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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/07/2024, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 569/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Livia Gaezza,
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Carlo Maria Paratore,
Appellata
OGGETTO: appello – Fondo di Garanzia T_
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2128/2022 del 7.6.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania, in accoglimento del ricorso proposto da , tenuto conto della Controparte_1
1 somma corrisposta dal Fondo di Tesoreria in corso di causa, dichiarava il diritto della ricorrente alla corresponsione a carico del Fondo di Garanzia della somma di € 2.520,47, lordi, e dato atto della somma già corrisposta in corso di causa, condannava l' al T_
pagamento del residuo importo di € 302,99 a titolo di TFR ammesso al passivo del fallimento della Qè s.r.l., società per la quale la ricorrente aveva lavorato dal 2.2.2012 al
28.11.2016.
Il Tribunale disattendeva, anzitutto, l'eccezione di decadenza ex art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/1970, riportandosi al principio, affermato dal medesimo ufficio, per il quale la decorrenza del termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria fissato dall'art. 24 della legge n.88/1989 va stabilita alla stregua dell'ipotesi residuale o
“di chiusura” di cui al medesimo articolo, ovvero alla scadenza del termine di trecento giorni prescritto per l'esaurimento del procedimento amministrativo da computarsi dalla data di presentazione della domanda di prestazione, dovendo tenersi conto della sospensione dei termini in ragione dell'emergenza COVID prevista dall'art. 83 del d.l.
n. 18/2020, dal 9 marzo 2020 all'11 giugno 2020. Rilevava che, nel caso di specie, la domanda amministrativa al Fondo di Garanzia era stata presentata il 9.4.2019 e, tenuto conto della sospensione dei termini in fase di emergenza epidemiologica, la scadenza del termine annuale andava individuata al 7.4.2021, sicché il ricorso depositato il 25.3.2021 doveva dichiararsi tempestivo.
Il Tribunale, premesso il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria, riteneva che, nel caso di specie, dovesse riconoscersi il diritto della alla corresponsione, a carico del Fondo di Garanzia, della quota di CP_1
TFR rimasta incapiente, attesa la prova documentale della sottoposizione del datore di lavoro a procedura concorsuale. In ordine al quantum, rilevava che lo stesso dovesse stabilirsi tenuto conto del decreto di ammissione al passivo fallimentare, decurtando quanto complessivamente erogato dal Fondo di Tesoreria.
2 Appellava la citata sentenza l' con atto del 28.6.2022. Al gravame resisteva T_
. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione il 20 giugno 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l' censura la sentenza di primo grado T_
per avere disatteso l'eccezione di decadenza, in violazione dell'art. 47 del D.P.R. n.
639/1970.
Premette che la aveva proposto ricorso amministrativo avverso il CP_1
provvedimento con il quale la domanda di accesso al Fondo di Garanzia era stata rigettata e che detto ricorso era stato esitato con delibera n. 199897 del 4.12.2019, notificata a controparte il 7.12.2019 (cfr. allegati alla memoria di costituzione di primo grado). L'appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il ricorso depositato il 25 marzo 2021 doveva essere dichiarato tardivo, atteso che, nel caso di specie, il termine decadenziale decorreva dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo, e, quindi, il ricorso introduttivo del giudizio doveva essere proposto – tenuto conto della sospensione dei termini in fase emergenziale – entro il
15.3.2021.
1.2. Con il secondo motivo d'appello, l' lamenta la mancata applicazione T_
dell'art. 1, commi 755 e ss della legge n. 296/2006.
Assume che avrebbe errato il Tribunale nel porre a carico del Fondo di Garanzia
l'intero residuo, inizialmente non riconosciuto dall pari ad € 2.520,47, poiché parte T_
della suddetta somma era da corrispondersi, ai sensi della sopra citata disposizione, dal
Fondo di Tesoreria, sino all'ammontare complessivo della somma di € 2.953,80, tenuto conto dei versamenti eseguiti o da eseguire dalla Qè s.r.l. al Fondo medesimo.
Precisa che il Fondo di Tesoreria opera con il meccanismo dell'automatismo, ma nei limiti della prescrizione, pertanto solo la differenza di € 1.106,67, rispetto a quanto
3 già accreditato dal Fondo di Tesoreria (€ 2.953,80), e non da quest'ultimo riconoscibile, poteva ritenersi dovuta da parte del Fondo di garanzia, sino alla concorrenza dell'importo di € 4.060,47 oggetto di ammissione al passivo. La somma pagata in eccesso - pari a € 803,68 - e la somma residua di € 302,99 dovevano essere pagate dal fondo di Garanzia ma la domanda non poteva trovare accoglimento in quanto era maturata la decadenza.
Chiede la riforma del capo relativo alle spese in ragione della reciproca soccombenza che avrebbe dovuto comportare l'integrale compensazione delle stesse ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
2.1. Il motivo relativo alla decadenza è infondato.
L'art. 47 del DPR n. 639/1970 dispone:
Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della T_
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
4 L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le Parte_1
prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
L'interpretazione dell'art. 47 richiamata dal giudice di primo grado non è condivisibile. La Corte di Cassazione nella sentenza delle Sezioni Unite n. 12718/2009 ha ritenuto che qualora sia stato emanato un provvedimento dell' , a seguito di un T_
precedente ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre il triennio o l'anno di cui all'art. 47.
Tuttavia, ritiene il collegio che nel caso in esame debba trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 47.
Ed invero, la domanda amministrativa all' per il pagamento del TFR da T_
parte del Fondo di garanzia, presentata in data 9.4.2019 è stata rigettata con la seguente motivazione “non può operare alcun intervento del F.do di garanzia atteso che la tutela del lavoratore è realizzata per il tramite del Fondo di Tesoreria”. L'interessata ha proposto ricorso amministrativo esitato negativamente con la medesima motivazione.
Poiché l' aveva rigettato l'istanza deducendo che tenuto a erogare una prestazione T_
previdenziale con importo pari al TFR era il Fondo di Tesoreria, gestito dallo stesso ente, in data 18.6.2020 ha presentato istanza all' per il pagamento Controparte_1 T_
del TFR nella misura accertata nello stato passivo fallimentare a carico del Fondo di
Tesoreria.
5 L' ha eseguito il pagamento della somma di € 1185,44 in data 18.12.2020. T_
La difesa di parte appellata deduce che da tale pagamento parziale decorra il termine annuale di decadenza.
L'assunto è fondato: il pagamento parziale eseguito dall a seguito di nuova T_
domanda in conformità al provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo consente di ricondurre la fattispecie all'ultimo comma dell'art. 47 della L n. 639/1970 secondo il quale in ipotesi di prestazioni riconosciute solo in parte il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione.
2.2.In ordine all'obbligo del Fondo garanzia di versare il TFR in caso di inadempienza del datore di lavoro che non ha versato le quote dovute si richiama ex art. 118 la sentenza di questa Corte n. 60/2024, relativa ad altro lavoratore della società Qé
s.r.l. e i precedenti di legittimità e di merito ivi citati: “Il gravame proposto dall' T_
basato sull'asserita incompatibilità tra il Fondo di garanzia e il Fondo di tesoreria, per cui nel caso di operatività dell'art 1 l. n. 296/2006 commi 755 e ss. istitutivi del Fondo di tesoreria non troverebbe nessuna applicazione l'istituto del Fondo di garanzia, è infondato.
Si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il precedente di questa Corte dal quale non vi è ragione di discostarsi, (10.3.2022 n. 184/2019 RG) nel quale si è affermato: “La Suprema Corte ha in più pronunce ricostruito l'istituto del Fondo di tesoreria, sebbene al fine di risolvere le questioni in punto di legittimazione ad agire.
Ricostruita la normativa primaria e secondaria negli stessi termini di cui alla sentenza oggetto del presente appello, il giudice di legittimità così argomenta: “Le predette disposizioni delineano un sistema in cui l'intervento del Fondo, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120
6 c.c., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali.
5.3.1. Le motivazioni delle appena citate pronunce (tra cui appaiono particolarmente significative Cass. n. 10544 del 2016 e la successiva Cass. n. 6880 del 2017, in cui la società onerata dei versamenti delle quote al Fondo di Tesoreria era stata poi T_
dichiarata insolvente) poggiano, chiaramente, sul duplice presupposto che il datore di lavoro non sia da considerare un mero adiectus solutionis causa o, magari, un delegato ex lege del Fondo, e che, ove non sia stata resa, in corso di causa, la prova dell'avvenuto versamento al medesimo Fondo di tutte o di parte delle "quote" di TFR da parte del datore di lavoro, quest'ultimo non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere (rispettivamente, per l'intero o per il residuo) il TFR stesso. 5.3.2.
Trattasi di argomentazioni che questo Collegio integralmente condivide perché assolutamente coerenti con il dettato normativo della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma
756, a tenore del quale - giova ricordarlo - la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di Tesoreria T_
limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro, da ciò derivandone, altresì, affatto opportunamente, che l'onere probatorio riferito all'effettivo versamento dei contributi spettanti al datore di lavoro, giusta l'art. 1, comma 756, seconda parte della citata legge, in funzione di finanziamento del Fondo suddetto, secondo il principio della cd. "ripartizione", debba fare carico allo stesso datore, costituendo esso fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei suoi confronti, da dimostrarsi, pertanto, da chi lo opponga in eccezione” (Cass. civ. sez. lav. n. 12009/2018).
7 L'impianto dell'istituto è completamente diverso da quello del Fondo di garanzia, per il quale opera il principio di automaticità delle prestazioni a prescindere dalla effettuazione dei versamenti contributivi da parte del datore di lavoro (Cass. civ. n.
15579/2017). Ugualmente diversa è la finalità: il tfr non muta la sua natura in caso di operatività del Fondo di Tesoreria, il quale è tenuto alla corresponsione solo se i versamenti sono stati effettuati da parte del datore di lavoro e nei limiti in cui lo sono stati;
di contro il Fondo di garanzia eroga delle prestazioni previdenziali, soggette al principio di automaticità e alla tempistica dettata per tali prestazioni, ed ha la finalità, nel caso di datore di lavoro inadempiente, di socializzare il rischio da inadempimento o da insolvenza, ponendo a carico dell'istituto i rischi connessi alla procedura di recupero. In altri termini il Fondo di tesoreria non interviene in caso di datore di lavoro inadempiente (essendo tenuto ad erogare il tfr solo nell'ipotesi in cui i versamenti siano stati fatti), mentre il Fondo di garanzia ha come presupposto proprio l'inadempimento e lo stato di insolvenza del datore di lavoro. Trattandosi di istituti completamente diversi e con diverse finalità, in assenza di una previsione espressa non può affermarsene l'incompatibilità, assunto su cui si fonda la difesa dell'istituto.
Peraltro, … lo stesso messaggio n. 2057/2012, per il caso in cui il datore T_
di lavoro abbia conguagliato le quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, senza tuttavia averle corrisposte al lavoratore, il quale, di conseguenza, ottiene l'ammissione del proprio TFR nello stato passivo, esclude che, divenuto esecutivo lo stato passivo, vi siano le condizioni per il pagamento diretto a carico del Fondo di Tesoreria, residuando per il lavoratore, in presenza di tutti i requisiti, la possibilità di presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia del TFR di cui all'art. 2 L. 297/82.
Lo stesso istituto, dunque, ammette che in ipotesi in cui opererebbe il Fondo di tesoreria il lavoratore, in presenza di particolari fattispecie, può presentare istanza al
Fondo di garanzia, ciò che ovviamente è in contrasto con la tesi dell'incompatibilità dei due istituti sostenuta nel presente giudizio”.
8 Deve quindi concludersi che laddove il datore di lavoro sia inadempiente all'obbligazione di versare i contributi al Fondo di Tesoreria e l'obbligazione del versamento del TFR rimanga a suo carico, nel caso di sua insolvenza, manifestatasi nel caso in esame, subentra l'operatività del Fondo di garanzia, senza che a ciò possa ostare la previsione dell'art. 10 d.lgs. n. 252/2005 come modificato dall'art. 1 comma
764 della legge 296/2006, pena la sottrazione dei lavoratori al principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c., non ricevendo essi nel caso di datore di lavoro inadempiente e insolvente il TFR né dal Fondo di Tesoreria né da quello di Garanzia.
D'altro canto la Corte di Cassazione (n. 15589/2017) ha affermato che “In tema di prestazioni economiche a carico del Fondo di garanzia, deve escludersi che il diritto del lavoratore resti condizionato all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, o alla mancata prescrizione della stessa, ove non adempiuta, in quanto una tale limitazione contrasterebbe con le finalità di tutela del lavoratore, posto che proprio l'incapacità del datore di lavoro di adempiere alle obbligazioni, anche contributive, integra lo stato d'insolvenza cui consegue l'intervento del Fondo, stante, inoltre, l'assenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità”.
L'appello deve essere rigettato.
3. Le spese del presente grado, liquidate in relazione al valore della causa in appello, vanno poste a carico dell'appellante, disponendone la distrazione in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello,
9 condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in €
450,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, disponendo la distrazione in favore del difensore.
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20 giugno 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Elvira Maltese
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