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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2306/2024
TRIBUNALE di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n. 2306/2024 R.G. promosso da:
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente C.F._1
e disgiuntamente, giusta procura speciale in atti, dagli Avv. Maria Angela Mazzotti, C.F.
, del Foro di Ravenna (la quale dichiara di volere ricevere le relative C.F._2
comunicazioni e notificazioni al numero di fax 0544/217704, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ) e dall'Avv. Marco Giacomucci, C.F. Email_1
, del Foro di Forlì – Cesena (il quale dichiara di volere ricevere le relative C.F._3 comunicazioni e notificazioni al numero di fax 0543/35882, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ), ed elettivamente domiciliata nei Email_2
domicili digitali degli scriventi procuratori, nonché nello studio della scrivente Avv. Maria Angela
Mazzotti, in Ravenna, Via Mazzini, 39
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._4
in Argenta (FE), Via Terranova n. 40, rappresentato e difeso, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gabriella Azzalli ( – Pec C.F._5
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_3
Argenta, Via Don Giovanni Minzoni n. 18
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Pagina 1 OGGETTO: procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
- All'udienza del 12 marzo 2025 parte ricorrente ha aderito alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata in via preliminare dalla difesa di parte resistente che, nell'insistere per l'accoglimento della predetta eccezione ha altresì domandato la refusione delle spese di lite;
parte ricorrente si è opposta.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024, Parte_1
ha domandato la modifica del decreto provvisorio n. 239/2020 pronunciato dal Tribunale per i
Minorenni dell'Emilia Romagna nel procedimento n. 2346/2019 R.G. Vol. (ora n. 10002346/2019
R.G. Vol.), depositato in cancelleria il 22 gennaio 2020 (con il quale il minore , Persona_1
figlio nato il [...] dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio fra le parti, è stato affidato ai servizi sociali dell'Unione di Comuni della Bassa Romagna, con collocamento presso il padre, , e potere del Servizio di regolamentare i rapporti con la madre, Controparte_1 [...]
, eventualmente anche in forma protetta, nonché di interrompere tali Parte_1
rapporti, se ritenuti disturbanti per il minore) nel senso di affidare il minore in via esclusiva alla madre o in subordine revocare l'affido al Servizio disponendo l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori e collocare presso la madre con contributo paterno al suo mantenimento pari a Per_1
500,00 euro mensili.
Si costituiva in giudizio ccependo, in via preliminare, l'incompetenza Controparte_1
territoriale dell'adito Tribunale stante la ritenuta competenza del Tribunale di Ravenna in forza del disposto di cui all'art. 473 bis 11 c.p.c. Eccepiva comunque la competenza del T.M. in quanto preliminarmente adito sulle medesime questioni oggetto del presente procedimento. Nel merito si opponeva fermamente alle domande svolte dalla controparte.
Intervenuto il P.M. all'udienza del 12 marzo 2025 innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento parte ricorrente dichiarava di aderire alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa di parte resistente la quale, nell'insistere per l'accoglimento della predetta eccezione, domandava anche la refusione delle spese di lite, domanda cui la ricorrente si opponeva.
Orbene questo Collegio, prendendo atto dell'adesione di parte ricorrente alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal resistente, ne ritiene comunque sussistenti anche i presupposti, in quanto dalla documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta risulta che il minore ha per svariati anni avuto dimora abituale insieme al padre, presso Persona_1
Pagina 2 il quale è stato collocato dal T.M. con decreto provvisorio del 22 gennaio 2020, in Conselice in provincia di Ravenna;
egli si è trasferito col padre a solo nel maggio 2024 (cfr. doc. Parte_2
2 di parte resistente), dunque al momento del deposito del ricorso nel dicembre 2024, e a tutt'oggi, non risulta ancora decorso un anno dal relativo trasferimento. Trova quindi applicazione la disposizione di cui all'art. 473 bis 11 c.p.c. secondo cui “Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale”, ma se vi sia stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. Peraltro da quanto asserito e documentato in atti, il minore conserva a tutt'oggi in
Conselice il principale centro dei propri interessi, poiché egli è stato iscritto al primo anno della scuola secondaria di 1° grado statale E.F. Foresti di Conselice ove continua a praticare sport, a svolgere le proprie attività ricreative e a frequentare amici e compagni di scuola.
Quindi, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la dimora abituale del minore corrisponde al luogo in cui egli “ha consolidato, consolida, ovvero potrà consolidare una rete di affetti e relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psico-fisico, per la cui compiuta individuazione è necessario anche un giudizio prognostico sulla possibilità che la nuova dimora diventi l'effettivo, stabile e duraturo centro di affetti ed interessi del minore (Cass. Civ. 27358/2017), proprio perché il minore, ormai prossimo all'adolescenza, ha conservato, malgrado il trasferimento in provincia di Ferrara, affetti, interessi ed amicizie a Conselice, si ritiene che nel caso di specie la competenza territoriale spetti al Tribunale di Ravenna.
Nelle more della riassunzione del procedimento innanzi al giudice competente non debbono essere assunti provvedimenti provvisorio ed urgenti: pende infatti procedimento innanzi al T.M. di Bologna per la conferma, modifica o revoca del decreto provvisorio del 20 gennaio 2020. Non sono peraltro state rappresentate circostanze tali da giustificare una modifica del suddetto provvedimento in via d'urgenza.
Quanto alle spese, l'adesione della ricorrente alla eccezione sollevata dal resistente e la necessità di un vaglio di questo Tribunale sulla ricorrenza dei presupposti per il trasferimento del procedimento innanzi al Tribunale competente ratione loci giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara così dispone:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ferrara a favore del Tribunale di
Ravenna.
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Pagina 3 3) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 19 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Pagina 4
TRIBUNALE di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n. 2306/2024 R.G. promosso da:
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente C.F._1
e disgiuntamente, giusta procura speciale in atti, dagli Avv. Maria Angela Mazzotti, C.F.
, del Foro di Ravenna (la quale dichiara di volere ricevere le relative C.F._2
comunicazioni e notificazioni al numero di fax 0544/217704, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ) e dall'Avv. Marco Giacomucci, C.F. Email_1
, del Foro di Forlì – Cesena (il quale dichiara di volere ricevere le relative C.F._3 comunicazioni e notificazioni al numero di fax 0543/35882, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ), ed elettivamente domiciliata nei Email_2
domicili digitali degli scriventi procuratori, nonché nello studio della scrivente Avv. Maria Angela
Mazzotti, in Ravenna, Via Mazzini, 39
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._4
in Argenta (FE), Via Terranova n. 40, rappresentato e difeso, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gabriella Azzalli ( – Pec C.F._5
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_3
Argenta, Via Don Giovanni Minzoni n. 18
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Pagina 1 OGGETTO: procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
- All'udienza del 12 marzo 2025 parte ricorrente ha aderito alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata in via preliminare dalla difesa di parte resistente che, nell'insistere per l'accoglimento della predetta eccezione ha altresì domandato la refusione delle spese di lite;
parte ricorrente si è opposta.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024, Parte_1
ha domandato la modifica del decreto provvisorio n. 239/2020 pronunciato dal Tribunale per i
Minorenni dell'Emilia Romagna nel procedimento n. 2346/2019 R.G. Vol. (ora n. 10002346/2019
R.G. Vol.), depositato in cancelleria il 22 gennaio 2020 (con il quale il minore , Persona_1
figlio nato il [...] dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio fra le parti, è stato affidato ai servizi sociali dell'Unione di Comuni della Bassa Romagna, con collocamento presso il padre, , e potere del Servizio di regolamentare i rapporti con la madre, Controparte_1 [...]
, eventualmente anche in forma protetta, nonché di interrompere tali Parte_1
rapporti, se ritenuti disturbanti per il minore) nel senso di affidare il minore in via esclusiva alla madre o in subordine revocare l'affido al Servizio disponendo l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori e collocare presso la madre con contributo paterno al suo mantenimento pari a Per_1
500,00 euro mensili.
Si costituiva in giudizio ccependo, in via preliminare, l'incompetenza Controparte_1
territoriale dell'adito Tribunale stante la ritenuta competenza del Tribunale di Ravenna in forza del disposto di cui all'art. 473 bis 11 c.p.c. Eccepiva comunque la competenza del T.M. in quanto preliminarmente adito sulle medesime questioni oggetto del presente procedimento. Nel merito si opponeva fermamente alle domande svolte dalla controparte.
Intervenuto il P.M. all'udienza del 12 marzo 2025 innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento parte ricorrente dichiarava di aderire alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa di parte resistente la quale, nell'insistere per l'accoglimento della predetta eccezione, domandava anche la refusione delle spese di lite, domanda cui la ricorrente si opponeva.
Orbene questo Collegio, prendendo atto dell'adesione di parte ricorrente alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal resistente, ne ritiene comunque sussistenti anche i presupposti, in quanto dalla documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta risulta che il minore ha per svariati anni avuto dimora abituale insieme al padre, presso Persona_1
Pagina 2 il quale è stato collocato dal T.M. con decreto provvisorio del 22 gennaio 2020, in Conselice in provincia di Ravenna;
egli si è trasferito col padre a solo nel maggio 2024 (cfr. doc. Parte_2
2 di parte resistente), dunque al momento del deposito del ricorso nel dicembre 2024, e a tutt'oggi, non risulta ancora decorso un anno dal relativo trasferimento. Trova quindi applicazione la disposizione di cui all'art. 473 bis 11 c.p.c. secondo cui “Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale”, ma se vi sia stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. Peraltro da quanto asserito e documentato in atti, il minore conserva a tutt'oggi in
Conselice il principale centro dei propri interessi, poiché egli è stato iscritto al primo anno della scuola secondaria di 1° grado statale E.F. Foresti di Conselice ove continua a praticare sport, a svolgere le proprie attività ricreative e a frequentare amici e compagni di scuola.
Quindi, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la dimora abituale del minore corrisponde al luogo in cui egli “ha consolidato, consolida, ovvero potrà consolidare una rete di affetti e relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psico-fisico, per la cui compiuta individuazione è necessario anche un giudizio prognostico sulla possibilità che la nuova dimora diventi l'effettivo, stabile e duraturo centro di affetti ed interessi del minore (Cass. Civ. 27358/2017), proprio perché il minore, ormai prossimo all'adolescenza, ha conservato, malgrado il trasferimento in provincia di Ferrara, affetti, interessi ed amicizie a Conselice, si ritiene che nel caso di specie la competenza territoriale spetti al Tribunale di Ravenna.
Nelle more della riassunzione del procedimento innanzi al giudice competente non debbono essere assunti provvedimenti provvisorio ed urgenti: pende infatti procedimento innanzi al T.M. di Bologna per la conferma, modifica o revoca del decreto provvisorio del 20 gennaio 2020. Non sono peraltro state rappresentate circostanze tali da giustificare una modifica del suddetto provvedimento in via d'urgenza.
Quanto alle spese, l'adesione della ricorrente alla eccezione sollevata dal resistente e la necessità di un vaglio di questo Tribunale sulla ricorrenza dei presupposti per il trasferimento del procedimento innanzi al Tribunale competente ratione loci giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara così dispone:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ferrara a favore del Tribunale di
Ravenna.
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Pagina 3 3) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 19 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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