Articolo 1 della Legge 28 giugno 1950, n. 541
Articolo 2
Versione
3 agosto 1950
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per provvedere all'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia.
Entrata in vigore il 3 agosto 1950