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3 agosto 1950
3 agosto 1950
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per provvedere all'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia.
E' autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per provvedere all'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia.