Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 12/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00490/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00156/2024 REG.RIC.
N. 00157/2024 REG.RIC.
N. 00163/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, con domicilio digitale ex artt. 25, co. 2 c.p.a. e 16- sexies d.l 18/12/2012 n. 179 come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Pavia, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, con domicilio digitale ex artt. 25, co. 2 c.p.a. e 16-sexies d.l 18/12/2012 n. 179 come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Pavia, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, con domicilio digitale ex artt. 25, co. 2 c.p.a. e 16-sexies d.l 18/12/2012 n. 179 come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Pavia, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione del -OMISSIS- a mezzo del quale è stato avviato nei confronti di -OMISSIS- un procedimento disciplinare.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che sussistono i presupposti ex art. 70 c.p.a. per la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe, giacché essi hanno il medesimo contenuto materiale e sono diretti all’annullamento della medesima determinazione amministrativa;
Considerato che il ricorrente non risulta provvisto dell’abilitazione speciale per esercitare l’ufficio di difensore e non risulta iscritto all’albo degli avvocati, e nondimeno ha proposto l’impugnazione senza l’assistenza di un avvocato in una materia non ricompresa tra quelle per le quali l’art. 23 c.p.a. ammette la difesa personale della parte;
Ritenuto dunque che, rispetto agli ulteriori profili di inammissibilità ravvisabili, assuma portata assorbente e priorità logico-giuridica il difetto di jus postulandi , rilevabile d’ufficio dal Tribunale ( ex permultis TAR Lazio (Roma), Sez. II, 14/03/2023 n. 4491; TAR Piemonte, Sez. II, 06/02/2019, n. 141);
Osservato che all’udienza pubblica del 18/02/2025 la Presidente ha reso, mediante annotazione a verbale, l’avviso ex art. 73, co. 3 c.p.a., in ordine alla sussistenza del rilevato profilo di inammissibilità del ricorso;
Ritenuto non si debba dar luogo a pronuncia sulle spese, non essendo costituita in giudizio l’Amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Dichiara irripetibili le spese di lite sopportate dal ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.