Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 10/06/2025, n. 11278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11278 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11278/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05215/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5215 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Savarese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di destituzione ai sensi dell'art. 6, comma 2 D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, lett. a), b), c) e comma 3, lett. a) notificato all'odierno ricorrente in data 16 febbraio 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 16 aprile 2021 il ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stata disposta la sua destituzione dal servizio.
Parte ricorrente premette di aver sempre svolto il proprio lavoro con professionalità e serietà tanto che nel novembre 2006 gli è stata attribuita la qualifica di Comandante del Reparto Scorte e Sicurezza del Ministero della Giustizia.
A partire dal 2009, tuttavia, la sua carriera è stata improvvisamente stroncata, probabilmente quale ritorsione della sua attività sindacale, ed è stato oggetto di un progressivo demansionamento dal quale è derivato uno stato -OMISSIS- con ripercussioni sulla vita lavorativa, familiare e sociale.
Tali condizioni di salute hanno reso necessario un lungo periodo di congedo per malattia. Solo nel marzo 2012 il ricorrente è rientrato in servizio.
Già nel 2011 è stato coinvolto in un procedimento penale nel quale gli venivano contestati i reati di cui agli artt. 612 bis e 640 c.p.
Rientrato in servizio, è stato prima distaccato presso la casa circondariale di -OMISSIS- per incompatibilità ambientale (-OMISSIS-) e gli è stata poi irrogata, con decreto del -OMISSIS-, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 2/30 di una mensilità dello stipendio.
A seguito della condanna per i reati di cui agli artt. 612 bis e 640 c.p. è stato sospeso dal servizio ed è stato infine destituito con il provvedimento qui impugnato.
I provvedimenti “punitivi” adottati nei suoi confronti sarebbero, pertanto, ben quattro.
Il ricorrente lamenta la illegittimità dei provvedimenti di cui sopra sotto i seguenti profili:
Eccesso di potere per contraddittorietà, omessa considerazione di circostanze essenziali e illogicità nell’adozione della misura del provvedimento di destituzione; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nell’applicazione dell’art. 6 d. Lgs. 30 ottobre 1992 n. 449
1) Il ricorrente lamenta di essere stato destinatario di un cumulo di sanzioni disciplinari spropositato ( trasferimento, sospensione, destituzione ).
Trattandosi di provvedimenti discrezionali, avrebbero richiesto la ponderazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, che consentisse di perseguire l’interesse pubblico con il minor sacrificio possibile per il privato.
Nel caso di specie, la decisione del Ministero di sospendere il ricorrente, trattandosi di una scelta facoltativa e non vincolata, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del d.lgs. 449/1992, sarebbe viziata sotto il profilo dell’eccesso di potere non avendo il ministero valutato possibili soluzioni alternative alla sospensione, comunque idonee al raggiungimento dello scopo.
Il ricorrente, peraltro, per le stesse ragioni poste a fondamento dei successivi provvedimenti sanzionatori, era già stato trasferito presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-.
Anche il provvedimento di destituzione sarebbe stato adottato, così come il provvedimento di sospensione, senza contemperare le esigenze del lavoratore con le esigenze del regolare e corretto svolgimento dell’attività amministrativa nonché con l’eventuale pregiudizio per il prestigio dell’amministrazione.
E ciò, nonostante l’atteggiamento collaborativo mostrato dal ricorrente che, con nota del 17 marzo 2020, si era reso disponibile a rientrare in servizio per far fronte all’emergenza sanitaria.
Anche dopo il distacco presso la casa circondariale di -OMISSIS-, inoltre, il ricorrente avrebbe continuato a svolgere le sue funzioni con la massima serietà, dimostrando il suo attaccamento al corpo. come dimostrato dalle lettere di ringraziamento trasmesse al capo della DAP dalla dott.ssa -OMISSIS-.
2) Il ricorrente contesta, inoltre, la violazione del principio generale del “ne bis in idem” in quanto per i medesimi fatti l’amministrazione avrebbe adottato una quadrupla sanzione (trasferimento, sanzione pecuniaria, sospensione, destituzione).
La sospensione e la destituzione appaiono, pertanto, tanto più irragionevoli.
Il principio sarebbe comunque violato e conseguentemente il decreto di destituzione sarebbe nullo in quanto la destituzione è stata disposta per i medesimi fatti per i quali il -OMISSIS-era stato punito con il trasferimento e con la sanzione pecuniaria.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, versando in atti apposita relazione della competente Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio Disciplina con la quale:
- è stata eccepita, in via preliminare, la tardività delle censure proposte avverso i provvedimenti di allontanamento dalla sede di servizio per ragioni di incompatibilità ambientale all’epoca dell’abbandono del posto di servizio nel 2012, e di sospensione cautelare dal servizio, in data 2018, a seguito della condanna penale del -OMISSIS-alla pena di anni tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 612 bis, 81 e 640 comma 2, c.p.;
- è stata, altresì, dedotta l’infondatezza del ricorso.
3. All’udienza di smaltimento del 21 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso - in disparte i profili di inammissibilità delle censure laddove riferite ai provvedimenti di trasferimento per compatibilità ambientale e sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.lgs. n. 449/1992 - è infondato.
4.1. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, l’esercizio della discrezionalità amministrativa in materia disciplinare - con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla graduazione della sanzione - può essere sindacato in sede giurisdizionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza.
Nel caso in esame non può ritenersi abnorme o assolutamente sproporzionata la decisione assunta dall’Amministrazione, tenuto conto delle seguenti circostanze: a) i fatti contestati al ricorrente - e accertati con efficacia di giudicato all’esito del processo penale - appaiono di eccezionale gravità e tali da compromettere in maniera radicale e assoluta il rapporto fiduciario che deve necessariamente sussistere tra il dipendente e l’Amministrazione, tenuto conto, in particolare, della delicata natura propria delle funzioni svolte dal personale della Polizia NI; b) nessun rilievo possono assumere i precedenti attestati di servizio, sia in quanto (eventualmente) rilasciati senza che l’Amministrazione fosse a conoscenza del comportamento poi contestato all’interessato, sia in quanto la pregressa condotta positiva dell’interessato non può comunque incidere in alcun modo sul profondo ed eccezionale disvalore della condotta posta in essere e successivamente oggetto di valutazione disciplinare.
Deve, quindi, escludersi che possa sussistere il lamentato difetto di motivazione, avuto riguardo alle assorbenti argomentazioni sopra indicate, debitamente enunciate dall’Amministrazione e idonee a privare di qualsiasi rilievo ogni ulteriore circostanza . (Tar Catania, sez. III sentenza n. 1311 dell’11 giugno 2020, confermata dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 688 del 18 ottobre 2023).
Il provvedimento impugnato, infatti, richiamate le motivazioni poste a fondamento della proposta del Consiglio Centrale di Disciplina di irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione del servizio ha così motivato la sanzione irrogata: « la condotta del -OMISSIS-dal punto di vista disciplinare e accertata successivamente nel giudizio penale, si palesa non conforme alle regole di correttezza e di etica professionale non consona allo status di appartenete ad un Corpo dello Stato ed alla dignità delle funzioni di poliziotto penitenziario, che dotato delle qualifiche di ufficiale di p.g. e di p.s. è deputato a prevenire e reprimere i reati, anziché compierli in prima persona; Visto l’art. 10 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, secondo il quale il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto ad avere dentro e anche fuori dal servizio una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni in linea con quanto disposto dalla Raccomandazione Rec /20125 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul Codice Europeo di Etica per il personale penitenziario al paragrafo IV lett. B Integrità Punto 5. “Il personale penitenziario deve mantenere e promuovere standard elevati di onestà e di integrità personali”. … appare palese la violazione dei doveri sanciti per il personale del Corpo di Polizia NI dalla Legge 15 dicembre 1990, n 395, nonché di quelli generali di fedeltà e rettitudine, riconducibili all’art. 54 Cost., secondo comma, che impongono ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, non solo nell’ambito dell’ufficio, ma anche all’esterno, un comportamento rispettoso delle leggi e conforme alla morale; … la condotta posta in essere dal -OMISSIS-appare contrastare con il senso dell’onore e della morale contravvenendo ai doveri assunti con il giuramento avendo, peraltro, commesso i fatti in violazione dei doveri inerenti alla sua pubblica funzione di appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, dotato delle qualifiche di p.s. e di p.g.».
5.2. Non si configura altresì la violazione del principio del ne bis in idem in quanto i due provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dell’Ispettore -OMISSIS-(la sanzione pecuniaria e la destituzione) riguardano fatti storici diversi.
Ed infatti:
- la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 2/30 di una mensilità è stata irrogata al ricorrente, con provvedimento del -OMISSIS-, “per essersi allontanato in data -OMISSIS- dalla sede di servizio senza alcuna autorizzazione e senza timbrare il proprio badge” ;
- la sanzione disciplinare della destituzione è stata irrogata, invece, per le condotte accertate nel giudizio penale definito con sentenza di condanna alla pena di anni 3 di reclusione per i reati di cui agli artt. 612 bis, 81, 640, comma 2, n. 1 c.p. consistenti: “nell’aver, l’incolpato a Roma, nel corso degli anni 2011 e 2012, minacciato e molestato il -OMISSIS-della Polizia NI … e la di lui famiglia, con pluralità di telefonate (circa sessantotto) di breve durata, mute o contenenti minacce di morte, anche in ora serale e notturna, dirette all’utenza domestica, nonché mediante l’invio di missiva di accompagnamento dell’offerta di sedie a rotelle e materiale ortopedico. … scritto a caratteri cubitali sul muro di fronte all’abitazione del Commissario della Polizia NI … frasi ingiuriose e minacciose … Infine, sempre a Roma, nel corso dei mesi di maggio e giugno 2012, in più occasioni, l’incolpato si allontanava, dopo aver timbrato il cartellino in entrata, dal proprio posto di servizio, senza autorizzazione alcuna, per perpetrare le condotte descritte …”.
Sebbene in entrambi i provvedimenti si faccia riferimento all’allontanamento dalla sede di servizio senza autorizzazione, si tratta invero di condotte distinte (circoscritta ad un’unica occasione nel primo caso, reiterata nel corso dei mesi di maggio e giugno 2012 e finalizzata a porre in essere le ulteriori condotte illecite ivi descritte, nel secondo caso).
Non sussiste, altresì, la violazione del principio di ne bis in idem in relazione ai precedenti provvedimenti con cui è stato disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale e la sospensione dal servizio atteso che tali provvedimenti non hanno natura sanzionatoria.
5. In ragione di quanto rilevato, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.