Articolo 26 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 25Articolo 27
Versione
6 maggio 1952
Art. 26.
(Revoca e decadenza della concessione)


La revoca e la decadenza della concessione a norma dell'articolo 48 del codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa.
Nel caso previsto dall'articolo 47, lettera d), del codice, la decadenza e' pronunciata sentita l'intendenza di finanza.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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