Ordinanza collegiale 26 maggio 2009
Ordinanza collegiale 30 settembre 2009
Decreto decisorio 8 luglio 2011
Sentenza 23 ottobre 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 23/10/2012, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00654/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00990/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 990 del 1996, proposto da:
AL ER, AL AU, AL AU, AL ER, OS RA, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Boldrini, con domicilio eletto presso l’Avv. Franco Boldrini, in Ancona, corso Mazzini, 170;
contro
Comune di Senigallia, rappresentato e difeso dagli avv. AU Amaranto, Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso l’Avv. Alessandro Lucchetti, in Ancona, corso Mazzini, 156;
nei confronti di
Immobiliare Holiday S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Bedetta, con domicilio eletto presso l’Avv. Alberto Lucchetti, in Ancona, corso Mazzini, 156;
per l'annullamento
della concessione edilizia 1.12.1995 n. 258, rilasciata dal Sindaco di Senigallia alla s.r.l. Immobiliare Holiday per la costruzione di un fabbricato turistico – residenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Senigallia e di Immobiliare Holiday S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la presente controversia viene all’esame odierno del Tribunale ai soli fini della liquidazione del compenso spettante ai funzionari verificatori nominati dal Tribunale con le ordinanze nn. 36 e 89 del 2009. In effetti, nonostante il giudizio si sia già concluso con il decreto presidenziale n.808/2011 (di declaratoria della perenzione, ai sensi dell’art. 1 disp. trans. cod. proc. amm.), non si era proceduto alla predetta liquidazione, tanto che in data 21/8/2012 il Tribunale è stato sollecitato in tal senso dai tecnici della Provincia di Pesaro e Urbino all’uopo designati;
- nel corso della discussione orale, il difensore dei ricorrenti ha formulato una singolare eccezione, chiedendo al Collegio di non procedere alla liquidazione per ragioni non meglio precisate (ma che, a quanto il Collegio ha potuto evincere, sono da ricondurre al sentimento di frustrazione che i ricorrenti hanno maturato in relazione al complessivo andamento della vicenda sostanziale e processuale);
- tale richiesta non può evidentemente trovare accoglimento, in quanto la legge processuale impone che agli ausiliari del giudice (e nello specifico ai consulenti tecnici d’ufficio ed ai verificatori) sia corrisposto un compenso per l’attività svolta, trattandosi di attività che il giudice, quando dispone c.t.u. o verificazione, ritiene indispensabile ai fini della decisione. Si tratta quindi di attività che è disposta proprio nell’interesse delle parti, le quali sono perciò tenute ad accettare i costi dell’istruttoria (salvo contestarne nel merito le risultanze, eventualmente anche nei successivi gradi di giudizio);
- passando invece alla questione principale, già in sede di discussione orale il Tribunale ha fatto presente che in realtà non è stato ancora stabilito a carico di quale delle parti debba essere addossato il compenso relativo alla verificazione. A tale osservazione la difesa del Comune ha replicato che la questione avrebbe dovuto essere decisa con il decreto di perenzione, in questa sede dovendosi solo stabilire il quantum spettante ai funzionari verificatori;
- il Tribunale non ritiene di poter condividere l’affermazione del Comune. Al riguardo, occorre in primo luogo richiamare la norma di riferimento, ossia l’art. 66, comma 4, cod. proc. amm., il quale dispone che “ Terminata la verificazione, su istanza dell’organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. […]. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere ”. In precedenza la materia era disciplinata dall’art. 34 R.D. n. 642/1907, il quale, per la parte di interesse, stabiliva che “ Ove i mezzi istruttori ordinati d'ufficio importino spese, queste debbono essere anticipate dalla parte ricorrente. In tal caso, la sezione intima al ricorrente il deposito della somma approssimativamente necessaria all'uopo.[…]. Qualora la somma non risulti sufficiente, non si provvede sul ricorso fino a che le parti interessate non provino d'aver eseguito l'integrale pagamento della somma occorrente. Se la parte cui spetta di fare il deposito non l'abbia fatto o l'abbia fatto insufficiente, è in facoltà della parte contraria, ove non preferisca anticipare le spese, di fare prefiggere un termine, decorso il quale la sezione decide allo stato degli atti ”;
- ora, va in primo luogo osservato che nella specie il Tribunale non aveva dettato alcuna misura inerente la misura dell’anticipo da corrispondere ai verificatori, il che rende inapplicabile l’art. 34 reg. proc. (peraltro, allo stato attuale l’art. 34 è inapplicabile in quanto abrogato dal D.Lgs. n. 104/2010). La norma, in effetti, prevede una serie di passaggi che presuppongono, però, che a monte vi sia stata la determinazione da parte del Tribunale dell’importo dell’anticipo sul compenso spettante al verificatore. In ogni caso, anche la disposizione di cui al primo alinea non rileva ai fini che interessano, visto che i ricorrenti non hanno corrisposto alcun anticipo ai verificatori.
In secondo luogo, si deve osservare che, in mancanza di una norma puntuale, la prassi dei Tribunali amministrativi prima dell’entrata in vigore del Codice del processo era molto variegata, visto che in alcuni TAR la liquidazione del compenso spettante al verificatore veniva disposta provvisoriamente dal Presidente del Tribunale (o della Sezione) o magistrato delegato, in altri a tale incombente si provvedeva con ordinanza collegiale (all’esito di una camera di consiglio fissata ad hoc ), in altri ancora la liquidazione veniva disposta solo con la sentenza definitiva (fermo restando che, normalmente, proprio con quest’ultimo provvedimento il Tribunale statuiva definitivamente circa l’addebito delle spese dell’istruttoria). L’art. 66, comma 4, ha invece introdotto una disciplina chiara e non suscettibile di creare dubbi o equivoci;
- ci si deve dunque chiedere che cosa accade laddove il Tribunale, né in sede monocratica (come nel caso in esame), né con la sentenza che chiude il giudizio (quale regola ordinaria), provveda a statuire sul punto;
- a questo riguardo, non si può ritenere che l’onere della verificazione debba ricadere automaticamente sui ricorrenti, e ciò in quanto l’art. 66 prevede che la decisione provvisoria sul punto sia di competenza del Tribunale o della Sezione (ma nella specie, come detto, tale passaggio procedurale è mancato e comunque non sarebbe stato vincolante). Fra l’altro, il codice processuale amministrativo contiene una disciplina completa ed esaustiva della materia controversa, per cui non opera il generale richiamo alle norme del c.p.c. contenuto nell’art. 39 c.p.c. Ma non avendo il Tribunale statuito sul punto nemmeno nell’atto che ha concluso il giudizio (nella specie un decreto di perenzione), non si vede la ragione per cui a tale omissione non si possa ovviare in questa sede stante la mancanza di norme processuali che stabiliscono decadenze o preclusioni al riguardo (peraltro il decreto di perenzione viene adottato in assenza di contraddittorio, mentre la liquidazione definitiva di cui all’art. 66, comma 4, cod. proc. amm. presuppone tale garanzia processuale attraverso le attività defensionali che precedono la sentenza che definisce il giudizio);
- né potrebbe sostenersi che l’onere deve gravare sui ricorrenti solo perché il giudizio è stato dichiarato perento. La perenzione, infatti, è la conseguenza di un atteggiamento inerte di tutte le parti, potendo l’impulso processuale provenire anche dall’amministrazione resistente e/o dai controinteressati (i quali anche dovrebbero nutrire un interesse alla pronuncia di merito, specie laddove si controverta della legittimità di provvedimenti lato sensu autorizzativi. In effetti, in questi casi, poiché l’attività del soggetto titolare dell’atto abilitativo può essere oggetto di contestazione anche in altre sedi, il controinteressato ha un indubbio interesse a veder accertata con efficacia di giudicato la legittimità del titolo, in modo da poter opporre la pronuncia del G.A. in un eventuale diverso giudizio davanti all’A.G.O.);
- ciò detto, il Tribunale ritiene che:
a) la misura del compenso indicata nella nota spese depositata in giudizio dai verificatori in data 29/4/2010 appare congrua (anche alla luce dei parametri indicati dal Tribunale nelle ordinanze nn. 36 e 89 del 2009). Fra l’altro nessuna delle parti ha eccepito alcunché sul punto;
b) l’onere in parola deve essere addossato al Comune, in base alla c.d. soccombenza virtuale. In effetti, dalla relazione versata in giudizio dai verificatori sarebbe risultato verosimilmente fondato il motivo di ricorso con cui si deduceva la violazione delle norme di cui all’art. 8 n. 2 ed all’art. 4 delle N.T.A. del P.R.G. relativamente alla distanza minima dal confine di proprietà (“Dm”) ed alla distanza minima tra le costruzioni (“Df”);
- il Collegio, pertanto, liquida in complessivi € 2.207,42 il compenso spettante ai funzionari della Provincia di Pesaro e Urbino che hanno eseguito la verificazione e pone tale somma a carico del Comune di Senigallia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, liquida il compenso spettante ai verificatori nella misura indicata in motivazione e ne ordina il pagamento da parte del Comune di Senigallia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Passanisi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2012
IL SEGRETARIO