazione dell'ultimo comma e 283 c.p.c.;
pagina 1 di 8 - IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado del Tribunale di
Bologna per i motivi esposti in narrativa o comunque riformarla per i predetti motivi e conseguentemente, previa ammissione di CTU accogliere le conclusioni di primo grado;
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
A) In via principale nel merito:
- accertare e dichiarare la negligenza ed il grave inadempimento contrattuale di par-te convenuta nell'espletamento del mandato conferito per le ragioni versate in atti e, conseguentemente, dichiararla tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla Signora pari ad euro 8.000,00 oltre Pt_1 rivalutazione monetaria ed inte-ressi legali dalla domanda sino al soddisfo, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa.
B) In via istruttoria:
- Si chiede quindi una Ctu tecnico contabile e una medico-legale per l'accertamento e la determinazione degli errori contabili effettuati dall'Inas e dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da parte attrice. Si chiede altresì l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova premessa la locuzione vero è che:
1) In data 19. 11. 2018 la signora si recava presso il patronato Inas sito in Via Amendola 4/d, Pt_1
Bologna, per essere assistita in ordine alla sua pratica pensionistica ed avere quindi un esame della sua posizione contributiva;
2) In tal occasione i conteggi in ordine agli anni di contributi pensionistici della signora vennero Pt_1 ripetuti per ben due volte;
3) Il primo conteggio effettuato dal funzionario presso il Patronato Inas risultava non corretto alla signora la medesima lo fece presente chiedendo che venisse fatto un secondo calcolo;
Pt_1
4) A seguito del secondo conteggio in ordine alla posizione contributiva della signora fu Pt_1 confermata la regolarità del primo conteggio e venne assicurato alla medesima che avrebbe ottenuto il pensionamento usufruendo della Legge Fornero;
5) A seguito del mancato ottenimento della pensione la signora ani-festava apatia ed inappetenza Pt_1 con compromissione delle relazioni sociali;
6) La signora ripetutamente lamentava preoccupazioni e stato di agitazione per il mancato Pt_1 ottenimento della pensione;
7) La signora in seguito al mancato ottenimento della pensione tra-scorreva lunghi periodi in Pt_1 isolamento;
Si indicano a testi sui predetti capitoli: sui capitoli 5), 6), 7) residente in [...], Bologna e Via Testimone_1 Testimone_2
Galliera, Bologna. pagina 2 di 8 sui capitoli dall'1) al 4) la signora dipendente presso Inas di Via Amendola 4/d , Bologna.C) Testimone_3
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, nonché stragiudiziali anche in applicazione sia dell'art. 4 Legge 10/11/2014 n. 162, sia dell'art. 96, I comma c.p.c sia del d. lgs n. 28/201
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi di primo e secondo grado.
Conclusioni per appellato:
Piaccia alla Corte adita rigettare l'avversa impugnazione confermando la pronuncia del Tribunale.
Con vittoria di spese e compensi professionali (oltre IVA, CNAP, e 15% per spese generali), anche del procedimento di inibitoria, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cpc si intendano qui di seguito richiamate tutte le domande, eccezioni ed istanze istruttorie non delibate o non ammesse dal Tribunale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo di condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in
[...]
euro 8.000,00, oltre rivalutazione e interessi, e del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa. A sostegno della domanda parte attrice allegava:
1) di essersi rivolta all' di Via Amendola 4/d, Bologna, per essere assistita CP_2
per la sua pratica pensionistica, conferendo al medesimo Patronato espresso mandato in data 19.11.2018 per l'espletamento della pratica pensionistica di anzianità o comunque anticipata con decorrenza della stessa dal 10.09.2019, previo esame della sua posizione contributiva;
2) l'inadempimento di Inas, che aveva inoltrato tardivamente l'istanza di pensione telematica in relazione all'accesso a “quota 100”;
3) il danno patrimoniale consistito nella, conseguente, tardiva acquisizione della provvista, legata sia al sia allo sblocco di altri fondi, che le aveva impedito di estinguere alcuni finanziamenti e di evitare dunque, per un periodo di tempo ulteriore, l'addebito di interessi passivi;
4) il danno non patrimoniale legato alla compromissione della sua integrità fisica.
2. si costituiva in giudizio allegando di aver correttamente adempiuto i suoi CP_1
pagina 3 di 8 obblighi, eccependo il difetto di prova del danno e chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, ritenuta sufficientemente istruita in via documentale, veniva decisa dal Tribunale di Bologna con la sentenza oggi impugnata con la quale rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite.
3. Con riferimento al danno patrimoniale, il Tribunale osservava che:
A) onerata della prova del danno, parte attrice avrebbe dovuto rendere evidente la differenza, in termini patrimoniali, tra ciò che sarebbe dovuto accadere ove l'obbligo di parte convenuta fosse stato correttamente adempiuto e ciò che era accaduto in concreto;
B) il ritardo nell'accedere alla pensione aveva anzi implicato un duplice vantaggio patrimoniale per parte attrice, costituito (i) dalla percezione dello stipendio fino al momento dell'effettivo collocamento a riposo;
(ii) dall'aver ottenuto, una volta in pensione, un trattamento economico migliore rispetto a quello che avrebbe percepito se fosse andata in pensione già dal settembre 2019;
C) in ogni caso, l'ipotetico danno sarebbe emerso solo con la dimostrazione che l'ammontare complessivo degli interessi passivi dei mutui, nel corso dell'anno di ritardo, fosse stato superiore rispetto alla differenza tra lo stipendio accreditato in concreto
(sicuramente di importo più elevato) e la pensione che sarebbe stata percepita (inferiore a quella di cui si era avvantaggiata per aver cessato l'attività lavorativa in un momento successivo);
D) parte attrice aveva chiesto invece una liquidazione equitativa, di cui il Tribunale non ravvisava i presupposti, dal momento che era ben possibile quantificare l'importo degli interessi passivi e commisurarlo alla differenza tra stipendio accreditato e pensione accreditabile ove vi fosse stata l'ammissione a “quota 100”;
E) anche in considerazione del fatto che gli interessi passivi relativi al prestito ammontavano a circa 140,00 euro al mese, che gli interessi passivi relativi al prestito non superavano i 60,00 euro al mese, che in relazione al prestito Findomestic la Parte_3
rata mensile era di euro 284,00 e non era dato comprendere se e in che misura essa incorporava interessi, che il doc. 15 non era univocamente riferibile a un prestito contratto da parte attrice, non poteva dirsi raggiunta la prova che la differenza tra l'importo dello pagina 4 di 8 stipendio mensile e quello dell'ipotetica pensione sarebbe stata inferiore alla somma degli esborsi a titolo di interessi, e che una eventuale CTU sarebbe stata esplorativa.
4. Quanto al danno non patrimoniale, osservava il Tribunale che nel caso di specie nel rapporto tra le parti non confluiva la tutela di alcun interesse di rilievo non economico, tanto che, in effetti, non corrispondeva al criterio di regolarità causale che al tardivo inoltro di una domanda pensionistica conseguisse l'insorgenza di una patologia depressiva, peraltro solo genericamente allegata.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra chiedendone la Parte_1
riforma, e si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.01.2025, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per carenza di motivazione o comunque motivazione illogica e contraddittoria, deducendo che il giudice di prime cure ha ritenuto non provato il quantum del danno nonostante abbia rigettato ogni istanza istruttoria e la CTU contabile ma, nulla avrebbe deciso in ordine all'an e cioè sulla responsabilità o meno del Patronato Inas che anzi, parrebbe logicamente sussistere da quanto argomentato in ordine al danno e vista l'espressa ammissione del Giudice dell'invio in ritardo della domanda pensionistica (punto 2 e 6 della sentenza impugnata).
7. Deduce inoltre l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, parte attrice aveva in realtà indicato espressamente l'ammontare in euro “circa” 8.000,00 da liquidarsi “anche” in via equitativa, e che dunque la liquidazione in via equitativa veniva chiesta in via subordinata come era di tutta evidenza nelle conclusioni dell'atto di citazione.
Sul punto il Giudice avrebbe omesso di specificare se ritenesse l'importo congruo o meno limitandosi a ritenere il danno ipotetico non provato.
8. Con il secondo motivo si lamenta che la sentenza presenterebbe inoltre il vizio di omessa motivazione anche in ordine alla non ammissione di prove testi e della CTU, avendo il
Giudice ritenuto di decidere la causa sulla base della documentazione in atti, salvo poi pagina 5 di 8 addossare a parte attrice il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio non ritenendo il danno provato e non sufficiente la documentazione prodotta.
In particolare, si deduce che la richiesta CTU non sarebbe stata esplorativa in quanto secondo i recenti orientamenti della Cassazione, quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche, il Giudice può affidare al Consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (consulenza cd. deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi
(consulenza cd. percipiente).
Si lamenta, inoltre, che il Giudice si sarebbe spinto sino a contestare la documentazione di parte attrice ritenendo che il documento 15 non fosse univocamente riferibile ad un prestito contratto da parte attrice sebbene controparte non avesse mai contestato la predetta documentazione.
9. Con il terzo motivo si lamenta che, anche sul danno non patrimoniale, la sentenza si manifesterebbe priva di motivazione o quantomeno illogica, deducendo che da un lato si ritiene astrattamente ammissibile il danno non patrimoniale anche in ambito contrattuale, dall'altro si considera la patologia depressiva solo allegata genericamente, senza però far espletare nessuna CTU né ammettere le prove orali.
Si deduce, in particolare, che il Giudice ha escluso la regolarità causale tra il tardivo invio della domanda pensionistica e l'insorgenza di una patologia depressiva, ma che tuttavia la patologia è derivata dal fatto che la signora ha visto stravolgersi completamente i Pt_1
suoi piani perché il predetto errore nell'invio della domanda ha fatto sì che lei dovesse ritardare di un anno il pensionamento, con conseguenze sulla psiche della medesima ricavabili anche per presunzioni;
oltretutto era stata prodotta certificazione del medico di base comprovante la sindrome depressiva.
10. Così brevemente riassunti i motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente data la loro stretta correlazione, osserva la Corte che l'appello è al limite dell'inammissibilità, e comunque infondato, in quanto l'appellante non sottopone a specifiche critiche agli argomenti posti dal Tribunale a fondamento del rigetto della domanda, limitandosi a riproporre le istanze istruttorie che il giudice di prime cure ha pagina 6 di 8 correttamente ritenuto irrilevanti (prova per testi), o inammissibili (CTU) ai fini della prova del danno patrimoniale e non patrimoniale del quale parte attrice era onerata.
11. Quanto al danno patrimoniale, nessuna censura viene effettivamente mossa alle condivisibili argomentazioni, tutt'altro che illogiche o contraddittorie come infondatamente sostenuto, con le quali il giudice di primo grado ha evidenziato che nel caso in esame non è stata fornita la prova che il ritardo nel pensionamento, quand'anche attribuibile a responsabilità del patronato, abbia effettivamente prodotto un danno di “circa” 8.000 euro nel periodo in cui l'attrice ha continuato a percepire lo stipendio invece di una pensione certamente inferiore, al settembre 2019, rispetto a quella percepita al momento del suo effettivo collocamento a riposo.
12. Allo stesso modo, in relazione al preteso danno derivante dal protrarsi dell'addebito di interessi passivi per i finanziamenti accesi, come evidenziato in motivazione e non contestato dall'appellante, l'attrice non ha fornito la prova che la differenza tra l'importo dello stipendio mensile e quello dell'ipotetica pensione sarebbe stata inferiore alla somma degli esborsi da corrispondere a titolo di interessi passivi.
In tale contesto la CTU tecnico contabile “per l'accertamento e la determinazione degli errori contabili effettuati dall'Inas e dei danni patrimoniali” che l'appellante insiste a richiedere in questo grado di giudizio avrebbe evidentemente natura esplorativa in mancanza di qualsiasi concreta allegazione e quantificazione del preteso danno subìto; lo stesso dicasi per la richiesta CTU medico legale per l'accertamento del danno non patrimoniale derivante dalla generica sindrome depressiva lamentata, la cui insorgenza non è però dimostrata essere imputabile al ritardo nel collocamento a riposo della sig.ra Pt_1
L'appello deve, quindi, essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dell'appellato sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis. pagina 7 di 8
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore degli Avv.ti Massimo Nappi e Parte_1
Gianluca Sibani quali procuratori antistatari di Controparte_1
delle spese di lite del grado di appello liquidate in Euro 3.966,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 12.05.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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