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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/06/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 630/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Como, in via Volta n. Parte_1 C.F._1
77, nello studio degli avv.ti Andrea Marcinkiewicz e Marco Franzini, i quali lo rappresentano e difendono disgiuntamente
OPPONENTE
E
(codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Controparte_1
MA ) e, per essa, la sua mandataria P.IVA_1 Parte_2
(codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di MA , REA RM- P.IVA_2
1581658, P.IVA ), in persona di rappresentata e difesa dall'avv. Mario P.IVA_3 CP_2
Battaglia di Milano, Via Rugabella n. 17, con domicilio eletto all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata Email_1
OPPOSTO
E
codice fiscale partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_3
Rimini al n. , R.E.A. RN – 334055), in persona del suo procuratore e Amministratore P.IVA_4
NI , elettivamente domiciliata in Perugia, Viale Centova, 6 presso lo studio Controparte_4 dell'Avv. Cristina Belei, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale pagina 1 di 6 INTERVENUTO
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte opponente: <In via principale: 1) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi meglio indicati in atti, che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in favore di soggetto carente di legittimazione attiva e/o in difetto dei presupposti di cui agli artt. 633 e segg. cpc;
per l'effetto revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandosi che
l'attore opponente nulla deve alla parte opposta. 2) Previo accertamento incidentale che la fideiussione azionata da è affetta da nullità parziale con riferimento alla clausola 6, Controparte_1 per tutti i motivi dedotti in atto;
per l'effetto: (i) dichiararsi che nulla deve a Parte_1 controparte, per essere la parte ingiungente decaduta da ogni diritto, ex art. 1957 cc;
(ii) revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandosi che
l'attore opponente nulla deve alla parte opposta. 3) Accertarsi e dichiararsi che ha Controparte_1 agito in giudizio per un credito superiore a quello astrattamente dovuto dall'opponente, nella misura meglio indicata in atto;
per l'effetto revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto dichiarandosi che l'attore opponente nulla deve alla parte opposta. 4) In ogni caso, annullarsi e/o revocarsi e/o dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandosi che l'attore opponente nulla deve a 5) Rigettarsi comunque ogni Controparte_1 domanda proposta
contro
In ogni caso: condannarsi controparte alla rifusione di spese Parte_1
e competenze di lite, oltre CPA ed IVA. In via istruttoria: previa revoca del provvedimento in data 6 dicembre 2024, con cui sono state respinte le istanze istruttorie di parte attrice opponente, ammettersi, senza inversione dell'onere della prova, i seguenti articoli di prova per testi: 1) vero che con atto di compravendita in data 30 novembre 2016 Immobilcap srl, società riferibile a acquistò Parte_1 da Quadrifoglio srl alcuni cespiti immobiliari, ubicati in Comune di Como, tra piazza Perretta, via
Boldoni e via Muralto, come da documento che si mostra al teste (doc. 4); 2) vero che una quota del prezzo di vendita dei beni immobili di cui al precedente capitolo, nella misura di euro 66.399,27, venne dilazionata dalla parte venditrice Quadrifoglio srl in n. 7 rate di € 9.485,61, che Immobilcap srl si è impegnata a corrispondere entro il 30 giugno 2017; 3) vero che l'istituto di credito che finanziava
Quadrifoglio srl - BPM agenzia di Como - nella persona di e venne Parte_3 Parte_4 informato della dilazione di pagamento;
4) vero che, al dichiarato fine di mantenere la linea di credito
pagina 2 di 6 aperta in favore di Quadrifoglio srl, considerata la circostanza che la venditrice avrebbe ricevuto entro il 30 giugno 2017 la somma di euro 66.399,61 a saldo, i funzionari dell'istituto di credito chiesero e ottennero il rilascio di una fideiussione specifica e temporalmente limitata da parte di
[...]
5) vero che i funzionari precisarono che la fideiussione richiesta, di poi rilasciata da Pt_1 [...]
pari ad euro 66.500 (come da doc. 7 attore, che si mostra al teste) si sarebbe estinta Pt_1 automaticamente il 30 giugno 20217, alla condizione che Immobilcap srl avesse provveduto a versare le rate di prezzo convenute;
6) vero che le rate di prezzo vennero integralmente pagate da Immobilcap srl in favore di Quadrifoglio srl sul conto corrente n. 23582 intestato a Quadrifoglio srl, acceso sempre presso BPM spa – agenzia di Como, come da documento che si mostra al teste (doc. 6); 7) vero che l'operazione descritta nei punti che precedono venne spiegata come operazione bilanciata e autoliquidante, che avrebbe portato all'immediata estinzione a scalare della fideiussione a fronte del pagamento delle rate. Si indicano quali testi: , presso filiale Banco Popolare di Parte_3
Como, via Lungo Lario;
presso filiale Banco Popolare di Como, via Lungo Lario. Parte_4
Ordinarsi all'opposta e/o alla cedente, ex artt. 210 e 213 cpc, l'esibizione di tutti gli estratti del conto corrente BPM srl n. 23582 dalla data di sottoscrizione della fideiussione alla data di chiusura>>.
Per parte intervenuta: <nel merito, rigettare l'opposizione proposta e ogni avversa eccezione, domanda e istanza in quanto illegittime, infondate e ingiustificate per tutte le ragioni esposte in narrativa, anche se del caso tenendo conto delle norme codicistiche sulla ripetizione di indebito nella fattispecie applicabili;
- per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
1860/2023 del Tribunale di Como in data 14/12/2023, R.G. 4083/2023 e comunque condannare il sig.
al pagamento in favore della cessionaria al pagamento Parte_1 Controparte_3 dell'importo di euro 18.387,90 per le causali indicate in narrativa, oltre interessi al tasso ex art. 1284,
IV comma, c.p.c. dalla data del deposito del ricorso (6/12/2023) al saldo effettivo. Fatta salva la diversa, anche maggior, somma che venisse accertata dovuta. Con il favore delle spese e compensi di causa della fase ingiunzionale, del procedimento di mediazione e del presente giudizio>>.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La rappresentato che: Controparte_1
- in data 23.12.2016, si era costituito fideiussore della Quadrifoglio 2000 s.r.l. Parte_1
(all. 1), poi fallita (all. 5-6), per le obbligazioni nascenti dal rapporto di conto corrente sino a concorrenza dell'importo massimo di euro 66.500,00 (all. 7);
pagina 3 di 6 - la Quadrifoglio 2000 s.r.l. risulta debitrice per saldo debitore di conto corrente n. 23582 della somma capitale di €18.387,90 (all. 2-3-4);
- in forza di contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge
130, concluso in data 28/12/2018, il Banco Bpm S.p.a. le ha ceduto tale credito (all. F-G);
ha ottenuto un'ingiunzione di pagamento di €18.387,90 oltre interessi.
ha opposto il decreto in base ai motivi che saranno esaminati nel prosieguo. Parte_1
La si è costituita nel giudizio di merito sostenendo la legittimità dell'azione Controparte_1 monitoria.
In data 11/01/2025, si è costituita la ai sensi dell'art. 111 c.p.c. chiedendo Controparte_3
l'estromissione dell'opposta.
§§§
1) Carenza di legittimazione attiva di e/o carenza di prova della cessione CP_1
Il primo motivo d'opposizione è infondato, posto che la cessione del credito della Quadrifoglio 2000
s.r.l. dal Banco BPM alla risulta provata dall'esame complessivo della produzione Controparte_1 documentale di parte opposta, costituita dall'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. F) , dall'annotamento al registro delle imprese (doc. 13) e dalla dichiarazione resa dalla cedente con specifica indicazione del NDG (docc. G e 9-10) coincidente con quanto depositato presso il notaio
(doc. H) e pubblicato sul sito (doc. 12).
2) Difetto di prova circa la riferibilità del credito azionato e quello che si assume essere garantito
L'opponente contesta la mancata prova della erogazione del finanziamento.
Tuttavia, trattandosi di apertura di credito in conto corrente, tale prova non è richiesta né il fideiussore ha dedotto altri rapporti di conto corrente della debitrice principale (rispetto a quello sub docc. 2-3-4 opposta) cui avrebbe potuto riferirsi la garanzia (doc. 7 opposta).
3) Scadenza della fideiussione e decadenza ex art. 1957 c.c.; nullità parziale della clausola che deroga all'art. 1957 c.c.
L'opponente ha invocato l'efficacia di prova privilegiata del provvedimento antitrust della Banca
d'Italia n. 55/2005, ma tale difesa è infondata per due ragioni (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n.
pagina 4 di 6 7526/2023 del 03/10/2023).
In primo luogo, l'esame della Banca d'Italia è stato condotto solo con riferimento alle fideiussioni omnibus, mentre nessun accertamento ha riguardato le garanzie specifiche, qual è quella per cui è causa. Poiché i due contratti differiscono in relazione all'oggetto, le conclusioni raggiunte per uno schema non possono in via automatica essere applicate a un diverso contratto.
Inoltre, l'indagine a campione di Banca d'Italia è stata svolta nel settembre 2004 e la sua efficacia non si può estendere oltre la data del provvedimento, che risale al maggio 2005. Pertanto, da quella decisione della Banca d'Italia non può discendere in via diretta alcuna prova privilegiata in ordine all'esistenza di un accordo anticoncorrenziale ancora in essere all'epoca della fideiussione oggetto di causa, rilasciata nel 2016.
Ebbene, l'opposta non ha soddisfatto il proprio onere, ad esempio producendo copie di fideiussioni specifiche coeve rilasciate da istituti di credito.
L'opposta, dal canto proprio, ha, invece, prodotto una fideiussione non contenente le stesse clausole
(doc. 14).
In punto di quantum, il conto corrente, al 30/6/2017, data di scadenza della fideiussione, aveva un saldo negativo superiore alla somma oggetto di ingiunzione, poi ridottosi per il pagamento eseguito il
3/7/2017 da un terzo.
4) Estinzione del credito da fideiussione
L'opponente ( sostiene, infine, che un terzo (la Immobilcap s.r.l.) avrebbe adempiuto il Parte_1 debito nei confronti del debitore principale (la Quadrifoglio 2000 s.r.l.) in ragione del quale il primo
(cui era riferibile la Immobilcap s.r.l.) aveva rafforzato l'obbligazione di pagamento.
Tale circostanza, tuttavia, non ha l'invocata efficacia estintiva, posto che l'opponente non ha garantito l'adempimento delle obbligazioni della Immobilcap s.r.l., ma l'obbligazione derivante dall'apertura di credito concessa alla Quadrifoglio 2000 s.r.l., rimasta insoluta.
§§§
Resta da osservare che l'eventuale ammissione delle istanze di prova orale formulate dall'opponente non avrebbe potuto mutare l'esito del giudizio.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
pagina 5 di 6 Quanto alle spese di lite, parte opponente va condannata, in base al principio della soccombenza, alla rifusione di quelle sostenute dall'opposta (comprese le spese della mediazione), che si liquidano in conformità ai parametri tra minimi e medi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, stante la natura documentale della controversia. Quanto alla fase decisionale, la condanna va disposta in favore della
(sola) intervenuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1860/2023 del
14/12/2023 di questo tribunale;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate in €208,62 per spese anticipate ed €4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte intervenuta, liquidate in €1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 25/06/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Como, in via Volta n. Parte_1 C.F._1
77, nello studio degli avv.ti Andrea Marcinkiewicz e Marco Franzini, i quali lo rappresentano e difendono disgiuntamente
OPPONENTE
E
(codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Controparte_1
MA ) e, per essa, la sua mandataria P.IVA_1 Parte_2
(codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di MA , REA RM- P.IVA_2
1581658, P.IVA ), in persona di rappresentata e difesa dall'avv. Mario P.IVA_3 CP_2
Battaglia di Milano, Via Rugabella n. 17, con domicilio eletto all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata Email_1
OPPOSTO
E
codice fiscale partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_3
Rimini al n. , R.E.A. RN – 334055), in persona del suo procuratore e Amministratore P.IVA_4
NI , elettivamente domiciliata in Perugia, Viale Centova, 6 presso lo studio Controparte_4 dell'Avv. Cristina Belei, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale pagina 1 di 6 INTERVENUTO
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte opponente: <In via principale: 1) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi meglio indicati in atti, che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in favore di soggetto carente di legittimazione attiva e/o in difetto dei presupposti di cui agli artt. 633 e segg. cpc;
per l'effetto revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandosi che
l'attore opponente nulla deve alla parte opposta. 2) Previo accertamento incidentale che la fideiussione azionata da è affetta da nullità parziale con riferimento alla clausola 6, Controparte_1 per tutti i motivi dedotti in atto;
per l'effetto: (i) dichiararsi che nulla deve a Parte_1 controparte, per essere la parte ingiungente decaduta da ogni diritto, ex art. 1957 cc;
(ii) revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandosi che
l'attore opponente nulla deve alla parte opposta. 3) Accertarsi e dichiararsi che ha Controparte_1 agito in giudizio per un credito superiore a quello astrattamente dovuto dall'opponente, nella misura meglio indicata in atto;
per l'effetto revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto dichiarandosi che l'attore opponente nulla deve alla parte opposta. 4) In ogni caso, annullarsi e/o revocarsi e/o dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandosi che l'attore opponente nulla deve a 5) Rigettarsi comunque ogni Controparte_1 domanda proposta
contro
In ogni caso: condannarsi controparte alla rifusione di spese Parte_1
e competenze di lite, oltre CPA ed IVA. In via istruttoria: previa revoca del provvedimento in data 6 dicembre 2024, con cui sono state respinte le istanze istruttorie di parte attrice opponente, ammettersi, senza inversione dell'onere della prova, i seguenti articoli di prova per testi: 1) vero che con atto di compravendita in data 30 novembre 2016 Immobilcap srl, società riferibile a acquistò Parte_1 da Quadrifoglio srl alcuni cespiti immobiliari, ubicati in Comune di Como, tra piazza Perretta, via
Boldoni e via Muralto, come da documento che si mostra al teste (doc. 4); 2) vero che una quota del prezzo di vendita dei beni immobili di cui al precedente capitolo, nella misura di euro 66.399,27, venne dilazionata dalla parte venditrice Quadrifoglio srl in n. 7 rate di € 9.485,61, che Immobilcap srl si è impegnata a corrispondere entro il 30 giugno 2017; 3) vero che l'istituto di credito che finanziava
Quadrifoglio srl - BPM agenzia di Como - nella persona di e venne Parte_3 Parte_4 informato della dilazione di pagamento;
4) vero che, al dichiarato fine di mantenere la linea di credito
pagina 2 di 6 aperta in favore di Quadrifoglio srl, considerata la circostanza che la venditrice avrebbe ricevuto entro il 30 giugno 2017 la somma di euro 66.399,61 a saldo, i funzionari dell'istituto di credito chiesero e ottennero il rilascio di una fideiussione specifica e temporalmente limitata da parte di
[...]
5) vero che i funzionari precisarono che la fideiussione richiesta, di poi rilasciata da Pt_1 [...]
pari ad euro 66.500 (come da doc. 7 attore, che si mostra al teste) si sarebbe estinta Pt_1 automaticamente il 30 giugno 20217, alla condizione che Immobilcap srl avesse provveduto a versare le rate di prezzo convenute;
6) vero che le rate di prezzo vennero integralmente pagate da Immobilcap srl in favore di Quadrifoglio srl sul conto corrente n. 23582 intestato a Quadrifoglio srl, acceso sempre presso BPM spa – agenzia di Como, come da documento che si mostra al teste (doc. 6); 7) vero che l'operazione descritta nei punti che precedono venne spiegata come operazione bilanciata e autoliquidante, che avrebbe portato all'immediata estinzione a scalare della fideiussione a fronte del pagamento delle rate. Si indicano quali testi: , presso filiale Banco Popolare di Parte_3
Como, via Lungo Lario;
presso filiale Banco Popolare di Como, via Lungo Lario. Parte_4
Ordinarsi all'opposta e/o alla cedente, ex artt. 210 e 213 cpc, l'esibizione di tutti gli estratti del conto corrente BPM srl n. 23582 dalla data di sottoscrizione della fideiussione alla data di chiusura>>.
Per parte intervenuta: <nel merito, rigettare l'opposizione proposta e ogni avversa eccezione, domanda e istanza in quanto illegittime, infondate e ingiustificate per tutte le ragioni esposte in narrativa, anche se del caso tenendo conto delle norme codicistiche sulla ripetizione di indebito nella fattispecie applicabili;
- per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
1860/2023 del Tribunale di Como in data 14/12/2023, R.G. 4083/2023 e comunque condannare il sig.
al pagamento in favore della cessionaria al pagamento Parte_1 Controparte_3 dell'importo di euro 18.387,90 per le causali indicate in narrativa, oltre interessi al tasso ex art. 1284,
IV comma, c.p.c. dalla data del deposito del ricorso (6/12/2023) al saldo effettivo. Fatta salva la diversa, anche maggior, somma che venisse accertata dovuta. Con il favore delle spese e compensi di causa della fase ingiunzionale, del procedimento di mediazione e del presente giudizio>>.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La rappresentato che: Controparte_1
- in data 23.12.2016, si era costituito fideiussore della Quadrifoglio 2000 s.r.l. Parte_1
(all. 1), poi fallita (all. 5-6), per le obbligazioni nascenti dal rapporto di conto corrente sino a concorrenza dell'importo massimo di euro 66.500,00 (all. 7);
pagina 3 di 6 - la Quadrifoglio 2000 s.r.l. risulta debitrice per saldo debitore di conto corrente n. 23582 della somma capitale di €18.387,90 (all. 2-3-4);
- in forza di contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge
130, concluso in data 28/12/2018, il Banco Bpm S.p.a. le ha ceduto tale credito (all. F-G);
ha ottenuto un'ingiunzione di pagamento di €18.387,90 oltre interessi.
ha opposto il decreto in base ai motivi che saranno esaminati nel prosieguo. Parte_1
La si è costituita nel giudizio di merito sostenendo la legittimità dell'azione Controparte_1 monitoria.
In data 11/01/2025, si è costituita la ai sensi dell'art. 111 c.p.c. chiedendo Controparte_3
l'estromissione dell'opposta.
§§§
1) Carenza di legittimazione attiva di e/o carenza di prova della cessione CP_1
Il primo motivo d'opposizione è infondato, posto che la cessione del credito della Quadrifoglio 2000
s.r.l. dal Banco BPM alla risulta provata dall'esame complessivo della produzione Controparte_1 documentale di parte opposta, costituita dall'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. F) , dall'annotamento al registro delle imprese (doc. 13) e dalla dichiarazione resa dalla cedente con specifica indicazione del NDG (docc. G e 9-10) coincidente con quanto depositato presso il notaio
(doc. H) e pubblicato sul sito (doc. 12).
2) Difetto di prova circa la riferibilità del credito azionato e quello che si assume essere garantito
L'opponente contesta la mancata prova della erogazione del finanziamento.
Tuttavia, trattandosi di apertura di credito in conto corrente, tale prova non è richiesta né il fideiussore ha dedotto altri rapporti di conto corrente della debitrice principale (rispetto a quello sub docc. 2-3-4 opposta) cui avrebbe potuto riferirsi la garanzia (doc. 7 opposta).
3) Scadenza della fideiussione e decadenza ex art. 1957 c.c.; nullità parziale della clausola che deroga all'art. 1957 c.c.
L'opponente ha invocato l'efficacia di prova privilegiata del provvedimento antitrust della Banca
d'Italia n. 55/2005, ma tale difesa è infondata per due ragioni (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n.
pagina 4 di 6 7526/2023 del 03/10/2023).
In primo luogo, l'esame della Banca d'Italia è stato condotto solo con riferimento alle fideiussioni omnibus, mentre nessun accertamento ha riguardato le garanzie specifiche, qual è quella per cui è causa. Poiché i due contratti differiscono in relazione all'oggetto, le conclusioni raggiunte per uno schema non possono in via automatica essere applicate a un diverso contratto.
Inoltre, l'indagine a campione di Banca d'Italia è stata svolta nel settembre 2004 e la sua efficacia non si può estendere oltre la data del provvedimento, che risale al maggio 2005. Pertanto, da quella decisione della Banca d'Italia non può discendere in via diretta alcuna prova privilegiata in ordine all'esistenza di un accordo anticoncorrenziale ancora in essere all'epoca della fideiussione oggetto di causa, rilasciata nel 2016.
Ebbene, l'opposta non ha soddisfatto il proprio onere, ad esempio producendo copie di fideiussioni specifiche coeve rilasciate da istituti di credito.
L'opposta, dal canto proprio, ha, invece, prodotto una fideiussione non contenente le stesse clausole
(doc. 14).
In punto di quantum, il conto corrente, al 30/6/2017, data di scadenza della fideiussione, aveva un saldo negativo superiore alla somma oggetto di ingiunzione, poi ridottosi per il pagamento eseguito il
3/7/2017 da un terzo.
4) Estinzione del credito da fideiussione
L'opponente ( sostiene, infine, che un terzo (la Immobilcap s.r.l.) avrebbe adempiuto il Parte_1 debito nei confronti del debitore principale (la Quadrifoglio 2000 s.r.l.) in ragione del quale il primo
(cui era riferibile la Immobilcap s.r.l.) aveva rafforzato l'obbligazione di pagamento.
Tale circostanza, tuttavia, non ha l'invocata efficacia estintiva, posto che l'opponente non ha garantito l'adempimento delle obbligazioni della Immobilcap s.r.l., ma l'obbligazione derivante dall'apertura di credito concessa alla Quadrifoglio 2000 s.r.l., rimasta insoluta.
§§§
Resta da osservare che l'eventuale ammissione delle istanze di prova orale formulate dall'opponente non avrebbe potuto mutare l'esito del giudizio.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
pagina 5 di 6 Quanto alle spese di lite, parte opponente va condannata, in base al principio della soccombenza, alla rifusione di quelle sostenute dall'opposta (comprese le spese della mediazione), che si liquidano in conformità ai parametri tra minimi e medi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, stante la natura documentale della controversia. Quanto alla fase decisionale, la condanna va disposta in favore della
(sola) intervenuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1860/2023 del
14/12/2023 di questo tribunale;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate in €208,62 per spese anticipate ed €4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte intervenuta, liquidate in €1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 25/06/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 6 di 6