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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1613/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Massimo Ornato Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimo Ornato Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi (C.F.: , nato a Parte_1 C.F._1 NA (Mi) il 25/12/1982 e residente in [...] e CP_1
(C.F.: ), nata il [...] in [...] e residente in Merate
[...] C.F._2 (Lc), Viale Giuseppe Garibaldi n. 1, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; • ordinare al Comune di NA (Mi) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto dai ricorrenti con rito civile a NA (Mi) in data 15/02/2020, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di NA
Atto di matrimonio Parte I – Serie - Numero 6 anno 2020;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
• i coniugi vivranno separati presso le rispettive e fissande residenze con l'obbligo del reciproco rispetto;
• nella casa coniugale continuerà a vivere stabilmente il marito, atteso che la moglie entro il 31.12.24, d'intesa con il sig. , lascerà detta abitazione unitamente alla minore con asporto dei suoi beni ed effetti Pt_1 personali, trasferendosi nel suo paese di origine;
• il sig. presta sin d'ora il suo consenso affinchè la figlia minore si trasferisca con la di lei madre Pt_1 all'estero, ovvero nel paese di origine di quest'ultima;
• i coniugi convengono che tutti beni mobili ed arredi staggiti nella casa coniugale siano di proprietà esclusiva del marito;
• la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con residenza preferenziale presso l'abitazione della madre e collocamento presso la residenza della madre;
• la figlia minore, tenuto conto dei suoi primari interessi, nonché del fatto che vivrà stabilmente con la madre all'estero, ovvero in Ucraina, potrà stare con il genitore non collocatario, ovverosia con il padre come in appresso:
• 1 week end al mese dal sabato mattina sino alla domenica sera alle 20.30 che verrà trascorso a mesi alternati in Ucraina ed Italia con conseguente impegno della madre a venire in Italia ogni due mesi;
• 4 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare con la madre preventivamente entro 30.04 di ogni anno;
• L'intero periodo delle vacanze natalizie e pasquali sarà trascorso ad anni alterni in Italia ed in Ucraina;
La madre si impegna a garantire al padre ogni giorno una videochiamata con la figlia tra le ore 19 e le 20.
• il sig. , tenuto conto del suo reddito, dei tempi di permanenza della figlia presso lo stesso, del Parte_1 fatto che paga un canone di locazione, una rata per un finanziamento e per il noleggio della vettura, nonché del fatto che la moglie nel suo paese di origine sarà titolare di un reddito da lavoro, si impegna a corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 550,00 (diconsi euro cinquecentocinquanta/00), importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat;
• i genitori concorreranno inoltre nella misura del 50 % ciascuno alle spese straordinarie della figlia così come individuate dal Protocollo del 29/03/2018 a tutt'oggi vigente presso il Tribunale di Lecco;
• i coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambiamento di domicilio e/o residenza, nonché a scambiarsi i recapiti telefonici e gli indirizzi in occasione di eventuali spostamenti in altre località, in Italia
e/o all'estero, quando avranno il minore con sé;
• l'assegno unico verrà percepito al 100% dal marito che ogni mese si impegna a versarlo per intero alla moglie;
• i coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'estero anche con riferimento alla minore;
• ciascun coniuge rinuncia a contributi economici per sé da parte dell'altro e viceversa;
• i coniugi per il resto danno atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o causa.
***
I signori e chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di Parte_1 Controparte_1 separazione a cui prestano sin d'ora acquiescenza, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 Controparte_1 15/02/2020 a NA (MI) e dalla loro unione è nata la figlia (nata a [...] il Persona_1 25/05/2023).
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 16/12/2024,
i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
2 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile a NA il 15/02/2020, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2020, parte I, serie , numero 6;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
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