Art. 1.
E' autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per provvedere all'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia.
E' autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per provvedere all'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia.