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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 12/11/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 866/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 12 novembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 866/2023 R.G.
promossa da (avv. F. Micali) contro (avv.S. Dolce e F. Gramuglia) Parte_1 CP_1
avente ad oggetto: anticipazione pensione di vecchiaia, osserva quanto segue:
Con ricorso depositato il 15.06.2023 la ricorrente esponeva che, in data 31.08.2021, aveva presentato
CP_ all' di Enna domanda tendente ad ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia senza che venisse applicata l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 dell'art. 1 del D. L.vo n. 503/92
in quanto invalida in misura non inferiore all'80%, così come previsto dal comma 8 dello stesso art. 1 della legge citata;
che l' aveva respinto la domanda sul presupposto dell'assenza del requisito CP_2
sanitario; che inutilmente era stato esperito il ricorso amministrativo.
Ritenuto che le patologie di cui era affetta comportassero una invalidità non inferiore all'80%, il ricorrente ha adito il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare il diritto a percepire la pensione di vecchiaia dalla data della domanda amministrativa e condannare l' al pagamento delle relative provvidenze economiche, oltre accessori e spese. CP_1
Il convenuto si è costituito in giudizio, opponendosi alla domanda di cui ha eccepito l'improcedibilità
e l'infondatezza.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, questo giudice all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, ha deciso la causa come da sentenza.
*******
Il ricorso è infondato. Ai sensi dell'art 445 bis c.p.c.:
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità,
nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con
ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale
del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle
condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Non vertendosi nelle materie tassativamente elencate dalla norma disciplinante l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ma in tema di richiesta di accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'anticipazione della pensione di vecchiaia ex lege 503/92, va disattesa l'eccezione preliminare di improcedibilità essendo corretta l'introduzione del procedimento secondo le forme ordinarie del giudizio di merito.
A mente dell'art.1, comma 8, del D. L.vo n. 503 del 1992, l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 dello stesso articolo “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”, per cui per coloro che si trovano nella predetta condizione i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti restano quelli di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.
L'invalidità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1, comma 1, della legge n.
222/84 secondo cui si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue abitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Ove ricorra detta invalidità la decorrenza della pensione sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello di compimento della età pensionabile prevista dalla previgente normativa.
Nei casi in cui lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da epoca successiva al compimento dell'età prevista dalla previgente normativa, la decorrenza della pensione di vecchiaia sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui risulti sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge.
Nella specie il consulente tecnico d'ufficio, con una approfondita indagine esente da errori od omissioni logiche, che questo giudice integralmente condivide, ha accertato che la ricorrente è affetta da patologie che determinano una invalidità pari all' 62% escludendo pertanto il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia. Si rimanda sul punto alle considerazioni fatte dal ctu in seno alla propria relazione di consulenza, da intendersi qui richiamate in quanto pienamente condivise dal decidente giacchè ben argomentate e coerenti con le conclusioni cui è poi pervenuto lo stesso ctu.
Pertanto il ricorso va accolto.
Va consequenzialmente rigettata la domanda dell'istante diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione della prestazione.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della dichiarazione ex art 152 disp. Att. Cpc.
Le spese di ctu vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso e compensa le spese.
- Condanna l' alle spese di ctu in favore del dott. S. che si liquidano in euro 300,00 CP_1 Per_1
oltre ad iva se dovuta.
Enna, 12 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 12 novembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 866/2023 R.G.
promossa da (avv. F. Micali) contro (avv.S. Dolce e F. Gramuglia) Parte_1 CP_1
avente ad oggetto: anticipazione pensione di vecchiaia, osserva quanto segue:
Con ricorso depositato il 15.06.2023 la ricorrente esponeva che, in data 31.08.2021, aveva presentato
CP_ all' di Enna domanda tendente ad ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia senza che venisse applicata l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 dell'art. 1 del D. L.vo n. 503/92
in quanto invalida in misura non inferiore all'80%, così come previsto dal comma 8 dello stesso art. 1 della legge citata;
che l' aveva respinto la domanda sul presupposto dell'assenza del requisito CP_2
sanitario; che inutilmente era stato esperito il ricorso amministrativo.
Ritenuto che le patologie di cui era affetta comportassero una invalidità non inferiore all'80%, il ricorrente ha adito il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare il diritto a percepire la pensione di vecchiaia dalla data della domanda amministrativa e condannare l' al pagamento delle relative provvidenze economiche, oltre accessori e spese. CP_1
Il convenuto si è costituito in giudizio, opponendosi alla domanda di cui ha eccepito l'improcedibilità
e l'infondatezza.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, questo giudice all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, ha deciso la causa come da sentenza.
*******
Il ricorso è infondato. Ai sensi dell'art 445 bis c.p.c.:
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità,
nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con
ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale
del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle
condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Non vertendosi nelle materie tassativamente elencate dalla norma disciplinante l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ma in tema di richiesta di accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'anticipazione della pensione di vecchiaia ex lege 503/92, va disattesa l'eccezione preliminare di improcedibilità essendo corretta l'introduzione del procedimento secondo le forme ordinarie del giudizio di merito.
A mente dell'art.1, comma 8, del D. L.vo n. 503 del 1992, l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 dello stesso articolo “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”, per cui per coloro che si trovano nella predetta condizione i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti restano quelli di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.
L'invalidità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1, comma 1, della legge n.
222/84 secondo cui si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue abitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Ove ricorra detta invalidità la decorrenza della pensione sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello di compimento della età pensionabile prevista dalla previgente normativa.
Nei casi in cui lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da epoca successiva al compimento dell'età prevista dalla previgente normativa, la decorrenza della pensione di vecchiaia sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui risulti sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge.
Nella specie il consulente tecnico d'ufficio, con una approfondita indagine esente da errori od omissioni logiche, che questo giudice integralmente condivide, ha accertato che la ricorrente è affetta da patologie che determinano una invalidità pari all' 62% escludendo pertanto il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia. Si rimanda sul punto alle considerazioni fatte dal ctu in seno alla propria relazione di consulenza, da intendersi qui richiamate in quanto pienamente condivise dal decidente giacchè ben argomentate e coerenti con le conclusioni cui è poi pervenuto lo stesso ctu.
Pertanto il ricorso va accolto.
Va consequenzialmente rigettata la domanda dell'istante diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione della prestazione.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della dichiarazione ex art 152 disp. Att. Cpc.
Le spese di ctu vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso e compensa le spese.
- Condanna l' alle spese di ctu in favore del dott. S. che si liquidano in euro 300,00 CP_1 Per_1
oltre ad iva se dovuta.
Enna, 12 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro