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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/03/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1381/2024 promossa in grado d'appello da
e IN PROPRIO E QUALI ESERCENTI LA Parte_1 Parte_2
POTESTA' GENITORIALE SUI FIGLI MINORI e con il Parte_3 Parte_4 patrocinio degli avv.ti FRANCESCO CAMILLETTI e ARIANNA DUTTO, elettivamente domiciliati in VIA S. A. M. ZACCARIA, 1 20122 MILANO presso i difensori
appellanti contro
. (C.F. ), CP_1 Controparte_2 Parte_5 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARIA NEFELI GRIBAUDI, elettivamente domiciliata in VIALE
REGINA MARGHERITA, 30 20122 MILANO presso il difensore appellata
avente ad oggetto: Responsabilità professionale pagina 1 di 28 Conclusioni per e Parte_1 Parte_2
Voglia la Corte d'appello di Milano, in totale riforma della sentenza gravata, così giudicare:
1) In via pregiudiziale: 1.1) Dichiarare la nullità della esperita CTU, e quindi la sua inutilizzabilità, nella parte in cui ha travalicato i limiti tecnici propri di tale mezzo istruttorio e ha preteso di risolvere proble-mi giuridici di esclusiva competenza del Tribunale;
1.2) revocare l'ordinanza 26/7/2022 nella parte in cui ha ammesso i capitoli avversari sub 10 e 11; dichiarare nulla e comunque inutilizzabile la deposizione del teste (o Tes_1 Per_1 Tes_2 assunto all'udienza del 25/10/2022;
1.3) revocare l'ordinanza 26/7/2022, e occorrendo dichiararla nulla in parte qua e segnata-mente nella parte in cui è stata espressa riserva di sintetizzare e formulare domande non oggetto del capitolo 1 di parte attrice per tutti i motivi dedotti. Dichiarare comunque inutilizzabile ed espungere dal processo la deposizione di per tutti i motivi dedotti;
CP_3
2) Nel merito:
2.1) In via principale: accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in capo alla per i fatti di cui è Controparte_4 causa, per l'effetto, condannarla a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti:
▪ da quantificati in € 501.680,00, oltre ad ulteriori voci o minori risultanti in corso di Parte_1 causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del fatto al saldo;
▪ da in € 501.940,00, oltre ad ulteriori voci di danno che dovessero risultare in corso di Parte_2 causa, e per le somme maggiori o minori risultanti in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del fatto al saldo;
▪ da in € 100.000,00, oltre ad ulteriori voci di danno che dovessero risulta-re in corso di Parte_3 causa, e per le somme maggiori o minori che risulteranno in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del fatto al saldo;
▪ da in € 100.000,00, oltre ad ulteriori voci di danno che dovessero risultare in corso di Parte_4 causa, e per le somme maggiori o minori risultanti in corso di causa, oltre rivaluta-zione monetaria e interessi legali dal dì del fatto al saldo.
2.2) In subordine: nella denegata ipotesi che sia ritenuta fondata l'eccezione della convenuta
, per la quale il contratto di spedalità Controparte_5 intervenuto con avrebbe avuto il limitato oggetto del solo parto cesareo, preso atto che Parte_1 non è stato dato avviso alla di tale asserita limitazione contrattuale, affermare per le ragioni Pt_1
pagina 2 di 28 dedotte la responsabilità dell'ente convenuto da contatto sociale, o per fatto illecito o per responsabilità precontrattuale, e conseguentemente condannarlo a risarcire a , , Parte_1 Parte_2 [...]
e tutti i danni subiti nella misura per ognuno come sopra specificata. Pt_3 Parte_4
1) In via subordinata istruttoria, per quanto possa occorrere:
3.1) In parziale revoca dell'ordinanza 10/03/2019 affermare, ove non si ritenesse già implici-tamente disposta, l'utilizzabilità della registrazione fonografica della Dott.ssa prodotta in causa;
CP_3
3.2) Rinnovare ex art. 257 c.p.c. l'esame della predetta teste sulla circostanza oggetto CP_3 del capitolo 1 di parte attrice che qui si ritrascrive: “1) Vero che in data 2/12/2015 ha Parte_2 avuto con la Dott.ssa dello staff della Clinica LL, in rappresentanza del CP_3
Policlinico, negli uffici del Policlinico, il colloquio la cui registrazione è contenuta nella chiavetta USB prodotta sub 29, la cui trascrizione a sua volta è contenuta nel documento cartaceo prodotto sub 30.”
3.3) Disporre la rinnovazione della CTU, con sostituzione dei consulenti, a causa dei vizi e delle inconseguenze di cui è afflitta quella già esperita, volta ad accertare:
a) che nelle gravidanze gemellari bicoriali e biamniotiche anche se normodecorse le linee guida internazionali prevedono che, a far data dalla 20ma settimana, il monitoraggio clinico materno fetale ed in particolare la stima ecografica della crescita fetale debbano essere eseguite almeno ogni 4 settimane,
e che tale monitoraggio e stima vanno condotti settimanalmente con inizio dalla 34ma settimana;
e che se la gravidanza gemellare bicoriale e biamniotica è aggravata da arteria ombelicale unica in uno dei feti, il predetto monitoraggio e stima ecografica della crescita fetale debbano essere intensificati fin dalle ultime 6-8 settimane per l'esistenza del rischio di anossia a carico del feto affetto dalla predetta patologia;
b) che se la fosse stata sottoposta al predetto monitoraggio clinico materno-fetale ed alla stima Pt_1 ecografica della crescita fetale in data 17/8/2015 o in data 21/8/2015, in base al criterio del più probabile che non, si sarebbe potuto accertare che il feto di sesso maschile dava segni di sofferenza, cosa che indicava il rischio di anossia fetale, e che conseguente-mente si sarebbe potuto tempestivamente intervenire estraendo vivi i due feti dall'utero materno prima dell'instaurarsi del quadro anossico che ha determinato la morte endouterina del feto di sesso maschile.
3.4) Disporre CTU fonografica volta ad accertare che le dichiarazioni contenenti nella chiavetta e la relativa trascrizione cartacea prodotte sub 29-30 provengono da . CP_3
3.5) Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
pagina 3 di 28 1) Vero che ha pagato al Prof. l'importo di € 1.500 per perizia Parte_1 Parte_6 stragiudiziale come da fattura prodotta sub 15.
Teste: Prof. , DI. Parte_6
2) Vero che per il funerale del gemello morto ha corrisposto alla l'importo Parte_2 Parte_7 di € 1.050 come da fattura sub 23, nonché € 610 alla Ditta Marmi Pantiglia-te per il monumento funebre del piccolo come da fatture prodotte sub 23 e 24. Pt_6
Testi: legale rappresentante della società di Cavenago d'Adda e legale della società Parte_8 [...]
. Parte_9
4) Vero che ha corrisposto alla Dott.ssa l'importo di € 280 per Parte_2 Persona_2 quattro sedute di psicoterapia alle date di cui alle fatture prodotte sub 25-28.
Teste: Dott.ssa di DI. Persona_2
3.6) Ammettersi, in parziale revoca dell'ordinanza 10/03/2019, il seguente capitolo di prova per testi:
5) Vero che dopo la visita del 4/8/2015 la ha cessato di far riferimento per il monitoraggio Pt_1 della sua gravidanza alla Dott.ssa avendola questa consigliata di rivolgersi Per_3 alla LL che era l'opzione più sicura per la miglior assistenza a se e ai gemelli, soprattutto a seguito dell'aumentato rischio che correva quello di sesso maschile nelle ultime 5-6 settimane di gravidanza a causa della patologia (arteria ombelicale unica) che lo affliggeva.
Teste: Dott.ssa – DI, anche a prova contraria diretta sul cap. 10 avversario in caso di sua Tes_3 ammissione.
3.7) Escludere le prove orali ex adverso dedotte per genericità e irrilevanza.
4) Spese rifuse.
Conclusioni per rccs Ospedale Maggiore Policlinico: CP_1 CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare l'appello proposto da e - in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sui figli minori e - avverso la sentenza n. Parte_3 Parte_4
3511/2024 del Tribunale Ordinario di Milano, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado ed in ogni caso le relative statuizioni.
IN OGNI CASO
Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado pagina 4 di 28 di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge. Si contestano e ci si oppone a tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per tutti i motivi spiegati in atti, e ci si oppone recisamente alla richiesta di rinnovazione della CTU espletata nel giudizio di primo grado. Ci si oppone alla produzione /utilizzabilità della registrazione fonografica e della relativa trascrizione e dichiarati illeciti ed inutilizzabili dal primo Giudice.
IN SUBORDINE:
Fermo l'effetto devolutivo circoscritto ai soli motivi di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento degli stessi, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nel giudizio di primo grado e qui integralmente riproposte:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- autorizzare la chiamare in causa in qualità di terzo della Dott.ssa , ginecologa Controparte_6 di fiducia della Sig.ra affinché venga accertata e dichiarata quest'ultima quale Pt_1 responsabile esclusiva per i fatti de quibus ovvero, nel caso in cui venga ravvisata una qualche responsabilità solidale tra il terzo chiamato e la
[...]
, limitare il risarcimento dei danni patrimoniali e Controparte_4 non patrimoniali esclusivamente a quelli riconducibili alla condotta di quest'ultima e alla somma corrispondente al grado di responsabilità alla stessa eventualmente ascrivibile, anche tenuto conto ai sensi degli artt. 1226 e 1227 c.c., della condotta tenuta dalla Sig.ra Pt_1
IN VIA PRELIMINARE IN RITO:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda subordinata formulata da parte attrice all'udienza del 13.11.2018 per i motivi spiegati in atti e per l'effetto rigettarla;
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande tutte e per l'effetto rigettarle integralmente;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi in cui venga accertato un qualche profilo di responsabilità in capo ai sanitari della Controparte_4
, accertata e dichiarata la sussistenza e la violazione di analoghi e concorrenti
[...] obblighi di monitoraggio e vigilanza da parte di terzi e tenuto conto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., della condotta tenuta dalla GN , limitare il Parte_1
pagina 5 di 28 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali esclusivamente a quelli riconducibili alla condotta della convenuta, e comunque contenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei limiti del giusto e provato;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della memoria ex art. 183 VI c. n. 3 c.p.c. di controparte da pag. 1 a pag. 13 in quanto, in contrasto con i dettami normativi, contenente non consentite controrepliche alla memoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. di parte convenuta - come dichiarato nel verbale di udienza del 10 marzo 2019 -;
- Chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova numerati da 1) a 11) e di essere ammessi a prova contraria:
1) “Vero che il - Clinica LL riceve richieste finalizzate alla sola esecuzione di CP_4 intervento di taglio cesareo (TC) elettivo”;
2) “Vero che la procedura di programmazione di taglio cesareo (TC) elettivo presso il Policlinico -
Clinica
LL viene attivata su richiesta di appuntamento della gestante presso l' “Ambulatorio
Richiesta T.C.” del suddetto nosocomio”;
3) “Vero che la procedura di programmazione del taglio cesareo elettivo presso il Policlinico - Clinica
LL prevede un primo appuntamento tra la 31a - 34a settimana di gravidanza”;
4) “Vero che gli operatori sanitari del Policlinico - Clinica LL in occasione del sopra indicato appuntamento valutano l'indicazione all'intervento di taglio cesareo sulla base degli esiti di esami e ecografie eseguiti dalla gestante durante la gravidanza”;
5) “Vero che in occasione di questo primo incontro con gli operatori sanitari del Policlinico - Clinica
LL
pagina 6 di 28 viene aperta la cartella clinica e fatto sottoscrivere il consenso informato all'intervento di taglio cesareo elettivo”;
6) “Vero che la procedura di programmazione del taglio cesareo (TC) elettivo presso il Policlinico -
Clinica
LL prevede la prescrizione alla gestante dell'elettrocardiogramma, degli esami ematici generali ed infettivologici e della visita anestesiologica”;
7) “Vero che gli operatori sanitari del Policlinico - Clinica LL invitano la gestante ad eseguire gli esami ematici generali ed infettivologici ove la stessa ritiene opportuno”;
8) “Vero che è previsto un secondo incontro alla 36a settimana di gravidanza in occasione del quale viene eseguita presso il Policlinico - Clinica LL la visita anestesiologica”;
9) “Vero che la visita anestesiologica e l'ECG devono essere prenotati ed effettuati dalla gestante presso il
Policlinico - Clinica LL”;
10) “Vero che la gestante che si rivolge al Policlinico - Clinica LL con prescrizione e richiesta di taglio cesareo (TC) elettivo continua a far riferimento per il monitoraggio della gravidanza al ginecologo da cui è in cura fino alla data prevista per il taglio cesareo”;
11) “Vero che prima della data programmata per il taglio cesareo (TC) elettivo sono previsti dal
Policlinico -
Clinica LL solo i due sopramenzionati incontri con la gestante”.
Si indica quale teste il Dott. c/o Via Fogazzaro n. 19, 20135 Milano. Testimone_4
- Ci si oppone all'ammissione della registrazione fonografica e della trascrizione cartacea prodotti sub docc. 29) e 30) da controparte perché inammissibili in quanto illegittimi, inconferenti, strumentali, inattendibili e irrilevanti ai fini della prova dei fatti di causa e in ogni caso inutilizzabili per tutti i motivi ampiamente spiegati in atti e conseguentemente ci si oppone all'ammissione della teste Dott.ssa e del relativo capitolo di prova 3.1.); CP_3
- ci si oppone alla richiesta di consulenza tecnica fonica perché inammissibile per i motivi spiegati pagina 7 di 28 in atti;
- ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale con i relativi testi Prof. e Parte_6
Dott.ssa e dei capitoli di prova ex adverso articolati ai nn. 3.2), 3.3) e 3.4) in Persona_2 quanto in parte superflui e irrilevanti e in parte attinenti a circostanza documentali (spese);
- ci si oppone altresì all'ammissione del capitolo articolato nella memoria ex art. 183 VI c. n. 3
c.p.c. ed al relativo teste Dott.ssa in quanto, avendo questa difesa avanzato Controparte_6 istanza di chiamata del terzo, quest'ultima ha un interesse in causa e pertanto incapace a testimoniare.
- Si eccepisce l'incapacità testimoniale del teste ex art. 247 c.p.c. così come Testimone_5 eccepito nel verbale di udienza del 23 novembre 2022 -;
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su fatti non tempestivamente allegati e su domande nuove ex adverso formulate.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3511/24, ha definito il giudizio introdotto da
[...]
e in proprio e in veste di genitori legali rappresentanti dei minori Pt_1 Parte_2
e , i quali avevano citato l' al fine di ottenere il Pt_3 Pt_4 Controparte_4 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla morte del gemello di sesso maschile, assumendo la responsabilità del relativamente Controparte_7 alla gestione ed al monitoraggio delle ultime settimane di gravidanza di Quanto Parte_1 ai fatti, è necessario riepilogare l'excursus nei seguenti termini:
a. in data 17/02/2015, in esito a visita ginecologica privata eseguita dalla dott.ssa CP_6
, era stata diagnosticata alla una gravidanza gemellare bicoriale e
[...] Pt_1 biamniotica in regolare evoluzione alla 7° settimana, precisandosi che per gravidanza gemellare bicoriale biamniotica si intende una gravidanza in cui ciascun gemello ha una propria camera gestazionale, con una placenta e un sacco amniotico;
in precedenza, nel
2011, la aveva avuto il primo figlio , a seguito di una gravidanza Pt_1 Pt_3 regolare;
b. in occasione della seconda e della terza visita ginecologica, effettuate rispettivamente in data 26/03/2015 e 28/04/2015, sempre presso la ginecologa di fiducia, dott.ssa Per_3
pagina 8 di 28 era stata attestata una regolare evoluzione della gravidanza gemellare, nonché esami ematochimici e rilievi pressori sulla persona della gestante nella norma;
c. in data 25/05/2015 (alla 21° settimana di gestazione) era stata eseguita, presso l' di DI, una ecografia ostetrica morfologica, dalla quale si Controparte_4 ricavavano i seguenti dati: biometria fetale regolare per entrambi i gemelli (91° percentile feto A di sesso maschile, 80° percentile feto B, di sesso femminile); questa tecnica diagnostica aveva consentito di rilevare un'anatomia fetale regolare nel gemello di sesso femminile (definito feto B), mentre, nel gemello di sesso maschile (definito feto A), aveva permesso di accertare un'importante anomalia anatomica fetale, consistente nella presenza dell'arteria ombelicale unica, anomalia che determina la presenza, nel cordone, di due vasi anziché di tre;
la flussimetria dei distretti fetali si presentava nella norma;
d. in occasione della quarta visita ostetrica, eseguita in data 18/06/2015 (alla 24° settimana), era confermata la presenza di arteria ombelicale unica nel feto di sesso maschile, dimostrante biometria fetale al 90° percentile;
biometria fetale del gemello di sesso femminile al 75° percentile, con esami ematochimici e rilievi pressori nella norma;
e. in data 06/07/2015 (alla 27° settimana), la si era sottoposta a nuova ecografia Pt_1 ostetrica presso l' di DI, che aveva confermato la presenza Controparte_4 dell'arteria ombelicale unica nel feto di sesso maschile (feto A), con reperti di normalità
e in particolare la biometria fetale era al 90° percentile per il feto A (peso presunto 1263 grammi) e al 89° percentile per il feto B (peso presunto 1230 grammi); la flussimetria dei distretti fetali era nella norma. In questa occasione furono programmate dallo stesso ospedale, come indirizzo terapeutico, due successive ecografie, una il 04/08/2015 presso il medico curante e una seconda il 17/08/2015 in ambulatorio presso lo stesso ospedale;
f. a seguito della visita specialistica e dell'esame ecografico eseguiti presso il medico dott.ssa in data 04/08/2015 (31° settimana + 2 giorni), era stato accertato quanto Per_3 segue: biometria fetale al 65° percentile per il feto di sesso femminile, presentante flussimetria fetale nella norma (peso presunto di 1872 grammi); biometria fetale al 55° percentile per il feto di sesso maschile, presentante flussimetria fetale nella norma (peso presunto di 1809 grammi); l'esame clinico ed ecografico era nei limiti di normalità e gli esami ematochimici e rilievi pressori nella norma;
in questa visita venne accertata per la pagina 9 di 28 prima volta una relativa, sia pur non patologica, deflessione della crescita del feto affetto da arteria ombelicale unica, rispetto al secondo gemello, tanto che il feto maschile risultò pesare 1809 grammi contro 1872 di quello femminile, mentre in precedenza il suo peso era risultato sempre maggiore di quello della gemella;
g. in esito a colloquio intercorso con il suddetto medico di fiducia, i coniugi avevano Pt_2 deciso di rivolgersi alla Controparte_4 di Milano per la gestione della gravidanza nelle ultime cinque - sei settimane antecedenti il parto;
tale decisione era stata assunta per la volontà di affidare il monitoraggio della gravidanza alla struttura d'eccellenza, e infatti la dott.ssa Per_3 aveva loro consigliato di rivolgersi al Policlinico, anche al fine della programmazione del parto cesareo;
h. in data 10/08/2015 (32° settimana), i coniugi effettuarono il primo accesso presso Pt_2 la clinica LL, tanto che nella relativa documentazione si trovava la firma del consenso informato ed erogazione dell'informativa, relativi a: 1) l'eventuale somministrazione di emoderivati;
2) l'intervento chirurgico programmato di parto cesareo con firma del medico responsabile dell'erogazione dell'informativa, firma peraltro non leggibile e senza timbro identificativo, nonché elettrocardiogramma.
2. Sosteneva la che i sanitari, che la visitarono in data 10 agosto 2015, avevano acquisito Pt_1 conoscenza dell'anomalia del feto di sesso maschile, tanto è vero che, oltre le risultanze degli esami clinici e in particolare dell'ecografia del 4/8, nella circostanza erano stati loro consegnati,
i seguenti referti: “MORFO: regolare – Feto maschio arteria ombelicale unica”. Sempre in occasione di questa prima visita presso la clinica LL, su richiesta della coppia in merito dell'opportunità di eseguire un'ecografia di controllo della crescita fetale, il personale sanitario aveva comunicato agli stessi che tale esame non era necessario, perché recentemente eseguito in data 04/08/2015, con esito che soddisfaceva i criteri di normale crescita fetale di entrambi i gemelli;
tanto che i sanitari, sempre nella suddetta visita del 10/8/2015, avevano altresì indicato ai coniugi di non procedere all'esecuzione del controllo ecografico già in calendario presso l'Ospedale di DI in data 17/08/2015, perché, essendosi gli stessi rivolti al
Policlinico, la partoriente e i gemelli erano stati “presi in carico” da parte dell'ente Pt_1 ospedaliero, e quindi l'ente stesso avrebbe monitorato l'evoluzione della gravidanza. In quella circostanza era stato inoltre precisato ai coniugi che un controllo ecografico sarebbe stato Pt_2
pagina 10 di 28 effettuato dal personale della medesima clinica in occasione del pre-ricovero, previsto in data
21/08/2015. Perciò la coppia revocò l'appuntamento previsto presso l'ospedale di DI;
i sanitari nell'occasione avevano invitato la gestante ad effettuare gli esami del sangue e delle urine, che furono eseguiti presso l'Ospedale di DI in data 17/08/2015 (lo stesso giorno nel quale era stata fissata l'ecografia disdettata).
3. Assumeva la difesa attorea che tali esami vennero consegnati alla LL in occasione della seconda visita, avvenuta il 21/08/2015 (34° settimana) e nella relativa documentazione clinica comparivano unicamente: visita anestesiologica, raccolta della firma di consenso all'anestesia ed erogazione di relativa nota informativa. I coniugi assumevano di aver Pt_2 fatto richiesta di eseguire un'ecografia di controllo, anche in relazione alla presenza dell'arteria ombelicale unica in uno dei due gemelli, ma che il personale sanitario aveva rappresentata la verifica come “non necessaria in quanto dalle ecografie precedenti (nessuna delle quali eseguita presso la clinica LL) i valori erano tutti perfetti”.
4. In data 11/09/2015, come da programma, la effettuò il terzo accesso presso la clinica Pt_1
LL per l'espletamento del parto elettivo, alla 36° settimana + 4 giorni. All'atto dell'accettazione in reparto venne verificata l'assenza di battito cardiaco fetale in uno dei gemelli, quello di sesso maschile, portatore delle note anomalie congenite e fu fatta diagnosi di morte endouterina (MEU).
5. Dopo circa due ore, la partoriente venne sottoposta a parto cesareo, con conferma dell'avvenuto decesso del primo gemello. Il reperto intraoperatorio segnalò “liquido amniotico quasi assente tinto 2”, ovverosia tinto di meconio (grado 2), peso del primo gemello 1880 grammi (quello morto), peso del secondo gemello (quello vivo) 2950 grammi;
l'intervento chirurgico non era risultato complicato e la paziente venne dimessa in VI° giornata post-operatoria senza complicazioni.
6. Nel referto dell'esame della placenta, eseguito dal in data successiva, si leggeva, CP_4 alla valutazione macroscopica, che il peso del disco placentare del gemello deceduto era di 290 grammi e che il peso del disco placentare del gemello vivente era di 450 grammi;
la valutazione microscopica aveva confermato la diagnosi di placenta gemellare bicoriale e biamniotica;
dal referto relativo all'esame del disco placentare, si apprendeva quanto segue:
“placenta con ipoplasia dei villi distali, compatibile con difetto della perfusione placentare, e presenza di eritroblasti nella rete vascolare villare, compatibili con anemia/anossia cronica
pagina 11 di 28 fetale. Il parenchima presenta aree di involuzione vascolare villare associate ad occlusione trombotica dei vasi nei villi staminali, compatibile con quadro di vascolopatia trombotica fetale. Si osservano inoltre multiple aree di infarto placentare e focale aumento dei depositi fibrinoidi intervillosi. Funicolo con arteria ombelicale unica”; l'esame autoptico del feto deceduto, che risultava effettuato il 14/09/2015, attestava: “morte endouterina recente, anossica
(focali emorragie leptomeningee, cerebrali, polmonari, epatiche, pancreatiche, renali, surrenaliche, testicolari) in feto di sesso maschile con sviluppo pari ad una 36° settimana di gestazione (CR 30 cm, LT 45 cm, piede 6.7 cm, PA gr 1880), aspirazione di liquido amniotico, nato da gravidanza gemellare e con le seguenti anomalie: C\V: unica arteria ombelicale di destra. G: criptorchidismo del testicolo destro”.
7. Gli attori assumevano che la dott.ssa del , venuta a colloquio con i CP_3 CP_4 genitori, nel dicembre 2015, aveva detto che era inspiegabile che i sanitari del Policlinico, in presenza di quello specifico quadro clinico, avessero omesso di procedere ad ecografia sia nella visita del 10/08/2015 ma soprattutto in quella successiva del 21/08/2015; e che era altrettanto inspiegabile che i suoi colleghi avessero indotto la a disdire l'ecografia già fissata per il Pt_1
17/08/2015 presso l'Ospedale di DI.
8. Il CTP degli attori così si esprimeva: “si ritiene al di là di ogni ragionevole dubbio che il controllo ecografico programmato in data 17.08.2015 dai sanitari dell'ospedale di DI, avrebbe potuto identificare l'arresto di crescita fetale e/o altri parametri ostetrici sfavorevoli inerenti il gemello successivamente deceduto”; di qui un chiaro e sostenibile nesso di causalità tra la condotta omissiva della struttura sanitaria accogliente la paziente dopo la 31° settimana ed il decesso del gemello. Ne derivava che, se la gravidanza di fosse stata oggetto Parte_1 di un monitoraggio intensivo, così come previsto da linee guida nazionali ed internazionali e dunque se non fosse intercorso un lasso di tempo irragionevole tra il controllo del 04/08/2015 ed il successivo e se si fosse mantenuto il controllo integrato clinico-strumentale già prenotato presso la di DI (sconsigliato, anzi ritenuto inutile con Parte_10 indicazione al suo annullamento dai sanitari della Clinica LL), o si fosse proceduto ad attuarlo presso la Clinica LL, l'esito della gravidanza sarebbe stato radicalmente diverso, con anticipo del cesareo prima dell'instaurarsi del quadro anossico che determinò la morte endouterina del 1° gemello;
e ciò anche perché le moderne tecniche di rianimazione Con neonatale in reparti di avrebbero assicurato la sopravvivenza di entrambi i gemelli.
pagina 12 di 28 9. In risposta a tale quadro di allegazione, il giudice di prime cure, sulla scorta della disposta
C.T.U. medico legale, a livello fattuale premetteva che in data 06.07.15 (26+4 settimana),
l'ecografica ostetrica presso l'Ospedale di DI aveva confermato il precedente reperto di arteria ombelicale unica del feto A con crescita al 90° percentile (peso stimato gr. 1263) e crescita all'89° percentile per il feto B (peso stimato gr. 1230) e che la flussimetria risultava regolare;
tanto che durante tutto il mese di luglio non erano emerse evidenze di controlli clinici della paziente, né presso il curante, né presso altro centro. In data 04.08.15 (30+5 settimane),
l'ecografia effettuata dalla dott.ssa riscontrava crescita al 65° percentile per il feto B Per_3
(peso stimato gr.1872) e al 55° percentile per il feto A (peso stimato gr. 1809), la flussimetria era segnalata regolare e venivano riportati come normali i dati ematochimici ed i rilievi pressori. Da tale ultimo controllo risulta pertanto che la crescita di entrambi i feti appariva ottimale, nonostante vi fosse già un rallentamento, tuttavia modesto e non significativo, della crescita a carico del feto A, in ragione di un 55°percentile; di qui, dunque, il timing della successiva ecografia con fondamentale studio flussometrico, il 17-08.15 (32+4), prenotata presso l'ospedale di DI, appariva più che adeguato. Successivamente, veniva deciso dalla curante, d'accordo presumibilmente con i genitori, di procedere con taglio cesareo, pur non essendo dettagliate le specifiche indicazioni. Tanto che la paziente si presentò, come detto, presso l'Ambulatorio Richiesta Taglio Cesareo e in tale occasione i sanitari, valutata la documentazione riguardante la gravidanza, confermarono l'opportunità dell'intervento e compilarono la cartella clinica, con raccolta della firma dei consensi operatori e trasfusionali, oltre che all'esecuzione dell'elettrocardiogramma e prenotarono il prericovero per il giorno
21.08.15. Nella medesima circostanza risulta che i genitori avrebbero richiesto l'esecuzione di un'ecografia di controllo, che tuttavia non viene eseguita durante questo incontro, come da protocollo, visto che la paziente era stata sottoposta al medesimo esame appena sei giorni prima con esito del tutto regolare (ecografia del 04.08.15, data dell'ultimo esame clinico ed ecografico eseguito della dott.ssa rispetto alla data del 10.08.15). Per_3
10. Il giorno 11.09.15, alla 36+4 sett., allorché la paziente si era presentata per il ricovero presso la
Clinica LL in vista del taglio cesareo programmato, venne riscontrata la morte endouterina di uno dei due gemelli (feto A di sesso maschile e portatore di arteria ombelicale unica). Poco dopo un'ora dal ricovero, si procedette a taglio cesareo conservatore con l'estrazione dei due gemelli e venne verificato lo scarsissimo liquido amniotico tinto 2 di pagina 13 di 28 meconio, il feto di sesso maschile, premorto, con un giro di funicolo attorno all'addome, del peso di gr. 1880, mentre il secondo feto, di sesso femminile risultava vivo, sano e del peso di gr. 2950.
11. Così ricostruita la vicenda clinica in esame, i CTU si sono in primo luogo soffermati sulla decisione dei sanitari della Clinica LL di non eseguire una ecografia di controllo in occasione della visita del 10 agosto 2015. In merito a detta scelta terapeutica, i periti segnalano come l'esecuzione di una ulteriore ecografia in tale circostanza, per quanto si trattasse di una
“gravidanza bicoriale biamniotica complicata da feto con arteria ombelicale unica” sarebbe risultata “del tutto inutile e non significativa dal punto di vista diagnosti/prognostico”, in quanto sarebbe stata effettuata “a così breve distanza dal precedente esame” (pp. 19 - 20 c.t.u.), effettuato appena sei giorni prima e recante referto ecografico del tutto negativo. In ogni caso, i
CTU hanno osservato che i medici avevano ottemperato al protocollo operativo vigente nel suddetto ambulatorio (cfr. p. 31 c.t.u.) e che tale tipologia di visita di norma “non dovrebbe quasi mai comprendere la visita o l'ecografia, che vengono sempre affidate fino al termine a chi sta seguendo tale gravidanza, salvo effettiva necessità” (p. 20 c.t.u.). Pertanto, un'eventuale ecografia di controllo avrebbe dovuto essere prescritta dal medico di fiducia di Parte_1 che aveva ancora in carico la paziente, e non dai sanitari dell'Ospedale LL, che non avevano mai preso in cura l'attrice. Come infatti affermato in maniera chiara ed equivoca dai
CTU, dalla documentazione esistente, malgrado le asserzioni dei genitori, non emerge affatto la
“presa in carico” della paziente presso gli ambulatori della Patologia della Gravidanza o delle
Gravidanze gemellari operanti in Clinica LL: non esiste, infatti, alcuna documentazione attestante l'esecuzione di controlli specialistici e strumentali di II livello eseguiti presso suddette strutture. Da tanto si doveva quindi desumere che la paziente non fosse mai stata presa a carico dai servizi dedicati al monitoraggio di gravidanza a rischio, presso il
Policlinico, nelle delicate, ultime fasi della sua gestazione (p. 21 c.t.u.). Peraltro, tale circostanza era confermata anche dalle risultanze probatorie, come emerge dalle dichiarazioni rese in udienza dal teste dott. (cfr. verbale del 25.10.2022), medico ginecologo Testimone_6 del Policlinico LL al tempo dei fatti di cui è causa. Il teste ha infatti affermato in giudizio che “dal primo gennaio 2014 si erano modificate le disposizioni interne, come da mia circolare al doc. 2 di fasc. conv., per regolare la fase di programmazione di intervento elettivo di taglio cesareo. […] Per quanto riguarda i controlli, non li prendevamo mai in carico perché,
pagina 14 di 28 nelle due ore a nostra disposizione, non avremmo mai potuto svolgere anche quei controlli.
Non avevamo un ecografo per poter effettuare una diagnosi prenatale, perché di ciò si occupava il medico curante della paziente “non interna”. […] Noi non emettevamo referti clinici e/o ecografici, cosa che sarebbe stata obbligatoria in caso di valutazione clinica.
Sostanzialmente potevamo vedere solo se il feto era podalico. Si trattava di una presa in carico di tipo organizzativo, non clinico-assistenziale. 'Mettere in sicurezza il cesareo' significa organizzare l'esecuzione dell'intervento previsto secondo criteri di epoca di esecuzione con operatori adeguati (per esempio la predisposizione delle sacche di sangue oppure, se necessario, la convocazione di un chirurgo generale o del direttore), ma non c'era alcuna valutazione del benessere fetale;
non emettevamo referti, obbligatori invece nel caso avessimo effettuato attività medico-assistenziale, che rimaneva in capo al medico curante. Non ci sostituivamo a chi già stava seguendo la gravidanza, ma eravamo meri esecutori del cesareo.
L'ecografia veniva eseguita solo se si doveva valutare il posizionamento del feto ai fini del taglio cesareo. […] Il protocollo era stato diffuso ai nostri dirigenti perché lo comunicassero anche all'esterno ai ginecologi, con le indicazioni delle istruzioni per prenotare l'operazione.”
(verbale del 25.10.2022). Conseguentemente, deve ritenersi che dal protocollo dell'ambulatorio
"prenotazione tagli cesarei", sicuramente noto anche alla dott.ssa curante - che comunque aveva il dovere di conoscerne il funzionamento - si evinceva chiaramente che i controlli successivi all'incontro sarebbero stati affidati fino al termine a chi seguiva la gravidanza, salvo effettiva necessità; ed in quel momento tutti i dati relativi al benessere fetale erano tranquillizzanti.” (p. 34 c.t.u.).
12. Il giudice di prime cure richiamava altresì il referto del 4.08.2015, prodotto proprio dalla stessa parte attrice, da cui risultava che l'invio al era finalizzato alla Controparte_7 sola esecuzione del taglio cesareo elettivo e quindi per la sola prenotazione/programmazione dell'intervento de quo e non già per la prosecuzione del management della gravidanza negli appositi ambulatori dedicati, proprio sulla scorta della considerazione per cui sia il monitoraggio e sia gli accertamenti sulle condizioni e lo sviluppo della gestazione erano e permanevano in capo alla ginecologa di fiducia. Si legge del resto nel sopra richiamato referto:
“la paziente partorirà mediante TC presso la clinica LL di Milano”, indicazione da cui emerge dunque una chiara indicazione da parte della ginecologa di fiducia di invio della paziente alla Clinica LL per la sola richiesta di taglio cesareo (indicato, appunto, con la pagina 15 di 28 sigla “TC”) e non per presa in carico della gestante per la prosecuzione assistenziale e gestionale della gravidanza presso gli ambulatori a ciò dedicati, mentre il monitoraggio e gli accertamenti relativi alla gravidanza rimanevano in capo al medico di fiducia, a cui restava in carico la gestione ed il monitoraggio della gravidanza della paziente. Ciò è del resto implicitamente confermato dalla circostanza che l'attrice ebbe il primo contatto con tale struttura proprio presso l'ambulatorio “richiesta taglio cesareo” (TC). Tanto è evidenziato dagli stessi CTU i quali, esaminata la documentazione in atti, rilevano che “nella richiesta del medico curante, dott.ssa , si legge chiaramente indicazione di invio della paziente Per_3 all'ambulatorio di richiesta di taglio cesareo e non per presa a carico di prosecuzione assistenziale presso altri ambulatori dedicati che avrebbe dovuto chiaramente essere evidenziata con la motivazione clinica. Era quindi chiaro che il successivo management della gravidanza sarebbe stato a carico ancora da parte della curante, e comunque chi la accolse presso la LL, stante la richiamata certificazione, aveva il diritto ed il dovere di pensare ciò” (p. 32 c.t.u.).
13. Risultava, infine, documentalmente provato, oltre che incontestato, che la gestante eseguì tutti gli accertamenti, anche quelli prescritti dagli operatori sanitari del Policlinico in vista dell'intervento di taglio cesareo presso strutture terze e mai presso la struttura sanitaria convenuta, alla quale si rivolse esclusivamente per la programmazione e l'esecuzione di taglio cesareo elettivo, in quanto gli accertamenti ecografici e gli esami diagnostico - strumentali inerenti al monitoraggio della gestazione furono sempre programmati ed eseguiti su indicazione della ginecologa di fiducia e/o presso strutture terze, quali l' di DI. Controparte_4
14. Il Tribunale di Milano ha ritenuto, pertanto, che non corrisponda né alle buone pratiche assistenziali in uso, né, più in generale, all' id quod plerumque accidit in fattispecie siffatte, quanto allegato da parte attrice, che ha affermato che “i sanitari indicarono altresì ai coniugi di non procedere all'esecuzione del controllo ecografico, già in calendario presso l' di CP_4
DI in data 17.08.15, perché dal momento che essi si erano rivolti al Policlinico, la partoriente e i gemelli erano stati 'presi a carico' da parte dell'ente ospedaliero, e Pt_1 quindi quest'ultimo avrebbe monitorato in tutto e per tutto l'evoluzione della gravidanza e provveduto a quanto necessario” e che “in quella circostanza fu inoltre precisato ai coniugi che un controllo ecografico sarebbe stato effettuato dal personale della medesima clinica Pt_2 in occasione del pre-ricovero, previsto in data 21.08.15.” (cfr. pp. 4 e 5 atto di citazione).
pagina 16 di 28 Peraltro, anche il Collegio peritale ha ritenuto fosse “assai improbabile, ancorché i sottoscritti
CTU ovviamente non fossero presenti, che i sanitari dell'Ambulatorio Richiesta Taglio Cesareo abbiano consigliato alla paziente, non avendola, giustamente, sottoposta ad ecografia durante
l'incontro, di disdire un appuntamento ecografico, previsto in una data ottimale per
l'esecuzione (17.08.15), presso altro Centro Ospedaliero ove, nella medesima data, in ogni modo la GN si sarebbe recata per l'esecuzione degli esami ematochimici Pt_1 preoperatori (risultati nella norma)” (p. 21 c.t.u.). Analogamente, i periti ritenevano come fosse alquanto “singolare che la stessa paziente, fin qui molto attenta ed assidua nei controlli clinici e strumentali, abbia dato corso, senza contattare o d'accordo con la propria curante, alla supposta ed originale indicazione, di cui non esiste traccia, di disdire l'ecografia del
17.08.15 a DI da parte dei sanitari della Clinica LL e/o non abbia eseguito ugualmente, di sua iniziativa, almeno per un confronto e per disporre di maggiori dati, un esame ecografico molto importante, oltre a tutto già regolarmente prenotato, in una data ottimale per la valutazione della crescita e benessere fetale. Assai strano poi che, dal 04.08.15, la figura della Dott.ssa curante venga meno non solo per quanto riguarda controlli clinici e strumentali ma anche come punto di riferimento della GN durante le ultime e Pt_1 delicate fasi di una gravidanza potenzialmente a rischio;
è improbabile che la dr.ssa Per_3 avrebbe avallato la decisione di annullare un esame ecografico importante presso l'Ospedale di
DI, previsto per il 17.08.15, vista" l'indisponibilità" presso la Clinica LL e
l'improbabilità di esecuzione dello stesso in occasione del prericovero, consistente in una sola visita anestesiologica con firma del consenso anestesiologico e quindi in assenza di specialisti ostetrici, programmato in data 21.08.15, già diciassette giorni dopo l'ultima ecografia.” (cfr. p.
21 - 22 c.t.u.).
15. Orbene, sulla scorta di tutte le argomentazioni sopra esposte, il Tribunale di Milano reputava accertato che non fu mai presa in carico dall' i patologia della gravidanza Parte_1 CP_9
o dall'Ambulatorio ostetrico o dall'Ambulatorio delle Gravidanze Gemellari del
Policlinico/Clinica LL, né vi è in atti alcuna documentazione attestante la richiesta da parte della e/o l'indicazione da parte della sua ginecologa di fiducia in tal senso, ovvero Pt_1 la richiesta e/o l'esecuzione di controlli specialistici e strumentali di II livello presso la suddetta struttura. Ciò posto il giudice di prime cure ha condiviso le conclusioni a cui è giunto il
Collegio peritale, secondo cui: “la paziente, come da protocollo per gravidanza bicoriale
pagina 17 di 28 biamniotica, è stata correttamente sottoposta mensilmente a controlli clinici e strumentali dalla propria curante privata in data 17/02 - 26/03 - 28/04/15. - Alla 20+5 settimana, il 25/05, in occasione di ecografia morfologica eseguita presso l'Ospedale di DI, viene obbiettivata regolare crescita di entrambi i feti, flussometria regolare, ma arteria ombelicale unica in un feto. Non è noto se la Dott.ssa , curante della GN in considerazione Per_3 Pt_1 dell'anomalia funicolare di un gemello, abbia consigliato o meno ai genitori indagini diagnostiche prenatali od almeno consulenza genetica e, prudentemente, la prosecuzione del follow up della gravidanza, a quel punto definibile a rischio, in Centro Specialistico di II livello
(comportamenti - questi - consigliati in tutti i protocolli). E' fattuale che le successive visite ostetriche e controlli strumentali vengono ancora effettuati e valutati dalla dott.ssa , Per_3 presso il suo studio professionale (alla 24° e 30°settimana), che invia la paziente presso
Ambulatorio richiesta Taglio Cesareo della Clinica LL, quindi per la sola prenotazione dell'intervento (e non per la prosecuzione del management della gravidanza in appositi ambulatori dedicati esistenti presso la Clinica LL), ove i sanitari, basandosi sugli esami e referto ecografico del tutto negativi, eseguiti presso la curante da appena sei giorni, ottemperando anche al protocollo operativo di suddetto ambulatorio, malgrado la richiesta dei genitori, non eseguono ulteriore esame ecografico perché del tutto inutile e non significativo a così breve distanza di tempo dal precedente;
si limitano quindi a compilare la cartella clinica, i consensi informati e prenotare la visita del prericovero. Inspiegabile rimane la cancellazione da parte della paziente della prenotazione di un'ecografia per il 17.08.15 presso l'Ospedale di DI;
tale esame, alla luce degli avvenimenti successivi, sarebbe stato molto importante se non anche fondamentale per la valutazione biometrica e flussometrica di iniziale IUGR del feto A. Inspiegabile, inoltre, come per più di un mese, dal 04.08.15 al
10.09.15, giorno del ricovero per TC (taglio cesareo), è l'assenza di alcun controllo clinico/strumentale da parte della curante o presso altre strutture, di una gravidanza a rischio, che avrebbe sicuramente evidenziato l'anomalia di crescita del feto A, la cui morte, per anossia da insufficienza placentare è sopravvenuta nelle ore precedenti al ricovero per intervento. In sostanza, la prestazione ospedaliera del 10 agosto 2015 è certamente aderente alla buona pratica clinica;
non vi era alcun obbligo di presa in carico della paziente ed anzi la decisione di rivolgersi ad un ospedale piuttosto che ad un altro, oppure ancora ad un curante di riferimento, deve essere frutto di volitività chiara ed autonoma che nel caso, con riferimento ai
pagina 18 di 28 documenti disponibili, non risulta espressa. Rimane il dato di fatto che in questa vicenda clinica sarebbe stato possibile, dopo tale data, e forse anche probabile intercettare segni di sofferenza del feto maschio, in tal caso evitandone la morte;
pur potendo anche immaginare eventuali incomprensioni, queste non appaiono, in via di probabilità, addebitabili alla odierna convenuta che dal punto di vista documentale ha fornito prestazione improntata al corretto agire medico.” (cfr. pp. 30 e 31 c.t.u.). Alla luce di tali motivi seguiva il rigetto della domande attoree e la condanna di e alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Pt_1 Pt_2 convenuta.
16. Avverso la sentenza di primo grado interponevano appello e Parte_1 Parte_2 chiedendo accertarsi la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della
[...]
per i fatti come esposti, con conseguente condanna Controparte_4 della struttura al risarcimento dei danni anche in favore dei figli minori ed . Pt_3 Pt_4
17. Parte appellata instava per il rigetto del gravame.
18. Dopo l'udienza di prima comparizione celebratasi in data 222.10.2024, la causa era trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c., all'udienza del 7.1.2025, sulle conclusioni come dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
19. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
a. incoerenza logica della motivazione quanto al rigetto delle domande attoree;
b. nullità della sentenza con riguardo al profilo dell'individuazione dell'oggetto del contratto di spedalità in violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c.;
c. erronea valutazione delle risultanze probatorie con riguardo al reale oggetto del contratto di spedalità;
d. erroneo rigetto dell'eccezione di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in rapporto alla mancata assistenza fetale;
e. erronea esclusione del nesso causale;
f. omesso esame della domanda subordinata di responsabilità da contatto sociale.
20. Con riguardo al profilo sub a), la difesa degli appellanti assume che, mentre il giudice di primo grado si è dilungato quanto al contenuto del contratto di spedalità, escludendo dallo stesso pagina 19 di 28 l'assistenza fetale, ha infine motivato il rigetto delle domande alla luce del difetto del nesso causale. In tal modo, il Tribunale di Milano ha incentrato la motivazione su un determinato profilo giuridico per giungere a rigettare le domande per tutt'altre ragioni.
21. Quanto al profilo sub b), gli appellanti osservano che la consulenza tecnica ufficiale espletata ha escluso la responsabilità dell'ospedale non sulla base di dati, rilievi ed argomenti tecnici di natura clinica, ma esclusivamente in forza di una interpretazione del contratto di spedalità intercorso tra le parti, oltre tutto erronea. Ad avviso degli appellanti, infatti, era del tutto arbitraria la conclusione dei C.T.U. in merito alla definizione degli obblighi contenutistici gravanti sulla struttura sanitaria, in quanto la consulenza deve essere circoscritta ai problemi tecnico – scientifici, con esclusione di qualsivoglia valutazione giuridica.
22. In relazione al motivo sub c), i coniugi dopo aver censurato le conclusioni dei C.T.U., Pt_2 sottolineano che il giudice di primo grado non aveva dichiarato nulla la deposizione della dottoressa non provvedendo a richiamarla per un nuovo esame. In modo del tutto CP_3 erroneo, poi, il giudice di prime cure aveva ritenuto improbabile che i sanitari nel corso della prima visita del 10.8.2015 potessero aver indicato alla di disdire l'ecografia prenotata Pt_1 per il giorno 17 agosto presso l' di DI;
e, correlativamente, in modo erroneo aveva CP_4 affermato che era improbabile che la ginecologa di fiducia dottoressa avesse avallato la Per_3 decisione della cliente di disdire l'appuntamento per l'ecografia del 17.8.2015. In sostanza, il giudice di primo grado aveva erroneamente delimitato gli obblighi della struttura sanitaria, pur richiamando giurisprudenza in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nel regime anteriore alla legge n. 24/2017. Tale erronea delimitazione contrastava con i basilari obblighi di protezione gravanti sulla struttura sanitaria in ragione della semplice richiesta di taglio cesareo;
richiesta che implica necessariamente la presa in carico della gestante e del nascituro secondo le migliori tecniche mediche finalizzate alla tutela della vita. A tale proposito, del tutto carente era la documentazione sanitaria relativa alla prima visita del 10 agosto 2015, in quanto nella cartella clinica non era indicato il nome del medico che raccolse la documentazione consegnata dalla in spregio degli obblighi di tracciabilità prescritti Pt_1 dall'art. 26 del Codice della Deontologia medica risalente all'anno 1995; e, naturalmente, come affermato in più riprese da parte dei giudici di legittimità, la non corretta tenuta della cartella clinica non poteva riflettersi in termini di pregiudizio per il paziente che, nel caso di specie, non poteva indicare il medico quale teste. Inoltre, che il contratto di spedalità prevedesse anche pagina 20 di 28 il monitoraggio della fase finale della gravidanza risultava da ulteriori rilievi. Ed, invero, a seguito di provvedimento autorizzativo del 9.1.2019 gli attori avevano versato in atti una chiavetta contenente la registrazione di un colloquio intervenuto tra e la Parte_2 dottoressa dello staff ginecologico della LL, chiavetta corredata da CP_3 trascrizione cartacea;
da tale conversazione risultava chiaro come la avesse chiesto non Pt_1 solo l'esecuzione del taglio cesareo, ma anche l'assistenza fetale. Ora, il giudice di prime cure, ritenuto che la registrazione fonografica fosse illecita per violazione del diritto della privacy, con ordinanza datata 13.3.2019 ne aveva disposto l'inutilizzabilità, nonostante gli attori avessero insistito per la legittimità della predetta registrazione e per la conseguente produzione in giudizio. Il giudice, trattenuta la causa in decisione, ne disponeva la rimessione sul ruolo, revocando la precedente ordinanza in punto inutilizzabilità del documento;
peraltro, il giudice, pur ammettendo il relativo capitolo di prova, si riservava “di sintetizzare e formulare le domande in sede di escussione”. Tuttavia, il teste all'udienza del 25.10.2022 non risultava interrogato sulla circostanza dedotta nel capitolo, ossia se il colloquio registrato nella chiavetta riproducesse esattamente quello intervenuto in data 1.12.2015 con ma su Persona_4 circostanze non capitolate e volte a contrastare l'intrinseco delle dichiarazioni registrate. Sulla base di tali rilievi, quindi, l'ordinanza doveva essere revocata in parte qua per violazione degli artt. 101, 115 e 253 c.p.c., con espunzione della deposizione testimoniale di e CP_3 con acquisizione della chiavetta. Da tali produzioni emergeva, quindi, in modo chiaro il contenuto del contratto di spedalità. Inoltre, la difesa degli appellanti reitera l'eccezione di inammissibilità dei capitoli nn. 10 e 11 della controparte, capitoli sui quali era stato interrogato il teste afferendo le circostanze capitolate alla mera organizzazione interna del Tes_1 reparto.
23. Quanto al motivo sub d), la difesa degli impugnanti pone in rilievo l'erroneità della motivazione nella parte in cui il giudice non aveva adeguatamente soppesato l'eccezione attorea di nullità del contratto di spedalità per contrasto con norme imperative, nella parte in cui aveva escluso dall'oggetto del contratto l'assistenza fetale. Osserva infatti che la norma imperativa è non solo quella espressamente dichiarata tale dalla legge, ma anche quella che, pur in difetto di tale espressa qualifica, sia dettata a tutela di un interesse pubblico come, nel caso in esame, la salute dei cittadini e la maternità.
pagina 21 di 28 24. Quanto alla censura sub e), la difesa dei coniugi sottolinea l'erroneità della motivazione Pt_2 nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente il nesso causale tra la condotta inadempiente della struttura sanitaria e l'evento lesivo occorso. I punti sui quali la difesa si focalizza sono i seguenti. Del tutto improbabile e non provato era il suggerimento da parte dei sanitari della LL di disdire l'ecografia prenotata per il 17.8.2015. La disdetta da parte della gestante, inoltre, non si conciliava con il comportamento particolarmente attento e prudente dalla stessa sempre tenuto Non era stato adeguatamente valorizzato il fatto che un controllo ecografico tra il 4.8.2015 ( epoca dell'ecografia presso la ginecologa di fiducia) ed il
10.9.2015 avrebbe segnalato l'anomalia della crescita del feto maschio, poi deceduto per anossia poche ore prima del parto;
ebbene, proprio una tale omissione era stata la causa più probabile che non del decesso del feto maschio e non certo la mancata esecuzione della singola ecografia in data 17.8.2015. In conclusione, ciò che integra la condotta gravemente colposa della struttura sanitaria era rappresentata dall'omessa valutazione e dall'omesso monitoraggio della gravidanza a far tempo dalla prima visita del 10.8.2015 sino alla data del taglio cesareo programmato in data 11.9.2015.
25. Con riguardo al motivo sub f), gli appellanti evidenziano come l'instaurazione di una relazione terapeutica tra medico e paziente nelle strutture sanitarie sia fonte dell'obbligazione di garanzia che il primo assume nei confronti del secondo e da cui deriva l'obbligo di attivarsi a tutela della salute, ivi compresa quella di fornire tutte le informazioni utili e funzionali a tale tutela;
obbligazioni tutte inscrivibili nell'ambito della responsabilità da contatto sociale.
26. Opinione della Corte quanto ai motivi a fondamento dell'appello. Sebbene tutti i motivi coinvolgano il profilo della responsabilità di parte appellata e ne sia utile la trattazione congiunta, è necessaria una specifica risposta anche in relazione a ciascun profilo sollevato.
27. La Corte richiama preliminarmente la successione cronologica dei fatti come riportati sub n. 1 a
– h, utile premessa al fine di dare risposta all'interrogativo nodale costituito dall'esistenza o meno, in capo alla struttura sanitaria, odierna appellata, di procedere al monitoraggio dell'ultima fase della gravidanza gemellare. Ebbene, è utile focalizzare l'attenzione sul risultato delle ultime ecografie e, in particolare, di quella del 6.7.2015 effettuata presso l'Ospedale di DI che confermava la presenza di arteria ombelicale unica del feto A;
anomalia che non impediva la crescita attestata, difatti, al 90° percentile per il feto A (con peso stimato di grammi 1.263), in tutto paragonabile alla crescita all'89° per il feto B (con peso stimato di pagina 22 di 28 grammi 1.230). La condizione di crescita era, invece, cambiata in occasione dell'ecografia del
4.8.2015, in quanto il percentile per il feto A era del 55°, laddove per il feto B del 65° con un'inversione di tendenza modesta, ma certamente esistente. Tanto che i CTU dottori
[...]
e avevano ritenuto del tutto corretta la programmazione Per_5 Persona_6 dell'ecografia presso l'Ospedale di DI al 17.8.2015. La motivazione della particolare attenzione da assegnare all'arteria ombelicale unica è data proprio da ritardo o restrizione di crescita intrauterina (IUGR), valutazione, questa, che incide nel timing del parto, con contestuale valutazione anche dei rischi della prematurità. In conclusione, la gestione di tale tipologia di feti richiede non solo un'analisi flussimetrica, ma anche una non indifferente esperienza nel personale medico che deve prendere decisioni, dovendosi decidere “tra il rischio di danno fetale per ipossia intrauterina e quello legato alla prematurità iatrogena” (cfr. pag. 27 dell'elaborato). I CTU illustravano, poi, le ulteriori valutazioni strumentali utili per intercettare significativi elementi di anomalia nella crescita fetale, quale, ad esempio, la velocimetria
Doppler, il tutto per sottolineare la delicatezza di molteplici fattori da valutare volta volta, pur sottolineando che non esistevano linee guida idonee ad indicare la frequenza nella sorveglianza ecografica fetale. In conclusione, ad avviso dei CTU, posto che la crescita alla data del
4.8.2015 appariva ancora regolare, ed addirittura superiore alla norma, era evidente che i processi di insufficienza placentare si erano instaurati nel periodo successivo;
tanto che l'ecografia non eseguita ma prenotata presso l'ospedale di DI per il giorno 17.78.2015 sarebbe stata fondamentale, in quanto avrebbe consentito di intercettare elementi di anomalia tali da imporre scelte diverse e, soprattutto, una differente tempistica nel parto. Da tale premessa per i detti CTU era quindi incomprensibile e del tutto anomalo che la molto Pt_1 attenta e del tutto al corrente della delicata situazione, non si fosse sottoposta a visite ostetriche ed ecografiche per uno stretto e doveroso monitoraggio di una gravidanza a rischio, complicata dal feto portatore di arteria ombelicale unica;
il tutto proprio nella fase cruciale di fine gravidanza.
28. Ora, il riscontro diagnostico anatomopatologico riportava la morte endouterina recente, intervenuta a distanza di pochissimo tempo rispetto alla data programmata per il taglio cesareo e precisamente nelle ore immediatamente precedenti il ricovero del 10.9.2015, come desumibile dalle condizioni fetali illustrate a pag. 23 dell'elaborato. Sulla base di tali rilievi era, dunque, chiaro che solo un esame ecografico eseguito tra il 4 agosto 2015 e il 10 settembre 2015
pagina 23 di 28 avrebbe reso evidente una qualche criticità o, quanto meno, un segnale di allarme, snodo fondamentale per ulteriori decisioni.
29. Orbene, in questo quadro documentale, reputa la Corte che non emergano evidenze circa l'attribuzione, in capo alla struttura odierna appellata, di un dovere di procedere al monitoraggio della gravidanza finalizzata a valutare la crescita fetale, in vista dell'efficace programmazione del taglio cesareo. Di una tale presa in carico con tutta la relativa programmazione a livello di visite ed esami non è in atti la minima prova documentale, come sarebbe stato ovvio sulla base del fondamentale criterio di verosimiglianza. Del resto, la riprova più significativa di ciò si desume dal fatto che prima ancora che la si recasse presso l'ambulatorio del Policlinico Pt_1 in vista della programmazione del parto cesareo e, dunque, prima della visita del 10.8.2015, la stessa aveva comunque programmato un controllo ecografico presso l'Ospedale di DI per il successivo 17 agosto. Controllo ecografico assolutamente fondamentale, non solo per epoca gestazionale, ma anche al fine di monitorare la condizione anomala del feto A, condizione di cui la paziente era ampiamente edotta. Sulle ragioni della disdetta del detto controllo non vi è affatto chiarezza, ma, proprio alla luce del principio di verosimiglianza, non vi è ragione di ritenere che l'odierna parte appellata, chiamata all'effettuazione del taglio cesareo, si intromettesse nella gestione alquanto complicata di una gravidanza che non aveva seguito sin dall'origine. Non solo, dunque, non vi sono documenti che comprovino quanto esposto dalla difesa degli appellanti, ma dalla deposizione del dott. ( erroneamente indicato Testimone_4 come all'udienza del 25.10.2022, risulta che con decorrenza 1.1.2014 erano state Per_1 modificate le disposizioni interne del reparto accettazione taglio cesareo, proprio in ragione dell'elevato numero di tali parti, circa 2.200 all'anno; in particolare, il teste assumeva: “per quanto riguarda i controlli, non li perdevamo mai in carico perché, nelle due ore a nostra disposizione, non avremmo mai potuto svolgere anche quei controlli. Non avevamo un ecografo per poter effettuare una diagnosi prenatale, perché di ciò si occupava il medico curante della paziente “non interna”. Posso dire che la persona che ha visitato la sig.ra dovrebbe Pt_1 essere la dott.ssa a meno che non abbia fatto un cambio di turno. Per attività Testimone_5 formativa, ci sono poi gli specializzandi e due allieve del corso di laurea in ostetricia. Noi non emettevamo referti clinici e/o ecografici, cosa che sarebbe stata obbligatoria in caso di valutazione clinica. Sostanzialmente potevamo vedere solo se il feto era podalico. Si trattava di una presa in carico di tipo organizzativo, non clinico-assistenziale. 'Mettere in sicurezza il
pagina 24 di 28 cesareo' significa organizzare l'esecuzione dell'intervento previsto secondo criteri di epoca di esecuzione con operatori adeguati (per esempio la predisposizione delle sacche di sangue oppure, se necessario, la convocazione di un chirurgo generale o del direttore), ma non c'era alcuna valutazione del benessere fetale;
non emettevamo referti, obbligatori invece nel caso avessimo effettuato attività medico-assistenziale, che rimaneva in capo al medico curante. Non ci sostituivamo a chi già stava seguendo la gravidanza, ma eravamo meri esecutori del cesareo.
L'ecografia veniva eseguita solo se si doveva valutare il posizionamento del feto ai fini del taglio cesareo. Qualche giorno dopo il nostro “filtro” di tipo anamnestico, la paziente veniva inviata, senza la presenza di un ginecologo, all'anestesista e a fare l'elettrocardiogramma.
Veniva inviata all'anestesista già refertata. Veniva a questo punto completata la cartella clinica, che successivamente veniva consegnata alla dott.ssa per preparare l'equipe più Per_7 adeguata. Il protocollo era stato diffuso ai nostri dirigenti perché lo comunicassero anche all'esterno ai ginecologi, con le indicazioni delle istruzioni per prenotare l'operazione”. Tali linee guida risultano scolpite nel documento interno di organizzazione in data 18.3.2014 a firma del dott. (doc. n. 2 di parte appellata), ove sono indicati proprio i protocolli funzionali Tes_1 alla corretta esecuzione e tempistica dei parti cesarei. In tale documento non è contenuto il benché minimo riferimento ad una qualsiasi attività di monitoraggio della gravidanza, tanto è vero che il documento avrebbe dovuto essere inviato anche a tutti i ginecologi esterni, ai consultori, agli operatori e specialisti che di norma si appoggiavano all'ospedale CP_4
Policlinico, inviando le pazienti in funzione dell'espletamento del taglio cesareo;
e, del resto, ogni attività posta in essere dal predetto reparto avrebbe poi dovuto essere comunicata al medico curante, per l'ulteriore corso, ad esclusione dei soli esami ematochimici, funzionali, questi sì, alla programmazione del taglio cesareo;
mentre espressamente era specificato che le visite e le ecografie avrebbero continuato ad essere affidate al ginecologo di fiducia “salvo effettiva necessità”. A tale riguardo, non è accoglibile l'eccezione di inammissibilità dell'articolato testimoniale, eccezione sollevata dagli attori sin dalla memoria ex art. 183, n. 3
c.p.c., in quanto si tratta, pacificamente, di circostanze fattuali ammissibili, concernenti la concreta operatività del reparto dedicato ai tagli cesarei.
30. Venendo più puntualmente all'esame dei singoli profili di doglianza, non merita accoglimento il motivo sub a), in quanto, una volta escluso l'obbligo dell'odierna appellata di procedere al monitoraggio della gravidanza, in ragione – come detto – dell'assenza di qualsivoglia prova pagina 25 di 28 dell'estensione del contratto a tale ulteriore attività – correttamente è stata rigettata la domanda per difetto del nesso causale. Ancora, con riguardo al profilo sub b), non merita accoglimento la censura in ordine alla non corretta individuazione del contratto di spedalità. Vale la pena ribadire come nessun documento scritto consacri un tale obbligo ulteriore. Laddove, in ogni caso, volesse ritenersi indiziariamente sussistente un tale obbligo di monitoraggio (si ribadisce, in difetto di elementi ex art. 2729 c.c.), resterebbero privi di risposta e di congrua delimitazione ambiti di cura di non poco momento. In altri termini, dovrebbero disegnarsi in modo del tutto arbitrario obblighi di controllo, di programmazione di esami, di assistenza e cura del tutto svincolati da qualsiasi rapporto contrattuale;
rapporto contrattuale che, difatti, si instaurò con il reparto addetto al taglio cesareo, comprendente tutte e sole le valutazioni funzionali al parto con tale modalità. Le ulteriori censure sub c), d), e) sono assorbite in ragione di quanto sopra esposto. E' solo da precisare che la mancata individuazione del medico presente alla visita del
10.8.2015 – peraltro indicato dal teste nella dott. - nulla interferisce con le Tes_1 Tes_5 concrete possibilità difensive degli appellanti;
i quali lamentano di non aver avuto la possibilità di chiamare a testimoniare un tale medico, senza indicare quali circostanze rilevanti avrebbero potuto sottoporre all'esame del teste. Né può essere accolto il profilo sub f), afferente alla domanda di accertamento di responsabilità da contatto sociale. E, invero, è sempre imprescindibile partire dal contratto in essere tra la paziente e la struttura sanitaria, ossia il reparto addetto alla gestione dei parti cesarei. Partendo da tale dato, costituiscono logici corollari tutti quegli obblighi connessi alla gestione della predetta modalità elettiva di parto, ma che si inscrivono nell'alveo di un rapporto contrattuale comunque esistente. Non può, per converso, la responsabilità da contatto sociale fondare ulteriori obblighi dal contenuto potenzialmente amplissimo e involgenti la gestione di una gravidanza gemellare biamniotica, non fosse altro anche per ragioni professionali. Basti pensare a quali conseguenze potrebbero scaturire da una gestione della gravidanza non in linea con le previsioni e le indicazioni fornite dal ginecologo di fiducia. E' certo infatti che aveva una ginecologa di fiducia, la Parte_1 dott. , che aveva seguito tutta la gravidanza e che aveva consigliato l'effettuazione Per_3 dell'ultima ecografia in data 17.8.2015 presso l'Ospedale di DI. Ebbene, è difficile sostenere che l'odierna parte appellata, solo in ragione della visita del 10.8.2015 finalizzata alla programmazione del parto cesareo, avrebbe potuto e dovuto interferire e anche modificare la gestione della gravidanza come sino ad allora prevista, in base a non meglio specificati pagina 26 di 28 obblighi da contatto sociale;
vi sarebbe, infatti, da chiedersi, se così fosse, quali sanitari avrebbero dovuto prevalere e quale programma di cura avrebbe dovuto seguire la paziente. In sostanza, la Corte non ravvisa affatto una responsabilità da contatto sociale fondata su mere allegazioni, oltre tutto in contrasto con una base di allegazione e documentale contrastante, proveniente, tra l'altro, dalla stessa paziente, avuto riguardo proprio alla più volte ribadita programmazione di un controllo ecografico in data 17.8.2015, in ragione ed in forza di un percorso sanitario predefinito ben prima dell'intervento dell'odierno Ospedale Policlinico.
31. Le considerazioni che precedono rendono superflua l'invocata declaratoria di nullità della disposta C.T.U., posto che- si ribadisce – la valutazione demandata alla Corte involge il profilo giuridico e non valutativo a carattere medico.
32. Le conclusioni raggiunte rendono, inoltre, superfluo procedere con la rinnovazione della consulenza medico - legale in ordine al giudizio controfattuale scaturente dalla valutazione delle conseguenze che sarebbero derivate dal corretto monitoraggio della fase terminale della gravidanza, posto che tale monitoraggio non era esigibile in capo all'odierna parte appellata.
Per le stesse ragioni è superfluo indagare sulla validità della registrazione del colloquio intervenuto tra la dottoressa e in merito alla vicenda, posto che un CP_3 Parte_2 qualsivoglia addebito di responsabilità professionale sanitaria non è attribuibile alla parte odierna appellata in forza di considerazioni intervenute in occasione di un colloquio privato.
Per gli stessi motivi, non vi è luogo di provvedere all'ulteriore audizione della dottoressa
[...]
CP_3
33. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, segue il rigetto del gravame, con integrale conferma della decisione di prime cure.
34. L'esito della vertenza comporta la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali in favore della parte appellata, avuto riguardo ai parametri medi in relazione al valore della controversia, come indicato dagli stessi impugnanti e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
35. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per gli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
pagina 27 di 28 La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1381/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e in proprio e quali esercenti Parte_1 Parte_2 la potestà genitoriale sui figli minori ed Parte_3 Parte_4
II. condanna in solido e in proprio e quali esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sui figli minori ed a rimborsare, in favore di Parte_3 Parte_4
, le spese processuali del Controparte_4 grado, che liquida in complessivi € 18.511,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 15.1.2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Cesira D'Anella
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1381/2024 promossa in grado d'appello da
e IN PROPRIO E QUALI ESERCENTI LA Parte_1 Parte_2
POTESTA' GENITORIALE SUI FIGLI MINORI e con il Parte_3 Parte_4 patrocinio degli avv.ti FRANCESCO CAMILLETTI e ARIANNA DUTTO, elettivamente domiciliati in VIA S. A. M. ZACCARIA, 1 20122 MILANO presso i difensori
appellanti contro
. (C.F. ), CP_1 Controparte_2 Parte_5 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARIA NEFELI GRIBAUDI, elettivamente domiciliata in VIALE
REGINA MARGHERITA, 30 20122 MILANO presso il difensore appellata
avente ad oggetto: Responsabilità professionale pagina 1 di 28 Conclusioni per e Parte_1 Parte_2
Voglia la Corte d'appello di Milano, in totale riforma della sentenza gravata, così giudicare:
1) In via pregiudiziale: 1.1) Dichiarare la nullità della esperita CTU, e quindi la sua inutilizzabilità, nella parte in cui ha travalicato i limiti tecnici propri di tale mezzo istruttorio e ha preteso di risolvere proble-mi giuridici di esclusiva competenza del Tribunale;
1.2) revocare l'ordinanza 26/7/2022 nella parte in cui ha ammesso i capitoli avversari sub 10 e 11; dichiarare nulla e comunque inutilizzabile la deposizione del teste (o Tes_1 Per_1 Tes_2 assunto all'udienza del 25/10/2022;
1.3) revocare l'ordinanza 26/7/2022, e occorrendo dichiararla nulla in parte qua e segnata-mente nella parte in cui è stata espressa riserva di sintetizzare e formulare domande non oggetto del capitolo 1 di parte attrice per tutti i motivi dedotti. Dichiarare comunque inutilizzabile ed espungere dal processo la deposizione di per tutti i motivi dedotti;
CP_3
2) Nel merito:
2.1) In via principale: accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in capo alla per i fatti di cui è Controparte_4 causa, per l'effetto, condannarla a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti:
▪ da quantificati in € 501.680,00, oltre ad ulteriori voci o minori risultanti in corso di Parte_1 causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del fatto al saldo;
▪ da in € 501.940,00, oltre ad ulteriori voci di danno che dovessero risultare in corso di Parte_2 causa, e per le somme maggiori o minori risultanti in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del fatto al saldo;
▪ da in € 100.000,00, oltre ad ulteriori voci di danno che dovessero risulta-re in corso di Parte_3 causa, e per le somme maggiori o minori che risulteranno in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del fatto al saldo;
▪ da in € 100.000,00, oltre ad ulteriori voci di danno che dovessero risultare in corso di Parte_4 causa, e per le somme maggiori o minori risultanti in corso di causa, oltre rivaluta-zione monetaria e interessi legali dal dì del fatto al saldo.
2.2) In subordine: nella denegata ipotesi che sia ritenuta fondata l'eccezione della convenuta
, per la quale il contratto di spedalità Controparte_5 intervenuto con avrebbe avuto il limitato oggetto del solo parto cesareo, preso atto che Parte_1 non è stato dato avviso alla di tale asserita limitazione contrattuale, affermare per le ragioni Pt_1
pagina 2 di 28 dedotte la responsabilità dell'ente convenuto da contatto sociale, o per fatto illecito o per responsabilità precontrattuale, e conseguentemente condannarlo a risarcire a , , Parte_1 Parte_2 [...]
e tutti i danni subiti nella misura per ognuno come sopra specificata. Pt_3 Parte_4
1) In via subordinata istruttoria, per quanto possa occorrere:
3.1) In parziale revoca dell'ordinanza 10/03/2019 affermare, ove non si ritenesse già implici-tamente disposta, l'utilizzabilità della registrazione fonografica della Dott.ssa prodotta in causa;
CP_3
3.2) Rinnovare ex art. 257 c.p.c. l'esame della predetta teste sulla circostanza oggetto CP_3 del capitolo 1 di parte attrice che qui si ritrascrive: “1) Vero che in data 2/12/2015 ha Parte_2 avuto con la Dott.ssa dello staff della Clinica LL, in rappresentanza del CP_3
Policlinico, negli uffici del Policlinico, il colloquio la cui registrazione è contenuta nella chiavetta USB prodotta sub 29, la cui trascrizione a sua volta è contenuta nel documento cartaceo prodotto sub 30.”
3.3) Disporre la rinnovazione della CTU, con sostituzione dei consulenti, a causa dei vizi e delle inconseguenze di cui è afflitta quella già esperita, volta ad accertare:
a) che nelle gravidanze gemellari bicoriali e biamniotiche anche se normodecorse le linee guida internazionali prevedono che, a far data dalla 20ma settimana, il monitoraggio clinico materno fetale ed in particolare la stima ecografica della crescita fetale debbano essere eseguite almeno ogni 4 settimane,
e che tale monitoraggio e stima vanno condotti settimanalmente con inizio dalla 34ma settimana;
e che se la gravidanza gemellare bicoriale e biamniotica è aggravata da arteria ombelicale unica in uno dei feti, il predetto monitoraggio e stima ecografica della crescita fetale debbano essere intensificati fin dalle ultime 6-8 settimane per l'esistenza del rischio di anossia a carico del feto affetto dalla predetta patologia;
b) che se la fosse stata sottoposta al predetto monitoraggio clinico materno-fetale ed alla stima Pt_1 ecografica della crescita fetale in data 17/8/2015 o in data 21/8/2015, in base al criterio del più probabile che non, si sarebbe potuto accertare che il feto di sesso maschile dava segni di sofferenza, cosa che indicava il rischio di anossia fetale, e che conseguente-mente si sarebbe potuto tempestivamente intervenire estraendo vivi i due feti dall'utero materno prima dell'instaurarsi del quadro anossico che ha determinato la morte endouterina del feto di sesso maschile.
3.4) Disporre CTU fonografica volta ad accertare che le dichiarazioni contenenti nella chiavetta e la relativa trascrizione cartacea prodotte sub 29-30 provengono da . CP_3
3.5) Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
pagina 3 di 28 1) Vero che ha pagato al Prof. l'importo di € 1.500 per perizia Parte_1 Parte_6 stragiudiziale come da fattura prodotta sub 15.
Teste: Prof. , DI. Parte_6
2) Vero che per il funerale del gemello morto ha corrisposto alla l'importo Parte_2 Parte_7 di € 1.050 come da fattura sub 23, nonché € 610 alla Ditta Marmi Pantiglia-te per il monumento funebre del piccolo come da fatture prodotte sub 23 e 24. Pt_6
Testi: legale rappresentante della società di Cavenago d'Adda e legale della società Parte_8 [...]
. Parte_9
4) Vero che ha corrisposto alla Dott.ssa l'importo di € 280 per Parte_2 Persona_2 quattro sedute di psicoterapia alle date di cui alle fatture prodotte sub 25-28.
Teste: Dott.ssa di DI. Persona_2
3.6) Ammettersi, in parziale revoca dell'ordinanza 10/03/2019, il seguente capitolo di prova per testi:
5) Vero che dopo la visita del 4/8/2015 la ha cessato di far riferimento per il monitoraggio Pt_1 della sua gravidanza alla Dott.ssa avendola questa consigliata di rivolgersi Per_3 alla LL che era l'opzione più sicura per la miglior assistenza a se e ai gemelli, soprattutto a seguito dell'aumentato rischio che correva quello di sesso maschile nelle ultime 5-6 settimane di gravidanza a causa della patologia (arteria ombelicale unica) che lo affliggeva.
Teste: Dott.ssa – DI, anche a prova contraria diretta sul cap. 10 avversario in caso di sua Tes_3 ammissione.
3.7) Escludere le prove orali ex adverso dedotte per genericità e irrilevanza.
4) Spese rifuse.
Conclusioni per rccs Ospedale Maggiore Policlinico: CP_1 CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare l'appello proposto da e - in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sui figli minori e - avverso la sentenza n. Parte_3 Parte_4
3511/2024 del Tribunale Ordinario di Milano, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado ed in ogni caso le relative statuizioni.
IN OGNI CASO
Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado pagina 4 di 28 di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge. Si contestano e ci si oppone a tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per tutti i motivi spiegati in atti, e ci si oppone recisamente alla richiesta di rinnovazione della CTU espletata nel giudizio di primo grado. Ci si oppone alla produzione /utilizzabilità della registrazione fonografica e della relativa trascrizione e dichiarati illeciti ed inutilizzabili dal primo Giudice.
IN SUBORDINE:
Fermo l'effetto devolutivo circoscritto ai soli motivi di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento degli stessi, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nel giudizio di primo grado e qui integralmente riproposte:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- autorizzare la chiamare in causa in qualità di terzo della Dott.ssa , ginecologa Controparte_6 di fiducia della Sig.ra affinché venga accertata e dichiarata quest'ultima quale Pt_1 responsabile esclusiva per i fatti de quibus ovvero, nel caso in cui venga ravvisata una qualche responsabilità solidale tra il terzo chiamato e la
[...]
, limitare il risarcimento dei danni patrimoniali e Controparte_4 non patrimoniali esclusivamente a quelli riconducibili alla condotta di quest'ultima e alla somma corrispondente al grado di responsabilità alla stessa eventualmente ascrivibile, anche tenuto conto ai sensi degli artt. 1226 e 1227 c.c., della condotta tenuta dalla Sig.ra Pt_1
IN VIA PRELIMINARE IN RITO:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda subordinata formulata da parte attrice all'udienza del 13.11.2018 per i motivi spiegati in atti e per l'effetto rigettarla;
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande tutte e per l'effetto rigettarle integralmente;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi in cui venga accertato un qualche profilo di responsabilità in capo ai sanitari della Controparte_4
, accertata e dichiarata la sussistenza e la violazione di analoghi e concorrenti
[...] obblighi di monitoraggio e vigilanza da parte di terzi e tenuto conto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., della condotta tenuta dalla GN , limitare il Parte_1
pagina 5 di 28 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali esclusivamente a quelli riconducibili alla condotta della convenuta, e comunque contenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei limiti del giusto e provato;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della memoria ex art. 183 VI c. n. 3 c.p.c. di controparte da pag. 1 a pag. 13 in quanto, in contrasto con i dettami normativi, contenente non consentite controrepliche alla memoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. di parte convenuta - come dichiarato nel verbale di udienza del 10 marzo 2019 -;
- Chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova numerati da 1) a 11) e di essere ammessi a prova contraria:
1) “Vero che il - Clinica LL riceve richieste finalizzate alla sola esecuzione di CP_4 intervento di taglio cesareo (TC) elettivo”;
2) “Vero che la procedura di programmazione di taglio cesareo (TC) elettivo presso il Policlinico -
Clinica
LL viene attivata su richiesta di appuntamento della gestante presso l' “Ambulatorio
Richiesta T.C.” del suddetto nosocomio”;
3) “Vero che la procedura di programmazione del taglio cesareo elettivo presso il Policlinico - Clinica
LL prevede un primo appuntamento tra la 31a - 34a settimana di gravidanza”;
4) “Vero che gli operatori sanitari del Policlinico - Clinica LL in occasione del sopra indicato appuntamento valutano l'indicazione all'intervento di taglio cesareo sulla base degli esiti di esami e ecografie eseguiti dalla gestante durante la gravidanza”;
5) “Vero che in occasione di questo primo incontro con gli operatori sanitari del Policlinico - Clinica
LL
pagina 6 di 28 viene aperta la cartella clinica e fatto sottoscrivere il consenso informato all'intervento di taglio cesareo elettivo”;
6) “Vero che la procedura di programmazione del taglio cesareo (TC) elettivo presso il Policlinico -
Clinica
LL prevede la prescrizione alla gestante dell'elettrocardiogramma, degli esami ematici generali ed infettivologici e della visita anestesiologica”;
7) “Vero che gli operatori sanitari del Policlinico - Clinica LL invitano la gestante ad eseguire gli esami ematici generali ed infettivologici ove la stessa ritiene opportuno”;
8) “Vero che è previsto un secondo incontro alla 36a settimana di gravidanza in occasione del quale viene eseguita presso il Policlinico - Clinica LL la visita anestesiologica”;
9) “Vero che la visita anestesiologica e l'ECG devono essere prenotati ed effettuati dalla gestante presso il
Policlinico - Clinica LL”;
10) “Vero che la gestante che si rivolge al Policlinico - Clinica LL con prescrizione e richiesta di taglio cesareo (TC) elettivo continua a far riferimento per il monitoraggio della gravidanza al ginecologo da cui è in cura fino alla data prevista per il taglio cesareo”;
11) “Vero che prima della data programmata per il taglio cesareo (TC) elettivo sono previsti dal
Policlinico -
Clinica LL solo i due sopramenzionati incontri con la gestante”.
Si indica quale teste il Dott. c/o Via Fogazzaro n. 19, 20135 Milano. Testimone_4
- Ci si oppone all'ammissione della registrazione fonografica e della trascrizione cartacea prodotti sub docc. 29) e 30) da controparte perché inammissibili in quanto illegittimi, inconferenti, strumentali, inattendibili e irrilevanti ai fini della prova dei fatti di causa e in ogni caso inutilizzabili per tutti i motivi ampiamente spiegati in atti e conseguentemente ci si oppone all'ammissione della teste Dott.ssa e del relativo capitolo di prova 3.1.); CP_3
- ci si oppone alla richiesta di consulenza tecnica fonica perché inammissibile per i motivi spiegati pagina 7 di 28 in atti;
- ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale con i relativi testi Prof. e Parte_6
Dott.ssa e dei capitoli di prova ex adverso articolati ai nn. 3.2), 3.3) e 3.4) in Persona_2 quanto in parte superflui e irrilevanti e in parte attinenti a circostanza documentali (spese);
- ci si oppone altresì all'ammissione del capitolo articolato nella memoria ex art. 183 VI c. n. 3
c.p.c. ed al relativo teste Dott.ssa in quanto, avendo questa difesa avanzato Controparte_6 istanza di chiamata del terzo, quest'ultima ha un interesse in causa e pertanto incapace a testimoniare.
- Si eccepisce l'incapacità testimoniale del teste ex art. 247 c.p.c. così come Testimone_5 eccepito nel verbale di udienza del 23 novembre 2022 -;
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su fatti non tempestivamente allegati e su domande nuove ex adverso formulate.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3511/24, ha definito il giudizio introdotto da
[...]
e in proprio e in veste di genitori legali rappresentanti dei minori Pt_1 Parte_2
e , i quali avevano citato l' al fine di ottenere il Pt_3 Pt_4 Controparte_4 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla morte del gemello di sesso maschile, assumendo la responsabilità del relativamente Controparte_7 alla gestione ed al monitoraggio delle ultime settimane di gravidanza di Quanto Parte_1 ai fatti, è necessario riepilogare l'excursus nei seguenti termini:
a. in data 17/02/2015, in esito a visita ginecologica privata eseguita dalla dott.ssa CP_6
, era stata diagnosticata alla una gravidanza gemellare bicoriale e
[...] Pt_1 biamniotica in regolare evoluzione alla 7° settimana, precisandosi che per gravidanza gemellare bicoriale biamniotica si intende una gravidanza in cui ciascun gemello ha una propria camera gestazionale, con una placenta e un sacco amniotico;
in precedenza, nel
2011, la aveva avuto il primo figlio , a seguito di una gravidanza Pt_1 Pt_3 regolare;
b. in occasione della seconda e della terza visita ginecologica, effettuate rispettivamente in data 26/03/2015 e 28/04/2015, sempre presso la ginecologa di fiducia, dott.ssa Per_3
pagina 8 di 28 era stata attestata una regolare evoluzione della gravidanza gemellare, nonché esami ematochimici e rilievi pressori sulla persona della gestante nella norma;
c. in data 25/05/2015 (alla 21° settimana di gestazione) era stata eseguita, presso l' di DI, una ecografia ostetrica morfologica, dalla quale si Controparte_4 ricavavano i seguenti dati: biometria fetale regolare per entrambi i gemelli (91° percentile feto A di sesso maschile, 80° percentile feto B, di sesso femminile); questa tecnica diagnostica aveva consentito di rilevare un'anatomia fetale regolare nel gemello di sesso femminile (definito feto B), mentre, nel gemello di sesso maschile (definito feto A), aveva permesso di accertare un'importante anomalia anatomica fetale, consistente nella presenza dell'arteria ombelicale unica, anomalia che determina la presenza, nel cordone, di due vasi anziché di tre;
la flussimetria dei distretti fetali si presentava nella norma;
d. in occasione della quarta visita ostetrica, eseguita in data 18/06/2015 (alla 24° settimana), era confermata la presenza di arteria ombelicale unica nel feto di sesso maschile, dimostrante biometria fetale al 90° percentile;
biometria fetale del gemello di sesso femminile al 75° percentile, con esami ematochimici e rilievi pressori nella norma;
e. in data 06/07/2015 (alla 27° settimana), la si era sottoposta a nuova ecografia Pt_1 ostetrica presso l' di DI, che aveva confermato la presenza Controparte_4 dell'arteria ombelicale unica nel feto di sesso maschile (feto A), con reperti di normalità
e in particolare la biometria fetale era al 90° percentile per il feto A (peso presunto 1263 grammi) e al 89° percentile per il feto B (peso presunto 1230 grammi); la flussimetria dei distretti fetali era nella norma. In questa occasione furono programmate dallo stesso ospedale, come indirizzo terapeutico, due successive ecografie, una il 04/08/2015 presso il medico curante e una seconda il 17/08/2015 in ambulatorio presso lo stesso ospedale;
f. a seguito della visita specialistica e dell'esame ecografico eseguiti presso il medico dott.ssa in data 04/08/2015 (31° settimana + 2 giorni), era stato accertato quanto Per_3 segue: biometria fetale al 65° percentile per il feto di sesso femminile, presentante flussimetria fetale nella norma (peso presunto di 1872 grammi); biometria fetale al 55° percentile per il feto di sesso maschile, presentante flussimetria fetale nella norma (peso presunto di 1809 grammi); l'esame clinico ed ecografico era nei limiti di normalità e gli esami ematochimici e rilievi pressori nella norma;
in questa visita venne accertata per la pagina 9 di 28 prima volta una relativa, sia pur non patologica, deflessione della crescita del feto affetto da arteria ombelicale unica, rispetto al secondo gemello, tanto che il feto maschile risultò pesare 1809 grammi contro 1872 di quello femminile, mentre in precedenza il suo peso era risultato sempre maggiore di quello della gemella;
g. in esito a colloquio intercorso con il suddetto medico di fiducia, i coniugi avevano Pt_2 deciso di rivolgersi alla Controparte_4 di Milano per la gestione della gravidanza nelle ultime cinque - sei settimane antecedenti il parto;
tale decisione era stata assunta per la volontà di affidare il monitoraggio della gravidanza alla struttura d'eccellenza, e infatti la dott.ssa Per_3 aveva loro consigliato di rivolgersi al Policlinico, anche al fine della programmazione del parto cesareo;
h. in data 10/08/2015 (32° settimana), i coniugi effettuarono il primo accesso presso Pt_2 la clinica LL, tanto che nella relativa documentazione si trovava la firma del consenso informato ed erogazione dell'informativa, relativi a: 1) l'eventuale somministrazione di emoderivati;
2) l'intervento chirurgico programmato di parto cesareo con firma del medico responsabile dell'erogazione dell'informativa, firma peraltro non leggibile e senza timbro identificativo, nonché elettrocardiogramma.
2. Sosteneva la che i sanitari, che la visitarono in data 10 agosto 2015, avevano acquisito Pt_1 conoscenza dell'anomalia del feto di sesso maschile, tanto è vero che, oltre le risultanze degli esami clinici e in particolare dell'ecografia del 4/8, nella circostanza erano stati loro consegnati,
i seguenti referti: “MORFO: regolare – Feto maschio arteria ombelicale unica”. Sempre in occasione di questa prima visita presso la clinica LL, su richiesta della coppia in merito dell'opportunità di eseguire un'ecografia di controllo della crescita fetale, il personale sanitario aveva comunicato agli stessi che tale esame non era necessario, perché recentemente eseguito in data 04/08/2015, con esito che soddisfaceva i criteri di normale crescita fetale di entrambi i gemelli;
tanto che i sanitari, sempre nella suddetta visita del 10/8/2015, avevano altresì indicato ai coniugi di non procedere all'esecuzione del controllo ecografico già in calendario presso l'Ospedale di DI in data 17/08/2015, perché, essendosi gli stessi rivolti al
Policlinico, la partoriente e i gemelli erano stati “presi in carico” da parte dell'ente Pt_1 ospedaliero, e quindi l'ente stesso avrebbe monitorato l'evoluzione della gravidanza. In quella circostanza era stato inoltre precisato ai coniugi che un controllo ecografico sarebbe stato Pt_2
pagina 10 di 28 effettuato dal personale della medesima clinica in occasione del pre-ricovero, previsto in data
21/08/2015. Perciò la coppia revocò l'appuntamento previsto presso l'ospedale di DI;
i sanitari nell'occasione avevano invitato la gestante ad effettuare gli esami del sangue e delle urine, che furono eseguiti presso l'Ospedale di DI in data 17/08/2015 (lo stesso giorno nel quale era stata fissata l'ecografia disdettata).
3. Assumeva la difesa attorea che tali esami vennero consegnati alla LL in occasione della seconda visita, avvenuta il 21/08/2015 (34° settimana) e nella relativa documentazione clinica comparivano unicamente: visita anestesiologica, raccolta della firma di consenso all'anestesia ed erogazione di relativa nota informativa. I coniugi assumevano di aver Pt_2 fatto richiesta di eseguire un'ecografia di controllo, anche in relazione alla presenza dell'arteria ombelicale unica in uno dei due gemelli, ma che il personale sanitario aveva rappresentata la verifica come “non necessaria in quanto dalle ecografie precedenti (nessuna delle quali eseguita presso la clinica LL) i valori erano tutti perfetti”.
4. In data 11/09/2015, come da programma, la effettuò il terzo accesso presso la clinica Pt_1
LL per l'espletamento del parto elettivo, alla 36° settimana + 4 giorni. All'atto dell'accettazione in reparto venne verificata l'assenza di battito cardiaco fetale in uno dei gemelli, quello di sesso maschile, portatore delle note anomalie congenite e fu fatta diagnosi di morte endouterina (MEU).
5. Dopo circa due ore, la partoriente venne sottoposta a parto cesareo, con conferma dell'avvenuto decesso del primo gemello. Il reperto intraoperatorio segnalò “liquido amniotico quasi assente tinto 2”, ovverosia tinto di meconio (grado 2), peso del primo gemello 1880 grammi (quello morto), peso del secondo gemello (quello vivo) 2950 grammi;
l'intervento chirurgico non era risultato complicato e la paziente venne dimessa in VI° giornata post-operatoria senza complicazioni.
6. Nel referto dell'esame della placenta, eseguito dal in data successiva, si leggeva, CP_4 alla valutazione macroscopica, che il peso del disco placentare del gemello deceduto era di 290 grammi e che il peso del disco placentare del gemello vivente era di 450 grammi;
la valutazione microscopica aveva confermato la diagnosi di placenta gemellare bicoriale e biamniotica;
dal referto relativo all'esame del disco placentare, si apprendeva quanto segue:
“placenta con ipoplasia dei villi distali, compatibile con difetto della perfusione placentare, e presenza di eritroblasti nella rete vascolare villare, compatibili con anemia/anossia cronica
pagina 11 di 28 fetale. Il parenchima presenta aree di involuzione vascolare villare associate ad occlusione trombotica dei vasi nei villi staminali, compatibile con quadro di vascolopatia trombotica fetale. Si osservano inoltre multiple aree di infarto placentare e focale aumento dei depositi fibrinoidi intervillosi. Funicolo con arteria ombelicale unica”; l'esame autoptico del feto deceduto, che risultava effettuato il 14/09/2015, attestava: “morte endouterina recente, anossica
(focali emorragie leptomeningee, cerebrali, polmonari, epatiche, pancreatiche, renali, surrenaliche, testicolari) in feto di sesso maschile con sviluppo pari ad una 36° settimana di gestazione (CR 30 cm, LT 45 cm, piede 6.7 cm, PA gr 1880), aspirazione di liquido amniotico, nato da gravidanza gemellare e con le seguenti anomalie: C\V: unica arteria ombelicale di destra. G: criptorchidismo del testicolo destro”.
7. Gli attori assumevano che la dott.ssa del , venuta a colloquio con i CP_3 CP_4 genitori, nel dicembre 2015, aveva detto che era inspiegabile che i sanitari del Policlinico, in presenza di quello specifico quadro clinico, avessero omesso di procedere ad ecografia sia nella visita del 10/08/2015 ma soprattutto in quella successiva del 21/08/2015; e che era altrettanto inspiegabile che i suoi colleghi avessero indotto la a disdire l'ecografia già fissata per il Pt_1
17/08/2015 presso l'Ospedale di DI.
8. Il CTP degli attori così si esprimeva: “si ritiene al di là di ogni ragionevole dubbio che il controllo ecografico programmato in data 17.08.2015 dai sanitari dell'ospedale di DI, avrebbe potuto identificare l'arresto di crescita fetale e/o altri parametri ostetrici sfavorevoli inerenti il gemello successivamente deceduto”; di qui un chiaro e sostenibile nesso di causalità tra la condotta omissiva della struttura sanitaria accogliente la paziente dopo la 31° settimana ed il decesso del gemello. Ne derivava che, se la gravidanza di fosse stata oggetto Parte_1 di un monitoraggio intensivo, così come previsto da linee guida nazionali ed internazionali e dunque se non fosse intercorso un lasso di tempo irragionevole tra il controllo del 04/08/2015 ed il successivo e se si fosse mantenuto il controllo integrato clinico-strumentale già prenotato presso la di DI (sconsigliato, anzi ritenuto inutile con Parte_10 indicazione al suo annullamento dai sanitari della Clinica LL), o si fosse proceduto ad attuarlo presso la Clinica LL, l'esito della gravidanza sarebbe stato radicalmente diverso, con anticipo del cesareo prima dell'instaurarsi del quadro anossico che determinò la morte endouterina del 1° gemello;
e ciò anche perché le moderne tecniche di rianimazione Con neonatale in reparti di avrebbero assicurato la sopravvivenza di entrambi i gemelli.
pagina 12 di 28 9. In risposta a tale quadro di allegazione, il giudice di prime cure, sulla scorta della disposta
C.T.U. medico legale, a livello fattuale premetteva che in data 06.07.15 (26+4 settimana),
l'ecografica ostetrica presso l'Ospedale di DI aveva confermato il precedente reperto di arteria ombelicale unica del feto A con crescita al 90° percentile (peso stimato gr. 1263) e crescita all'89° percentile per il feto B (peso stimato gr. 1230) e che la flussimetria risultava regolare;
tanto che durante tutto il mese di luglio non erano emerse evidenze di controlli clinici della paziente, né presso il curante, né presso altro centro. In data 04.08.15 (30+5 settimane),
l'ecografia effettuata dalla dott.ssa riscontrava crescita al 65° percentile per il feto B Per_3
(peso stimato gr.1872) e al 55° percentile per il feto A (peso stimato gr. 1809), la flussimetria era segnalata regolare e venivano riportati come normali i dati ematochimici ed i rilievi pressori. Da tale ultimo controllo risulta pertanto che la crescita di entrambi i feti appariva ottimale, nonostante vi fosse già un rallentamento, tuttavia modesto e non significativo, della crescita a carico del feto A, in ragione di un 55°percentile; di qui, dunque, il timing della successiva ecografia con fondamentale studio flussometrico, il 17-08.15 (32+4), prenotata presso l'ospedale di DI, appariva più che adeguato. Successivamente, veniva deciso dalla curante, d'accordo presumibilmente con i genitori, di procedere con taglio cesareo, pur non essendo dettagliate le specifiche indicazioni. Tanto che la paziente si presentò, come detto, presso l'Ambulatorio Richiesta Taglio Cesareo e in tale occasione i sanitari, valutata la documentazione riguardante la gravidanza, confermarono l'opportunità dell'intervento e compilarono la cartella clinica, con raccolta della firma dei consensi operatori e trasfusionali, oltre che all'esecuzione dell'elettrocardiogramma e prenotarono il prericovero per il giorno
21.08.15. Nella medesima circostanza risulta che i genitori avrebbero richiesto l'esecuzione di un'ecografia di controllo, che tuttavia non viene eseguita durante questo incontro, come da protocollo, visto che la paziente era stata sottoposta al medesimo esame appena sei giorni prima con esito del tutto regolare (ecografia del 04.08.15, data dell'ultimo esame clinico ed ecografico eseguito della dott.ssa rispetto alla data del 10.08.15). Per_3
10. Il giorno 11.09.15, alla 36+4 sett., allorché la paziente si era presentata per il ricovero presso la
Clinica LL in vista del taglio cesareo programmato, venne riscontrata la morte endouterina di uno dei due gemelli (feto A di sesso maschile e portatore di arteria ombelicale unica). Poco dopo un'ora dal ricovero, si procedette a taglio cesareo conservatore con l'estrazione dei due gemelli e venne verificato lo scarsissimo liquido amniotico tinto 2 di pagina 13 di 28 meconio, il feto di sesso maschile, premorto, con un giro di funicolo attorno all'addome, del peso di gr. 1880, mentre il secondo feto, di sesso femminile risultava vivo, sano e del peso di gr. 2950.
11. Così ricostruita la vicenda clinica in esame, i CTU si sono in primo luogo soffermati sulla decisione dei sanitari della Clinica LL di non eseguire una ecografia di controllo in occasione della visita del 10 agosto 2015. In merito a detta scelta terapeutica, i periti segnalano come l'esecuzione di una ulteriore ecografia in tale circostanza, per quanto si trattasse di una
“gravidanza bicoriale biamniotica complicata da feto con arteria ombelicale unica” sarebbe risultata “del tutto inutile e non significativa dal punto di vista diagnosti/prognostico”, in quanto sarebbe stata effettuata “a così breve distanza dal precedente esame” (pp. 19 - 20 c.t.u.), effettuato appena sei giorni prima e recante referto ecografico del tutto negativo. In ogni caso, i
CTU hanno osservato che i medici avevano ottemperato al protocollo operativo vigente nel suddetto ambulatorio (cfr. p. 31 c.t.u.) e che tale tipologia di visita di norma “non dovrebbe quasi mai comprendere la visita o l'ecografia, che vengono sempre affidate fino al termine a chi sta seguendo tale gravidanza, salvo effettiva necessità” (p. 20 c.t.u.). Pertanto, un'eventuale ecografia di controllo avrebbe dovuto essere prescritta dal medico di fiducia di Parte_1 che aveva ancora in carico la paziente, e non dai sanitari dell'Ospedale LL, che non avevano mai preso in cura l'attrice. Come infatti affermato in maniera chiara ed equivoca dai
CTU, dalla documentazione esistente, malgrado le asserzioni dei genitori, non emerge affatto la
“presa in carico” della paziente presso gli ambulatori della Patologia della Gravidanza o delle
Gravidanze gemellari operanti in Clinica LL: non esiste, infatti, alcuna documentazione attestante l'esecuzione di controlli specialistici e strumentali di II livello eseguiti presso suddette strutture. Da tanto si doveva quindi desumere che la paziente non fosse mai stata presa a carico dai servizi dedicati al monitoraggio di gravidanza a rischio, presso il
Policlinico, nelle delicate, ultime fasi della sua gestazione (p. 21 c.t.u.). Peraltro, tale circostanza era confermata anche dalle risultanze probatorie, come emerge dalle dichiarazioni rese in udienza dal teste dott. (cfr. verbale del 25.10.2022), medico ginecologo Testimone_6 del Policlinico LL al tempo dei fatti di cui è causa. Il teste ha infatti affermato in giudizio che “dal primo gennaio 2014 si erano modificate le disposizioni interne, come da mia circolare al doc. 2 di fasc. conv., per regolare la fase di programmazione di intervento elettivo di taglio cesareo. […] Per quanto riguarda i controlli, non li prendevamo mai in carico perché,
pagina 14 di 28 nelle due ore a nostra disposizione, non avremmo mai potuto svolgere anche quei controlli.
Non avevamo un ecografo per poter effettuare una diagnosi prenatale, perché di ciò si occupava il medico curante della paziente “non interna”. […] Noi non emettevamo referti clinici e/o ecografici, cosa che sarebbe stata obbligatoria in caso di valutazione clinica.
Sostanzialmente potevamo vedere solo se il feto era podalico. Si trattava di una presa in carico di tipo organizzativo, non clinico-assistenziale. 'Mettere in sicurezza il cesareo' significa organizzare l'esecuzione dell'intervento previsto secondo criteri di epoca di esecuzione con operatori adeguati (per esempio la predisposizione delle sacche di sangue oppure, se necessario, la convocazione di un chirurgo generale o del direttore), ma non c'era alcuna valutazione del benessere fetale;
non emettevamo referti, obbligatori invece nel caso avessimo effettuato attività medico-assistenziale, che rimaneva in capo al medico curante. Non ci sostituivamo a chi già stava seguendo la gravidanza, ma eravamo meri esecutori del cesareo.
L'ecografia veniva eseguita solo se si doveva valutare il posizionamento del feto ai fini del taglio cesareo. […] Il protocollo era stato diffuso ai nostri dirigenti perché lo comunicassero anche all'esterno ai ginecologi, con le indicazioni delle istruzioni per prenotare l'operazione.”
(verbale del 25.10.2022). Conseguentemente, deve ritenersi che dal protocollo dell'ambulatorio
"prenotazione tagli cesarei", sicuramente noto anche alla dott.ssa curante - che comunque aveva il dovere di conoscerne il funzionamento - si evinceva chiaramente che i controlli successivi all'incontro sarebbero stati affidati fino al termine a chi seguiva la gravidanza, salvo effettiva necessità; ed in quel momento tutti i dati relativi al benessere fetale erano tranquillizzanti.” (p. 34 c.t.u.).
12. Il giudice di prime cure richiamava altresì il referto del 4.08.2015, prodotto proprio dalla stessa parte attrice, da cui risultava che l'invio al era finalizzato alla Controparte_7 sola esecuzione del taglio cesareo elettivo e quindi per la sola prenotazione/programmazione dell'intervento de quo e non già per la prosecuzione del management della gravidanza negli appositi ambulatori dedicati, proprio sulla scorta della considerazione per cui sia il monitoraggio e sia gli accertamenti sulle condizioni e lo sviluppo della gestazione erano e permanevano in capo alla ginecologa di fiducia. Si legge del resto nel sopra richiamato referto:
“la paziente partorirà mediante TC presso la clinica LL di Milano”, indicazione da cui emerge dunque una chiara indicazione da parte della ginecologa di fiducia di invio della paziente alla Clinica LL per la sola richiesta di taglio cesareo (indicato, appunto, con la pagina 15 di 28 sigla “TC”) e non per presa in carico della gestante per la prosecuzione assistenziale e gestionale della gravidanza presso gli ambulatori a ciò dedicati, mentre il monitoraggio e gli accertamenti relativi alla gravidanza rimanevano in capo al medico di fiducia, a cui restava in carico la gestione ed il monitoraggio della gravidanza della paziente. Ciò è del resto implicitamente confermato dalla circostanza che l'attrice ebbe il primo contatto con tale struttura proprio presso l'ambulatorio “richiesta taglio cesareo” (TC). Tanto è evidenziato dagli stessi CTU i quali, esaminata la documentazione in atti, rilevano che “nella richiesta del medico curante, dott.ssa , si legge chiaramente indicazione di invio della paziente Per_3 all'ambulatorio di richiesta di taglio cesareo e non per presa a carico di prosecuzione assistenziale presso altri ambulatori dedicati che avrebbe dovuto chiaramente essere evidenziata con la motivazione clinica. Era quindi chiaro che il successivo management della gravidanza sarebbe stato a carico ancora da parte della curante, e comunque chi la accolse presso la LL, stante la richiamata certificazione, aveva il diritto ed il dovere di pensare ciò” (p. 32 c.t.u.).
13. Risultava, infine, documentalmente provato, oltre che incontestato, che la gestante eseguì tutti gli accertamenti, anche quelli prescritti dagli operatori sanitari del Policlinico in vista dell'intervento di taglio cesareo presso strutture terze e mai presso la struttura sanitaria convenuta, alla quale si rivolse esclusivamente per la programmazione e l'esecuzione di taglio cesareo elettivo, in quanto gli accertamenti ecografici e gli esami diagnostico - strumentali inerenti al monitoraggio della gestazione furono sempre programmati ed eseguiti su indicazione della ginecologa di fiducia e/o presso strutture terze, quali l' di DI. Controparte_4
14. Il Tribunale di Milano ha ritenuto, pertanto, che non corrisponda né alle buone pratiche assistenziali in uso, né, più in generale, all' id quod plerumque accidit in fattispecie siffatte, quanto allegato da parte attrice, che ha affermato che “i sanitari indicarono altresì ai coniugi di non procedere all'esecuzione del controllo ecografico, già in calendario presso l' di CP_4
DI in data 17.08.15, perché dal momento che essi si erano rivolti al Policlinico, la partoriente e i gemelli erano stati 'presi a carico' da parte dell'ente ospedaliero, e Pt_1 quindi quest'ultimo avrebbe monitorato in tutto e per tutto l'evoluzione della gravidanza e provveduto a quanto necessario” e che “in quella circostanza fu inoltre precisato ai coniugi che un controllo ecografico sarebbe stato effettuato dal personale della medesima clinica Pt_2 in occasione del pre-ricovero, previsto in data 21.08.15.” (cfr. pp. 4 e 5 atto di citazione).
pagina 16 di 28 Peraltro, anche il Collegio peritale ha ritenuto fosse “assai improbabile, ancorché i sottoscritti
CTU ovviamente non fossero presenti, che i sanitari dell'Ambulatorio Richiesta Taglio Cesareo abbiano consigliato alla paziente, non avendola, giustamente, sottoposta ad ecografia durante
l'incontro, di disdire un appuntamento ecografico, previsto in una data ottimale per
l'esecuzione (17.08.15), presso altro Centro Ospedaliero ove, nella medesima data, in ogni modo la GN si sarebbe recata per l'esecuzione degli esami ematochimici Pt_1 preoperatori (risultati nella norma)” (p. 21 c.t.u.). Analogamente, i periti ritenevano come fosse alquanto “singolare che la stessa paziente, fin qui molto attenta ed assidua nei controlli clinici e strumentali, abbia dato corso, senza contattare o d'accordo con la propria curante, alla supposta ed originale indicazione, di cui non esiste traccia, di disdire l'ecografia del
17.08.15 a DI da parte dei sanitari della Clinica LL e/o non abbia eseguito ugualmente, di sua iniziativa, almeno per un confronto e per disporre di maggiori dati, un esame ecografico molto importante, oltre a tutto già regolarmente prenotato, in una data ottimale per la valutazione della crescita e benessere fetale. Assai strano poi che, dal 04.08.15, la figura della Dott.ssa curante venga meno non solo per quanto riguarda controlli clinici e strumentali ma anche come punto di riferimento della GN durante le ultime e Pt_1 delicate fasi di una gravidanza potenzialmente a rischio;
è improbabile che la dr.ssa Per_3 avrebbe avallato la decisione di annullare un esame ecografico importante presso l'Ospedale di
DI, previsto per il 17.08.15, vista" l'indisponibilità" presso la Clinica LL e
l'improbabilità di esecuzione dello stesso in occasione del prericovero, consistente in una sola visita anestesiologica con firma del consenso anestesiologico e quindi in assenza di specialisti ostetrici, programmato in data 21.08.15, già diciassette giorni dopo l'ultima ecografia.” (cfr. p.
21 - 22 c.t.u.).
15. Orbene, sulla scorta di tutte le argomentazioni sopra esposte, il Tribunale di Milano reputava accertato che non fu mai presa in carico dall' i patologia della gravidanza Parte_1 CP_9
o dall'Ambulatorio ostetrico o dall'Ambulatorio delle Gravidanze Gemellari del
Policlinico/Clinica LL, né vi è in atti alcuna documentazione attestante la richiesta da parte della e/o l'indicazione da parte della sua ginecologa di fiducia in tal senso, ovvero Pt_1 la richiesta e/o l'esecuzione di controlli specialistici e strumentali di II livello presso la suddetta struttura. Ciò posto il giudice di prime cure ha condiviso le conclusioni a cui è giunto il
Collegio peritale, secondo cui: “la paziente, come da protocollo per gravidanza bicoriale
pagina 17 di 28 biamniotica, è stata correttamente sottoposta mensilmente a controlli clinici e strumentali dalla propria curante privata in data 17/02 - 26/03 - 28/04/15. - Alla 20+5 settimana, il 25/05, in occasione di ecografia morfologica eseguita presso l'Ospedale di DI, viene obbiettivata regolare crescita di entrambi i feti, flussometria regolare, ma arteria ombelicale unica in un feto. Non è noto se la Dott.ssa , curante della GN in considerazione Per_3 Pt_1 dell'anomalia funicolare di un gemello, abbia consigliato o meno ai genitori indagini diagnostiche prenatali od almeno consulenza genetica e, prudentemente, la prosecuzione del follow up della gravidanza, a quel punto definibile a rischio, in Centro Specialistico di II livello
(comportamenti - questi - consigliati in tutti i protocolli). E' fattuale che le successive visite ostetriche e controlli strumentali vengono ancora effettuati e valutati dalla dott.ssa , Per_3 presso il suo studio professionale (alla 24° e 30°settimana), che invia la paziente presso
Ambulatorio richiesta Taglio Cesareo della Clinica LL, quindi per la sola prenotazione dell'intervento (e non per la prosecuzione del management della gravidanza in appositi ambulatori dedicati esistenti presso la Clinica LL), ove i sanitari, basandosi sugli esami e referto ecografico del tutto negativi, eseguiti presso la curante da appena sei giorni, ottemperando anche al protocollo operativo di suddetto ambulatorio, malgrado la richiesta dei genitori, non eseguono ulteriore esame ecografico perché del tutto inutile e non significativo a così breve distanza di tempo dal precedente;
si limitano quindi a compilare la cartella clinica, i consensi informati e prenotare la visita del prericovero. Inspiegabile rimane la cancellazione da parte della paziente della prenotazione di un'ecografia per il 17.08.15 presso l'Ospedale di DI;
tale esame, alla luce degli avvenimenti successivi, sarebbe stato molto importante se non anche fondamentale per la valutazione biometrica e flussometrica di iniziale IUGR del feto A. Inspiegabile, inoltre, come per più di un mese, dal 04.08.15 al
10.09.15, giorno del ricovero per TC (taglio cesareo), è l'assenza di alcun controllo clinico/strumentale da parte della curante o presso altre strutture, di una gravidanza a rischio, che avrebbe sicuramente evidenziato l'anomalia di crescita del feto A, la cui morte, per anossia da insufficienza placentare è sopravvenuta nelle ore precedenti al ricovero per intervento. In sostanza, la prestazione ospedaliera del 10 agosto 2015 è certamente aderente alla buona pratica clinica;
non vi era alcun obbligo di presa in carico della paziente ed anzi la decisione di rivolgersi ad un ospedale piuttosto che ad un altro, oppure ancora ad un curante di riferimento, deve essere frutto di volitività chiara ed autonoma che nel caso, con riferimento ai
pagina 18 di 28 documenti disponibili, non risulta espressa. Rimane il dato di fatto che in questa vicenda clinica sarebbe stato possibile, dopo tale data, e forse anche probabile intercettare segni di sofferenza del feto maschio, in tal caso evitandone la morte;
pur potendo anche immaginare eventuali incomprensioni, queste non appaiono, in via di probabilità, addebitabili alla odierna convenuta che dal punto di vista documentale ha fornito prestazione improntata al corretto agire medico.” (cfr. pp. 30 e 31 c.t.u.). Alla luce di tali motivi seguiva il rigetto della domande attoree e la condanna di e alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Pt_1 Pt_2 convenuta.
16. Avverso la sentenza di primo grado interponevano appello e Parte_1 Parte_2 chiedendo accertarsi la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della
[...]
per i fatti come esposti, con conseguente condanna Controparte_4 della struttura al risarcimento dei danni anche in favore dei figli minori ed . Pt_3 Pt_4
17. Parte appellata instava per il rigetto del gravame.
18. Dopo l'udienza di prima comparizione celebratasi in data 222.10.2024, la causa era trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c., all'udienza del 7.1.2025, sulle conclusioni come dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
19. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
a. incoerenza logica della motivazione quanto al rigetto delle domande attoree;
b. nullità della sentenza con riguardo al profilo dell'individuazione dell'oggetto del contratto di spedalità in violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c.;
c. erronea valutazione delle risultanze probatorie con riguardo al reale oggetto del contratto di spedalità;
d. erroneo rigetto dell'eccezione di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in rapporto alla mancata assistenza fetale;
e. erronea esclusione del nesso causale;
f. omesso esame della domanda subordinata di responsabilità da contatto sociale.
20. Con riguardo al profilo sub a), la difesa degli appellanti assume che, mentre il giudice di primo grado si è dilungato quanto al contenuto del contratto di spedalità, escludendo dallo stesso pagina 19 di 28 l'assistenza fetale, ha infine motivato il rigetto delle domande alla luce del difetto del nesso causale. In tal modo, il Tribunale di Milano ha incentrato la motivazione su un determinato profilo giuridico per giungere a rigettare le domande per tutt'altre ragioni.
21. Quanto al profilo sub b), gli appellanti osservano che la consulenza tecnica ufficiale espletata ha escluso la responsabilità dell'ospedale non sulla base di dati, rilievi ed argomenti tecnici di natura clinica, ma esclusivamente in forza di una interpretazione del contratto di spedalità intercorso tra le parti, oltre tutto erronea. Ad avviso degli appellanti, infatti, era del tutto arbitraria la conclusione dei C.T.U. in merito alla definizione degli obblighi contenutistici gravanti sulla struttura sanitaria, in quanto la consulenza deve essere circoscritta ai problemi tecnico – scientifici, con esclusione di qualsivoglia valutazione giuridica.
22. In relazione al motivo sub c), i coniugi dopo aver censurato le conclusioni dei C.T.U., Pt_2 sottolineano che il giudice di primo grado non aveva dichiarato nulla la deposizione della dottoressa non provvedendo a richiamarla per un nuovo esame. In modo del tutto CP_3 erroneo, poi, il giudice di prime cure aveva ritenuto improbabile che i sanitari nel corso della prima visita del 10.8.2015 potessero aver indicato alla di disdire l'ecografia prenotata Pt_1 per il giorno 17 agosto presso l' di DI;
e, correlativamente, in modo erroneo aveva CP_4 affermato che era improbabile che la ginecologa di fiducia dottoressa avesse avallato la Per_3 decisione della cliente di disdire l'appuntamento per l'ecografia del 17.8.2015. In sostanza, il giudice di primo grado aveva erroneamente delimitato gli obblighi della struttura sanitaria, pur richiamando giurisprudenza in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nel regime anteriore alla legge n. 24/2017. Tale erronea delimitazione contrastava con i basilari obblighi di protezione gravanti sulla struttura sanitaria in ragione della semplice richiesta di taglio cesareo;
richiesta che implica necessariamente la presa in carico della gestante e del nascituro secondo le migliori tecniche mediche finalizzate alla tutela della vita. A tale proposito, del tutto carente era la documentazione sanitaria relativa alla prima visita del 10 agosto 2015, in quanto nella cartella clinica non era indicato il nome del medico che raccolse la documentazione consegnata dalla in spregio degli obblighi di tracciabilità prescritti Pt_1 dall'art. 26 del Codice della Deontologia medica risalente all'anno 1995; e, naturalmente, come affermato in più riprese da parte dei giudici di legittimità, la non corretta tenuta della cartella clinica non poteva riflettersi in termini di pregiudizio per il paziente che, nel caso di specie, non poteva indicare il medico quale teste. Inoltre, che il contratto di spedalità prevedesse anche pagina 20 di 28 il monitoraggio della fase finale della gravidanza risultava da ulteriori rilievi. Ed, invero, a seguito di provvedimento autorizzativo del 9.1.2019 gli attori avevano versato in atti una chiavetta contenente la registrazione di un colloquio intervenuto tra e la Parte_2 dottoressa dello staff ginecologico della LL, chiavetta corredata da CP_3 trascrizione cartacea;
da tale conversazione risultava chiaro come la avesse chiesto non Pt_1 solo l'esecuzione del taglio cesareo, ma anche l'assistenza fetale. Ora, il giudice di prime cure, ritenuto che la registrazione fonografica fosse illecita per violazione del diritto della privacy, con ordinanza datata 13.3.2019 ne aveva disposto l'inutilizzabilità, nonostante gli attori avessero insistito per la legittimità della predetta registrazione e per la conseguente produzione in giudizio. Il giudice, trattenuta la causa in decisione, ne disponeva la rimessione sul ruolo, revocando la precedente ordinanza in punto inutilizzabilità del documento;
peraltro, il giudice, pur ammettendo il relativo capitolo di prova, si riservava “di sintetizzare e formulare le domande in sede di escussione”. Tuttavia, il teste all'udienza del 25.10.2022 non risultava interrogato sulla circostanza dedotta nel capitolo, ossia se il colloquio registrato nella chiavetta riproducesse esattamente quello intervenuto in data 1.12.2015 con ma su Persona_4 circostanze non capitolate e volte a contrastare l'intrinseco delle dichiarazioni registrate. Sulla base di tali rilievi, quindi, l'ordinanza doveva essere revocata in parte qua per violazione degli artt. 101, 115 e 253 c.p.c., con espunzione della deposizione testimoniale di e CP_3 con acquisizione della chiavetta. Da tali produzioni emergeva, quindi, in modo chiaro il contenuto del contratto di spedalità. Inoltre, la difesa degli appellanti reitera l'eccezione di inammissibilità dei capitoli nn. 10 e 11 della controparte, capitoli sui quali era stato interrogato il teste afferendo le circostanze capitolate alla mera organizzazione interna del Tes_1 reparto.
23. Quanto al motivo sub d), la difesa degli impugnanti pone in rilievo l'erroneità della motivazione nella parte in cui il giudice non aveva adeguatamente soppesato l'eccezione attorea di nullità del contratto di spedalità per contrasto con norme imperative, nella parte in cui aveva escluso dall'oggetto del contratto l'assistenza fetale. Osserva infatti che la norma imperativa è non solo quella espressamente dichiarata tale dalla legge, ma anche quella che, pur in difetto di tale espressa qualifica, sia dettata a tutela di un interesse pubblico come, nel caso in esame, la salute dei cittadini e la maternità.
pagina 21 di 28 24. Quanto alla censura sub e), la difesa dei coniugi sottolinea l'erroneità della motivazione Pt_2 nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente il nesso causale tra la condotta inadempiente della struttura sanitaria e l'evento lesivo occorso. I punti sui quali la difesa si focalizza sono i seguenti. Del tutto improbabile e non provato era il suggerimento da parte dei sanitari della LL di disdire l'ecografia prenotata per il 17.8.2015. La disdetta da parte della gestante, inoltre, non si conciliava con il comportamento particolarmente attento e prudente dalla stessa sempre tenuto Non era stato adeguatamente valorizzato il fatto che un controllo ecografico tra il 4.8.2015 ( epoca dell'ecografia presso la ginecologa di fiducia) ed il
10.9.2015 avrebbe segnalato l'anomalia della crescita del feto maschio, poi deceduto per anossia poche ore prima del parto;
ebbene, proprio una tale omissione era stata la causa più probabile che non del decesso del feto maschio e non certo la mancata esecuzione della singola ecografia in data 17.8.2015. In conclusione, ciò che integra la condotta gravemente colposa della struttura sanitaria era rappresentata dall'omessa valutazione e dall'omesso monitoraggio della gravidanza a far tempo dalla prima visita del 10.8.2015 sino alla data del taglio cesareo programmato in data 11.9.2015.
25. Con riguardo al motivo sub f), gli appellanti evidenziano come l'instaurazione di una relazione terapeutica tra medico e paziente nelle strutture sanitarie sia fonte dell'obbligazione di garanzia che il primo assume nei confronti del secondo e da cui deriva l'obbligo di attivarsi a tutela della salute, ivi compresa quella di fornire tutte le informazioni utili e funzionali a tale tutela;
obbligazioni tutte inscrivibili nell'ambito della responsabilità da contatto sociale.
26. Opinione della Corte quanto ai motivi a fondamento dell'appello. Sebbene tutti i motivi coinvolgano il profilo della responsabilità di parte appellata e ne sia utile la trattazione congiunta, è necessaria una specifica risposta anche in relazione a ciascun profilo sollevato.
27. La Corte richiama preliminarmente la successione cronologica dei fatti come riportati sub n. 1 a
– h, utile premessa al fine di dare risposta all'interrogativo nodale costituito dall'esistenza o meno, in capo alla struttura sanitaria, odierna appellata, di procedere al monitoraggio dell'ultima fase della gravidanza gemellare. Ebbene, è utile focalizzare l'attenzione sul risultato delle ultime ecografie e, in particolare, di quella del 6.7.2015 effettuata presso l'Ospedale di DI che confermava la presenza di arteria ombelicale unica del feto A;
anomalia che non impediva la crescita attestata, difatti, al 90° percentile per il feto A (con peso stimato di grammi 1.263), in tutto paragonabile alla crescita all'89° per il feto B (con peso stimato di pagina 22 di 28 grammi 1.230). La condizione di crescita era, invece, cambiata in occasione dell'ecografia del
4.8.2015, in quanto il percentile per il feto A era del 55°, laddove per il feto B del 65° con un'inversione di tendenza modesta, ma certamente esistente. Tanto che i CTU dottori
[...]
e avevano ritenuto del tutto corretta la programmazione Per_5 Persona_6 dell'ecografia presso l'Ospedale di DI al 17.8.2015. La motivazione della particolare attenzione da assegnare all'arteria ombelicale unica è data proprio da ritardo o restrizione di crescita intrauterina (IUGR), valutazione, questa, che incide nel timing del parto, con contestuale valutazione anche dei rischi della prematurità. In conclusione, la gestione di tale tipologia di feti richiede non solo un'analisi flussimetrica, ma anche una non indifferente esperienza nel personale medico che deve prendere decisioni, dovendosi decidere “tra il rischio di danno fetale per ipossia intrauterina e quello legato alla prematurità iatrogena” (cfr. pag. 27 dell'elaborato). I CTU illustravano, poi, le ulteriori valutazioni strumentali utili per intercettare significativi elementi di anomalia nella crescita fetale, quale, ad esempio, la velocimetria
Doppler, il tutto per sottolineare la delicatezza di molteplici fattori da valutare volta volta, pur sottolineando che non esistevano linee guida idonee ad indicare la frequenza nella sorveglianza ecografica fetale. In conclusione, ad avviso dei CTU, posto che la crescita alla data del
4.8.2015 appariva ancora regolare, ed addirittura superiore alla norma, era evidente che i processi di insufficienza placentare si erano instaurati nel periodo successivo;
tanto che l'ecografia non eseguita ma prenotata presso l'ospedale di DI per il giorno 17.78.2015 sarebbe stata fondamentale, in quanto avrebbe consentito di intercettare elementi di anomalia tali da imporre scelte diverse e, soprattutto, una differente tempistica nel parto. Da tale premessa per i detti CTU era quindi incomprensibile e del tutto anomalo che la molto Pt_1 attenta e del tutto al corrente della delicata situazione, non si fosse sottoposta a visite ostetriche ed ecografiche per uno stretto e doveroso monitoraggio di una gravidanza a rischio, complicata dal feto portatore di arteria ombelicale unica;
il tutto proprio nella fase cruciale di fine gravidanza.
28. Ora, il riscontro diagnostico anatomopatologico riportava la morte endouterina recente, intervenuta a distanza di pochissimo tempo rispetto alla data programmata per il taglio cesareo e precisamente nelle ore immediatamente precedenti il ricovero del 10.9.2015, come desumibile dalle condizioni fetali illustrate a pag. 23 dell'elaborato. Sulla base di tali rilievi era, dunque, chiaro che solo un esame ecografico eseguito tra il 4 agosto 2015 e il 10 settembre 2015
pagina 23 di 28 avrebbe reso evidente una qualche criticità o, quanto meno, un segnale di allarme, snodo fondamentale per ulteriori decisioni.
29. Orbene, in questo quadro documentale, reputa la Corte che non emergano evidenze circa l'attribuzione, in capo alla struttura odierna appellata, di un dovere di procedere al monitoraggio della gravidanza finalizzata a valutare la crescita fetale, in vista dell'efficace programmazione del taglio cesareo. Di una tale presa in carico con tutta la relativa programmazione a livello di visite ed esami non è in atti la minima prova documentale, come sarebbe stato ovvio sulla base del fondamentale criterio di verosimiglianza. Del resto, la riprova più significativa di ciò si desume dal fatto che prima ancora che la si recasse presso l'ambulatorio del Policlinico Pt_1 in vista della programmazione del parto cesareo e, dunque, prima della visita del 10.8.2015, la stessa aveva comunque programmato un controllo ecografico presso l'Ospedale di DI per il successivo 17 agosto. Controllo ecografico assolutamente fondamentale, non solo per epoca gestazionale, ma anche al fine di monitorare la condizione anomala del feto A, condizione di cui la paziente era ampiamente edotta. Sulle ragioni della disdetta del detto controllo non vi è affatto chiarezza, ma, proprio alla luce del principio di verosimiglianza, non vi è ragione di ritenere che l'odierna parte appellata, chiamata all'effettuazione del taglio cesareo, si intromettesse nella gestione alquanto complicata di una gravidanza che non aveva seguito sin dall'origine. Non solo, dunque, non vi sono documenti che comprovino quanto esposto dalla difesa degli appellanti, ma dalla deposizione del dott. ( erroneamente indicato Testimone_4 come all'udienza del 25.10.2022, risulta che con decorrenza 1.1.2014 erano state Per_1 modificate le disposizioni interne del reparto accettazione taglio cesareo, proprio in ragione dell'elevato numero di tali parti, circa 2.200 all'anno; in particolare, il teste assumeva: “per quanto riguarda i controlli, non li perdevamo mai in carico perché, nelle due ore a nostra disposizione, non avremmo mai potuto svolgere anche quei controlli. Non avevamo un ecografo per poter effettuare una diagnosi prenatale, perché di ciò si occupava il medico curante della paziente “non interna”. Posso dire che la persona che ha visitato la sig.ra dovrebbe Pt_1 essere la dott.ssa a meno che non abbia fatto un cambio di turno. Per attività Testimone_5 formativa, ci sono poi gli specializzandi e due allieve del corso di laurea in ostetricia. Noi non emettevamo referti clinici e/o ecografici, cosa che sarebbe stata obbligatoria in caso di valutazione clinica. Sostanzialmente potevamo vedere solo se il feto era podalico. Si trattava di una presa in carico di tipo organizzativo, non clinico-assistenziale. 'Mettere in sicurezza il
pagina 24 di 28 cesareo' significa organizzare l'esecuzione dell'intervento previsto secondo criteri di epoca di esecuzione con operatori adeguati (per esempio la predisposizione delle sacche di sangue oppure, se necessario, la convocazione di un chirurgo generale o del direttore), ma non c'era alcuna valutazione del benessere fetale;
non emettevamo referti, obbligatori invece nel caso avessimo effettuato attività medico-assistenziale, che rimaneva in capo al medico curante. Non ci sostituivamo a chi già stava seguendo la gravidanza, ma eravamo meri esecutori del cesareo.
L'ecografia veniva eseguita solo se si doveva valutare il posizionamento del feto ai fini del taglio cesareo. Qualche giorno dopo il nostro “filtro” di tipo anamnestico, la paziente veniva inviata, senza la presenza di un ginecologo, all'anestesista e a fare l'elettrocardiogramma.
Veniva inviata all'anestesista già refertata. Veniva a questo punto completata la cartella clinica, che successivamente veniva consegnata alla dott.ssa per preparare l'equipe più Per_7 adeguata. Il protocollo era stato diffuso ai nostri dirigenti perché lo comunicassero anche all'esterno ai ginecologi, con le indicazioni delle istruzioni per prenotare l'operazione”. Tali linee guida risultano scolpite nel documento interno di organizzazione in data 18.3.2014 a firma del dott. (doc. n. 2 di parte appellata), ove sono indicati proprio i protocolli funzionali Tes_1 alla corretta esecuzione e tempistica dei parti cesarei. In tale documento non è contenuto il benché minimo riferimento ad una qualsiasi attività di monitoraggio della gravidanza, tanto è vero che il documento avrebbe dovuto essere inviato anche a tutti i ginecologi esterni, ai consultori, agli operatori e specialisti che di norma si appoggiavano all'ospedale CP_4
Policlinico, inviando le pazienti in funzione dell'espletamento del taglio cesareo;
e, del resto, ogni attività posta in essere dal predetto reparto avrebbe poi dovuto essere comunicata al medico curante, per l'ulteriore corso, ad esclusione dei soli esami ematochimici, funzionali, questi sì, alla programmazione del taglio cesareo;
mentre espressamente era specificato che le visite e le ecografie avrebbero continuato ad essere affidate al ginecologo di fiducia “salvo effettiva necessità”. A tale riguardo, non è accoglibile l'eccezione di inammissibilità dell'articolato testimoniale, eccezione sollevata dagli attori sin dalla memoria ex art. 183, n. 3
c.p.c., in quanto si tratta, pacificamente, di circostanze fattuali ammissibili, concernenti la concreta operatività del reparto dedicato ai tagli cesarei.
30. Venendo più puntualmente all'esame dei singoli profili di doglianza, non merita accoglimento il motivo sub a), in quanto, una volta escluso l'obbligo dell'odierna appellata di procedere al monitoraggio della gravidanza, in ragione – come detto – dell'assenza di qualsivoglia prova pagina 25 di 28 dell'estensione del contratto a tale ulteriore attività – correttamente è stata rigettata la domanda per difetto del nesso causale. Ancora, con riguardo al profilo sub b), non merita accoglimento la censura in ordine alla non corretta individuazione del contratto di spedalità. Vale la pena ribadire come nessun documento scritto consacri un tale obbligo ulteriore. Laddove, in ogni caso, volesse ritenersi indiziariamente sussistente un tale obbligo di monitoraggio (si ribadisce, in difetto di elementi ex art. 2729 c.c.), resterebbero privi di risposta e di congrua delimitazione ambiti di cura di non poco momento. In altri termini, dovrebbero disegnarsi in modo del tutto arbitrario obblighi di controllo, di programmazione di esami, di assistenza e cura del tutto svincolati da qualsiasi rapporto contrattuale;
rapporto contrattuale che, difatti, si instaurò con il reparto addetto al taglio cesareo, comprendente tutte e sole le valutazioni funzionali al parto con tale modalità. Le ulteriori censure sub c), d), e) sono assorbite in ragione di quanto sopra esposto. E' solo da precisare che la mancata individuazione del medico presente alla visita del
10.8.2015 – peraltro indicato dal teste nella dott. - nulla interferisce con le Tes_1 Tes_5 concrete possibilità difensive degli appellanti;
i quali lamentano di non aver avuto la possibilità di chiamare a testimoniare un tale medico, senza indicare quali circostanze rilevanti avrebbero potuto sottoporre all'esame del teste. Né può essere accolto il profilo sub f), afferente alla domanda di accertamento di responsabilità da contatto sociale. E, invero, è sempre imprescindibile partire dal contratto in essere tra la paziente e la struttura sanitaria, ossia il reparto addetto alla gestione dei parti cesarei. Partendo da tale dato, costituiscono logici corollari tutti quegli obblighi connessi alla gestione della predetta modalità elettiva di parto, ma che si inscrivono nell'alveo di un rapporto contrattuale comunque esistente. Non può, per converso, la responsabilità da contatto sociale fondare ulteriori obblighi dal contenuto potenzialmente amplissimo e involgenti la gestione di una gravidanza gemellare biamniotica, non fosse altro anche per ragioni professionali. Basti pensare a quali conseguenze potrebbero scaturire da una gestione della gravidanza non in linea con le previsioni e le indicazioni fornite dal ginecologo di fiducia. E' certo infatti che aveva una ginecologa di fiducia, la Parte_1 dott. , che aveva seguito tutta la gravidanza e che aveva consigliato l'effettuazione Per_3 dell'ultima ecografia in data 17.8.2015 presso l'Ospedale di DI. Ebbene, è difficile sostenere che l'odierna parte appellata, solo in ragione della visita del 10.8.2015 finalizzata alla programmazione del parto cesareo, avrebbe potuto e dovuto interferire e anche modificare la gestione della gravidanza come sino ad allora prevista, in base a non meglio specificati pagina 26 di 28 obblighi da contatto sociale;
vi sarebbe, infatti, da chiedersi, se così fosse, quali sanitari avrebbero dovuto prevalere e quale programma di cura avrebbe dovuto seguire la paziente. In sostanza, la Corte non ravvisa affatto una responsabilità da contatto sociale fondata su mere allegazioni, oltre tutto in contrasto con una base di allegazione e documentale contrastante, proveniente, tra l'altro, dalla stessa paziente, avuto riguardo proprio alla più volte ribadita programmazione di un controllo ecografico in data 17.8.2015, in ragione ed in forza di un percorso sanitario predefinito ben prima dell'intervento dell'odierno Ospedale Policlinico.
31. Le considerazioni che precedono rendono superflua l'invocata declaratoria di nullità della disposta C.T.U., posto che- si ribadisce – la valutazione demandata alla Corte involge il profilo giuridico e non valutativo a carattere medico.
32. Le conclusioni raggiunte rendono, inoltre, superfluo procedere con la rinnovazione della consulenza medico - legale in ordine al giudizio controfattuale scaturente dalla valutazione delle conseguenze che sarebbero derivate dal corretto monitoraggio della fase terminale della gravidanza, posto che tale monitoraggio non era esigibile in capo all'odierna parte appellata.
Per le stesse ragioni è superfluo indagare sulla validità della registrazione del colloquio intervenuto tra la dottoressa e in merito alla vicenda, posto che un CP_3 Parte_2 qualsivoglia addebito di responsabilità professionale sanitaria non è attribuibile alla parte odierna appellata in forza di considerazioni intervenute in occasione di un colloquio privato.
Per gli stessi motivi, non vi è luogo di provvedere all'ulteriore audizione della dottoressa
[...]
CP_3
33. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, segue il rigetto del gravame, con integrale conferma della decisione di prime cure.
34. L'esito della vertenza comporta la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali in favore della parte appellata, avuto riguardo ai parametri medi in relazione al valore della controversia, come indicato dagli stessi impugnanti e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
35. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per gli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
pagina 27 di 28 La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1381/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e in proprio e quali esercenti Parte_1 Parte_2 la potestà genitoriale sui figli minori ed Parte_3 Parte_4
II. condanna in solido e in proprio e quali esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sui figli minori ed a rimborsare, in favore di Parte_3 Parte_4
, le spese processuali del Controparte_4 grado, che liquida in complessivi € 18.511,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 15.1.2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Cesira D'Anella
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