Versione
12 marzo 1987
12 marzo 1987
Art. 16. 1. Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 , e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 12-bis. - 1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennita' di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennita' viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale e' pari al quaranta per cento dell'indennita' totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro e' coinciso con il matrimonio".
"Art. 12-bis. - 1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennita' di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennita' viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale e' pari al quaranta per cento dell'indennita' totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro e' coinciso con il matrimonio".
Commentari • 17
- 1. Divorzio: ripartizione del TFR tra divorziato e coniuge superstiteAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2021 · 13.194845
Giurisprudenza • 209
- 1. Trib. Ravenna, sentenza 11/06/2021, n. 438Provvedimento: […] 3. Il Sig. Controparte_1 e la Sig.ra Parte_1 rinunciano a qualsivoglia pretesa relativamente alla pensione di reversibilità o alla percentuale dell'indennità di fine rapporto dell'ex coniuge, così come previsto dall'art. 12-bis della legge sul divorzio, aggiunto dall'art. 16 della legge 74/1987. Ravenna, 07.06.2021.Leggi di più...
- accordo tra le parti·
- assenza di assegno divorzile·
- scioglimento del matrimonio·
- rinuncia a percentuale indennità fine rapporto·
- rinuncia a pensione di reversibilità·
- art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970·
- separazione protratta per almeno 6 mesi·
- comunione materiale e spirituale irrecuperabile·
- art. 12-bis legge sul divorzio