Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 601/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 601/2024 promossa da :
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in GENOVA VIA SAN BARTOLOMEO DELLA CERTOSA n. 2/2, presso lo studio dell''avv. , (C.F. ) che la rappresenta e difende in forza di Parte_2 C.F._2 mandato in atti.
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3 in GENOVA VIA COLOMBO n. 12/10 presso lo studio dell''avv. (C.F. Parte_3
), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Dichiara di confermare la propria volontà non volersi riconciliare e chiede lo scioglimento, mediante sentenza parziale ed immediata, anche ex art. 187 cod. proc. civ., del matrimonio civile celebrato a Genova il 26/10/2006 con il Sig. come pure, considerati la specifica situazione dei figli, come Controparte_1 esposta e documentata nel presente atto salvo istruttoria orale nei termini fissandi, oltreché l'inadempimento del padre, la determinazione due distinti assegni di mantenimento a favore della prole non autosufficiente, fino alla concorrenza di € 300,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT, con conferma delle condizioni della separazione di cui ai punti b1) e b3). Vinte le spese"
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Dichiarare, se ritenuta incompatibile con la procedura ex art. 473-bis.49 c.p.c., la improcedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio incardinata contestualmente alla domanda di separazione, essendo venuto meno il consenso alla firma delle condizioni congiunte da parte della ricorrente sig.ra ; Parte_1
- In subordine, vista la permanente volontà in capo al sig. di addivenire allo CP_1 scioglimento del matrimonio, pronunciare sentenza sullo status rimettendo la causa in istruttoria per quanto concerne le condizioni di mantenimento dei figli maggiorenni e Persona_1 Persona_2
- In tale secondo caso, accogliere le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione del 09.05.2024 e nella seconda memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. depositate nel procedimento di separazione, stabilendo che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto in merito al reciproco mantenimento;
porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei due figli maggiorenni e in misura non superiore ad € Persona_1 Persona_2
100,00 per ciascun figlio e, così, complessivamente € 200,00, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica e tenuto conto altresì dell'età e della attuale situazione di entrambi i ragazzi, autorizzando il versamento da parte del padre in via diretta alla primogenita e, invece, in favore della madre per quanto concerne il mantenimento del figlio Persona_1
porre a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie di cui al Documento di Persona_2
Orientamento Uniforme di Codesto Tribunale del 15.09.2016, nella misura del 50% ciascuno;
- Con il favore di spese e compensi e la conferma del sig. all'ammissione al Patrocinio CP_1
a spese dello Stato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.01.2024 la signora allegava Parte_1 che in data 22.01.1992 aveva contratto matrimonio con il convenuto in GENOVA il 26.10.2006 come da certificato anagrafico di matrimonio del 04.10.2023; che dall'unione erano nati due figli,
[...]
nata il [...] e nato il [...]; Persona_3 Persona_4 che la comunione materiale e spirituale veniva meno per le ragioni meglio esposte nell'atto, onde chiedeva pronunciarsi sentenza di separazione dal marito e, maturati i relativi termini, sentenza di divorzio, sempre alle condizioni ivi indicate. Si costituiva il signor con comparsa del 09.05.2024 il quale si associava Controparte_1 alle domande di separazione e divorzio, ma formulava conclusioni difformi quanto alle relative condizioni.
Nelle more del procedimento le parti addivenivano ad un accordo sulle condizioni della separazione onde veniva emessa relativa sentenza con contestuale rimessione della causa in istruttoria per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il GD tratteneva la causa in decisone in punto status.
***
Devesi in primo luogo osservare che e' documentalmente provato che Parte_1
e si sposarono il 26/10/2006, con rito civile, in
[...] Controparte_1
Genova e che i predetti si sono poi separati come da Sentenza emessa da questo Tribunale di Genova il 18.07.2024.
Inoltre va rilevato: 1) che non e' stata eccepita l'interruzione della separazione, 2) che alla data di introduzione del presente giudizio era trascorso il prescritto periodo di ininterrotta separazione, 3) che non e' ravvisabile alcuna possibilita' di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla stregua delle esposte risultanze e considerazioni appare quindi evidente la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui alla legge 898/70; conseguentemente va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle odierne parti in causa.
Permanendo contrasto tra le parti in ordine alle relative condizioni, la causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
Sulle spese si provvedera' con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Genova il 26/10/2006 da
[...] nata in [...] il [...] e da nato Parte_1 Controparte_1 in Ecuador il 17.11.1969;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto n. 973 P. I Anno 2006).
c) dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Cosi' deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 04.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni