Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01840/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04676/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4676 del 2024, proposto da Salt – Società Autostrada Ligure Toscana P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Annoni, Arturo Cancrini, CE Marone, Luca Raffaello Perfetti, CE Vagnucci, Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza di San Bernardo, 101;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del 30.1.2024 prot. 2868 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione al progetto esecutivo per gli interventi di “Adeguamento ai sensi delle NTC 2018 dei viadotti Campedello, Roccaprebalza Nord, Rivi Freddi e Binaghetto”, ha comunicato alla società SALT – Società Autostrada Ligure Toscana p.a. “l'esito negativo dell'attività istruttoria e l'assenza delle condizioni per poter approvare il progetto ai fini convenzionali”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. GI CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la parte ricorrente, in data 13 ottobre 2025 ha depositato la notifica, effettuata in pari data, di un atto di “rinuncia al ricorso” sottoscritto dal proprio difensore, munito all’uopo di mandato speciale;
Ritenuto, in assenza di opposizione dell’Amministrazione resistente, di dover prendere atto della rinuncia ai fini dell’estinzione del processo;
Ritenuto, infine, che la natura in rito della presente pronuncia e l’assenza di attività difensiva sostanziale dell’Amministrazione giustifichino la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod.proc.amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE ME, Presidente
IA Scali, Primo Referendario
GI CH, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CH | CE ME |
IL SEGRETARIO