Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, fatti a New Delhi il 19 febbraio 1993.
Articolo 1 della Legge 14 luglio 1995, n. 319
Articolo 2
- Legge 14 luglio 1995, n. 319
Articolo 1 della Legge 14 luglio 1995, n. 319
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2 agosto 1995
2 agosto 1995