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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 124/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. , (c.f.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), (c.f. ), C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4
(c.f. ), tutti elettiv.te domiciliati in Parte_5 CodiceFiscale_5
Via F. Faranda 24, Messina, presso lo studio dell'Avv. Aldo Tigano che li rappresenta e difende per procura in atti, appellanti, contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona ddel legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, appellato contumace,
(p.i. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo del RTI costituito con e elettiv.te domiciliata in Via CP_3 Controparte_4 CP_5
Michele Amari 3/E, Sant'Agata di Militello (ME), presso lo studio dell'Avv.
Paolo Starvaggi che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata,
1 avente ad oggetto: proprietà (appello avverso la sentenza n. 7/22 R.S. del
Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 7 febbraio 2023 Parte_1 [...]
, e Parte_3 Parte_2 Parte_6 Parte_7
proponevano appello avverso la sentenza n. 7/22 R.S. con la quale il
[...]
Tribunale di Messina aveva rigettato la domanda di demolizione e dichiarato inammissibili le domande risarcitorie proposte nei confronti del CP_1
dagli odierni appellanti, condannando questi ultimi in solido al pagamento delle spese processuali. Gli appellanti, premesso di essere proprietari di fondi sui quali il in assenza di validi atti della procedura espropriativa (a seguito CP_1 di annullamento da parte dell'Autorità giudiziaria amministrativa), aveva realizzato dei capannoni, avevano chiesto la condanna del alla CP_1
demolizione dei predetti manufatti nonché al risarcimento dei danni subiti pari ai canoni indebitamente percepiti dal in forza dei contratti di locazione CP_1
stipulati aventi ad oggetto i capannoni, oltre al risarcimento dei danni loro derivati dal mancato utilizzo dei terreni.
Il giudice di primo grado ha rigettato le domande formulate dagli odierni appellanti evidenziando che gli stessi, all'esito di separati giudizi svolti innanzi al giudice civile ed ormai conclusi con sentenze passate in giudicato, avevano ottenuto la condanna del al risarcimento dei danni da loro subiti a CP_1
causa della irreversibile trasformazione dei fondi in questione, liquidati in misura pari al valore venale delle aree;
la proposizione di tali domande risarcitorie, accolte, aveva comportato l'implicita rinuncia dei proprietari al diritto dominicale sulle aree illegittimamente occupate e trasformate dal (c.d. rinuncia CP_1
abdicativa). La carenza di titolarità del diritto di proprietà sui fondi in questione in capo agli appellanti, quale naturale conseguenza delle pronunce ormai passate in giudicato, nonché l'avvenuta condanna del al pagamento, a favore CP_1
degli odierni appellanti, del valore venale delle aree occupate a titolo di integrale risarcimento dei danni subiti dai proprietari, ostava quindi all'accoglimento delle domande svolte in questa sede.
2 Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha adottato una decisione in contrasto con l'art. 42 bis DPR n. 327/01, come emerso anche dalle sentenze emesse dal T.A.R. Catania, ed ormai passate in giudicato, nei giudizi separatamente promossi da da e da Parte_1 Parte_7 [...]
e nei confronti del al fine di Parte_2 Parte_8 CP_1 accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal
[...]
sull'istanza presentata il 28 ed il 31 marzo 2008 Controparte_6
preordinata ad ottenere l'adozione di un provvedimento ex art. 43 D.P.R. n.
327/2001 delle aree di proprietà del ricorrente illegittimamente occupate. Nelle predette sentenze, emesse tra le stesse parti dell'odierno giudizio, il T.A.R. aveva chiarito che l'azione risarcitoria non accessoria ad un'azione di rivendicazione non può integrare gli estremi di una rinuncia abdicativa alla proprietà del terreno occupato, ciò in contrasto con quanto ritenuto dal Tribunale di Messina nella sentenza impugnata. Il giudice di primo grado aveva inoltre errato nel ritenere che le domande risarcitorie proposte dagli odierni appellanti nei precedenti giudizi civili integrassero una rinuncia implicita al diritto di proprietà sulle aree in contestazione senza considerare che il trasferimento della proprietà di beni immobili poteva avvenire solo all'esito di una manifestazione esplicita del proprietario o di un formale provvedimento amministrativo. Né poteva immaginarsi, come invece sostenuto dal giudice di prime cure, la perdita della proprietà delle aree in contestazione da parte degli odierni appellanti escludendo tuttavia che tale proprietà venisse acquistata dal Alla luce di tali CP_1
considerazioni, gli odierni appellanti dovevano considerarsi ancora proprietari delle aree in questione.
Con il secondo motivo di gravame, premessa la persistenza in capo agli appellanti del diritto dominicale sui terreni, si censurava il rigetto delle richieste risarcitorie formulate, avendo gli appellanti diritto a ricevere una percentuale dei proventi dello sfruttamento delle aree da parte del nonché a chiedere la CP_1
demolizione dei manufatti realizzati abusivamente. In ogni caso si chiedeva che la
Corte d'Appello tenesse conto delle pronunce, ormai passate in giudicato, emesse dal TAR Catania nei giudizi instaurati da da Parte_1 Parte_7
3 e da e nei confronti del Parte_7 Parte_2 Parte_8
CP_1
Quest'ultimo, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e deve esserne dichiarata la contumacia.
Si costituiva la eccependo il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e chiedendo il rigetto dell'appello e, comunque, la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali.
I motivi di appello, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
L'impugnazione proposta contesta, fondamentalmente, la ritenuta perdita del diritto dominicale in capo agli appellanti a seguito del riconoscimento in loro favore, con sentenze ormai passate in giudicato, del risarcimento dei danni subiti a causa della occupazione e trasformazione dei loro fondi da parte del CP_1
danni liquidati in misura pari al valore venale delle aree.
[...]
Secondo il giudice di prime cure, l'occupazione e la successiva trasformazione dei terreni da parte del in assenza di validi atti della procedura CP_1
espropriativa (c.d. occupazione usurpativa) avrebbero legittimato i proprietari o a chiedere la restituzione dei beni abusivamente occupati o a chiedere il risarcimento dei danni subiti pari al valore venale delle aree con conseguente rinuncia abdicativa al diritto dominicale sui fondi in questione. Avendo gli odierni appellanti optato per tale seconda tutela, riconosciuta loro con le sentenze ormai passate in giudicato, non potevano più ritenersi proprietari delle aree in questione con conseguente rigetto delle domande svolte in questa sede.
Il ragionamento deve essere condiviso, non spiegando alcun effetto in senso contrario le ricostruzioni, invero incompatibili, operate dal TAR Catania con le richiamate sentenze nn. 577/22, 578/22 e 590/22 R.S.
Preliminarmente si osserva che la fattispecie della c.d. rinuncia abdicativa è al centro di un acceso dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza, registrandosi pronunce contrastanti sul punto sia della giustizia amministrativa che di quella ordinaria.
La S.C., in una recente pronuncia (Cass. Civ. Sez. 1, n. 18142/22), ha espressamente confutato il diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza
4 amministrativa in materia, affermando il principio secondo cui “nei casi di occupazione acquisitiva e usurpativa, alla P.A. non è consentito negare al privato il risarcimento del danno preteso dal proprietario, invocando il mancato formale trasferimento nel proprio patrimonio del bene illegittimamente occupato, sul presupposto che il menzionato istituto sia stato ritenuto contrario ai principi costituzionali e della Cedu e, tuttavia, mantenendo il predetto bene nella propria disponibilità per destinarlo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico.
Ed infatti, l'Amministrazione non può imputare al privato danneggiato il mancato esperimento del rimedio restitutorio in forma specifica, che l'ordinamento interno ed internazionale gli accorda a tutela della proprietà, al fine di essere esonerata dall'obbligazione di risarcimento del danno per equivalente per la perdita della proprietà cui il privato - come si è già detto (sub 3.1) - implicitamente rinuncia proponendo la domanda di risarcimento per equivalente, in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre riservata al privato danneggiato
(Cass. n. 144 del 2020, n. 6301 del 2014).
Alcune recenti decisioni del giudice amministrativo (cfr. Cons. di Stato, Ad.
Pl., n. 2 del 2020) affermano invece che il trasferimento della proprietà del bene alla pubblica amministrazione non può essere l'effetto di una rinuncia abdicativa formulata dal soggetto privato, neppure sotto forma di domanda di risarcimento per il danno subito, atteso che il principio di legalità, di cui è espressione in materia l'art. 42 Cost. e rimarcato dalla Corte Edu, richiede una base legale certa perché si determini l'acquisto della proprietà in capo all'espropriante, base legale che l'ordinamento prevederebbe esclusivamente nel provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis t.u. espr., ovvero in un contratto traslativo. La conseguenza è che la scelta di acquisire il bene occupato ed utilizzato sine titulo o restituirlo sarebbe rimessa esclusivamente all'Autorità amministrativa (o al commissario ad acta), sicché né il giudice amministrativo né il proprietario potrebbero sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla competenza e alle responsabilità dell'Autorità individuata dall'art. 42-bis citato (di conseguenza, Cons. di Stato, sez. II, n. 6863 del 2020 ha ritenuto inammissibile la domanda avente contenuto solo risarcitorio proposta dal proprietario di un fondo illegittimamente occupato dalla P.A.).
5 Su questa ricostruzione è possibile formulare alcune osservazioni.
L'occupazione del bene, pur se illecita o illegittima, da parte dell'autorità espropriante (che, in mancanza della dichiarazione di pubblica utilità o comunque senza emettere il decreto di esproprio né provvedere alla restituzione del bene, lo trasformi irreversibilmente per destinarlo a finalità pubbliche) produce l'effetto immediato di sottrarre al privato il diritto di godimento sul bene per un tempo indeterminato e ogni facoltà connessa allo status proprietario (e' arduo ammettere lo jus tollendi, ex art. 936 c.c., con riferimento alle opere realizzate per fini pubblici), svuotando anche la facoltà dispositiva sul bene stesso.
La succitata giurisprudenza amministrativa, escludendo la possibilità per il privato di azionare i rimedi civilistici comuni (compreso quello del risarcimento del danno per equivalente commisurato al valore del bene), in sostanza ravvisa una modalità conformativa della proprietà privata rimessa all'autorità amministrativa, alla quale soltanto sarebbe riservata, ai sensi dell'art. 42-bis t.u. espr., la decisione di acquisire la proprietà dell'immobile, previo pagamento dell'indennizzo, o di restituirlo previa rimessione allo stato pristino, salva la residua possibilità per il privato di reagire introducendo un giudizio, con esito incerto e dilatato nel tempo, al solo fine di compulsare la stessa autorità ad assumere detta decisione.
Si osserva, tuttavia, che la Costituzione (art. 42, comma 2) rimette alla legge la conformazione della proprietà privata quanto ai "modi di acquisto, di godimento
e (...) limiti (...)" e riconosce all'autorità amministrativa il potere espropriativo
(cfr. art. 42, comma 3), ma fintanto che tale potere non venga concretamente esercitato, anche tramite l'acquisizione del bene ex art. 42-bis t.u. espr.
(eventualmente su impulso del proprietario), è arduo ritenere che al privato siano sottratti i comuni rimedi civilistici a tutela del bene trasformato e reso inservibile alla gamma di usi cui può destinarlo in base alle regole di conformazione della proprietà immobiliare.
In particolare, il proprietario vittima del comportamento illecito dell'Amministrazione ha il diritto di domandare in giudizio il risarcimento del danno, non solo, per la perdita del godimento nel periodo considerato
6 (occupazione illegittima), ma anche per la perdita commisurata all'integrale valore del bene, alla cui titolarità il proprietario ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato proponendo la domanda risarcitoria per equivalente
(cd. restitutio in integrum per equivalente). Come rilevato da dottrina autorevole,
i trasferimenti coattivi della proprietà sono una categoria generale interna al sistema proprietario e non vi sono ostacoli logici e giuridici a che il proprietario - può aggiungersi: fintanto che l'autorità amministrativa non abbia esercitato il potere acquisitivo ex art. 42-bis t.u. espr. - possa chiedere in giudizio e ottenere il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene coattivamente trasferito in capo all'autore della lesione.
Diversamente ragionando, il proprietario (danneggiato) sarebbe esposto ai rischi insiti nella titolarità del bene in una situazione determinata dal comportamento illecito dell'autorità amministrativa, senza la possibilità di avvalersi del rimedio principale di far cessare immediatamente la prosecuzione dell'illecito mediante la rinuncia forzosa alla proprietà, in alternativa alla sua scelta di ottenere (quando sia possibile) la restituzione del bene previa rimessione in pristino.
Nell'art. 42-bis è la fonte legale del potere acquisitivo attribuito all'autorità amministrativa, ma non anche di una implicita conformazione della proprietà privata che, sterilizzando i rimedi riconosciuti dall'ordinamento a chi è danneggiato dall'illecito (e quindi anche al proprietario), abbia l'effetto di premiare il comportamento dell'autorità amministrativa che persista nell'illecito, non emettendo il provvedimento acquisitivo e non indennizzando il privato.
In presenza di uno svuotamento del titolo proprietario che derivi da un comportamento illecito (assimilabile a una espropriazione di valore), non può configurarsi nella mera inerzia dell'autorità amministrativa (che non emetta il provvedimento acquisitivo né provveda alla restituzione del bene) una implicita conformazione o regolamentazione della proprietà privata, non desumibile dall'art. 42-bis t.u. espr. che si limita ad attribuire alla stessa autorità un potere nuovo che, se non esercitato, non produce effetti degradatori generalizzati o tali da paralizzare i rimedi attribuiti dall'ordinamento al proprietario” (conforme
Cass. Civ. Sez. 1, n. 952/24 che in caso di rinunzia del proprietario al suo diritto,
7 implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente, ha riconosciuto il diritto dello stesso ad essere ristorato con riferimento al valore del bene al momento della domanda - che segna appunto la perdita della proprietà; cfr. anche Cass. Civ. Sez. 1, 9 settembre 2024 n. 24131).
Da ultimo, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. del Tribunale di
L'Aquila e del Tribunale di Venezia.
Ciò premesso, tuttavia, nel caso in esame la perdita del diritto dominicale sulle aree in questione da parte degli odierni appellanti a seguito del riconoscimento in loro favore del risarcimento dei danni pari al valore venale delle aree è già stata affermata dalle sentenze civili del Tribunale di Messina e della Corte d'Appello di
Messina ormai passate in giudicato sicché la questione se sia ammissibile, nel nostro ordinamento, una rinuncia del privato alla proprietà del bene indebitamente occupato e trasformato dalla Amministrazione in assenza di un formale atto traslativo della proprietà a favore di quest'ultima non può più venire in rilievo in questa sede.
Ciò che occorre esaminare, costituendo oggetto di uno dei motivi di appello, è
l'effetto prodotto sul presente giudizio dalle sentenze emesse dal TAR Catania, adìto per la declaratoria della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal per la sulle istanze presentate il 28 ed il 31 Controparte_1 Controparte_1
marzo 2008 preordinate ad ottenere l'adozione di un provvedimento ex art. 43
D.P.R. n. 327/2001 delle aree di proprietà degli odierni appellanti illegittimamente occupate.
Il TAR, dopo aver affermato che non “può costituire un limite all'ammissibilità dell'istanza il pregresso giudicato civile formatosi sulla domanda di risarcimento danni per equivalente proposta dalle ricorrenti, poiché, da un lato, l'azione risarcitoria non accessoria ad un'azione di rivendicazione non può integrare gli estremi di una rinuncia abdicativa alla proprietà del terreno occupato (Ad. Plen.
2/2020 e 4/2020), e, dall'altro, soltanto un giudicato civile restitutorio può impedire al Giudice Amministrativo di condannare la P.A. a pronunciarsi sull'istanza di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n.327/2001 (Ad. Plen.
2/2016)”, ha accolto i ricorsi proposti dagli odierni appellanti condannando il
8 a pronunciarsi in via espressa Controparte_6 sull'istanza di acquisizione ex art. 43 (da riqualificarsi quale istanza ex art. 42 bis)
D.P.R. n. 327/2001 presentata dai ricorrenti entro il termine di 120 giorni.
, e hanno evidenziato che Pt_1 Parte_2 Parte_8 Parte_7
l'accertamento compiuto dal TAR nei predetti giudizi in ordine alla titolarità in capo agli appellanti del diritto di proprietà sulle aree in questione costituirebbe un giudicato del quale la presente Corte non potrebbe che prendere atto con conseguente venir meno delle argomentazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della sentenza impugnata.
Il rilievo non può essere condiviso.
Si osserva, infatti, che nelle pronunce sopra richiamate il TAR si è limitato ad accertare incidentalmente la titolarità del diritto di proprietà in capo ai ricorrenti al fine di dichiarare l'illegittimità del silenzio del sull'istanza di CP_1
acquisizione ex art. 43 D.P.R. n. 327/01 proposta dagli stessi, non rientrando nei poteri del giudice amministrativo l'accertamento con efficacia di giudicato della titolarità di un diritto.
L'art. 8 C.P.A. (D. Lgs. n. 104/10) prevede che il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale;
tale accertamento incidentale può essere svolto, sempre senza efficacia di giudicato, anche nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr.
Cass. Civ. ss.uu., 5 dicembre 2019 n. 31753: “Ove il privato, destinatario di un provvedimento comunale di diffida alla messa in sicurezza di un muro costituente pericolo per la pubblica incolumità, impugni detto provvedimento lamentando di non essere il soggetto tenuto alla manutenzione, la controversia deve ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.
133, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 104 del 2010, atteso che la contestazione concerne il concreto esercizio del potere pubblico dell'ente locale e che oggetto della lite è la domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo in materia di ordine, sicurezza, incolumità, igiene o edilità pubblica, potendo
l'accertamento eventuale della sussistenza del diritto di proprietà sull'immobile
9 essere effettuato, in via incidentale e senza efficacia di giudicato, dal giudice amministrativo”; v. anche Cass. Sez. ss.uu., 5 novembre 2019 n. 28331: “Ove il privato, destinatario di un'ordinanza comunale contenente l'ordine di provvedere all'immediata esecuzione degli interventi finalizzati alla rimozione delle parti pericolanti di un immobile, impugni detto provvedimento e domandi la condanna dell'ente pubblico al risarcimento dei pregiudizi derivatine, sul presupposto dell'appartenenza del bene allo stesso la controversia deve ritenersi CP_7
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.
133, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 104 del 2010, atteso che non si versa in ipotesi di domanda di accertamento negativo del diritto di proprietà, bensì di annullamento di un provvedimento amministrativo in materia di ordine, sicurezza, incolumità, igiene o edilità pubblica, nonché di condanna al risarcimento del danno consequenziale, mentre l'accertamento della proprietà sull'immobile, in quanto incidente sui presupposti di validità dell'ordinanza impugnata, costituisce questione pregiudiziale di cui il giudice amministrativo può conoscere "incidenter tantum", ai soli fini della pronuncia sulla domanda di annullamento, in conformità al disposto dell'art. 8 del detto decreto legislativo”).
Nel caso di specie, appare evidente che il TAR, adìto dagli odierni appellanti, ha accertato la titolarità del diritto di proprietà degli stessi sulle aree in questione al limitato fine di verificare la legittimità dell'operato del ed accertare CP_1
l'obbligo, in capo a quest'ultimo, di evadere la richiesta di acquisizione delle aree formulata dai ricorrenti ex art. 43 DPR n. 327/01; tale accertamento, come ben chiarito dalle pronunce della S.C. richiamate, non può avere efficacia di giudicato sicché alcun riflesso può spiegare nella presente controversia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, conformemente a quanto affermato dal giudice di primo grado, deve ritenersi perfezionata la fattispecie della rinuncia abdicativa a seguito delle sentenze civili emesse tra le stesse parti del presente giudizio e di tale perdita del diritto di proprietà, questa sì accertata con efficacia di giudicato, questa Corte non può che prendere atto, a nulla rilevando l'esito dei giudizi amministrativi instaurati dagli odierni appellanti.
Anche l'ulteriore censura svolta dagli appellanti secondo cui la rinuncia abdicativa prospettata dal giudice di primo grado non si concilierebbe con il
10 mancato acquisto delle aree da parte del , risultante anche dai contratti CP_1
di locazione stipulati da quest'ultimo nei quali il non si qualifica come CP_1
proprietario, deve ritenersi infondata.
La S.C., con orientamento assolutamente costante, ha chiarito che, in tema di occupazione cosiddetta usurpativa, la perdita della proprietà da parte del privato non è conseguenza dell'accessione invertita;
è, invece, l'opzione del proprietario per una tutela risarcitoria, in luogo della pur possibile tutela restitutoria, a comportare un'implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato, senza che da ciò consegua, quale effetto automatico, l'acquisto della proprietà del fondo da parte dell'ente pubblico (Cass. Civ. Sez. 1, 3 maggio 2005
n. 9173, che ha escluso - essendo la rinuncia alla proprietà atto abdicativo e non traslativo - che vi fosse contraddizione tra le statuizioni del giudice di merito di riconoscere, per un verso, al proprietario il risarcimento integrale per la perdita della proprietà e di negare, per altro verso, l'acquisizione della proprietà stessa in capo all'ente pubblico occupante;
conforme Cass. Civ. Sez. 3, 11 dicembre 2020
n. 28297).
La conferma della avvenuta dismissione della proprietà delle aree occupate dal da parte degli odierni appellanti, accertata con sentenze passate in CP_1 giudicato, comporta il rigetto dell'appello.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia del . CP_1
In ordine alla posizione della si osserva che già con la Controparte_2
sentenza di primo grado il Tribunale aveva qualificato la costituzione in giudizio della società come un intervento autonomo, non essendo stata formalmente citata in giudizio e non essendo stata formulata nei suoi confronti alcuna domanda;
avendo quindi la notifica dell'atto di appello alla società valore di mera "litis denuntiatio", deve escludersi che sussistano i presupposti per la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite in suo favore, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza (ex multis, Cass. Civ. Sez. 1, 21 marzo 2016 n. 5508; Cass. Civ.
Sez. 6, 3 novembre 2022 n. 32350).
Deve trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
11 inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico degli appellanti, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 7/22 R.S. del Tribunale di Messina, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_3 Parte_2
, e
[...] Parte_6 Parte_7
Nulla sulle spese.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 25 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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