Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1052/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Crispino Ippolito;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Marcello Anania;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento delle domande proposte, con atto di citazione notificato il 4.9.2018, da nei confronti della moglie separata e di Controparte_1 Parte_1
con sentenza del 7.5.2021 dichiarava la convenuta tenuta ad eseguire le opere Controparte_2
e gli adempimenti amministrativi indicati dal c.t.u., necessari ad eliminare le irregolarità catastali e urbanistiche dell'immobile in comproprietà, sito in Palermo, Viale Strasburgo, n.226, e la condannava a sostenere la metà dei relativi costi;
compensava nella misura del 50% tra e le spese CP_1 Pt_1
di lite, che poneva a carico di quest'ultima per la parte restante, e compensava tali spese integralmente nel rapporto tra l'attore e Controparte_3
ha interposto appello con atto notificato il 4.6.2021. Parte_1
L'appellato, costituitosi, ha contestato la fondatezza del gravame del quale ha chiesto il rigetto.
n. 1052/2021 R.G.
Sulle conclusioni precisate dalle parti col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione il 30.10.2023 con assegnazione dei termini di sessanta e venti giorni, rispettivamente per le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante si duole che il Tribunale, mal interpretando la domanda attrice come intesa a regolarizzare l'attuale condizione urbanistica e catastale dell'immobile in comproprietà con l'ex coniuge, sia incorso in vizio di ultrapetizione.
Il motivo è fondato.
Con l'atto introduttivo del giudizio, – dopo aver premesso che nell'appartamento Controparte_1 sito in Palermo, Viale Strasburgo n. 226, acquistato insieme a in regime di Parte_1 comunione legale, erano state realizzate opere abusive di ampliamento e che la conseguente irregolarità dell'immobile non avrebbe consentito lo scioglimento della comunione – aveva chiesto la condanna della convenuta a ripristinare lo status quo ante del bene in maniera da renderlo regolare catastalmente e urbanisticamente e perciò divisibile.
Il tenore della domanda induce a individuare il petitum sostanziale nella restituzione dell'immobile allo stato anteriore alle modifiche, cioè alla sua originaria fisionomia catastale, urbanistica ed edilizia.
Il vizio di ultra o extrapetizione ricorre quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, altera qualcuno degli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), attribuisce o nega a taluna delle parti un bene della vita diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituisce l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi.
Nel caso concreto, la statuizione di condanna della convenuta ad attuare le demolizioni e gli incombenti necessari, secondo le previsioni del c.t.u., a rendere lo stato attuale dell'appartamento conforme alla disciplina edilizia e urbanistica non corrisponde, all'evidenza, al contenuto della domanda, mirante non a “legittimare”, per quanto possibile, lo stato attuale dell'immobile, ma a riportare integralmente la situazione di fatto attuale a quella originaria.
La violazione dell'art. 112 c.p.c. non esime tuttavia la Corte dall'entrare nel merito della controversia, non rientrando detto vizio fra le ipotesi tassative che comportano la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. (Cass. 27516/2016).
La domanda svolta in primo grado da non può trovare accoglimento. Controparte_1
L'appartamento di Viale Strasburgo n. 226, già destinato a residenza familiare, è stato assegnato, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., a , genitore convivente con le figlie. Parte_1
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare – funzionale alla tutela del prioritario interesse della prole alla continuità della vita domestica, al fine di garantire il mantenimento delle n. 1052/2021 R.G. 3
loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale contesto si sono radicate (Cass. n.
17843/2016; Cass. n. 25604/2018; Cass. n. 27907/2021) – dà luogo in capo al genitore convivente con i figli minori o non economicamente autosufficienti, a un diritto di godimento atipico (Cass.civ.
Sez. Un. n. 18641/2022) assimilabile a quello del comodatario di immobile destinato alle esigenze abitative della famiglia. Come nel caso di tale comodato “di scopo”, per effetto dell'assegnazione viene, infatti, a configurarsi un vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative familiari che comporta una compressione temporanea delle facoltà dominicali del coniuge comproprietario non assegnatario che trova fondamento nei principi costituzionali di salvaguardia della solidarietà familiare e di “funzionalizzazione” del diritto di proprietà (Cass., ord. n. 9990/2019). Ed è proprio in relazione alla funzione della casa familiare quale ambiente di vita che contribuisce al corretto sviluppo psicologico e fisico dei figli, che essa va identificata “non già in ragione della sua classificazione catastale o della sua commerciabilità” (Cass.civ.8.8.2023, n. 24106), ma in “quel complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza ha caratterizzato lo standard di vita familiare” ( Cass.civ. 17.6.2024, n.16691).
Tutto ciò che compone la casa familiare, pertanto, deve ritenersi unificato da un vincolo di destinazione oggettiva che si estingue soltanto con il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'assegnazione (la morte del beneficiario o – purché formalmente constatati dal giudice della separazione – il compimento della maggiore età dei figli, il conseguimento da parte degli stessi dell'indipendenza economica, il trasferimento altrove della loro abitazione).
Ciò detto, non è controverso tra le parti che il luogo in cui, prima della crisi coniugale, si è svolta in modo stabile e duraturo la vita familiare era l'appartamento di Viale Strasburgo 226, terzo piano, nella sua consistenza attuale e che detto immobile individua, pertanto, la casa coniugale oggetto del provvedimento presidenziale del 10.1.2017 di assegnazione in favore di , quale Parte_1 genitore “collocatario” delle figlie.
Non è d'altro lato dubitabile che il materiale ripristino dello status quo ante preteso dal CP_1
sottrarrebbe in parte l'immobile dal vincolo derivante dall'assegnazione stessa, posto che la riduzione in pristino dell'immobile originario finirebbe con l'alterare i confini di quello che è stato considerato l'effettivo ambiente domestico utile alle figlie, al di là del fatto che il perimetro della casa familiare non coincide con il dato catastale.
Peraltro, mentre appare improprio il richiamo dell'appellante al divieto di venire contra factum proprium, non potendosi prescindere, nella valutazione del comportamento asseritamente incoerente del , dal considerare che la scelta di modificare l'immobile con gli CP_1
interventi edilizi di ingrandimento fu da costui condivisa con la moglie sull'implicito comune presupposto della permanenza dell'unione e della convivenza familiare, non vale all'appellato n. 1052/2021 R.G. 4
rilevare, a fondamento della pretesa, che trattasi di opere abusive, dal momento che il difetto di titoli abilitativi esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e il privato- costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali.
La sentenza di primo grado dev'essere, dunque, riformata, con la conseguente condanna dell'appellato a rifondere a le spese di entrambi i gradi del giudizio nonché Parte_1
a rimborsare a quest'ultima, come richiesto, quanto dalla stessa corrisposto in esecuzione della sentenza appellata, ivi comprese le somme liquidate dal Tribunale per il procedimento di mediazione
(Cass.civ., 29.2.2024, n.5389).
Tali spese sono liquidate, secondo i criteri di cui al D.M. n. 147/2022, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento determinato in base al decisum (fino ad euro 5.200,00), in complessivi €
1.701,00 e € 2.305.50 (di cui 382,50 per esborsi) oltre spese forfettarie, c.p.a e i.v.a., rispettivamente per il primo e il secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1
notificato il 4.06.2021, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1977 del 7.5.2021, rigetta la domanda proposta da con l'atto di citazione notificato il 4.9.2018; Controparte_1
condanna a rifondere a le spese di entrambi i gradi del giudizio, Controparte_1 Parte_1
che liquida, rispettivamente, in complessivi € 1.701,00 e € 2.305,50, di cui 382,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.
Condanna l'appellato a rimborsare all'appellante quanto dalla stessa corrisposto in esecuzione della sentenza appellata.
Così deciso in Palermo il 24.1.2025 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte
d'Appello
Il Giudice est.
Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 1052/2021 R.G.