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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3293 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
50656/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico depositato in data 22/12/2021, rimessa al Collegio con ordinanza del 31/12/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 9/04/2025 promossa
DA
c.f. nata a Saarlouis, in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. MARZIA ALESSANDRA LUPI ( ) presso il C.F._2
cui in VIALE PAPINIANO 45 20123 MILANO è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. TAGLIABUE DANILA e dall'avv. FRANCESCA CAPUTO con studio in PIAZZA LIBERTA', 16 20017 RHO presso il quale è elettivamente domiciliato - già rinuncianti al mandato, giusta comunicazione A/R ricevuta a mani dal convenuto in data 26/4/2024;
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 14 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27/03/2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la parte attrice voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Confermare la separazione dei coniugi disposta con sentenza non definitiva n. 4275/2024 pubblicata il
18.04.2024; dichiarare l'addebito della separazione in capo al sig. revocare l'affido della minore al CP_1
Comune di Milano disposto con sentenza non definitiva n. 4275/2024 pubblicata il 18.04.2024;
-affidare la minore con affido esclusivo alla madre e collocazione prevalente presso la stessa nell'abitazione coniugale sita in Milano – Via Sem Benelli n. 10;
- assegnare alla sig.ra la casa coniugale ove attualmente vive con i figli ed Pt_1 Per_1 Per_2
- lasciare ad la decisione se vedere il padre e nel caso attivare lo Spazio Neutro per le visite padre – Per_2 figlia;
- ordinare al sig. di versare entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 500,00 (€ 250,00 per CP_1 ciascun figlio) a titolo di mantenimento per i figli e non siano economicamente Per_2 Persona_3 indipendenti oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, previa esibizione delle ricevute e scontrini d'acquisto;
- condannare il sig. a versare alla sig.ra un contributo al mantenimento pari ad € CP_1 Pt_1
200,00 mensili finché la ricorrente non troverà un'occupazione stabile;
- condannare il sig. al pagamento delle spese di lite e compensi professionali. CP_1
Per la parte convenuta (come formulate all'atto della costituzione in giudizio)
“rigettata ogni domanda avversaria, per le ragioni esposte, dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre nella Per_2 casa coniugale sita in Milano alla Via Sem Benelli, 10, che viene alla stessa assegnata e dove la minore manterrà la residenza;
- prevedere che il padre possa vedere e tenerla con sé a fine settimana alternati, dal sabato mattina Per_2 alle 10 sino alla domenica sera quando la riaccompagnerà a casa entro le ore 21, fatti salvi i più ampi e diversi accordi che potranno essere assunti direttamente dai genitori;
durante le vacanze estive per 2 settimane, anche non consecutive, concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
per metà del
pagina 2 di 14 periodo natalizio, alternando il giorno di Natale e il 31 dicembre, due giornate consecutive nelle vacanze di
Pasqua, da aggiungersi eventualmente al week end se di competenza del papà;
- prevedere che il padre contribuisca al mantenimento di e di , fino alla maggiore età o Per_2 Per_1 comunque fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, mediante il versamento di un assegno mensile di euro 250 ciascuno, pari a complessivi euro 500, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie previste e regolamentate nelle Linee Guida della Corte di Appello di Milano, qui di seguito riportate..
- per il resto, dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro;
- i genitori esprimono il proprio reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro e per la figlia minore.
In via istruttoria: è riservato ogni mezzo di prova.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 21/12/2021, regolarmente notificato al resistente, la sig.ra
[...]
premettendo di aver contratto matrimonio civile con il sig. in data Parte_1 Controparte_1
18/07/2002 in AI (atto iscritto nei registri di detto Comune al n. 15, parte II, serie C, anno 2002) chiedeva a questo Tribunale: - di dichiarare la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito;
- di disporre l'affidamento della figlia ancora minore (nata il [...]) in via Per_2
esclusiva alla madre (ovvero in subordine al Comune di Milano), con collocamento prevalente della stessa presso di sè, con delega ai Servizi sociali di Milano quanto alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia, quindi: - di assegnare la casa familiare alla ricorrente e di prevedere un contributo paterno al mantenimento dei figli e di (quest'ultimo nato l'1. 10.2003 e Per_2 Per_1
quindi già maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente alla data del ricorso) determinato in € 250,00 mensili ciascuno, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie e a un contributo a carico del marito a titolo di mantenimento per sé di ulteriori € 200,00 mensili;
rappresentava nel merito la ricorrente di aver subito violenze fisiche e verbali da parte del marito sin dalla nascita della figlia e di essersi quindi determinata a dicembre 2021 a chiedere l'emissione Per_2
di un ordine di protezione in tutela dell'incolumità propria e dei figli, poi reso con provvedimento inaudita altera parte di questo Tribunale in data 01/12/2021 con cui è stato disposto l'ordine di allontanamento del sig. dall'ex casa coniugale, con contestuale divieto di avvicinamento, CP_1
pagina 3 di 14 alla stessa, alla moglie e ai figli, demandando ai servizi sociali l'eventuale ripresa dei rapporti del padre con la minore mediante incontri osservati e protetti.
Con memoria difensiva depositata il 4/02/2022 si costituiva in giudizio il sig. che – CP_1
contestando la ricostruzione fattuale offerta dalla ricorrente – chiedeva al Tribunale: - di pronunciare la separazione dei coniugi;
- di affidare in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2
prevalente presso la madre e con assegnazione della casa familiare alla medesima;
- di stabilire un calendario di frequentazioni padre-figlia come indicato nella memoria difensiva;
- di prevedere un contributo paterno al mantenimento dei figli e di pari ad euro 250,00 mensili per Per_2 Per_1
ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di rigettare la domanda della ricorrente di un assegno di mantenimento per sé.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 7/02/2022, il Presidente f.f. all'epoca procedente, sentite le parti e all'esito del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
recepiva in via provvisoria gli accordi raggiunti dalle parti in punto collocamento della minore presso la madre, assegnazione alla stessa della casa coniugale, presso cui avrebbe continuato a vivere anche il figlio maggiorenne, ancora studente, nonché in punto contributo al mantenimento dei figli, che le parti concordavano in € 500,00 mensili (ossia € 250,00 a figlio) oltre al
50% delle spese straordinarie;
prendeva altresì atto delle frequentazioni padre-figlia concordate dalle parti (a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a 15 giorni da individuarsi nel periodo estivo, alla metà delle vacanze di Natale e di Pasqua) e riservava l'adozione dei provvedimenti relativi all'affidamento e al collocamento della minore all'acquisizione degli eventuali provvedimenti emessi dal T.M. nel procedimento n. 2100/16 R.Gen.E. pendente innanzi alla suddetta A.G.
Seguivano vari rinvii su richiesta delle parti, fino all'intervenuta definizione del procedimento pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano che, con decreto definitivo del 16/09/2022 – trasmesso il 16/03/2023, dato atto che nell'ambito del presente procedimento erano stati emessi provvedimenti urgenti a tutela della minore x art. 342 bis c.c. mentre detto Tribunale non aveva Per_2
emesso provvedimenti di alcuni tipo a tutela della minore, dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore di questo T.O.
pagina 4 di 14 Quindi si perveniva all'udienza del 21/03/2023, in cui parte ricorrente rappresentava che nelle more la conflittualità tra le parti si era riacutizzata e che la sig.ra aveva ricevuto copia Pt_1 dell'avviso ex art. 415bis c.p.p. emesso all'esito delle indagini preliminari nel procedimento penale instaurato nei confronti del convenuto per il reato p.p. dall'art. 572 c.p. in danno del coniuge e del figlio maggiorenne , oltre che per fatti avvenuti alla presenza della figlia ancora minore Per_1 Per_2
nonché che nell'ultimo periodo il resistente aveva ripreso ad assumere condotte aggressive e minacciose anche nei confronti della figlia che pertanto aveva deciso di non frequentare più il padre.
Il Presidente f.f. – preso atto – prendeva quindi i provvedimenti provvisori, a definizione della fase presidenziale, con cui disponeva l'affido della minore al Comune di Milano, con Per_2
limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. e collocamento prevalente presso la madre;
disponendo in conformità agli accordi già raggiunti ed espressamente confermati dalle parti in punto assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e contributo paterno al mantenimento dei figli;
manteneva allo stato sospese le frequentazioni padre-figlia, incaricando l'Ente affidatario di svolgere un'indagine psico-sociale sulla minore e sul nucleo familiare e sulle competenze genitoriali delle parti, con delega a regolamentare all'esito, avuto riguardo alla volontà e alla situazione psico-fisica della minore, l'eventuale ripresa delle frequentazioni padre/figlia, ove ritenute nell'interesse della minore e in assenza di elementi di pregiudizio, predisponendo un calendario di incontri padre/figlia in modalità osservate e protette in spazio neutro;
quindi nominava se stesso giudice istruttore e fissava udienza di comparizione al 20/09/2023.
Quindi le parti venivano sentite dinnanzi al GOT delegato - attesa l'assenza per maternità del giudice relatore e il processo veniva rinviato all'udienza del 6/03/2024, in cui acquisiti gli esiti delle indagini demandate ai Servizi Sociali - le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di sentenza parziale sullo status, anticipando la rinuncia all'assegnazione ai termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c. e a ogni richiesta istruttoria già formulata in atti.
Il Giudice istruttore rimetteva pertanto la causa al Collegio per la decisione sullo status, riservando al prosieguo ogni eventuale approfondimento istruttorio.
Con sentenza del 27/3/2024, pubblicata il 17/04/2024, il Tribunale di Milano pronunciava la separazione tra i coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, veniva disposta l'acquisizione di una relazione di aggiornamento e conclusiva dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario, sulla situazione del nucleo familiare, nonché in ordine al regime di affidamento in atto, oltre che ad eventuali ulteriori pagina 5 di 14 interventi di sostegno opportuni in favore del nucleo, rimettendo la causa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del processo.
Nelle more i difensori del convenuto provvedevano a comunicare la propria rinuncia al mandato;
All'udienza del 25/09/2024 già fissata per esame della relazione conclusiva dei Servizi Sociali ed eventuale precisazione delle conclusioni delle parti, il resistente compariva personalmente, dichiarando di non aver provveduto a nominare un nuovo difensore;
mentre il difensore di parte ricorrente chiedeva breve rinvio per valutare ulteriori iniziative, verificare lo stato del procedimento penale pendente a carico del resistente per maltrattamenti in famiglia fissato all'udienza del 4/12/2024 e per rassegnare le proprie conclusioni, attesa la recente nomina.
In accoglimento, il G.I rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/11/2024 – di seguito differita a trattazione scritta al 6/12/2024, per cui la sola parte ricorrente provvedeva a depositare le proprie note conclusive, mentre il resistente non ha provveduto a nominare nuovo difensore – attesa la rinuncia al mandato del precedente difensore intervenuta in data 27.06.2024, né a depositare note scritte.
Quindi sulle conclusioni precisate dalla sola parte ricorrente sopra trascritte, con ordinanza depositata in data 31/12/2024 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisone assegnando giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per le eventuali repliche.
Depositati gli atti conclusivi del giudizio, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9/04/2025.
L'istruttoria
Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia in oggetto è matura per la decisione, con riferimento a tutte le domande spiegate in giudizio dalla parte attrice, senza che si rendano necessarie – avendo peraltro le parti da ultimo espressamente rinunciato alle proprie istanze istruttorie -integrazioni rispetto al materiale probatorio già in atti
Neppure si ritiene necessario disporre l'ascolto della figlia minore, peraltro non richiesto dalla parte resistente e del tutto superfluo all'esito delle dichiarazioni rese da in occasione dei diversi Per_2
colloqui avuti con i Servizi Sociali incaricati, anche riguardo alla sua volontà di non riprendere allo stato i rapporti con il padre, neppure in spazio neutro: volontà rispetto alla quale neppure sono emersi elementi di condizionamento da parte della madre, con la conseguenza che l'eventuale ascolto potrebbe pagina 6 di 14 risolversi in un pregiudizio per la minore, atteso l'andamento del rapporto padre-figlia, a fronte delle valutazioni acquisite in atti sulla situazione personale del sig. CP_1
Quanto alle statuizioni economiche, evidenzia il Tribunale che è consolidato orientamento della
Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richieda l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
La domanda di addebito
La domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito a fronte delle condotte maltrattanti dallo stesso tenute in costanza di matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le allegazioni della ricorrente in ordine alle condotte di violenza domestica patite da parte dell'ex coniuge nel corso della lunga convivenza risultano pienamente documentate in atti a fronte delle plurime denunce sporte nei confronti dell'ex coniuge, circostanziate e attendibili oltre che riscontrate dagli accessi in pronto soccorso seguiti alle aggressioni patite nel 2021 dalla sig.ra Pt_1
da parte del depositati in atti in allegato al ricorso (doc. 5,6 ,7). CP_1
La documentazione acquisita restituisce le penose condizioni di vita cui la moglie e i figli sono stati costretti a vivere per via delle condotte maltrattanti e dei ripetuti episodi di aggressione che il teneva anche alla presenza dei figli e contro questi ultimi. CP_1
Detti episodi, oltre a rendere necessari diversi accessi delle forze dell'ordine, davano luogo all'adozione dell'ordine di protezione emesso in data 1/12/21 nei confronti del resistente, con cui ne veniva disposto l'allontanamento dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinamento ai figli pagina 7 di 14 e alla casa coniugale in cui veniva così descritta la penosa situazione familiare vissuta della ricorrente e dai figli, a causa dell'aggressività e delle crisi di rabbia del marito:
Per detti fatti veniva di seguito iscritto a carico del convenuto il p.p. 33266/2021 RGNR, in cui come documentato dalla difesa di parte attrice, il convenuto è stato rinviato a giudizio per il reato p.p. dall'art. 572, comma 2 c.p. (maltrattamenti in famiglia aggravati) commessi anche in danno dei figli e per concorrenti lesioni personali in danno dell'ex coniuge, per cui il (cfr. copia del decreto CP_1
che dispone il giudizio del 4/12/2024 depositato dalla parte ricorrente in allegato alle note scritte del
5/12/2024): procedimento penale tuttora pendente- nel quale la ricorrente si è costituita parte civile.
Da quanto precede, discende che dev'essere accolta la pronuncia di addebito al resistente della separazione, da ritenersi causalmente e direttamente collegata alle condotte maltrattanti, aggressive e prevaricatrici del convenuto che, oltre a integrare reiterate violenze fisiche e morali inflitte al coniuge, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare - di per sé sole -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento pagina 8 di 14 esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (ex multis
Cass. n. 3925/18 e succ. conf.).
Neppure vi è dubbio che la causa della separazione trovi fondamento nella reiterata violazione dei doveri che nascono dal matrimonio posta in essere dal marito, non essendo emersa – e neppure allegata
- la prova di una crisi già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale e quindi di una situazione di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis.
Statuizioni in punto responsabilità genitoriale e rapporti padre-figlia
Tenuto conto delle risultanze acquisite e delle indicazioni emerse dall'indagine psico-sociale dei
Servizi Sociali incaricati, ritiene il Collegio che possa esser invece revocato l'affido all'ente disposto all'atto dei provvedimenti provvisori del 21/03/2024, disponendo invece l'affido super- esclusivo della minore alla madre, presso la quale la stessa resterà collocata nell'abitazione coniugale sita in Milano –
Via Sem Benelli n. 10 – di proprietà della madre del convenuto e che deve pertanto restare assegnata alla ricorrente, quale genitore collocatario della figlia minore.
Pur se la sig.ra presenta ancora degli aspetti di fragilità, a causa della grave situazione Pt_1
familiare patita (vissuto sul quale neppure si è mostrata ancora pronta a lavorare), la stessa ha saputo adoperarsi per sottrarre sé stessa e i figli dalle condotte maltrattanti del marito, divenendo il genitore di riferimento per i figli, che ha dimostrato di saper tutelare e cui ha prestato un valido sostegno emotivo.
Per contro, dalle indagini dei Servizi è emerso il giudizio tuttora negativo sulle capacità genitoriali del sig. che ha tenuto un atteggiamento non collaborativo e non adesivo all'intervento dei CP_1
Servizi.
Oltre alla protratta violenza fisica e psicologica posta in essere nei confronti della moglie e dei figli,
Cont nella relazione del dell'11.01.2024 che ha già da tempo in carico il convenuto, si evidenzia come per il resistente «l'unica legge è il confronto diretto con l'altro, in cui l'aggressività è una modalità eventualmente utilizzabile senza remore morali», rispetto a cui lo stesso non ha mostrato «nessuna critica rispetto a sé stesso, la responsabilità è degli altri.»; pur ammettendo i propri agiti aggressivi, il sig. non ha infatti maturato rispetto a tali vissuti alcuna capacità di rielaborazione, né CP_1
pagina 9 di 14 alcuna effettiva intenzione di recuperare il proprio ruolo genitoriale e il proprio rapporto con la figlia, negando ogni sua responsabilità; peraltro da agosto 2024 è totalmente inadempiente rispetto al versamento del contributo al mantenimento dei figli, mostrandosi quindi completamente dimentico anche dell'esigenza di soddisfare anche i loro basilari bisogni.
Alla luce dell'andamento dei rapporti padre-figlia - tenuto conto delle condizioni di affaticamento e di disagio della minore nei confronti del padre, dovute alla difficile situazione familiare e alle condotte patite da parte dello stesso, ritiene il Collegio che gli incontri padre-figlia debbano restare sospesi – fermi gli interventi già disposti in capo ai servizi sociali incaricati che provvederanno a regolamentare l'eventuale ripresa delle frequentazioni padre/figlia, ove non sussistano elementi di pregiudizio e se ritenute nell'interesse della minore, avuto riguardo alla sua volontà e alla situazione psico-fisica della stessa, comunque mediante incontri padre/figlia in modalità osservate e protette in spazio neutro, previa effettiva presa in carico del convenuto presso il CPS competente ai fini della rivalutazione della sua attuale situazione psichiatrica e presso il Serd, ove lo stesso si dichiari disponibile, per gli opportuni accertamenti tossicologici in ordine alla pregressa situazione di tossicodipendenza del sig. CP_1
L' assegnazione della casa familiare
Dal collocamento della figlia presso la madre, consegue la conferma dell'assegnazione dell'ex Per_2 casa coniugale di Milano, via Sem Benelli 10, con relativi arredi e pertinenze alla signora – Pt_1
necessaria a preservare l'habitat domestico della figlia, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare in conformità all'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass. 21334/13; Cass. 14553/11).
La domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente
Rileva il Collegio che la domanda di assegno di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente all'atto della propria costituzione in giudizio, pur se formalmente reiterata in conclusioni, risulta già tacitamente rinunciata nel corso del giudizio, a fronte degli accordi provvisori raggiunti anche in punto pagina 10 di 14 economico dalle parti all'udienza del 7/02/2022 recepiti dall'allora Presidente f.f. procedente nei provvedimenti resi in pari data e poi di seguito nei provvedimenti provvisori del 21/03/2023, di cui la difesa di parte ricorrente in quella sede ha espressamente chiesto la conferma, senza insistere per il riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore del coniuge.
A fronte, quindi, della piena capacità lavorativa della ricorrente (risultando in atti che la stessa era a far data dal 22/11/2021 regolarmente assunta come colf e ha dichiarato in udienza di lavorare in nero come badante a ore); considerato che peraltro di recente il convenuto – in precedenza impiegato come operaio in un'azienda farmaceutica - risulta aver perso il lavoro;
in assenza di richieste istruttorie sul punto e di riscontri documentali sull'effettiva situazione economico-reddituale attuale delle parti, ritiene quindi il Collegio che all'esito del giudizio non sussistano i presupposti di cui all'art. 156 c.c. per riconoscere alla sig.ra un assegno di mantenimento in suo favore, non potendosi ritenere Pt_1 assolto l'onere della prova gravante sulla richiedente in ordine alla mancanza di adeguati redditi propri,
a fronte peraltro della capacità lavorativa della stessa accertata in fatto.
Contributo paterno al mantenimento dei figli
Ritiene il Collegio che debbano essere invece integralmente confermate le statuizioni economiche già
rese su accordo delle parti, dalle stesse da ultimo espressamente ribadito all'udienza del 21/03/2023 all'atto della definizione della fase presidenziale, atteso che il sig. – oltre ad aver cessato di CP_1 corrispondere i contributo al mantenimento dei figli già dal mese di agosto 2024, non ha ritenuto di costituirsi in giudizio con nuovo difensore rinunciando così ad allegare e circostanziare sopravvenuti mutamenti rispetto alle proprie condizioni economico -reddituali, in seguito all'avvenuto licenziamento –
peraltro secondo le allegazioni di controparte avvenuto per comportamenti allo stesso addebitabili.
Ciò posto, il Collegio ritiene equo e congruo il contributo paterno al mantenimento della prole come sopra determinato, considerato che – pur in assenza di dati certi relativi alla situazione economica del resistente – deve ritenersi integra la capacità lavorativa dello stesso, che è comunque tenuto ad assolvere ai propri obblighi di mantenimento nei confronti della prole e considerato che il mantenimento diretto dei figli - è integralmente a carico della madre.
pagina 11 di 14 Le spese di lite
Vista la prevalente soccombenza e il contegno processuale del resistente, ritiene il Collegio che le spese di lite devono esser poste a carico di quest'ultimo, con condanna del sig. alla CP_1
rifusione delle spese in favore della sig.ra che si liquidano come in dispositivo ai sensi del Pt_1
D.M. 55/2014 e DM 37/2018 tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, dato atto che con sentenza parziale del 27/3/2024, definitiva il 17/04/2024, il Tribunale di Milano pronunciava la separazione tra i coniugi, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre, Persona_4
presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la minore, compreso il rilascio dei documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere di vigilanza del padre;
2. Assegna la casa coniugale di via Sem Benelli n. 10 in Milano con arredi e pertinenze alla sig.ra che continuerà a viverci con i figli e Pt_1 Per_1 Per_2
3. Mantiene sospese le frequentazioni padre/figlia.
4. Conferma l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano, in stretta collaborazione con i Servizi
Specialistici competenti per territorio di: - proseguire lo stretto monitoraggio sulle condizioni della minore e del nucleo familiare, avviando ogni intervento di sostegno ritenuto opportuno;
- regolamentare avuto riguardo alla volontà e alla situazione psico-fisica della minore, l'eventuale ripresa delle frequentazioni padre/figlia, ove non sussistano elementi di pregiudizio e nell'interesse della minore, mediante avvio di un calendario di incontri padre/figlia in modalità osservate e protette in spazio neutro, previa rivalutazione pagina 12 di 14 psichiatrica del convenuto presso il CPS competente e presa in carico presso il Serd, ai fini dei necessari accertamenti tossicologici quanto all'allegata situazione di pregressa tossicodipendenza del padre;
5. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per sé della ricorrente;
6. Conferma in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra quale contributo CP_1 Pt_1
al mantenimento dei figli e la somma di € 500,00 mensili (ossia € 250,00 a figlio) Per_2 Per_1 con versamento entro il 15 di ogni mese e rivalutazione annuale ISTAT (prima rivalutazione febbraio 2023) oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida di questo Tribunale, di seguito richiamate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 13 di 14 e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
i- l'assegno unico per la famiglia verrà erogato per l'intero in favore della sig.ra quale Pt_1
genitore affidatario esclusivo della prole;
7. Condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in euro 6.000,00 oltre a spese generali accessorie, Iva e C.p.a. come per legge;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9/04/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Laura Cosmai
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico depositato in data 22/12/2021, rimessa al Collegio con ordinanza del 31/12/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 9/04/2025 promossa
DA
c.f. nata a Saarlouis, in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. MARZIA ALESSANDRA LUPI ( ) presso il C.F._2
cui in VIALE PAPINIANO 45 20123 MILANO è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. TAGLIABUE DANILA e dall'avv. FRANCESCA CAPUTO con studio in PIAZZA LIBERTA', 16 20017 RHO presso il quale è elettivamente domiciliato - già rinuncianti al mandato, giusta comunicazione A/R ricevuta a mani dal convenuto in data 26/4/2024;
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 14 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27/03/2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la parte attrice voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Confermare la separazione dei coniugi disposta con sentenza non definitiva n. 4275/2024 pubblicata il
18.04.2024; dichiarare l'addebito della separazione in capo al sig. revocare l'affido della minore al CP_1
Comune di Milano disposto con sentenza non definitiva n. 4275/2024 pubblicata il 18.04.2024;
-affidare la minore con affido esclusivo alla madre e collocazione prevalente presso la stessa nell'abitazione coniugale sita in Milano – Via Sem Benelli n. 10;
- assegnare alla sig.ra la casa coniugale ove attualmente vive con i figli ed Pt_1 Per_1 Per_2
- lasciare ad la decisione se vedere il padre e nel caso attivare lo Spazio Neutro per le visite padre – Per_2 figlia;
- ordinare al sig. di versare entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 500,00 (€ 250,00 per CP_1 ciascun figlio) a titolo di mantenimento per i figli e non siano economicamente Per_2 Persona_3 indipendenti oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, previa esibizione delle ricevute e scontrini d'acquisto;
- condannare il sig. a versare alla sig.ra un contributo al mantenimento pari ad € CP_1 Pt_1
200,00 mensili finché la ricorrente non troverà un'occupazione stabile;
- condannare il sig. al pagamento delle spese di lite e compensi professionali. CP_1
Per la parte convenuta (come formulate all'atto della costituzione in giudizio)
“rigettata ogni domanda avversaria, per le ragioni esposte, dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre nella Per_2 casa coniugale sita in Milano alla Via Sem Benelli, 10, che viene alla stessa assegnata e dove la minore manterrà la residenza;
- prevedere che il padre possa vedere e tenerla con sé a fine settimana alternati, dal sabato mattina Per_2 alle 10 sino alla domenica sera quando la riaccompagnerà a casa entro le ore 21, fatti salvi i più ampi e diversi accordi che potranno essere assunti direttamente dai genitori;
durante le vacanze estive per 2 settimane, anche non consecutive, concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
per metà del
pagina 2 di 14 periodo natalizio, alternando il giorno di Natale e il 31 dicembre, due giornate consecutive nelle vacanze di
Pasqua, da aggiungersi eventualmente al week end se di competenza del papà;
- prevedere che il padre contribuisca al mantenimento di e di , fino alla maggiore età o Per_2 Per_1 comunque fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, mediante il versamento di un assegno mensile di euro 250 ciascuno, pari a complessivi euro 500, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie previste e regolamentate nelle Linee Guida della Corte di Appello di Milano, qui di seguito riportate..
- per il resto, dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro;
- i genitori esprimono il proprio reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro e per la figlia minore.
In via istruttoria: è riservato ogni mezzo di prova.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 21/12/2021, regolarmente notificato al resistente, la sig.ra
[...]
premettendo di aver contratto matrimonio civile con il sig. in data Parte_1 Controparte_1
18/07/2002 in AI (atto iscritto nei registri di detto Comune al n. 15, parte II, serie C, anno 2002) chiedeva a questo Tribunale: - di dichiarare la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito;
- di disporre l'affidamento della figlia ancora minore (nata il [...]) in via Per_2
esclusiva alla madre (ovvero in subordine al Comune di Milano), con collocamento prevalente della stessa presso di sè, con delega ai Servizi sociali di Milano quanto alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia, quindi: - di assegnare la casa familiare alla ricorrente e di prevedere un contributo paterno al mantenimento dei figli e di (quest'ultimo nato l'1. 10.2003 e Per_2 Per_1
quindi già maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente alla data del ricorso) determinato in € 250,00 mensili ciascuno, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie e a un contributo a carico del marito a titolo di mantenimento per sé di ulteriori € 200,00 mensili;
rappresentava nel merito la ricorrente di aver subito violenze fisiche e verbali da parte del marito sin dalla nascita della figlia e di essersi quindi determinata a dicembre 2021 a chiedere l'emissione Per_2
di un ordine di protezione in tutela dell'incolumità propria e dei figli, poi reso con provvedimento inaudita altera parte di questo Tribunale in data 01/12/2021 con cui è stato disposto l'ordine di allontanamento del sig. dall'ex casa coniugale, con contestuale divieto di avvicinamento, CP_1
pagina 3 di 14 alla stessa, alla moglie e ai figli, demandando ai servizi sociali l'eventuale ripresa dei rapporti del padre con la minore mediante incontri osservati e protetti.
Con memoria difensiva depositata il 4/02/2022 si costituiva in giudizio il sig. che – CP_1
contestando la ricostruzione fattuale offerta dalla ricorrente – chiedeva al Tribunale: - di pronunciare la separazione dei coniugi;
- di affidare in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2
prevalente presso la madre e con assegnazione della casa familiare alla medesima;
- di stabilire un calendario di frequentazioni padre-figlia come indicato nella memoria difensiva;
- di prevedere un contributo paterno al mantenimento dei figli e di pari ad euro 250,00 mensili per Per_2 Per_1
ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di rigettare la domanda della ricorrente di un assegno di mantenimento per sé.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 7/02/2022, il Presidente f.f. all'epoca procedente, sentite le parti e all'esito del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
recepiva in via provvisoria gli accordi raggiunti dalle parti in punto collocamento della minore presso la madre, assegnazione alla stessa della casa coniugale, presso cui avrebbe continuato a vivere anche il figlio maggiorenne, ancora studente, nonché in punto contributo al mantenimento dei figli, che le parti concordavano in € 500,00 mensili (ossia € 250,00 a figlio) oltre al
50% delle spese straordinarie;
prendeva altresì atto delle frequentazioni padre-figlia concordate dalle parti (a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a 15 giorni da individuarsi nel periodo estivo, alla metà delle vacanze di Natale e di Pasqua) e riservava l'adozione dei provvedimenti relativi all'affidamento e al collocamento della minore all'acquisizione degli eventuali provvedimenti emessi dal T.M. nel procedimento n. 2100/16 R.Gen.E. pendente innanzi alla suddetta A.G.
Seguivano vari rinvii su richiesta delle parti, fino all'intervenuta definizione del procedimento pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano che, con decreto definitivo del 16/09/2022 – trasmesso il 16/03/2023, dato atto che nell'ambito del presente procedimento erano stati emessi provvedimenti urgenti a tutela della minore x art. 342 bis c.c. mentre detto Tribunale non aveva Per_2
emesso provvedimenti di alcuni tipo a tutela della minore, dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore di questo T.O.
pagina 4 di 14 Quindi si perveniva all'udienza del 21/03/2023, in cui parte ricorrente rappresentava che nelle more la conflittualità tra le parti si era riacutizzata e che la sig.ra aveva ricevuto copia Pt_1 dell'avviso ex art. 415bis c.p.p. emesso all'esito delle indagini preliminari nel procedimento penale instaurato nei confronti del convenuto per il reato p.p. dall'art. 572 c.p. in danno del coniuge e del figlio maggiorenne , oltre che per fatti avvenuti alla presenza della figlia ancora minore Per_1 Per_2
nonché che nell'ultimo periodo il resistente aveva ripreso ad assumere condotte aggressive e minacciose anche nei confronti della figlia che pertanto aveva deciso di non frequentare più il padre.
Il Presidente f.f. – preso atto – prendeva quindi i provvedimenti provvisori, a definizione della fase presidenziale, con cui disponeva l'affido della minore al Comune di Milano, con Per_2
limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. e collocamento prevalente presso la madre;
disponendo in conformità agli accordi già raggiunti ed espressamente confermati dalle parti in punto assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e contributo paterno al mantenimento dei figli;
manteneva allo stato sospese le frequentazioni padre-figlia, incaricando l'Ente affidatario di svolgere un'indagine psico-sociale sulla minore e sul nucleo familiare e sulle competenze genitoriali delle parti, con delega a regolamentare all'esito, avuto riguardo alla volontà e alla situazione psico-fisica della minore, l'eventuale ripresa delle frequentazioni padre/figlia, ove ritenute nell'interesse della minore e in assenza di elementi di pregiudizio, predisponendo un calendario di incontri padre/figlia in modalità osservate e protette in spazio neutro;
quindi nominava se stesso giudice istruttore e fissava udienza di comparizione al 20/09/2023.
Quindi le parti venivano sentite dinnanzi al GOT delegato - attesa l'assenza per maternità del giudice relatore e il processo veniva rinviato all'udienza del 6/03/2024, in cui acquisiti gli esiti delle indagini demandate ai Servizi Sociali - le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di sentenza parziale sullo status, anticipando la rinuncia all'assegnazione ai termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c. e a ogni richiesta istruttoria già formulata in atti.
Il Giudice istruttore rimetteva pertanto la causa al Collegio per la decisione sullo status, riservando al prosieguo ogni eventuale approfondimento istruttorio.
Con sentenza del 27/3/2024, pubblicata il 17/04/2024, il Tribunale di Milano pronunciava la separazione tra i coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, veniva disposta l'acquisizione di una relazione di aggiornamento e conclusiva dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario, sulla situazione del nucleo familiare, nonché in ordine al regime di affidamento in atto, oltre che ad eventuali ulteriori pagina 5 di 14 interventi di sostegno opportuni in favore del nucleo, rimettendo la causa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del processo.
Nelle more i difensori del convenuto provvedevano a comunicare la propria rinuncia al mandato;
All'udienza del 25/09/2024 già fissata per esame della relazione conclusiva dei Servizi Sociali ed eventuale precisazione delle conclusioni delle parti, il resistente compariva personalmente, dichiarando di non aver provveduto a nominare un nuovo difensore;
mentre il difensore di parte ricorrente chiedeva breve rinvio per valutare ulteriori iniziative, verificare lo stato del procedimento penale pendente a carico del resistente per maltrattamenti in famiglia fissato all'udienza del 4/12/2024 e per rassegnare le proprie conclusioni, attesa la recente nomina.
In accoglimento, il G.I rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/11/2024 – di seguito differita a trattazione scritta al 6/12/2024, per cui la sola parte ricorrente provvedeva a depositare le proprie note conclusive, mentre il resistente non ha provveduto a nominare nuovo difensore – attesa la rinuncia al mandato del precedente difensore intervenuta in data 27.06.2024, né a depositare note scritte.
Quindi sulle conclusioni precisate dalla sola parte ricorrente sopra trascritte, con ordinanza depositata in data 31/12/2024 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisone assegnando giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per le eventuali repliche.
Depositati gli atti conclusivi del giudizio, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9/04/2025.
L'istruttoria
Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia in oggetto è matura per la decisione, con riferimento a tutte le domande spiegate in giudizio dalla parte attrice, senza che si rendano necessarie – avendo peraltro le parti da ultimo espressamente rinunciato alle proprie istanze istruttorie -integrazioni rispetto al materiale probatorio già in atti
Neppure si ritiene necessario disporre l'ascolto della figlia minore, peraltro non richiesto dalla parte resistente e del tutto superfluo all'esito delle dichiarazioni rese da in occasione dei diversi Per_2
colloqui avuti con i Servizi Sociali incaricati, anche riguardo alla sua volontà di non riprendere allo stato i rapporti con il padre, neppure in spazio neutro: volontà rispetto alla quale neppure sono emersi elementi di condizionamento da parte della madre, con la conseguenza che l'eventuale ascolto potrebbe pagina 6 di 14 risolversi in un pregiudizio per la minore, atteso l'andamento del rapporto padre-figlia, a fronte delle valutazioni acquisite in atti sulla situazione personale del sig. CP_1
Quanto alle statuizioni economiche, evidenzia il Tribunale che è consolidato orientamento della
Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richieda l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
La domanda di addebito
La domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito a fronte delle condotte maltrattanti dallo stesso tenute in costanza di matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le allegazioni della ricorrente in ordine alle condotte di violenza domestica patite da parte dell'ex coniuge nel corso della lunga convivenza risultano pienamente documentate in atti a fronte delle plurime denunce sporte nei confronti dell'ex coniuge, circostanziate e attendibili oltre che riscontrate dagli accessi in pronto soccorso seguiti alle aggressioni patite nel 2021 dalla sig.ra Pt_1
da parte del depositati in atti in allegato al ricorso (doc. 5,6 ,7). CP_1
La documentazione acquisita restituisce le penose condizioni di vita cui la moglie e i figli sono stati costretti a vivere per via delle condotte maltrattanti e dei ripetuti episodi di aggressione che il teneva anche alla presenza dei figli e contro questi ultimi. CP_1
Detti episodi, oltre a rendere necessari diversi accessi delle forze dell'ordine, davano luogo all'adozione dell'ordine di protezione emesso in data 1/12/21 nei confronti del resistente, con cui ne veniva disposto l'allontanamento dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinamento ai figli pagina 7 di 14 e alla casa coniugale in cui veniva così descritta la penosa situazione familiare vissuta della ricorrente e dai figli, a causa dell'aggressività e delle crisi di rabbia del marito:
Per detti fatti veniva di seguito iscritto a carico del convenuto il p.p. 33266/2021 RGNR, in cui come documentato dalla difesa di parte attrice, il convenuto è stato rinviato a giudizio per il reato p.p. dall'art. 572, comma 2 c.p. (maltrattamenti in famiglia aggravati) commessi anche in danno dei figli e per concorrenti lesioni personali in danno dell'ex coniuge, per cui il (cfr. copia del decreto CP_1
che dispone il giudizio del 4/12/2024 depositato dalla parte ricorrente in allegato alle note scritte del
5/12/2024): procedimento penale tuttora pendente- nel quale la ricorrente si è costituita parte civile.
Da quanto precede, discende che dev'essere accolta la pronuncia di addebito al resistente della separazione, da ritenersi causalmente e direttamente collegata alle condotte maltrattanti, aggressive e prevaricatrici del convenuto che, oltre a integrare reiterate violenze fisiche e morali inflitte al coniuge, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare - di per sé sole -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento pagina 8 di 14 esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (ex multis
Cass. n. 3925/18 e succ. conf.).
Neppure vi è dubbio che la causa della separazione trovi fondamento nella reiterata violazione dei doveri che nascono dal matrimonio posta in essere dal marito, non essendo emersa – e neppure allegata
- la prova di una crisi già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale e quindi di una situazione di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis.
Statuizioni in punto responsabilità genitoriale e rapporti padre-figlia
Tenuto conto delle risultanze acquisite e delle indicazioni emerse dall'indagine psico-sociale dei
Servizi Sociali incaricati, ritiene il Collegio che possa esser invece revocato l'affido all'ente disposto all'atto dei provvedimenti provvisori del 21/03/2024, disponendo invece l'affido super- esclusivo della minore alla madre, presso la quale la stessa resterà collocata nell'abitazione coniugale sita in Milano –
Via Sem Benelli n. 10 – di proprietà della madre del convenuto e che deve pertanto restare assegnata alla ricorrente, quale genitore collocatario della figlia minore.
Pur se la sig.ra presenta ancora degli aspetti di fragilità, a causa della grave situazione Pt_1
familiare patita (vissuto sul quale neppure si è mostrata ancora pronta a lavorare), la stessa ha saputo adoperarsi per sottrarre sé stessa e i figli dalle condotte maltrattanti del marito, divenendo il genitore di riferimento per i figli, che ha dimostrato di saper tutelare e cui ha prestato un valido sostegno emotivo.
Per contro, dalle indagini dei Servizi è emerso il giudizio tuttora negativo sulle capacità genitoriali del sig. che ha tenuto un atteggiamento non collaborativo e non adesivo all'intervento dei CP_1
Servizi.
Oltre alla protratta violenza fisica e psicologica posta in essere nei confronti della moglie e dei figli,
Cont nella relazione del dell'11.01.2024 che ha già da tempo in carico il convenuto, si evidenzia come per il resistente «l'unica legge è il confronto diretto con l'altro, in cui l'aggressività è una modalità eventualmente utilizzabile senza remore morali», rispetto a cui lo stesso non ha mostrato «nessuna critica rispetto a sé stesso, la responsabilità è degli altri.»; pur ammettendo i propri agiti aggressivi, il sig. non ha infatti maturato rispetto a tali vissuti alcuna capacità di rielaborazione, né CP_1
pagina 9 di 14 alcuna effettiva intenzione di recuperare il proprio ruolo genitoriale e il proprio rapporto con la figlia, negando ogni sua responsabilità; peraltro da agosto 2024 è totalmente inadempiente rispetto al versamento del contributo al mantenimento dei figli, mostrandosi quindi completamente dimentico anche dell'esigenza di soddisfare anche i loro basilari bisogni.
Alla luce dell'andamento dei rapporti padre-figlia - tenuto conto delle condizioni di affaticamento e di disagio della minore nei confronti del padre, dovute alla difficile situazione familiare e alle condotte patite da parte dello stesso, ritiene il Collegio che gli incontri padre-figlia debbano restare sospesi – fermi gli interventi già disposti in capo ai servizi sociali incaricati che provvederanno a regolamentare l'eventuale ripresa delle frequentazioni padre/figlia, ove non sussistano elementi di pregiudizio e se ritenute nell'interesse della minore, avuto riguardo alla sua volontà e alla situazione psico-fisica della stessa, comunque mediante incontri padre/figlia in modalità osservate e protette in spazio neutro, previa effettiva presa in carico del convenuto presso il CPS competente ai fini della rivalutazione della sua attuale situazione psichiatrica e presso il Serd, ove lo stesso si dichiari disponibile, per gli opportuni accertamenti tossicologici in ordine alla pregressa situazione di tossicodipendenza del sig. CP_1
L' assegnazione della casa familiare
Dal collocamento della figlia presso la madre, consegue la conferma dell'assegnazione dell'ex Per_2 casa coniugale di Milano, via Sem Benelli 10, con relativi arredi e pertinenze alla signora – Pt_1
necessaria a preservare l'habitat domestico della figlia, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare in conformità all'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass. 21334/13; Cass. 14553/11).
La domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente
Rileva il Collegio che la domanda di assegno di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente all'atto della propria costituzione in giudizio, pur se formalmente reiterata in conclusioni, risulta già tacitamente rinunciata nel corso del giudizio, a fronte degli accordi provvisori raggiunti anche in punto pagina 10 di 14 economico dalle parti all'udienza del 7/02/2022 recepiti dall'allora Presidente f.f. procedente nei provvedimenti resi in pari data e poi di seguito nei provvedimenti provvisori del 21/03/2023, di cui la difesa di parte ricorrente in quella sede ha espressamente chiesto la conferma, senza insistere per il riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore del coniuge.
A fronte, quindi, della piena capacità lavorativa della ricorrente (risultando in atti che la stessa era a far data dal 22/11/2021 regolarmente assunta come colf e ha dichiarato in udienza di lavorare in nero come badante a ore); considerato che peraltro di recente il convenuto – in precedenza impiegato come operaio in un'azienda farmaceutica - risulta aver perso il lavoro;
in assenza di richieste istruttorie sul punto e di riscontri documentali sull'effettiva situazione economico-reddituale attuale delle parti, ritiene quindi il Collegio che all'esito del giudizio non sussistano i presupposti di cui all'art. 156 c.c. per riconoscere alla sig.ra un assegno di mantenimento in suo favore, non potendosi ritenere Pt_1 assolto l'onere della prova gravante sulla richiedente in ordine alla mancanza di adeguati redditi propri,
a fronte peraltro della capacità lavorativa della stessa accertata in fatto.
Contributo paterno al mantenimento dei figli
Ritiene il Collegio che debbano essere invece integralmente confermate le statuizioni economiche già
rese su accordo delle parti, dalle stesse da ultimo espressamente ribadito all'udienza del 21/03/2023 all'atto della definizione della fase presidenziale, atteso che il sig. – oltre ad aver cessato di CP_1 corrispondere i contributo al mantenimento dei figli già dal mese di agosto 2024, non ha ritenuto di costituirsi in giudizio con nuovo difensore rinunciando così ad allegare e circostanziare sopravvenuti mutamenti rispetto alle proprie condizioni economico -reddituali, in seguito all'avvenuto licenziamento –
peraltro secondo le allegazioni di controparte avvenuto per comportamenti allo stesso addebitabili.
Ciò posto, il Collegio ritiene equo e congruo il contributo paterno al mantenimento della prole come sopra determinato, considerato che – pur in assenza di dati certi relativi alla situazione economica del resistente – deve ritenersi integra la capacità lavorativa dello stesso, che è comunque tenuto ad assolvere ai propri obblighi di mantenimento nei confronti della prole e considerato che il mantenimento diretto dei figli - è integralmente a carico della madre.
pagina 11 di 14 Le spese di lite
Vista la prevalente soccombenza e il contegno processuale del resistente, ritiene il Collegio che le spese di lite devono esser poste a carico di quest'ultimo, con condanna del sig. alla CP_1
rifusione delle spese in favore della sig.ra che si liquidano come in dispositivo ai sensi del Pt_1
D.M. 55/2014 e DM 37/2018 tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, dato atto che con sentenza parziale del 27/3/2024, definitiva il 17/04/2024, il Tribunale di Milano pronunciava la separazione tra i coniugi, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre, Persona_4
presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la minore, compreso il rilascio dei documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere di vigilanza del padre;
2. Assegna la casa coniugale di via Sem Benelli n. 10 in Milano con arredi e pertinenze alla sig.ra che continuerà a viverci con i figli e Pt_1 Per_1 Per_2
3. Mantiene sospese le frequentazioni padre/figlia.
4. Conferma l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano, in stretta collaborazione con i Servizi
Specialistici competenti per territorio di: - proseguire lo stretto monitoraggio sulle condizioni della minore e del nucleo familiare, avviando ogni intervento di sostegno ritenuto opportuno;
- regolamentare avuto riguardo alla volontà e alla situazione psico-fisica della minore, l'eventuale ripresa delle frequentazioni padre/figlia, ove non sussistano elementi di pregiudizio e nell'interesse della minore, mediante avvio di un calendario di incontri padre/figlia in modalità osservate e protette in spazio neutro, previa rivalutazione pagina 12 di 14 psichiatrica del convenuto presso il CPS competente e presa in carico presso il Serd, ai fini dei necessari accertamenti tossicologici quanto all'allegata situazione di pregressa tossicodipendenza del padre;
5. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per sé della ricorrente;
6. Conferma in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra quale contributo CP_1 Pt_1
al mantenimento dei figli e la somma di € 500,00 mensili (ossia € 250,00 a figlio) Per_2 Per_1 con versamento entro il 15 di ogni mese e rivalutazione annuale ISTAT (prima rivalutazione febbraio 2023) oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida di questo Tribunale, di seguito richiamate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 13 di 14 e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
i- l'assegno unico per la famiglia verrà erogato per l'intero in favore della sig.ra quale Pt_1
genitore affidatario esclusivo della prole;
7. Condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in euro 6.000,00 oltre a spese generali accessorie, Iva e C.p.a. come per legge;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9/04/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Laura Cosmai
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