TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/07/2025, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 630 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 630/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da: con il patrocinio degli avv.ti GIUSEPPE TORTORELLA e Parte_1
MANUELA GUGLIUZZA, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
CARMINE VENTURA ricorrente contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 10.01.2024 per parte resistente - contumace
Per il P.M.:
“visto, si rinuncia all'impugnazione”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in Pianezza (TO) il 28.11.2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (TO) (atto n.
170, parte II, serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 10.01.2024, chiedeva unicamente a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale tra le parti nonché, ex art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 3626/24 del 14.06.2024, veniva pronunciata la separazione personale tra le parti.
Parallelamente, con ordinanza del 21.06.2024, veniva assegnato alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. al
12.05.2025 per la prosecuzione del giudizio.
Parte ricorrente provvedeva ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto
l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4 luglio
2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 630/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da: con il patrocinio degli avv.ti GIUSEPPE TORTORELLA e Parte_1
MANUELA GUGLIUZZA, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
CARMINE VENTURA ricorrente contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 10.01.2024 per parte resistente - contumace
Per il P.M.:
“visto, si rinuncia all'impugnazione”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in Pianezza (TO) il 28.11.2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (TO) (atto n.
170, parte II, serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 10.01.2024, chiedeva unicamente a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale tra le parti nonché, ex art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 3626/24 del 14.06.2024, veniva pronunciata la separazione personale tra le parti.
Parallelamente, con ordinanza del 21.06.2024, veniva assegnato alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. al
12.05.2025 per la prosecuzione del giudizio.
Parte ricorrente provvedeva ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto
l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4 luglio
2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.