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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/12/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 612/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani – Sez. Civile- in persona della Giudice Onorario Dott.ssa Adele
Pipitone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 443 del 2023 R.G. Affari Civili Contenziosi promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Trapani nella via G. B. Fardella, 6 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv. come da procura in atti Parte_2
Opponente
Contro
(già ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_1 tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. REA n. 420580, PI , P.IVA_1 P.IVA_2 autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, Prot. n. 0757078/18, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Banca IFIS S.p.A., e per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio di Venezia – Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 in data 09/12/2020, la Persona_1 [...]
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Controparte_2
Avv.ti Lucio Ghia e Enrica Maria Ghia
Opposto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
L'opposizione proposta va accolta, con conseguente revoca del d.i. opposto, seppur per le argomentazioni che seguono.
Il presente giudizio scaturisce dall'opposizione proposta avverso il d.i. n. 828/2022 notificato all'odierno opponente in data 09.01.2023, emesso dal Tribunale di Trapani su istanza della società per la cartolarizzazione dei crediti, cessionaria dei crediti vantati da da cui è scaturito l'ingiunzione di pagamento per il credito preteso e pari Controparte_3 ad €.6.376,35, oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla domanda e fino all'effettivo pagamento ed oltre le spese legali liquidate in via monitoria, oltre IVA, CPA e spese generali.
L'opponente ha contestato, in via preliminare: a) la sussistenza di una titolarità del credito azionato in capo alla società opposta;
b) La carenza e la inidoneità probatoria della produzione documentale a corredo del ricorso monitorio, mancando, invero, la prova della
1 r.g. 612/2010
fonte del credito;
c) Il quantum richiesto e la modalità di determinazione dello stesso nonché la sussistenza in capo alla odierna opposta di un rituale ius postulandi.
Contestava, inoltre, la produzione documentale, ritenuta carente sotto il profilo probatorio.
L'istituto istante, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle eccezioni proposte, con la conseguente conferma del d.i. opposto.
****
Come noto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore in senso sostanziale (cfr. Trib. Roma, Sez. X, n. 1434/2015; v anche Cass. Civ. Sez. VI – III, Ordinanza n. 5915/2011), permanendo l'onere, in capo all'attore del giudizio di opposizione, di provare la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'altrui pretesa, in ossequio del principio dell'onere della prova ex art. 2697
c.c..
Peraltro, è pacifico che la produzione documentale addotta a sostengo dell'ingiunzione, ancorché sufficiente all'emissione del provvedimento richiesto ex art. 633
c.p.c., ove contestata nell'eventuale giudizio di merito, importa, per parte opposta – attore in senso sostanziale – l'onere di fornire ogni e necessaria prova, anche documentale, a sostengo della propria pretesa creditoria
Occorre esaminare preliminarmente la questione, potenzialmente assorbente, della legittimazione dell'opposta.
La titolarità del diritto attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare e, qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che
l'attore ha l'onere di allegare e di provare”. Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche Cassazione civile, 20/05/2020, n. 9253). Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. capi 64-65 della sentenza Cass.
Sez. Un. 16/2/2016 cit.).
Nel caso di specie, la questione della legittimazione attiva è stata oggetto di specifica contestazione da parte opponente e, per l'effetto, la prova del trasferimento del credito attiene dunque, certamente, ad un problema di legittimazione, la cui prova grava sul cessionario.
2 r.g. 612/2010
La questione, tra l'altro, è amplificata in tema di cartolarizzazioni del settore bancario, a causa della frequenza accentuata del fenomeno: invalse sono, nella pratica degli istituti di credito, le operazioni di cartolarizzazione con cessione in blocco di crediti, contemplate e regolate dall'art. 58 T.u.b., il quale impone speciali forme di pubblicità alle relative operazioni, onerando espressamente la banca cessionaria di dare avviso della cessione in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle
Imprese.
Nonostante le peculiarità dell'operazione economica, le cartolarizzazioni non smarriscono l'originaria natura di cessione del credito, al cui istituto sono pur sempre riconducibili, e le richiamate dimensioni del fenomeno non consentono, comunque, di derogare ai principi generali di cui agli artt. 1260 ss. c.c. prescritti per le cessioni del credito.
Anche le cessioni in blocco, infatti, sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale e a contenuto traslativo intercorrente tra cedente e cessionario, senza che abbia alcun rilievo l'adesione eventualmente manifestata da parte del terzo ceduto.
La notifica al debitore ceduto non costituisce, infatti, elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare, così, l'insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, secondo il dettato dell'art. 1264 c.c.
In mancanza di rituale comunicazione, al debitore è consentito di effettuare il pagamento con pieno effetto liberatorio nei confronti del cedente, perché la cessione da lui ignorata non può essere a lui opponibile, senza che questa circostanza infici in alcun modo la validità della cessione conclusa separatamente dalle parti.
L'eventuale comunicazione consente, al più, al debitore ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto, individuando il legittimo contraddittore del rapporto, ma, di contro, la sua omissione non priva di efficacia la cessione intercorsa tra le parti (così Trib. Roma, 15/09/2015, n.18158; Cass. 17/1/2001, n. 575;
Cass. 6/8/1999, n. 8485).
La conclusione del contratto è, in ogni caso, una circostanza eterogenea rispetto alla sua successiva comunicazione ed alla sua pubblicità.
In applicazione dei principi generali summenzionati, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, strumento equipollente alla comunicazione diretta al singolo soggetto interessato – debitore ceduto -, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (cfr. Tribunale Lecce, 19/2/2021).
La pubblicazione ai sensi dell'art. 58 T.u.b svolge, così, la più limitata funzione di notiziare il pubblico della già avvenuta cessione e, al tempo stesso, di agevolarne la comunicazione nei confronti della molteplicità di debitori ceduti ai sensi dell'art. 1264 c.c., proprio in considerazione ed a ragione delle dimensioni della operazione economica (art. 58 comma
3 r.g. 612/2010
4 T.u.b.). Come osservato in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, “la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste” (Cassazione civile, 28/02/2020, n. 5617).
Dall'avviso in Gazzetta Ufficiale, invece, non è possibile evincere con certezza la conclusione e il contenuto della convenzione tra le parti.
L'adozione di modalità pubblicitarie unitarie e standardizzate suggeriscono, di sovente, una individuazione dei crediti mediante criteri ampi ed elastici, anche per le esigenze di riservatezza connesse a tali forme di pubblicità, che non consentono di accertare l'inclusione del singolo credito tra quelli ceduti.
Appare con ogni evidenza, allora, come l'avviso in Gazzetta Ufficiale non possa fornire la prova negoziale dell'esistenza e del contenuto della convenzione tra le parti.
Depongono in tal senso sia un argomento letterale, sia un argomento sistematico.
Secondo la lettera dell'art. 58 T.u.b., comma 2, “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione”, sul presupposto che la conclusione del contratto a contenuto traslativo necessariamente preceda gli adempimenti pubblicitari.
Secondo una interpretazione sistematica, tra l'altro, sarebbe irragionevole ipotizzare una deroga agli ordinari principi stabiliti per la disciplina del rapporto obbligatorio e per la prova in giudizio dei titoli negoziali in ragione della natura del credito e della qualità dei soggetti coinvolti.
Emerge allora, con ogni evidenza, la necessità di produrre il contratto di cessione al fine di fornire la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della legittimazione della stessa ad agire in giudizio per un credito altrui, in ordine a ciascuna delle cessioni intervenute.
Sul punto, un condivisibile orientamento della giurisprudenza più recente, al quale la scrivente intende prestare adesione, ha evidenziato l'inattitudine dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale a fornire la prova negoziale del credito e l'inclusione dello stesso all'interno della cessione, gravando, in ogni caso, sul creditore che agisce, l'onere di dimostrare l'attuale titolarità del credito per cui è causa.
A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che “la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione 'in blocco' dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che
è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. civ., 29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. civ.
28/2/2020; Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954).
Analogamente, è stato affermato che “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima” e ciò perché “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la
4 r.g. 612/2010
prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” pertanto la questione si pone su un piano squisitamente probatorio, che è riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito (così Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780; Cass. Civ.
13/9/2018, n. 22268).
Tale orientamento fa leva sulla distinzione tra “l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione” e la “prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (cfr. Cass. 2780/2019).
Più di recente Cass.24798/2020 ha statuito che in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto.
Sulla scia della giurisprudenza di legittimità, anche la giurisprudenza di merito è incline a negare all'estratto di il valore di prova della cessione, che deve essere sempre CP_4 dedotta in via documentale mediante l'allegazione del relativo contratto (Tribunale
Cassino, 15/11/2022, n.1528, Tribunale Firenze, 01/08/2022, n.2314, Tribunale Napoli,
22/4/2021, Tribunale Locri, 10/06/2021, n.461; Tribunale Civitavecchia, 08/01/2021; Tribunale
Benevento, 21/01/2021; Tribunale Catanzaro, 22/11/2020; Tribunale Avezzano, 03/07/2020).
Tra l'altro, anche a voler accedere alla ricostruzione che l'avviso in Gazzetta Ufficiale sia sostanzialmente riproduttivo del contenuto del contratto, l'individuazione dell'oggetto della cessione sarebbe esposta ad un inevitabile deficit di determinatezza, per l'indicazione di criteri dal contenuto vago e generico, che sfuggono al concetto di determinabilità di cui all'art. 1346 c.c. In ogni caso, graverebbe sul creditore che intende farne proprio il contenuto, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui si agisce nelle categorie individuate dall'avviso di cessione (cfr. Cass. civ. 23/02/2018, n. 4453).
Si ribadisce, infatti, come gravi sulla società che intenda opporre la qualifica di successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre quei documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco (come già ricordato Cass. civ., 05/11/2020, n. 24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384;
Tribunale di Bologna 17/07/2023).
Occorre, ancora, che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non sia assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali siano i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384 e
Tribunale di Bologna 17/07/2023).
5 r.g. 612/2010
Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, - a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto – è un elemento costituto della domanda ed attiene al merito della decisione, insorgendo, quindi, in capo a colui che agisce, uno specifico onere di allegazione e di prova, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (Cass. 2951/2016).
La circostanza che l'opposta possa avere legittimazione ad agire non comporta, per ciò stesso, anche la sussistenza della legittimazione sostanziale in ordine al credito controverso, essendo, le due posizioni, ontologicamente differenti.
Si può ritenere, quindi, che la prova principi per la banca relativa all'inclusione del credito fra quelli di cui alla cessione in blocco e sicuramente il contratto di cessione.
Si ricorda, sul punto, anche in base ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, che l'attore, - che nel giudizio di opposizione risulta essere parte opposta – in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2967 c.c. è esonerato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egente probatione per i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass.
15759/2014), principio che, applicato alla fattispecie delle operazioni di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 D.lgs.385/1993, impone al cessionario di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione di cessione, in tal modo dovendosi fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr. ancora Cass.
24798/2020; Cass. 5617/2020).
Tanto premesso in diritto, alla luce degli elementi fattuali e documentali allegati, deve ritenersi che tale prova difetti nella fattispecie in esame.
Invero, la società opposta ha allegato, in prima istanza, l'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed un documento chiamato stralcio elenco crediti ceduti (doc. allegato alla memoria n.2); tale ultima allegazione è un documento informale, che si compone di 830 pagine, in cui sono inseriti una serie di numeri e di importi, che potrebbe afferire, a bene vedere, a qualsivoglia cessione e non è, con specifica evidenza, funzionale a quella oggetto dei rapporti e;
peraltro, CP_3 Controparte_1
è appena il caso di rilevare, come la produzione in giudizio del contratto di cessione in lingua inglese, - che non è la lingua degli atti processuali di questo giudizio -, non consente nemmeno di ritenere provata la cessione del credito oggetto di accertamento, non avendo, parte opposta, assolto all'onere probatorio ex art.2967 c.c.; ed ancora, circostanza dirimente, è rappresentata dal mancato rinvenimento, nella documentazione prodotta a corredo del decreto ingiuntivo, del contratto di cessione che sarebbe stato concluso fra e , soggetto originariamente titolare e contraente CP_3 CP_5 del rapporto di finanziamento da cui ha avuto origine il credito per cui è causa.
Ne discende che, in assenza di sufficienti elementi idonei a fondare la titolarità del rapporto di credito preteso da parte opposta, il decreto ingiuntivo va revocato.
6 r.g. 612/2010
La trattazione di ogni altra domanda ed eccezione risulta assorbita dalla statuizione che precede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
D.M.55/2014 e successive modifiche, ai valori medi, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa:
- Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il D.I. n.828/2022;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in €.2.950,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Trapani all'esito della camera di consiglio del 11.12.2025
La g.i.
Dott.ssa Adele Pipitone
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani – Sez. Civile- in persona della Giudice Onorario Dott.ssa Adele
Pipitone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 443 del 2023 R.G. Affari Civili Contenziosi promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Trapani nella via G. B. Fardella, 6 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv. come da procura in atti Parte_2
Opponente
Contro
(già ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_1 tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. REA n. 420580, PI , P.IVA_1 P.IVA_2 autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, Prot. n. 0757078/18, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Banca IFIS S.p.A., e per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio di Venezia – Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 in data 09/12/2020, la Persona_1 [...]
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Controparte_2
Avv.ti Lucio Ghia e Enrica Maria Ghia
Opposto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
L'opposizione proposta va accolta, con conseguente revoca del d.i. opposto, seppur per le argomentazioni che seguono.
Il presente giudizio scaturisce dall'opposizione proposta avverso il d.i. n. 828/2022 notificato all'odierno opponente in data 09.01.2023, emesso dal Tribunale di Trapani su istanza della società per la cartolarizzazione dei crediti, cessionaria dei crediti vantati da da cui è scaturito l'ingiunzione di pagamento per il credito preteso e pari Controparte_3 ad €.6.376,35, oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla domanda e fino all'effettivo pagamento ed oltre le spese legali liquidate in via monitoria, oltre IVA, CPA e spese generali.
L'opponente ha contestato, in via preliminare: a) la sussistenza di una titolarità del credito azionato in capo alla società opposta;
b) La carenza e la inidoneità probatoria della produzione documentale a corredo del ricorso monitorio, mancando, invero, la prova della
1 r.g. 612/2010
fonte del credito;
c) Il quantum richiesto e la modalità di determinazione dello stesso nonché la sussistenza in capo alla odierna opposta di un rituale ius postulandi.
Contestava, inoltre, la produzione documentale, ritenuta carente sotto il profilo probatorio.
L'istituto istante, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle eccezioni proposte, con la conseguente conferma del d.i. opposto.
****
Come noto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore in senso sostanziale (cfr. Trib. Roma, Sez. X, n. 1434/2015; v anche Cass. Civ. Sez. VI – III, Ordinanza n. 5915/2011), permanendo l'onere, in capo all'attore del giudizio di opposizione, di provare la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'altrui pretesa, in ossequio del principio dell'onere della prova ex art. 2697
c.c..
Peraltro, è pacifico che la produzione documentale addotta a sostengo dell'ingiunzione, ancorché sufficiente all'emissione del provvedimento richiesto ex art. 633
c.p.c., ove contestata nell'eventuale giudizio di merito, importa, per parte opposta – attore in senso sostanziale – l'onere di fornire ogni e necessaria prova, anche documentale, a sostengo della propria pretesa creditoria
Occorre esaminare preliminarmente la questione, potenzialmente assorbente, della legittimazione dell'opposta.
La titolarità del diritto attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare e, qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che
l'attore ha l'onere di allegare e di provare”. Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche Cassazione civile, 20/05/2020, n. 9253). Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. capi 64-65 della sentenza Cass.
Sez. Un. 16/2/2016 cit.).
Nel caso di specie, la questione della legittimazione attiva è stata oggetto di specifica contestazione da parte opponente e, per l'effetto, la prova del trasferimento del credito attiene dunque, certamente, ad un problema di legittimazione, la cui prova grava sul cessionario.
2 r.g. 612/2010
La questione, tra l'altro, è amplificata in tema di cartolarizzazioni del settore bancario, a causa della frequenza accentuata del fenomeno: invalse sono, nella pratica degli istituti di credito, le operazioni di cartolarizzazione con cessione in blocco di crediti, contemplate e regolate dall'art. 58 T.u.b., il quale impone speciali forme di pubblicità alle relative operazioni, onerando espressamente la banca cessionaria di dare avviso della cessione in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle
Imprese.
Nonostante le peculiarità dell'operazione economica, le cartolarizzazioni non smarriscono l'originaria natura di cessione del credito, al cui istituto sono pur sempre riconducibili, e le richiamate dimensioni del fenomeno non consentono, comunque, di derogare ai principi generali di cui agli artt. 1260 ss. c.c. prescritti per le cessioni del credito.
Anche le cessioni in blocco, infatti, sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale e a contenuto traslativo intercorrente tra cedente e cessionario, senza che abbia alcun rilievo l'adesione eventualmente manifestata da parte del terzo ceduto.
La notifica al debitore ceduto non costituisce, infatti, elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare, così, l'insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, secondo il dettato dell'art. 1264 c.c.
In mancanza di rituale comunicazione, al debitore è consentito di effettuare il pagamento con pieno effetto liberatorio nei confronti del cedente, perché la cessione da lui ignorata non può essere a lui opponibile, senza che questa circostanza infici in alcun modo la validità della cessione conclusa separatamente dalle parti.
L'eventuale comunicazione consente, al più, al debitore ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto, individuando il legittimo contraddittore del rapporto, ma, di contro, la sua omissione non priva di efficacia la cessione intercorsa tra le parti (così Trib. Roma, 15/09/2015, n.18158; Cass. 17/1/2001, n. 575;
Cass. 6/8/1999, n. 8485).
La conclusione del contratto è, in ogni caso, una circostanza eterogenea rispetto alla sua successiva comunicazione ed alla sua pubblicità.
In applicazione dei principi generali summenzionati, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, strumento equipollente alla comunicazione diretta al singolo soggetto interessato – debitore ceduto -, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (cfr. Tribunale Lecce, 19/2/2021).
La pubblicazione ai sensi dell'art. 58 T.u.b svolge, così, la più limitata funzione di notiziare il pubblico della già avvenuta cessione e, al tempo stesso, di agevolarne la comunicazione nei confronti della molteplicità di debitori ceduti ai sensi dell'art. 1264 c.c., proprio in considerazione ed a ragione delle dimensioni della operazione economica (art. 58 comma
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4 T.u.b.). Come osservato in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, “la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste” (Cassazione civile, 28/02/2020, n. 5617).
Dall'avviso in Gazzetta Ufficiale, invece, non è possibile evincere con certezza la conclusione e il contenuto della convenzione tra le parti.
L'adozione di modalità pubblicitarie unitarie e standardizzate suggeriscono, di sovente, una individuazione dei crediti mediante criteri ampi ed elastici, anche per le esigenze di riservatezza connesse a tali forme di pubblicità, che non consentono di accertare l'inclusione del singolo credito tra quelli ceduti.
Appare con ogni evidenza, allora, come l'avviso in Gazzetta Ufficiale non possa fornire la prova negoziale dell'esistenza e del contenuto della convenzione tra le parti.
Depongono in tal senso sia un argomento letterale, sia un argomento sistematico.
Secondo la lettera dell'art. 58 T.u.b., comma 2, “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione”, sul presupposto che la conclusione del contratto a contenuto traslativo necessariamente preceda gli adempimenti pubblicitari.
Secondo una interpretazione sistematica, tra l'altro, sarebbe irragionevole ipotizzare una deroga agli ordinari principi stabiliti per la disciplina del rapporto obbligatorio e per la prova in giudizio dei titoli negoziali in ragione della natura del credito e della qualità dei soggetti coinvolti.
Emerge allora, con ogni evidenza, la necessità di produrre il contratto di cessione al fine di fornire la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della legittimazione della stessa ad agire in giudizio per un credito altrui, in ordine a ciascuna delle cessioni intervenute.
Sul punto, un condivisibile orientamento della giurisprudenza più recente, al quale la scrivente intende prestare adesione, ha evidenziato l'inattitudine dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale a fornire la prova negoziale del credito e l'inclusione dello stesso all'interno della cessione, gravando, in ogni caso, sul creditore che agisce, l'onere di dimostrare l'attuale titolarità del credito per cui è causa.
A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che “la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione 'in blocco' dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che
è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. civ., 29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. civ.
28/2/2020; Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954).
Analogamente, è stato affermato che “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima” e ciò perché “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la
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prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” pertanto la questione si pone su un piano squisitamente probatorio, che è riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito (così Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780; Cass. Civ.
13/9/2018, n. 22268).
Tale orientamento fa leva sulla distinzione tra “l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione” e la “prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (cfr. Cass. 2780/2019).
Più di recente Cass.24798/2020 ha statuito che in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto.
Sulla scia della giurisprudenza di legittimità, anche la giurisprudenza di merito è incline a negare all'estratto di il valore di prova della cessione, che deve essere sempre CP_4 dedotta in via documentale mediante l'allegazione del relativo contratto (Tribunale
Cassino, 15/11/2022, n.1528, Tribunale Firenze, 01/08/2022, n.2314, Tribunale Napoli,
22/4/2021, Tribunale Locri, 10/06/2021, n.461; Tribunale Civitavecchia, 08/01/2021; Tribunale
Benevento, 21/01/2021; Tribunale Catanzaro, 22/11/2020; Tribunale Avezzano, 03/07/2020).
Tra l'altro, anche a voler accedere alla ricostruzione che l'avviso in Gazzetta Ufficiale sia sostanzialmente riproduttivo del contenuto del contratto, l'individuazione dell'oggetto della cessione sarebbe esposta ad un inevitabile deficit di determinatezza, per l'indicazione di criteri dal contenuto vago e generico, che sfuggono al concetto di determinabilità di cui all'art. 1346 c.c. In ogni caso, graverebbe sul creditore che intende farne proprio il contenuto, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui si agisce nelle categorie individuate dall'avviso di cessione (cfr. Cass. civ. 23/02/2018, n. 4453).
Si ribadisce, infatti, come gravi sulla società che intenda opporre la qualifica di successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre quei documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco (come già ricordato Cass. civ., 05/11/2020, n. 24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384;
Tribunale di Bologna 17/07/2023).
Occorre, ancora, che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non sia assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali siano i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n. 1384 e
Tribunale di Bologna 17/07/2023).
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Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, - a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto – è un elemento costituto della domanda ed attiene al merito della decisione, insorgendo, quindi, in capo a colui che agisce, uno specifico onere di allegazione e di prova, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (Cass. 2951/2016).
La circostanza che l'opposta possa avere legittimazione ad agire non comporta, per ciò stesso, anche la sussistenza della legittimazione sostanziale in ordine al credito controverso, essendo, le due posizioni, ontologicamente differenti.
Si può ritenere, quindi, che la prova principi per la banca relativa all'inclusione del credito fra quelli di cui alla cessione in blocco e sicuramente il contratto di cessione.
Si ricorda, sul punto, anche in base ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, che l'attore, - che nel giudizio di opposizione risulta essere parte opposta – in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2967 c.c. è esonerato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egente probatione per i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass.
15759/2014), principio che, applicato alla fattispecie delle operazioni di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 D.lgs.385/1993, impone al cessionario di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione di cessione, in tal modo dovendosi fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr. ancora Cass.
24798/2020; Cass. 5617/2020).
Tanto premesso in diritto, alla luce degli elementi fattuali e documentali allegati, deve ritenersi che tale prova difetti nella fattispecie in esame.
Invero, la società opposta ha allegato, in prima istanza, l'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed un documento chiamato stralcio elenco crediti ceduti (doc. allegato alla memoria n.2); tale ultima allegazione è un documento informale, che si compone di 830 pagine, in cui sono inseriti una serie di numeri e di importi, che potrebbe afferire, a bene vedere, a qualsivoglia cessione e non è, con specifica evidenza, funzionale a quella oggetto dei rapporti e;
peraltro, CP_3 Controparte_1
è appena il caso di rilevare, come la produzione in giudizio del contratto di cessione in lingua inglese, - che non è la lingua degli atti processuali di questo giudizio -, non consente nemmeno di ritenere provata la cessione del credito oggetto di accertamento, non avendo, parte opposta, assolto all'onere probatorio ex art.2967 c.c.; ed ancora, circostanza dirimente, è rappresentata dal mancato rinvenimento, nella documentazione prodotta a corredo del decreto ingiuntivo, del contratto di cessione che sarebbe stato concluso fra e , soggetto originariamente titolare e contraente CP_3 CP_5 del rapporto di finanziamento da cui ha avuto origine il credito per cui è causa.
Ne discende che, in assenza di sufficienti elementi idonei a fondare la titolarità del rapporto di credito preteso da parte opposta, il decreto ingiuntivo va revocato.
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La trattazione di ogni altra domanda ed eccezione risulta assorbita dalla statuizione che precede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
D.M.55/2014 e successive modifiche, ai valori medi, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa:
- Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il D.I. n.828/2022;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in €.2.950,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Trapani all'esito della camera di consiglio del 11.12.2025
La g.i.
Dott.ssa Adele Pipitone
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