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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 07/10/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3882/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
GAVIOLI ALBERTO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to LEONETTI SABINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati con sentenza non definitiva n. 28/2025, pubblicata il 21/01/2025 e passata in giudicato alla data stessa della sua pubblicazione – R.G. 3882/2024 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
con le seguenti figlie: , nata a [...] il Persona_1
05/12/2011 e , nata a [...] il [...]; Persona_2
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come ricorso e cioè “[…]
2) Dichiarare all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti e trascritto allo stato civile del
Comune di Casoli, atto n. 10, parte 2, serie A – anno 2010, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del comune di Casoli le dovute annotazioni;
3) Disporre l'affidamento condiviso delle minori e Persona_2
ad entrambi i coniugi;
Persona_1
4) Disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie minori e a carico del signor Persona_2 Persona_1
per la somma di Euro 300,00 (trecento/00), di cui € Controparte_1
150,00 (contocinquanta/00) per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dal mese successivo alla data dell'udienza innanzi al Giudice adito, fino alla raggiunta e piena indipendenza economica delle stesse minori o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da questo Ill.mo Tribunale;
5) Disporre l'erogazione dell'assegno unico universale come stanziato dall' in favore delle figlie minori e CP_2 Persona_2 Persona_1
nella misura della metà tra le Parti o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da questo Ill.mo Tribunale;
6) Attribuire il diritto di abitazione e pernottamento delle figlie presso la madre, con libero diritto di visita del padre;
7) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del comune di Casoli (CH), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi
2 dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
8) In ogni caso: spese di lite compensate” e come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 12/09/2025 e cioè “
-) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 02.10.2010, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
-) confermare le statuizioni stabilite nella sentenza di omologa n. 28/2025,
emessa in data 21.01.2025, da intendersi qui trascritte”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 28/2025, pubblicata il 21/01/2025 e passata in giudicato alla data stessa della sua pubblicazione – R.G. 3882/2024, il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio,
concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al 12 settembre 2025
per il deposito di note scritte con le quali precisare le conclusioni.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 08/09/2025, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate,
rinunciando al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c.
Con ordinanza del 12/09/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, ed ex art. 473-bis.49 c.p.c., accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3 Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Casoli (CH), in data Parte_1 Controparte_1
02/10/2010;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASOLI (CH) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 10, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 07/10/2025
4 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3882/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
GAVIOLI ALBERTO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to LEONETTI SABINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati con sentenza non definitiva n. 28/2025, pubblicata il 21/01/2025 e passata in giudicato alla data stessa della sua pubblicazione – R.G. 3882/2024 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
con le seguenti figlie: , nata a [...] il Persona_1
05/12/2011 e , nata a [...] il [...]; Persona_2
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come ricorso e cioè “[…]
2) Dichiarare all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti e trascritto allo stato civile del
Comune di Casoli, atto n. 10, parte 2, serie A – anno 2010, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del comune di Casoli le dovute annotazioni;
3) Disporre l'affidamento condiviso delle minori e Persona_2
ad entrambi i coniugi;
Persona_1
4) Disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie minori e a carico del signor Persona_2 Persona_1
per la somma di Euro 300,00 (trecento/00), di cui € Controparte_1
150,00 (contocinquanta/00) per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dal mese successivo alla data dell'udienza innanzi al Giudice adito, fino alla raggiunta e piena indipendenza economica delle stesse minori o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da questo Ill.mo Tribunale;
5) Disporre l'erogazione dell'assegno unico universale come stanziato dall' in favore delle figlie minori e CP_2 Persona_2 Persona_1
nella misura della metà tra le Parti o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da questo Ill.mo Tribunale;
6) Attribuire il diritto di abitazione e pernottamento delle figlie presso la madre, con libero diritto di visita del padre;
7) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del comune di Casoli (CH), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi
2 dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
8) In ogni caso: spese di lite compensate” e come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 12/09/2025 e cioè “
-) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 02.10.2010, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
-) confermare le statuizioni stabilite nella sentenza di omologa n. 28/2025,
emessa in data 21.01.2025, da intendersi qui trascritte”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 28/2025, pubblicata il 21/01/2025 e passata in giudicato alla data stessa della sua pubblicazione – R.G. 3882/2024, il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio,
concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al 12 settembre 2025
per il deposito di note scritte con le quali precisare le conclusioni.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 08/09/2025, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate,
rinunciando al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c.
Con ordinanza del 12/09/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, ed ex art. 473-bis.49 c.p.c., accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3 Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Casoli (CH), in data Parte_1 Controparte_1
02/10/2010;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASOLI (CH) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 10, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 07/10/2025
4 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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