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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2232/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di ZE, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2232/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FI , elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VICICONTE GAETANO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione con ordinanza del 11.12.2024 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello proposto, gradatamente:
- in via pregiudiziale, in riforma della sentenza di prime cure, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- in riforma della sentenza di prime cure, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa citazione per carenza di una delle azioni, cioè la legittimazione passiva del Parte_1
e/o per difetto di integrazione del contraddittorio con il di ZE e con il Sindaco di CP_2
ZE – quale Ufficiale di Governo, con rimessione degli atti al Giudice di primo grado;
- in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa citazione per carenza di una delle condizioni dell'azione, cioè la legittimazione attiva della società attrice;
- in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del vantato diritto al risarcimento danno;
- in riforma della sentenza di primo grado, rigettare nel merito ogni pretesa avanzata da controparte, perché infondata in fatto e in diritto;
- in denegata ipotesi, ridurre il quantum di risarcimento da liquidare all'attore in applicazione dell'art. 1227 c.c., previo accertamento del concorso di colpa del danneggiato e previo esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio;
- in subordine, in riforma della impugnata sentenza, accertare dovuto in favore della
[...]
solo l'indennizzo e non il risarcimento del danno;
CP_1
- con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione di una CTU.”
Per parte appellata: “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di ZE, contrariis reiectis:
- nel merito:
➢ rigettare l'appello proposto dal , Parte_1 Parte_2
e ZE, in quanto destituito di qualsivoglia
[...] Parte_3 fondamento in fatto e diritto, e per l'effetto: ➢ confermare la sentenza n. 3179/2022 del
Tribunale Ordinario di ZE, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Susanna Zanda, emessa il 12.11.2022, nella causa inter partes n. R.G. 17879/2019 e notificata in data
15.11.2022;
➢ rigettare tutte le domande formulate dal , Parte_1 Parte_2
e in quanto destituite di
[...] Controparte_3
qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
- in via istruttoria: rigettare la richiesta di C.T.U., nonché le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice, per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3179/2022 del Tribunale di ZE pubblicata il 12.11.2022 e notificata il 15.11.2022 , in materia di responsabilità ex art.2043 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha interposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 3179/2022 del Tribunale di ZE, che in accoglimento della domanda della lo ha condannato al Controparte_4
pagamento della somma di € 6.848.520,00 oltre rivalutazione e interessi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. oltre spese di lite.
La società attrice a sostegno delle proprie istanze nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha premesso di essere divenuta proprietaria dell'immobile posto nel
Comune di ZE alla via L. Gori n.10 avente destinazione turistica –alberghiera e denominato “ Hotel Concorde” con contratto di compravendita del 26.9.2018 ( doc.2 atto di citazione) , acquistandolo dalla al prezzo di euro 1 CP_5 milione duecentomila;
con scrittura privata sottoscritta in pari data la società alienante ha ceduto alla dietro corrispettivo,“ i diritti, le azioni e Controparte_1
le utilità conseguenti all'accertamento giudiziale del risarcimento del danno connesso allo stato di illegittima occupazione dell'Immobile anche in conseguenza della mancata esecuzione da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e comunque delle Autorità amministrative a qualsiasi titolo competenti e che dovessero essere individuate come responsabili. Sono quindi oggetto di cessione i diritti connessi al risarcimento dei danni subiti quale proprietaria dell'immobile per il perdurare del suddetto stato di illegittima occupazione, per la mancata esecuzione del provvedimento di sequestro, da parte delle competenti Autorità di P.S. limitatamente al mancato guadagno per il mancato utilizzo dell'immobile in relazione alle sue finalità alberghiere (lucro cessante)” (doc.1 atto di citazione).
Parte attrice ha poi dedotto che il bene da essa acquistato, dal 02.02.2014 è stato occupato abusivamente da parte di soggetti terzi per lo più aderenti al
[...]
; la Sig.ra rappresentante legale della Controparte_6 Controparte_7 CP_5
al tempo società proprietaria dell'immobile, ha presentato denuncia e poi in
[...]
data 04.03.2014 atto di querela con contestuale richiesta di sequestro preventivo dell'immobile. In data 11.09.2014 il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di ZE nel procedimento pendente n. 2567/14 R.G.N.R. e n.
10246/14 R.G. G.I.P., allo scopo di conseguire la liberazione dell'immobile dagli occupanti, ha emesso decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. (doc.3 atto di citazione), il quale tuttavia non è stato mai eseguito dai soggetti pubblici a ciò preposti e di conseguenza l'immobile è rimasto in stato di occupazione abusiva da parte di terzi fino alla data del 07.12.2018, quando è stato sgombrato a causa di un incendio fortuito sviluppatosi nell'edificio, con nomina di un custode giudiziale in rappresentanza della proprietà, alla quale il bene è stato restituito dall il CP_8
27.12.2018 ( doc. 9 atto di citazione) .
Sulla scorta di siffatte allegazioni la ha chiesto accertarsi la Controparte_1
responsabilità ex art. 2043 c.c. del Ministero dell'Interno per mancato sgombro dell'immobile in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dall'A.G. e per l'effetto condannarlo al ristoro dei danni conseguenti quantificati in €
6.857.320,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, da essa subiti sia in proprio che quale cessionaria del diritto risarcitorio da illegittima occupazione in virtù della scrittura privata del 26.9.2018 e maturati fino all'8.12.2018.
Si è costituita in giudizio l eccependo, in via Controparte_9
preliminare: a) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
b) la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; c) la propria carenza di legittimazione passiva;
d) l'inammissibilità della domanda per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti Comune di
ZE; e) il difetto di legittimazione attiva della società nel Controparte_1
merito ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato e, comunque,
l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa domanda risarcitoria;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, ha chiesto ridursi il quantum della pretesa in applicazione dell'art. 1227 comma primo c.c.
Con sentenza n. 3179/2022 il Tribunale di ZE, ha ritenuto integrata la responsabilità del convenuto, sulla scorta dei principi contenuti nella Parte_1
pronuncia della Cassazione n° 24198/2018, con cui è stato affermato che qualsiasi provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria, sia penale che civile, che integri un titolo esecutivo, deve essere eseguito, senza che il personale del
[...]
possa entrare nel merito delle ragioni degli occupanti sine titulo e senza Parte_1
che alcuna discrezionalità possa giustificare l'omessa esecuzione per ben quattro anni e ha condannato il convenuto a risarcire il danno patrimoniale alla società attrice, liquidandolo in misura corrispondente a quanto da essa domandato.
Avverso siffatta decisione l'amministrazione soccombente ha proposto appello per i seguenti motivi:
1)Nullità / illegittimità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O in favore del giudice amministrativo con la seguente motivazione: “Preliminarmente va affermata la giurisdizione del GO in quanto effettivamente la copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione e quella della Corte di
Strasburgo, a commento art. 6 CEDU, hanno sempre affermato che se esiste un provvedimento giudiziario che dispone il rilascio di un immobile, la , il Questore e il CP_10 [...]
, non hanno alcuna discrezionalità nell'eseguire coattivamente il titolo, non potendo cioè Parte_1
in particolare dare ingresso ad istanze dei controinteressati occupanti abusivi, che vogliano paralizzarne o eludere l'esecuzione; ragionando diversamente ne verrebbe pregiudicato il diritto assoluto di proprietà, l'efficacia cogente di una decisione giudiziaria e il principio di effettività della tutela dei diritti di cui all'art. 6 della CEDU. Quanto al decreto-legge del 2017 invocato dal convenuto si rileva da un lato che questo titolo doveva essere conseguito fin dal 2014 dunque anteriormente alla sua entrata in vigore, ed in ogni caso questo decreto legge non sposta i termini della questione attribuendo pur sempre alla sola autorità giudiziaria che ha emesso il titolo, il potere di disporne una dilazione dell'esecuzione e non invece al e per esso le Parte_1
autorità periferiche della questura o prefettura” (pag. 18, sentenza Tribunale di ZE).
L'Amministrazione appellante assume invece che la richiesta di risarcimento danni dovuti all'omesso sgombero da parte dell'Amministrazione in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria penale darebbe luogo ad una fattispecie di interesse legittimo, anziché di diritto soggettivo attribuendo “un margine di discrezionalità all'Amministrazione, atteso che il potere di scelta tra interessi non opera soltanto in ordine al “se” attuare o meno il provvedimento, ma anche in ordine alle modalità con le quali tale potere deve essere attuato”.
2)Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la legittimazione attiva della a chiedere il risarcimento del danno Controparte_1
per l'intero arco temporale di omessa attuazione del provvedimento di sequestro preventivo del 11.9.2014 fino al rilascio del bene avvenuto l'8.12.2018 in quanto subentrata anche nel credito della sua dante causa per effetto del contratto di cessione del 26.9.2018. L'appellante, riproponendo le argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado, sostiene invece che la scrittura privata de qua abbia ad oggetto crediti risarcitori futuri ed eventuali, individuati in modo del tutto generico, da cui sarebbe comunque esclusa per espressa previsione negoziale la pretesa azionata dalla società attrice.
3)Violazione/falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. , omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva del e Parte_1
difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del che, secondo CP_2
il , sarebbe l'unico legittimato passivo perché titolare di funzioni in Parte_1
materia di edilizia residenziale pubblica e di contrasto all'emergenza alloggiativa e del disagio sociale, con poteri concreti nel reprimere il fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili, oltre che per essere il Sindaco l'organo responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico a livello comunale sulla base del T.U. degli Enti
Locali.
4)Violazione/ falsa applicazione dell'art. 2947 c.c. per aver il Tribunale erroneamente ritenuto non prescritto il diritto, trattandosi di illecito permanente, individuando il dies a quo della prescrizione nella data di sgombero dell'immobile
(7.12.20018) e non invece in quella di occupazione abusiva ( 2.2.2014).
5) Erroneità della condanna nei confronti del non potendosi Parte_1
ravvisare nei suoi confronti alcun profilo di responsabilità ex art. 2043 c.c. perché il sequestro preventivo non costituisce misura volta a tutelare la proprietà privata, pertanto dalla sua mancata esecuzione non discenderebbe alcuna lesione in capo al privato di un interesse meritevole di tutela e di conseguenza l'ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c.; inoltre non vi sarebbe stata alcuna inerzia da parte dell'amministrazione dell'interno tenuta, nel dare esecuzione al provvedimento di sgombero, a contemperare anche esigenze di sicurezza ed ordine pubblico ed a tutelare diritti primari delle persone, considerata la presenza di numerosi nuclei familiari nell'immobile abusivamente occupato, fra cui donne e bambini, e l'impossibilità dell'amministrazione comunale di far fronte all'emergenza abitativa scaturente dall'esecuzione dello sgombero. L'appellante ha poi contestato la sussistenza di un danno risarcibile sia perché non provato, sia perché l'immobile in questione era in stato di abbandono già da due anni prima dell'occupazione abusiva.
6)Violazione/falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che il convenuto non abbia contestato il Parte_1
contenuto della perizia di parte attrice a firma dell'Ing. e comunque per Per_1
aver utilizzato la stessa per la stima del danno, nonostante questa abbia mero valore indiziario e non probatorio.
7) Violazione /falsa applicazione degli artt. 1227, 2043 e 2697 per aver il Tribunale liquidato un danno non provato in particolare a titolo di lucro cessante, e non aver considerato il concorso della proprietà, per non aver posto in essere le dovute misure per impedire l'accesso all'immobile.
8) Erronea qualificazione della pretesa come risarcimento del danno e non come indennizzo ai sensi dell'art. 11 del D.L. 14/2017 come modificato dal D.L.
113/2018 convertito con Legge 132/2018.
Il ha formulato istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza Parte_1
impugnata , disposta con decreto inaudita altera parte del 17.3.2023 , confermato con ordinanza collegiale.
Radicatosi il contraddittorio, la società appellata, ritualmente costituitasi, ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 11.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 27 marzo 2025, all'esito del decorso dei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul difetto di giurisdizione del giudizio ordinario ( primo motivo di appello)
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c della , rigettando l'eccezione sollevata dal Controparte_4 Parte_1
convenuto secondo cui sussisterebbe invece la giurisdizione del giudice amministrativo, riproposta in questa sede con medesime argomentazioni, fondate sull'assunto che il danno lamentato dalla proprietaria dell'immobile illegittimamente occupato da terzi, deriverebbe dal mancato esercizio di potere amministrativo, ossia il potere di sgombero in esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria, a fronte del quale il privato sarebbe titolare esclusivamente di una posizione di interesse legittimo;
ciò sarebbe corroborato dai recenti interventi del legislatore, in particolare dall'art. 11 D.L. 14/2017 convertito con L. 48/2017 come modificato dall'art. 31 ter del D.L. 113/2018 conv. con L.
32/2018.
Il motivo è infondato.
Invero il caso in esame non riguarda né atti o provvedimenti amministrativi, né condotte amministrative in quanto tali, bensì il comportamento materiale dell' amministrazione convenuta, consistito nell'omesso compimento di un'attività vincolata, che ha causato la lesione di diritti soggettivi perfetti, atteso che la società
ha allegato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo Controparte_1
grado la violazione dei diritti di proprietà e di iniziativa economica, riconosciuti e garantiti, sostanzialmente negli stessi termini, sia dall'ordinamento nazionale (artt.
41 e 42 Cost.) sia dall'ordinamento sovranazionale europeo (art. 6 Trattato sull'Unione europea e art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU). In particolare, ha lamentato che, perpetrata inizialmente la violazione di tali diritti ad opera dei soggetti che effettuarono l'occupazione abusiva dell'Hotel Concorde, la perdurante inerzia della pubblica amministrazione nel dare esecuzione, se del caso anche mediante lo sgombero coattivo, al provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 11.9.2014, le abbia provocato ingenti danni economici.
Trattandosi dunque di azione risarcitoria per violazione di diritti soggettivi perfetti dipendente da attività materiale (omissiva) della pubblica amministrazione, pertanto, non costituendo una fattispecie rientrante ex lege nell'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva, la domanda è stata correttamente proposta dinanzi il giudice ordinario.
Si richiama a conferma la pronuncia della Corte di Cassazione sez. III , 04/10/2018
, n. 24198 , emessa in fattispecie del tutto speculare all'oggetto della presente controversia, la quale ha statuito che: ”Non rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione stabilire se dare o meno attuazione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria
- a maggior ragione quando lo stesso abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla
Costituzione o dalla CEDU -, con la conseguenza che l'inosservanza, da parte dell'autorità amministrativa, del dovere, costituente espressione dello Stato di diritto, di apprestare i mezzi per
l'attuazione coattiva dei provvedimenti giudiziari integra una condotta colposa generatrice di responsabilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto colposa la condotta dell'amministrazione dell'interno che, a fronte dell'ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato "vi aut clam", ha trascurato per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica).”
Tale ricostruzione non è scalfita dalla previsione contenuta nell'art. 11 d.l. 14/2017, conv. in legge n. 48 del 2017 e successivamente modificato dal d.l. 113/2018, conv. in legge n. 32 del 2018 s.m.i., la quale conferma il ruolo della p.a. quale esecutrice dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ex artt. 55 c.p.p., 388 c.p. e 109 Cost..
Il comma 3 della norma citata impone infatti al Prefetto di comunicare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio, l'intervenuta esecuzione dello stesso;
il successivo comma 3.2 prevede che il Prefetto, al termine dell'attività svolta dalla cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di 90 giorni a definire un piano di misure emergenziali per la tutela dei soggetti in situazioni di fragilità, riferisca all'Autorità Giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia e che solo ed esclusivamente “l'Autorità
Giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute , adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento delle esecuzioni”, pertanto ogni discrezionalità sull'esecuzione del provvedimento rimane in capo all'Autorità
Giudiziaria . La norma in esame prevede poi esplicitamente al comma 3.2 che il ricorso del proprietario dell'immobile occupato avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennità venga proposto innanzi al Giudice civile nelle forme dell'art. 737 e ss. c.p.c., in tal modo ulteriormente confermando la giurisdizione dell'A.G.O.
La motivazione sul punto del giudice di prime cure appare dunque del tutto condivisibile là dove ha affermato “Quanto al decreto-legge del 2017 invocato dal convenuto si rileva da un lato che questo titolo doveva essere eseguito fin dal 2014 dunque anteriormente alla sua entrata in vigore, ed in ogni caso questo decreto legge non sposta i termini della questione attribuendo pur sempre alla sola autorità giudiziaria che ha emesso il titolo, il potere di disporne una dilazione dell'esecuzione e non invece al e per esso le autorità periferiche Parte_1
della questura o prefettura. Infatti, il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE
CITTÀ", aggiornato, con le modifiche apportate da ultimo dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 prevede ALL'ART. 11 che il
Prefetto possa dare si rilievo alla presenza di occupanti in condizione di fragilità, ma ciò non potrà giammai giustificare un attendismo di 4 anni come quello che interessa l'odierna vicenda. Infatti,
l'art. 11 prevede che il Prefetto possa tuttalpiù prendere 90 giorni di tempo per risolvere i problemi dell'evacuazione di soggetti fragili, ma in ogni caso deve comunque riferire prontamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il titolo del rilascio, che è l'unica autorità che potrà autorizzare il differimento dell'esecuzione e comunque per non più di un anno (termine massimo di dilazione per la stessa autorità giudiziaria). Quindi la procedura prevista dall'art. 11 citato non risulta rispettata dalla che in particolare non ha provato di essersi interfacciata col Controparte_11
GIP di ZE che aveva emesso il titolo di rilascio nel 2014.”
2.Sul difetto di legittimazione attiva della ( CP_4 Controparte_1
secondo motivo di appello)
Parte attrice in primo grado ha agito “in proprio e quale cessionaria del diritto al risarcimento del danno connesso allo stato di illegittima occupazione per causa di soggetti terzi dell'immobile sito nel Comune di ZE, Viale Luigi Gori n. 10 avente destinazione turistico- alberghiera e denominato “Hotel Concorde” censito al NCEU di ZE al foglio di mappa 32, particella 164, sub. 1, cat. D2, Classe U, rendita €. 78.000,00 da liquidarsi in favore della cedente P.I./C.F. con sede in ZE, Via dei Banchi n.6 (c/o CP_5 P.IVA_3
Studio Agostini) dall'11.09.2014 alla data del 26.09.2018 in virtù di scrittura privata di cessione dei suddetti diritti stipulata in data 26.09.2018” (doc. 1 atto di citazione di primo grado).
La scrittura privata richiamata, intervenuta fra l'originaria proprietaria dell'immobile in qualità di cedente e la in qualità di cessionaria, divenuta Controparte_1
proprietaria del bene per effetto del contratto di compravendita stipulato fra le medesime parti in pari data (doc. 2 atto di citazione di primo grado), individua l'oggetto della cessione nei “i diritti, le azioni e le utilità conseguenti all'accertamento giudiziale del risarcimento del danno connesso allo stato di illegittima occupazione dell'Immobile anche in conseguenza della mancata esecuzione da parte delle Autorità di PS e comunque delle
Autorità amministrative a qualsiasi titolo competenti e che dovessero essere individuate come responsabili. Sono quindi oggetto di cessioni i diritti connessi al risarcimento dei danni subiti quale proprietario dell'Immobile per il perdurare del suddetto stato di illegittima occupazione, per la mancata esecuzione del provvedimento di sequestro da parte della Autorità di P.S. e limitatamente al mancato guadagno per il mancato utilizzo dell'immobile in relazione alle sue finalità alberghiere
(lucro cessante). Resta escluso dalla predetta cessione il danno derivante dalla diminuzione di prezzo e di valore dell'Immobile compravenduto in ragione dell'illegittima occupazione con riferimento, anche, al prezzo fissato nella compravendita intercorsa in data odierna tra le parti
(danno emergente)”.
L'appellante lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione sollevata, essendosi limitato ad affermare la legittimazione attiva della società attrice senza esaminare i rilievi in diritto sollevati dall'Amministrazione, secondo cui nella scrittura privata de qua non sarebbe stata indicata la fonte del credito ceduto, atteso il generico riferimento in essa contenuto ad una pronuncia giudiziale ed a diverse tipologie di danno, fra esse eterogenee, in contrasto con i principi affermati dalla
Corte di Cassazione nella sentenza 31896/2018 per aversi una valida cessione di crediti risarcitori futuri.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Invero il giudice di legittimità nella pronuncia citata dall'appellante ha affermato che “La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità” ( conforme Cass. 8869/2021;
27690/2023)”.
Nella specie la fonte del credito ceduto è rappresentata non dall'eventuale provvedimento giurisdizionale di accertamento, ma dalla condotta illecita imputata al ovvero l'omessa esecuzione del provvedimento di Parte_1
sequestro preventivo dell Inoltre il credito risarcitorio a tutela del quale la CP_8
società attrice ha agito in qualità di cessionaria, ha ad oggetto il danno da mancato guadagno per impossibilità di godimento dell'immobile nel periodo della sua occupazione abusiva, pacificamente ricompreso nel negozio traslativo in esame.
3.Sul difetto di legittimazione passiva del e Parte_1
sull'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di
ZE ( terzo motivo di appello)
L'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di ZE sulla propria eccezione di carenza di legittimazione passiva , fondata sull'assunto che il
Comune di ZE avrebbe dovuto essere l'esclusivo destinatario dell'azione risarcitoria promossa dalla società attrice, sia perché titolare di compiti e funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica e di contrasto dell'emergenza alloggiativa e del disagio sociale, sia perché nel caso di specie il provvedimento di sequestro preventivo dell'immobile oggetto di occupazione doveva essere eseguito dalla polizia municipale, corpo inquadrato nell'ambito dell'amministrazione comunale.
Secondo l'Amministrazione, la prova della suddetta legittimazione passiva in capo al Comune di ZE risiederebbe in una lettera di risposta del medesimo del 3 novembre 2014, con la quale si chiede che: “Con la presente siamo a richiedere la possibilità di discutere presso il Comitato per l'ordine pubblico convocato da codesta Prefettura per ìl 6 c,m. del decreto di sequestro preventivo a firma del Gip Dr.ssa per l'immobile Per_2
dell'Hotel Concorde posto nel Viale Gori n 10 inviato al comando della Polizia Municipale di
ZE. In attesa di un Vostro riscontro porgo cordiali saluti”. Dalla documentazione allegata (all. 17 e 18 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 depositata in primo grado dalla convenuta) si evincerebbe poi la necessità per il Comune di provvedere dapprima a trovare delle sistemazioni alternative per gli occupanti e, poi, a procedere allo sgombero.
Inoltre, l'Amministrazione ritiene rilevante la circostanza che alla successiva riunione del 6 novembre avessero partecipato anche rappresentanti dal Comune di
ZE (Dott , assessore welfare e casa Comune di ZE, Dr. Persona_3
Comune di ZE, Dr.ssa della Polizia Persona_4 Persona_5
Municipale di ZE), i quali – di fronte all'esigenza di trovare una soluzione alternativa di alloggio per gli sfollati – evidenziarono l' “oggettiva gravità della situazione per il Comune di ZE in ordine all'accoglienza” per carenza di spazi ed indisponibilità di risorse economiche”.
La doglianza è infondata.
Premesso che della circostanza che la Polizia Municipale sia stata delegata dall'A.G. all'esecuzione del sequestro preventivo non vi è alcuna prova, anzi la stessa appellante ammette che “Il non è infatti il soggetto titolare delle competenze in CP_2
materia di sgomberi”, è altresì vero che esso “può essere chiamato a rispondere se questi non vengano eseguiti o comunque non vengano eseguiti nei tempi ritenuti congrui dai proprietari” ( pag. 16 atto di appello) e ancora “ a seguito dell'ordine di esecuzione del sequestro emesso dal P.M., la Questura di ZE ha immediatamente provveduto a verificare la situazione di fatto dell'immobile svolgendo le opportune verifiche e portando la questione all'attenzione del
Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica incardinato presso la Prefettura di cui all'art. 20 l. 121/81 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), organo ausiliario del Prefetto nelle competenze attinenti l'ordine pubblico e l'utilizzo della forza pubblica ( pag. 21 atto di appello), a dimostrazione che i soggetti coinvolti e tenuti all'esecuzione dello sgombro sono tutti incardinati presso il . Parte_1
Ed infatti quest'ultimo è preposto, fra l'altro, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al coordinamento delle forze di polizia [art.14, comma 2, lett. b) d. lgs. n.
300/1999], funzione che svolge attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza
(art. 4 d.P.R. n. 398/2001, regolamento di organizzazione del Ministero degli interni); il Prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza e ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia (art. 13 legge n. 121/1981); infine presso ogni prefettura è istituito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del
Prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza (art. 20 legge n. 121/1981).
Il coinvolgimento del Comune per far fronte all'emergenza abitativa derivante dallo sgombero, ovvero di trovare una sistemazione alloggiativa ai nuclei familiari occupanti, costituisce un coordinamento necessario per gestire la situazione di fatto derivante dall'esecuzione del provvedimento dell'A.G., ma certo non un trasferimento di competenza per la materiale attuazione del sequestro preventivo, in assenza di una eventuale specifica delega da parte dell'autorità giudiziaria, ad altro organo di polizia giudiziaria, incardinato presso altra amministrazione, diversa da quella normalmente responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica, qual è il ex art. 1 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno1931, n.773. Parte_1
In definitiva la circostanza richiamata afferente al ruolo che il riveste nella CP_2
individuazione degli alloggi popolari, anche nel caso di ricollocazione degli sgomberati, non rileva in alcun modo sulla legittimazione passiva né è idonea a configurare un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
4. Sulla prescrizione ( quarto motivo di appello)
Il lamenta che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi Parte_1
sull'eccezione di prescrizione da essa formulata in comparsa di costituzione, e comunque impugna, la parte della sentenza che “dando conto della tesi dell'attore – (e fuori dalla parte intitolata “MOTIVAZIONE”) statuisce comunque che “Del diritto al risarcimento, ha osservato che trattandosi di illecito permanente ossia la perdurante omissione di atti dovuti, il dies a quo decorre dallo sgombero del locale attuato a causa dell'incendio in data
8.12.2018 (data constatazione dell'evacuazione totale e nomina custode)”, sostenendo invece che il diritto risarcitorio fatto valere dalla controparte si sia prescritto in quanto l'occupazione abusiva dell'immobile per cui è causa è avvenuta il 2.02.2014, mentre l'atto di citazione di primo grado è stato notificato solo in data 17.12.2019 , ovvero oltre cinque anni dopo l'eventus damni e questo anche aderendo alla tesi dell'illecito permanente, caratterizzato dal “dar luogo ad un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato dal momento in cui si produce, sicché il termine prescrizionale decorre 'de die in diem', man mano che i danni stessi accadono” (
Cassazione civile, sentenza n.12701/2015).
Il motivo non è meritevole di accoglimento. Va premesso che il dies a quo di decorrenza della prescrizione nel caso di specie va individuato non nella data di abusiva occupazione dell'immobile da parte di terzi, poiché non è questa la condotta illecita contestata dall'attrice al
[...]
nelle sue articolazioni territoriali e foriera di danno, ma nella data di Parte_1
emissione del decreto di sequestro preventivo da parte dell (11.9.2014), CP_8
perché da quel momento è sorto l'obbligo in capo all'amministrazione appellante di darvi esecuzione e la condotta illecita ex art. 2043 c..c. su cui si fonda la pretesa risarcitoria della società proprietaria ha natura omissiva, in quanto consiste nel mancato sgombero del bene per un arco temporale di 4 anni ( fino al 8.12.2018).
Ciò posto, pur condividendo la Corte l'orientamento del giudice di legittimità citato dall'appellante, in base al quale nella fattispecie di illecito permanente come quella in esame, il termine di prescrizione decorre de die in diem , tuttavia è documentato che la società abbia interrotto la prescrizione con la Controparte_1
pec ( doc. 5 atto di citazione di primo grado) inviata dal proprio legale rappresentante al Prefetto di ZE in data 5.10.2018- prima quindi dello spirare dell'invocato termine quinquennale- contenente istanza, affinché l'organo adito desse attuazione alla misura di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. emesso dall'Autorità Giudiziaria in data 11.09.2014, con riserva di agire per il risarcimento del danno in qualità proprietaria dell'immobile per il mancato sgombero del bene e con l'ulteriore precisazione che l'atto costituiva formale diffida ad adempiere anche ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione.
5. Sull''infondatezza della pretesa ex art. 2043 c.c. per assenza di colpa del
e dell'illiceità del fatto ( quinto motivo di appello) Parte_1
5.1 La ricostruzione dei fatti : Va premesso come non siano contestate né investite da motivi di gravame, le seguenti circostanze :
-con nota del 2 febbraio 2014, indirizzata al e alla Parte_1 CP_10
di ZE, la Questura di ZE comunicava che l'immobile, sito a ZE, in viale Luigi Gori n. 10, era stato occupato da un centinaio di persone, per lo più stranieri, aderenti al l'immobile occupato, in Controparte_12
particolare, era una struttura alberghiera - già denominata Hotel Concorde – in disuso e chiuso al pubblico da circa due anni, come risulta dalla nota dei Carabinieri del 2 febbraio 2014, di proprietà della la quale, tramite il Parte_4
proprio legale rappresentante sporgeva denuncia presso la Stazione Carabinieri di
ZE Castello e il successivo 3 febbraio, inviava una raccomandata alla
Prefettura di ZE, manifestando preoccupazione per l'indebita intrusione nello stabile;
-in data 4 marzo 2014 la rappresentante legale della società proprietaria dell'immobile stabile depositava atto di querela con contestuale richiesta di sequestro preventivo, provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di
ZE in data 11.9.2014 ( doc. 3 atto di citazione);
-con lettera del 27 gennaio 2015 la proprietà sollecitava nuovamente lo sgombero dello stabile;
nelle sedute del C.P.O.S.P. del 20 maggio 2015 e del 24 settembre
2015, dedicate a un esame generale delle occupazioni abusive, si rilevava la particolare criticità di “La Querce”, dell'immobile di via Nigra, dell'edificio di via del Pergolino, nonché dell'Hotel Concorde, convenendo di dover calendarizzare a breve interventi per lo sgombero di tali strutture;
-nella seduta del C.P.O.S.P. del 30 novembre 2015 alla presenza del Procuratore della Repubblica e del Sindaco di ZE, il Consesso riteneva di dare precedenza agli sgomberi di via Nigra 2 e di via Baracca 96, in quanto l'Autorità Giudiziaria ne aveva sollecitato l'esecuzione, date le condizioni di pericolo in cui versavano entrambi gli edifici;
.
-durante il Comitato di Sicurezza del 12 gennaio 2016, richiamando le decisioni assunte nella seduta del C.P.O.S.P. del 24 settembre 2015, il Questore informava
“che per la liberazione di Via Nigra n. 2, è già stata programmata, d'intesa con il Comune di
ZE, l'esecuzione a breve dello sgombero dell'ultimo piano dell'edificio per consentire, conformemente a quanto deciso nella richiamata seduta C.P.O.S.P. del 30 novembre, l'esecuzione dei lavori di riparazione del tetto. Dopodiché si procederà a liberare l'edificio di Via Baracca 96 - per il quale sono già stati presi contatti con la proprietà - e a seguire i restanti 3 edifici”, fra cui rientrava l'ex Hotel Concorde;
-nella seduta C.P.O.S.P. del 27 aprile 2016 veniva deciso di calendarizzare l'intervento in viale Gori n. 10, dopo gli sgomberi di via Bracca 96 e di via Nigra 2
“salvo improvvisi nuovi accadimenti”;
-con pec del 3 ottobre 2018, il sig. - Amministratore Unico della Persona_6
comunicava che la Società il 26 settembre 2018 aveva Controparte_1
acquistato dalla la struttura di viale Gori 10 denominata “Hotel CP_5
Concorde” e ne chiedeva lo sgombero, riservandosi di procedere giudizialmente per il risarcimento dei danni sino a quel momento subiti per la mancata attuazione del provvedimento di sequestro preventivo dell CP_8
- il 7 dicembre 2018 nel seminterrato dell'edificio si sviluppava un incendio che provocava un fumo tossico nei sovrastanti sei piani, l'immobile veniva quindi evacuato e il giorno successivo restituito alla proprietà.
5.2. I principi espressi dalla giurisprudenza in materia
La questione di cui alla presente causa è stata oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione con l' ordinanza n. 24198/2018 che ha cassato con rinvio proprio una sentenza della Corte di Appello di ZE che aveva escluso la responsabilità del per omessa esecuzione di un provvedimento di sequestro Parte_1
preventivo avente ad oggetto un immobile abusivamente occupato da soggetti sempre collegati al , formulando il seguente principio Controparte_6
di diritto 'la discrezionalità della P.A. non può mai spingersi, se non stravolgendo ogni fondamento dello Stato di diritto, a stabilire se dare o non dare esecuzione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, a maggior ragione quando questo abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o dalla CEDU, come nel caso del diritto di proprietà, tutelato dall'art. 41 Cost. e dall'art. 6 CEDU ed art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU. E' pertanto colposa la condotta dell'amministrazione dell'interno che, a fronte dell'ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato vi aut clam, trascuri per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della
Repubblica".
La Suprema Corte ha in tal senso affermato che l'omessa attuazione, da parte degli organi di Polizia o delle altre amministrazioni a ciò preposte, integra di per sé solo un fatto illecito, spiegando in proposito come “Già Sez. 2, Sentenza n. 2299 del
01/08/1962, Rv. 253451-01, stabilì infatti che 'il rifiuto di assistenza della forza pubblica all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, che sia determinato da valutazioni sull'opportunità dell'esecuzione medesima (e sempre quindi che non dipenda da accertata indisponibilità di forza, ipotesi questa che, essendo giustificata da impossibilita di adempimento della prestazione, esclude la illiceità del comportamento), costituisce un comportamento illecito lesivo del diritto alla prestazione e come tale generatore di responsabilità dalla parte della pubblica amministrazione".
Nella motivazione di tale sentenza si afferma che "l'autorità amministrativa, richiesta di concorrere con la forza pubblica all'esecuzione della pronuncia giurisdizionale di condanna o del comando contenuto nel titolo esecutivo, non è chiamata ad esercitare una potestà amministrativa, bensì a prestare i mezzi per l'attuazione in concreto della sanzione, ossia a prestare un servizio che consente di realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione, che è dato dalla realizzazione contro l'inadempiente”.
Se ne fa quindi conseguire che, nell'esplicazione di tale servizio, l'autorità amministrativa presta attività materiale e non può, dunque procedere a valutazioni di interessi o di motivi di opportunità, pertanto essa agisce illecitamente qualora, trascendendo i limiti della prestazione del suo servizio, compia una valutazione di opportunità della attività esecutiva cui è preposta, così esercitando una potestà che non possiede. Il medesimo principio si rinviene nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 3873/2004, in relazione ad un caso di mancata concessione della forza pubblica per l'esecuzione d'uno sfratto ordinato dal giudice civile, nella cui motivazione si legge "le sezioni unite di questa Corte (5.9., 18.3.1988, n. 2478) hanno diffusamente esposto le ragioni per le quali l'autorità amministrativa richiesta di concorrere con la forza pubblica all'esecuzione del comando contenuto nel titolo esecutivo non è chiamata ad esercitare una potestà amministrativa, ma ha il dovere di prestare i mezzi per l'attuazione in concreto dello stesso onde realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione”. Le citate sentenze hanno dunque statuito che diversamente opinando, si toglierebbe vigore alla protezione giurisdizionale garantita al cittadino, che tutta l'attività giurisdizionale risulterebbe sostanzialmente vanificata e che, in definitiva, lo Stato negherebbe se stesso come ordinamento e ne hanno tratto il corollario che l'eventuale impossibilità di adempiere deve essere valutata con particolare rigore, successivamente precisando che all'autorità di polizia può riconoscersi esclusivamente un margine di discrezionalità tecnica nella scelta del momento concreto in cui prestare la propria assistenza (cfr. Cass S.U. 26 maggio 1998, n.
5233 cit.).
I medesimi principi risultano discendere anche da pronunce della Corte
Costituzionale che ha in varie occasioni ha ribadito la natura "strumentale e ausiliaria" dell'assistenza della forza pubblica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, con la conseguenza che non può essere consentito alla p.a. decidere di differirne l'esecuzione (cfr. Corte cost. 24.7.1998 n. 321).
Anche dagli organi giurisdizionali sovranazionali sono venuti contributi all'elaborazione del principio, affermandosi come l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce un corollario ineludibile del diritto di accesso ad un
Tribunale sancito dall'art. 6 CEDU, e che tale diritto diverrebbe "illusorio se gli stati membri permettessero che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante restasse lettera morta.
L'esecuzione d'una sentenza, di qualunque giurisdizione, deve essere considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell'art. 6 CEDU" (cfr. Corte EDU 5.6.2007, CP_13
c. Italia, in causa 14626/03; Corte EDU 19.3.1997, c. . La Corte di Per_7 Per_8
Strasburgo ha altresì osservato come da siffatti principi "deriva l'obbligo per gli Stati contraenti di assicurare che ciascun diritto rivendicato trovi la sua effettiva realizzazione", e che
"gli Stati hanno l'obbligo positivo di mettere in atto un sistema che sia effettivo tanto in pratica quanto in diritto, e che permetta di assicurare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie definitive tra persone private" (cfr. Corte EDU, 7.6.2005, Fouklev c. Ucraina, in causa 71186/01) e che
"gli Stati possono essere considerati responsabili per quanto riguarda l'esecuzione di una sentenza da parte di una persona di diritto privato se le autorità pubbliche implicate nelle procedure di esecuzione non danno prova della diligenza richiesta o se impediscono l'esecuzione" (cfr. Corte
EDI; 19 novembre 2013, Sekul c. Croazia).
5.3 La condotta colposa del Parte_1
Il contesta il contenuto della pronuncia della Corte di Cassazione Parte_1
24198/2018 in precedenza richiamata, sostenendo invece che, nell'esercizio di un potere discrezionale di cui è titolare anche nell'esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, essa abbia legittimamente contemperato esigenze di ordine pubblico e di tutela dei nuclei familiari fragili presenti fra gli occupanti, dal momento che lo sgombero avrebbe da una parte innescato problematiche di pubblica sicurezza, per il numero di persone coinvolte, appartenenti ad un movimento non sempre pacifico, che aveva all'interno dell'Hotel Concorde una delle proprie basi, dall'altra fatto sorgere una esigenza abitativa a cui il Comune non era in grado di far fronte. In sintesi l'appellante, riconduce la mancata esecuzione del provvedimenti di sequestro preventivo dell ad una propria e legittima CP_8
scelta discrezionale, concertata anche con l'amministrazione comunale, di sacrificare il diritto di proprietà della odierna società appellata, a fronte di più rilevanti interessi di ordine pubblico e a tutela di diritti primari della persona, propri degli stessi occupanti l'immobile.
L'assunto non è condivisibile ed è contrario ai principi di diritto propri dell'ordinamento giuridico, dal momento che l'autorità amministrativa, richiesta di concorrere con la forza pubblica all'esecuzione della pronuncia giurisdizionale di condanna o del comando contenuto nel titolo esecutivo, non è chiamata ad esercitare una potestà amministrativa, bensì a prestare i mezzi per l'attuazione in concreto della sanzione, ossia a prestare un servizio che consente di realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione. Nell'esplicazione di tale servizio, l'autorità amministrativa presta attività materiale e non può, pertanto, procedere a valutazioni di interessi o di motivi di opportunità. Se, trascendendo i limiti della prestazione del servizio predetto, l'autorità amministrativa compie una valutazione di opportunità della esecuzione cui è chiamata a concorrere, ed esercita una potestà che non ha, essa agisce illecitamente. Pertanto decidere di astenersi per quattro anni dall'esecuzione dello sgombero, ovvero dal dare attuazione ad un provvedimento giurisdizionale, costituisce condotta illecita, che vanifica peraltro lo stato di diritto, come condivisibilmente statuito dal giudice di legittimità nell'ordinanza 21198/2018 là dove ha affermato che :
(-) tollerare il crimine, per di più commesso da masse organizzate ed agguerrite in pregiudizio di cittadini indifesi, è una ben strana forma di tutela dell'ordine pubblico: questo si tutela ripristinando la legalità violata, e non già assicurando al reo, per sei anni, il godimento del frutto del reato;
(-) nessuna comparazione o bilanciamento di interessi è consentito alla p.a., quando vengano in conflitto l'interesse accampato da chi ha violato la legge (l'occupante abusivo), e chi l'ha rispettata
(il proprietario dell'immobile occupato); sicchè è impensabile che per ragioni di ordine pubblico si possa dare preferenza al primo;
(-) sono de tutto irrilevanti, ai fini dell'affermazione della responsabilità della p.a., le ragioni per le quali l'immobile da sgomberare venne occupato;
quella occupazione fu un delitto, che non cessò di esser tale sol perchè il reo si trovasse in uno stato vero o presunto - di bisogno;
se cosi non fosse, si perverrebbe al paradossale risultato che qualsiasi usurpazione dei beni e dei diritti altrui finirebbe per essere giustificata da veri o presunti "stati di bisogno", e ne sarebbe disintegrata la stessa convivenza civile;
(-) è contrario al diritto, alla logica e sinanche al buon senso sostenere che, dinanzi ad una aggressione generalizzata alle proprietà private, si debba "lasciar fare", altrimenti il reo potrebbe divenire vieppiù violento: in questo modo si garantirebbe non l'ordine, ma il disordine pubblico, dal momento che proprio dove più intollerabile è stato il sopruso, là più forte deve essere la reazione dell'ordinamento e dello stato di diritto: coercendae licentiae et criminibus vindicandis;
(-) infine, questa Corte non può non rilevare che la statuizione della Corte d'appello di ZE dal punto di vista della logica formale costituisce un autentico paradosso di CP_14
l'occupazione abusiva di un intero immobile da parte di una massa di persone organizzate fu essa, di per sè, il fatto turbativo dell'ordine pubblico. Pertanto affermare che giustamente essa fu tollerata per evitare più gravi proteste, significherebbe che per ragioni di ordine pubblico si può tollerare la violazione dell'ordine pubblico: e la contraddizione non lo consente.”
Anche l'esito concreto della vicenda in esame, ove la liberazione dell'immobile è avvenuta soltanto a seguito di un incendio sviluppatosi nei locali interrati, dimostra come la scelta attendista dell'amministrazione convenuta, oltre a ledere il diritto della società proprietaria, abbia finito per tollerare situazioni di illegalità, aggravando i rischi per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, in violazione dei principi di buona amministrazione, oltre ad esporre gli stessi occupanti a pericoli per la loro stessa incolumità, derivanti dallo stato di fatiscenza del bene, dalla presenza di apparecchiature improvvisate per il riscaldamento degli ambienti, e di bombole GPL( cfr nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco del 7.12.018 doc. 37 atto di citazione di primo grado).
In definitiva, l'illiceità della condotta posta in essere dal personale del
[...]
(l'omessa esecuzione di un provvedimento dell'AG costituente titolo CP_15
esecutivo) è rinvenibile sia nella scelta di non procedere allo sgombro in mancanza di un previo reperimento di una soluzione abitativa per gli occupanti sine titulo
(frutto come detto di una comparazione di interessi da parte degli organi deputati all'esecuzione, non ammessa dall'ordinamento), sia nelle carenze organizzative riferibili al mancato intervento di personale specializzato e coadiuvato dalle professionalità necessarie all'attuazione del rilascio con le modalità più adeguate e consone alle caratteristiche dei soggetti occupanti. Deve quindi confermarsi la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata e sussistente la responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c. . CP_16
6. Sul danno ( quinto sesto e settimo motivo di appello)
L'appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo all'accertamento ed alla liquidazione del lucro cessante e del danno emergente subito dalla;
Controparte_1
il Tribunale sul punto ha così motivato: “Sul quantum si osserva che parte convenuta non ha contestato nel metodo e nelle voci, la perizia estimativa dell'ing prodotta dall'attrice Per_9
come doc. 10. Ciò consente l'utilizzo della perizia di parte attrice non specificamente contestata, in ogni caso questo Giudice ha verificato la correttezza del metodo di stima impiegato, ancorato a dati oggettivi condivisibili ripercorribili con metodo scientifico. Si recepisce la perizia dell'ing. Allegato
10 alla citazione, che appare immune da vizi logici e correttamente rapportata ai valori delle ristrutturazioni e ai valori degli affitti di camere d'albergo a 3 stelle facendo uso dei dati della
Dunque, il lucro cessante di un albergo dotato di 88 camere con 40 anni di vita, è stato Pt_5
correttamente stimato in euro 50,00 al giorno per camera e dunque in totale per 88 camere e
1770 giorni si arriva ad euro 5.448.520,00; prezzi al 2016 e senza tener conto dei prezzi successivi né del danno da ritardato risarcimento che pure sarebbero dovuti. Poi sussiste il danno emergente derivante dal danneggiamento colposo dell'immobile da parte degli occupanti abusivi. Si noti che la grave illegalità dell'occupazione abusiva, dell'allaccio abusivo alla rete elettrica e della mancanza di ordine e igiene, furono la condizione dell'innesco di un grave incendio;
l'attendismo delle autorità periferiche nell'eseguire lo sgombero "a tutela dei fragili" e in attesa di reperire altre soluzioni abitative, era in realtà pericoloso per la loro stessa incolumità. Dell'incendio e dei danni che ne sono derivati all'attrice, deve dunque rispondere il che aveva lasciato l'albergo Parte_1
nella disponibilità degli occupanti abusivi con precari e pericolosi allacci "arrangiati" e senz'altro non a norma, alla rete elettrica;
in ogni caso "qui in re illicita versatur tenetur etiam de casu". Il danno emergente è stato calcolato correttamente in euro 1360.000,00 valore cui convergono diversi criteri di stima, a rafforzare la bontà del calcolo;
il tecnico dell'attrice ha infatti sia apprezzato il costo della ristrutturazione a metro quadro (euro 1165,00 per 3400 metri quadri), sia utilizzando il valore per ristrutturazione di una singola camera in euro 45.000,00 e moltiplicando il valore per 88 camere. Poi il tecnico ing. ha applicato un cospicuo Per_1
coefficiente di deprezzamento dato dal fatto che l'albergo aveva 40 anni e la vita di un albergo è di
60 anni;
dunque, ha correttamente applicato un coefficiente di deprezzamento del 66% sul totale del costo di ristrutturazione di euro 4.000.000,00 giungendo all'importo di euro 1360.000,00 a titolo di danno emergente. Risulta dovuto anche il costo per lo smaltimento delle masserizie danneggiate dagli occupanti e dall'incendio quantificato in euro 40.000,00. Dunque, spetta all'attrice la somma totale di euro 6.848.520,00 oltre interessi e rivalutazione successivi alla presente sentenza.
L'amministrazione lamenta in diritto l'erronea applicazione del principio di non contestazione, richiamato dal giudice di prime cure, con riferimento alla perizia estimativa dell'ing. la quale costituisce una mera allegazione difensiva Per_9
contenuta in un documento, nonché il riconoscimento di un danno da lucro cessante in realtà non provato poiché “la società non ha allegato di Controparte_1
svolgere alcuna attività che implichi la messa a frutto dell'immobile, né ha prodotto documenti (atto
o visure camerali) dai quali poter desumere l'oggetto sociale, per cui non vi è prova se la società avversaria abbia realmente intenzione di mettere a reddito la struttura (in ipotesi, potrebbe anche rivenderla). È di tutta evidenza che solo nel primo caso il lucro cessante potrebbe essere coincidente con i canoni di locazione ritraibili dagli appartamenti;
diversamente, ove la società appellata avesse avuto intenzione di rivendere l'immobile, l'occupazione abusiva avrebbe esclusivamente ritardato la vendita struttura (senza che ciò possa necessariamente essere fonte di danno). A tal proposito, la difesa avversaria non ha neppure prodotto scritture contabili da cui potere desumere se l'(ex) complesso alberghiero fosse stato appostato come immobilizzazione (perché destinato a una gestione durevole nel tempo) o, invece, come “immobile merce” (perché destinato a essere al più presto venduto). Appare, però, improbabile che le intenzioni della società fossero Controparte_1
quelle di ritrattare un reddito dall'affitto delle camere dell'(ex) Hotel Concorde;
lo dimostra, se non altro, la condotta tenuta dalla controparte successivamente alla cessazione dell'occupazione abusiva.
Come richiamato nella parte in fatto e negli scritti del giudizio di primo grado, la società, all'indomani dello sgombero, si è disinteressata delle sorti dell'immobile: non ha effettuato gli interventi richiesti dall'ordinanza di inagibilità, né ha adottato misure dirette a vigilare l'immobile
(tanto da costringere, quasi in surrogatoria, le Forze di Polizia a predisporre un servizio di ordine
e sicurezza pubblica durato ininterrottamente per diversi giorni). A fine 2019, l'edificio in questione risultava - ad un anno dalla sua liberazione - in stato di abbandono e meta di intrusioni illecite, come riferito prima dalla Polizia Municipale con e-mail del 20 febbraio 2019 e poi dal
Questore con nota del 19 novembre 2019. Quest'ultimo, in particolare, segnalava che “a tutt'oggi
l'immobile in questione riversa in condizioni d'abbandono che lo rendono scenario di degrado e delinquenza, con ripetuti interventi di polizia per episodi spesso di non secondaria rilevanza come quello accaduto lo scorso 5 novembre quando, tra due cittadini marocchini che trovavano ricovero momentaneo all'interno del predetto stabile, si è acceso un diverbio conclusosi con l'accoltellamento di uno dei due uomini. Al riguardo si richiama l'attenzione sulla questione relativa ai profili di ordine e sicurezza pubblica connessi alla gestione del predetto immobile, in relazione al suo stato di completo abbandono. I lavori per la messa in sicurezza dell'immobile ed il ripristino delle chiusure, infatti, non sono stati ancora effettuati o risultano assolutamente insufficienti, con la conseguenza che continuano a verificarvisi regolarmente intrusioni indebite da parte di sbandati e piccoli delinquenti che pongono in pericolo gli stessi abusivi, oltre a creare disagio, degrado ed allarme sociale nel vicinato per i ripetuti episodi di violenze per le quali si è reso spesso necessario
l'intervento della polizia”. Solo nella seduta del C.P.O.S.P. del 12 febbraio 2020, è stato dato conto - a seguito di specifico sopralluogo sia della Polizia Municipale che della DIGOS - che la cantierizzazione dell'immobile è stata finalmente avviata con la presenza in loco di operai e che, allo stato attuale, l'edificio risulta libero da persone” ( pag. 35-36 atto di appello).
Il Ministero ha contestato poi la quantificazione del danno da mancato guadagno per non aver potuto svolgere attività alberghiera, lamentando che il Tribunale non abbia tenuto conto che al momento dell'occupazione, il complesso era in un totale stato di abbandono, come emerge dalla denuncia presentata dalla CP_5
(all'epoca proprietaria dell'immobile), pertanto, considerato lo stato di incuria in cui versava la struttura, priva delle condizioni per potere essere oggetto di attività alberghiera, il lucro cessante non potrebbe coincidere con il guadagno che la avrebbe potuto conseguire dalla locazione della struttura per Controparte_1
tutto il periodo di durata dell'occupazione abusiva.
La società nel costituirsi nel presente giudizio a confutazione delle Controparte_1
argomentazioni di controparte ha prodotto documentazione ( doc. 3-9) comprovante il completamento di lavori di ristrutturazione nell'anno 2022, e la concessione in affitto della struttura alberghiera, ora denominata “ hotel Cube” a 4 stelle, ad altra società che ne cura la gestione.
Ciò posto, in punto di diritto vanno richiamati i principi contenuti nella sentenza a
SS.UU della Corte di Cassazione n. 33645 del 15 novembre 2022 secondo cui “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”. Le Sezioni Unite precisano poi che la perdita della possibilità di godimento, integra un danno emergente anche nell'ipotesi in cui si alleghi che detto godimento sarebbe stato concesso a terzi contro un corrispettivo corrispondente ai frutti civili. In questo caso, il criterio di liquidazione equitativa utilizzabile è omogeneo, attestandosi sul valore locativo di mercato, che rappresenta - per l'appunto - il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione. Al lucro cessante afferiscono, invece, quelle perdite di occasioni di guadagno “da collegare non al contenuto del diritto previsto dall'art. 832 c.c., ma alla titolarità del diritto”, espressioni “della possibilità di alienare quale caratteristica di tutti i diritti patrimoniali” (pag. 10 sentenza ). Si tratta, in concreto, del danno conseguente alla impossibilità di vendere l'immobile o locarlo a un canone superiore a quello di mercato, il quale necessita di prova specifica, anche in via presuntiva (pag. 11 sentenza). Il proprietario che agisca per il risarcimento è dunque tenuto “ ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”.
Nel caso di specie, il pregiudizio domandato dalla società attrice, rappresentato dal mancato guadagno per impossibilità di esercizio di attività alberghiera dalla data di occupazione abusiva dell'immobile (rectius dal 11.9.2014 data di emissione del sequestro preventivo da parte dell perché l'amministrazione risponde della CP_8
colpevole omessa esecuzione del provvedimento de quo) fino alla riconsegna avvenuta l'8.12.2018, costituisce, dunque, in applicazione dei richiamati enunciati interpretativi del Giudice della nomofilachia, un lucro cessante, il quale si sarebbe in astratto dovuto produrre nella sfera giuridica della società originaria proprietaria, fino alla data di alienazione dell'immobile alla ( 26.9.2018) , Controparte_1
cessionario del suddetto credito risarcitorio in virtù della scrittura privata coeva al contratto di compravendita e anteriore di circa due mesi alla restituzione del bene.
Ai fini quindi della prova di tale danno, non può operare la fictio iuris attuata dal primo giudice, che ha ragionato partendo dall'erroneo presupposto che la CP_1
fosse proprietaria del complesso sin dalla data di occupazione, ritenendo
[...]
poi verosimile che essa, se avesse avuto la disponibilità del bene, vi avrebbe esercitato attività di ricezione alberghiera, percependo i conseguenti introiti.
Va invece indagata, per affermare la sussistenza di tale pregiudizio, quale sarebbe stata la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento da parte della , poiché è innegabile che fino alla data di alienazione del bene, CP_5
il pregiudizio, se esistente, si è verificato nella sfera giuridica di quest'ultima e la titolarità del corrispondente credito risarcitorio in capo alla deriva Controparte_1
dalla sua qualità di cessionaria, per effetto del contratto di cessione di crediti futuri dietro corrispettivo, sottoscritto fra le parti in data 26.9.2018, ovvero poco più di due mesi prima della liberazione dell'immobile.
Ciò posto, si rileva come non sia contestato, oltre che provato per tabulas, che l'esercizio di attività alberghiera all'interno dell'Hotel Concorde fosse cessata già due anni prima della sua occupazione abusiva, con interruzione delle forniture per i servizi essenziali di acqua, luce e gas;
la legale rappresentante della allora società proprietaria nella denuncia querela (doc. 1 fascicolo di 1^ grado- doc. CP_17
12 memoria ex art. 183,co. 6, n. 3) dichiarava inoltre che l'immobile era oggetto di trattive per la vendita a terzi con ancora 12 dipendenti assunti in cassa integrazione.
Nella comunicazione del 3.2.2014 inviata sempre dalla società proprietaria alla
Prefettura (all. 3 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 del ), Parte_1
l'amministratrice dichiarava : “Quanto sopra per denunciare, ad ogni effetto, gli ingentissimi e irreparabili danni che il prolungarsi dell'occupazione recherà alla nostra proprietà, in un momento, fra l'altro, delicatissimo per il settore. In proposito evidenziamo, per completezza, che l'attività già esercitata nella struttura alberghiera (l'immobile è di proprietà dalla società concorde è CP_5
infatti stata sospesa temporaneamente, i dipendenti (n. 12) sono ancora in carico alla concorde stessa. Le nostre assistite stanno coltivando trattative di vendita del cespite alberghiero;
per il che ogni indugio nello sgombero dell'immobile è fonte di aggravio dei già ingentissimi danni verificatisi.”. Ancora con missiva del 8 maggio 2014 (all.11 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 del ) l'allora proprietaria trasmetteva relazione Parte_1
sullo stato dei luoghi alla Prefettura, del seguente tenore: “Dopo più di tre mesi dall'invasione forzata e dall'occupazione abusiva dell'Hotel Concorde, posto in viale l. Gori l0 a
ZE, da parte di sedicenti esponenti di un fantomatico Parte_6
imprenditore che si trova così costretto ad avviare le pratiche per il licenziamento dei dodici
[...]
(12) dipendenti tutt'ora in carico all'azienda che è, allo stato, impossibilitata a svolgere la propria attività. Ed in questo l'azienda non può non mostrare la propria preoccupazione per il futuro dei dipendenti e delle loro famiglie. La proprietà dell'immobile Hotel Concorde, per altro, ha visto sfumare tutte le trattative in corso per la vendita dell'immobile stante la mancanza di disponibilità del bene. Nel caso specifico di un compratore estero che ha anticipato una caparra confirmatoria con assegno in euro, la proprietà si vede costretta a doverla restituire.
Il contenuto della documentazione esaminata dimostra chiaramente come l'intenzione della società proprietaria del complesso occupato abusivamente fosse quella di alienarlo a terzi , come poi avvenuto il 26.9.2018, e non di esercitarvi attività di ricezione alberghiera, di fatto dismessa già da due anni, pertanto l'eventuale danno emergente astrattamente configurabile conseguente al mancato sgombero dell'immobile per circa quattro anni sarebbe rappresentato dalla perdita della possibilità di alienarlo a terzi ad un prezzo di mercato ( o ad esso superiore), tipologia di pregiudizio mai domandata dalla società attrice, perché espressamente esclusa dall'oggetto del contratto di cessione per effetto della specifica ed espressa pattuizione in esso contenuta per la quale “resta escluso dalla predetta cessione il danno derivante dalla diminuzione di prezzo e di valore dell'Immobile compravenduto in ragione dell'illegittima occupazione con riferimento, anche, al prezzo fissato nella compravendita intercorsa in data odierna tra le parti (danno emergenti)”.
Nè può affermarsi che tale danno si sia prodotto nella sfera giuridica della
[...]
per l'arco temporale di circa due mesi ricompresi fra l'acquisto del CP_1
diritto di proprietà ( 26.9.2018) e la restituzione dell'immobile (8.12.2018), in considerazione della situazione di fatto in cui versava il bene, di cui essa era perfettamente consapevole al momento della stipula del contratto di compravendita.
Alla stregua di siffatte argomentazioni deve dichiararsi nulla spettante alla
[...]
.a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno, in riforma CP_1
della sentenza impugnata, con assorbimento delle doglianze di cui al settimo motivo di appello afferenti al quantum di siffatto pregiudizio, liquidato dal
Tribunale in euro 5.448.520,00.
Per quanto concerne invece i costi di ristrutturazione dell'immobile, quantificati dal Tribunale in euro 1.360.000,00, l'amministrazione assume che tale danno non le potrebbe essere imputato, perché cagionato dalle condotte vandaliche degli occupanti, contesta altresì che la danneggiata abbia dato prova dei costi di ripristino imputabili al mancato sgombero, in assenza di documentazione fotografica delle condizioni del bene prima dell'occupazione e dopo il rilascio, essendosi l'attrice limitata a produrre una perizia di parte, la cui quantificazione, condivisa dal primo giudice, sarebbe erronea per aver considerato soltanto la vetustà del bene e non anche il precedente stato di abbandono in cui il medesimo versava anteriormente alla sua occupazione.
La doglianza è meritevole di accoglimento.
Invero la non ha in alcun modo documentato quali fossero le Controparte_1
condizioni dell'immobile prima dell'occupazione, elemento fondamentale, considerato che da circa due anni prima il complesso era in disuso;
neppure ha dimostrato quali siano stati effettivamente i danni cagionati dall'incendio, in quanto le scarne fotografie contenute nella perizia di parte a firma dell'Ing. non Per_1
rappresentano le condizioni complessive al momento del rilascio né tantomeno i danneggiamenti prodotti dall'incendio sviluppatosi al piano seminterrato della struttura. Si osserva poi che i danni soltanto descritti dal consulente di parte (pag.
7) ma non documentati, appaiono conseguenza delle condotte degli occupanti abusivi, trattandosi di danneggiamenti sia alle camere che agli impianti, ma alcun riferimento vi è a quali siano state le conseguenze dell'incendio. Infine non può ignorarsi che la società ha avviato e completato la ristrutturazione Controparte_1
del complesso alberghiero nel corso del giudizio di primo grado, come si evince dalla perizia allegata alla comparsa di costituzione in appello e dal contratto di affitto del 23.6.2021, pertanto ben avrebbe potuto assolvere al proprio onere probatorio, producendo il contratto di appalto e la documentazione dei costi di ripristino effettivamente affrontati, e ciò sia al fine di dimostrare quali danni siano effettivamente imputabili all'Amministrazione convenuta, sia la effettiva consistenza economica del pregiudizio di cui ha domandato il ristoro, atteso che la liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. del danno ha pur sempre carattere residuale, presupponendo una impossibilità o difficoltà di quantificazione non imputabile al danneggiato, diversamente opinando, infatti, si determinerebbe una violazione della funzione della disposizione citata, trasformandola in strumento di indiretta elusione dell'onere probatorio gravante in capo al danneggiato.
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata- con conseguente assorbimento dell'ottavo motivo di appello- il danno emergente dimostrato dalla Controparte_1
ed imputabile al per la omessa esecuzione del Parte_1
provvedimento di sequestro preventivo dell dell'11.9.2014 dell'immobile di CP_8
sua proprietà è rappresentato unicamente dai costi di smaltimento rifiuti pari ad euro 48.800,00 comprensivo di iva, come da fattura del 15.7.2019 prodotta nel giudizio di primo grado, somma da maggiorarsi di interessi legali dalla data dell'esborso al saldo effettivo, non avendo il Tribunale riconosciuto la rivalutazione monetaria della predetta somma dall'esborso e sino alla sentenza e non essendo sul punto stato interposto appello incidentale.
7. Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014,
Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n.
18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009,
Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, considerato che l'esito finale della lite ha visto l'attrice-appellata parzialmente soccombente, in ragione del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, stimasi equo compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio per 1/3, i restanti 2/3 vanno posti a carico del nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come Parte_1
modificato dal D.M. 127/2024, in base al valore della controversia determinato ( scaglione ricompreso fra € 26.001 € 52.000) , considerato un impegno difensivo medio, con esclusione nel presente giudizio della fase istruttoria, perché non espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ZE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza 3179/2022 del Parte_1
Tribunale di ZE, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 48.800,00, oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
2) dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate per 1/3 e condanna il alla refusione in favore della dei Parte_1 Controparte_1 restanti 2/3 che si liquidano per compensi professionali in € 5.077,00 per il primo grado e in € 4.630,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, per entrambi i giudizi;
Così deciso in ZE, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di ZE, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2232/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FI , elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VICICONTE GAETANO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione con ordinanza del 11.12.2024 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello proposto, gradatamente:
- in via pregiudiziale, in riforma della sentenza di prime cure, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- in riforma della sentenza di prime cure, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa citazione per carenza di una delle azioni, cioè la legittimazione passiva del Parte_1
e/o per difetto di integrazione del contraddittorio con il di ZE e con il Sindaco di CP_2
ZE – quale Ufficiale di Governo, con rimessione degli atti al Giudice di primo grado;
- in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa citazione per carenza di una delle condizioni dell'azione, cioè la legittimazione attiva della società attrice;
- in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del vantato diritto al risarcimento danno;
- in riforma della sentenza di primo grado, rigettare nel merito ogni pretesa avanzata da controparte, perché infondata in fatto e in diritto;
- in denegata ipotesi, ridurre il quantum di risarcimento da liquidare all'attore in applicazione dell'art. 1227 c.c., previo accertamento del concorso di colpa del danneggiato e previo esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio;
- in subordine, in riforma della impugnata sentenza, accertare dovuto in favore della
[...]
solo l'indennizzo e non il risarcimento del danno;
CP_1
- con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione di una CTU.”
Per parte appellata: “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di ZE, contrariis reiectis:
- nel merito:
➢ rigettare l'appello proposto dal , Parte_1 Parte_2
e ZE, in quanto destituito di qualsivoglia
[...] Parte_3 fondamento in fatto e diritto, e per l'effetto: ➢ confermare la sentenza n. 3179/2022 del
Tribunale Ordinario di ZE, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Susanna Zanda, emessa il 12.11.2022, nella causa inter partes n. R.G. 17879/2019 e notificata in data
15.11.2022;
➢ rigettare tutte le domande formulate dal , Parte_1 Parte_2
e in quanto destituite di
[...] Controparte_3
qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
- in via istruttoria: rigettare la richiesta di C.T.U., nonché le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice, per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3179/2022 del Tribunale di ZE pubblicata il 12.11.2022 e notificata il 15.11.2022 , in materia di responsabilità ex art.2043 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha interposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 3179/2022 del Tribunale di ZE, che in accoglimento della domanda della lo ha condannato al Controparte_4
pagamento della somma di € 6.848.520,00 oltre rivalutazione e interessi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. oltre spese di lite.
La società attrice a sostegno delle proprie istanze nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha premesso di essere divenuta proprietaria dell'immobile posto nel
Comune di ZE alla via L. Gori n.10 avente destinazione turistica –alberghiera e denominato “ Hotel Concorde” con contratto di compravendita del 26.9.2018 ( doc.2 atto di citazione) , acquistandolo dalla al prezzo di euro 1 CP_5 milione duecentomila;
con scrittura privata sottoscritta in pari data la società alienante ha ceduto alla dietro corrispettivo,“ i diritti, le azioni e Controparte_1
le utilità conseguenti all'accertamento giudiziale del risarcimento del danno connesso allo stato di illegittima occupazione dell'Immobile anche in conseguenza della mancata esecuzione da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e comunque delle Autorità amministrative a qualsiasi titolo competenti e che dovessero essere individuate come responsabili. Sono quindi oggetto di cessione i diritti connessi al risarcimento dei danni subiti quale proprietaria dell'immobile per il perdurare del suddetto stato di illegittima occupazione, per la mancata esecuzione del provvedimento di sequestro, da parte delle competenti Autorità di P.S. limitatamente al mancato guadagno per il mancato utilizzo dell'immobile in relazione alle sue finalità alberghiere (lucro cessante)” (doc.1 atto di citazione).
Parte attrice ha poi dedotto che il bene da essa acquistato, dal 02.02.2014 è stato occupato abusivamente da parte di soggetti terzi per lo più aderenti al
[...]
; la Sig.ra rappresentante legale della Controparte_6 Controparte_7 CP_5
al tempo società proprietaria dell'immobile, ha presentato denuncia e poi in
[...]
data 04.03.2014 atto di querela con contestuale richiesta di sequestro preventivo dell'immobile. In data 11.09.2014 il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di ZE nel procedimento pendente n. 2567/14 R.G.N.R. e n.
10246/14 R.G. G.I.P., allo scopo di conseguire la liberazione dell'immobile dagli occupanti, ha emesso decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. (doc.3 atto di citazione), il quale tuttavia non è stato mai eseguito dai soggetti pubblici a ciò preposti e di conseguenza l'immobile è rimasto in stato di occupazione abusiva da parte di terzi fino alla data del 07.12.2018, quando è stato sgombrato a causa di un incendio fortuito sviluppatosi nell'edificio, con nomina di un custode giudiziale in rappresentanza della proprietà, alla quale il bene è stato restituito dall il CP_8
27.12.2018 ( doc. 9 atto di citazione) .
Sulla scorta di siffatte allegazioni la ha chiesto accertarsi la Controparte_1
responsabilità ex art. 2043 c.c. del Ministero dell'Interno per mancato sgombro dell'immobile in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dall'A.G. e per l'effetto condannarlo al ristoro dei danni conseguenti quantificati in €
6.857.320,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, da essa subiti sia in proprio che quale cessionaria del diritto risarcitorio da illegittima occupazione in virtù della scrittura privata del 26.9.2018 e maturati fino all'8.12.2018.
Si è costituita in giudizio l eccependo, in via Controparte_9
preliminare: a) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
b) la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; c) la propria carenza di legittimazione passiva;
d) l'inammissibilità della domanda per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti Comune di
ZE; e) il difetto di legittimazione attiva della società nel Controparte_1
merito ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato e, comunque,
l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa domanda risarcitoria;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, ha chiesto ridursi il quantum della pretesa in applicazione dell'art. 1227 comma primo c.c.
Con sentenza n. 3179/2022 il Tribunale di ZE, ha ritenuto integrata la responsabilità del convenuto, sulla scorta dei principi contenuti nella Parte_1
pronuncia della Cassazione n° 24198/2018, con cui è stato affermato che qualsiasi provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria, sia penale che civile, che integri un titolo esecutivo, deve essere eseguito, senza che il personale del
[...]
possa entrare nel merito delle ragioni degli occupanti sine titulo e senza Parte_1
che alcuna discrezionalità possa giustificare l'omessa esecuzione per ben quattro anni e ha condannato il convenuto a risarcire il danno patrimoniale alla società attrice, liquidandolo in misura corrispondente a quanto da essa domandato.
Avverso siffatta decisione l'amministrazione soccombente ha proposto appello per i seguenti motivi:
1)Nullità / illegittimità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O in favore del giudice amministrativo con la seguente motivazione: “Preliminarmente va affermata la giurisdizione del GO in quanto effettivamente la copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione e quella della Corte di
Strasburgo, a commento art. 6 CEDU, hanno sempre affermato che se esiste un provvedimento giudiziario che dispone il rilascio di un immobile, la , il Questore e il CP_10 [...]
, non hanno alcuna discrezionalità nell'eseguire coattivamente il titolo, non potendo cioè Parte_1
in particolare dare ingresso ad istanze dei controinteressati occupanti abusivi, che vogliano paralizzarne o eludere l'esecuzione; ragionando diversamente ne verrebbe pregiudicato il diritto assoluto di proprietà, l'efficacia cogente di una decisione giudiziaria e il principio di effettività della tutela dei diritti di cui all'art. 6 della CEDU. Quanto al decreto-legge del 2017 invocato dal convenuto si rileva da un lato che questo titolo doveva essere conseguito fin dal 2014 dunque anteriormente alla sua entrata in vigore, ed in ogni caso questo decreto legge non sposta i termini della questione attribuendo pur sempre alla sola autorità giudiziaria che ha emesso il titolo, il potere di disporne una dilazione dell'esecuzione e non invece al e per esso le Parte_1
autorità periferiche della questura o prefettura” (pag. 18, sentenza Tribunale di ZE).
L'Amministrazione appellante assume invece che la richiesta di risarcimento danni dovuti all'omesso sgombero da parte dell'Amministrazione in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria penale darebbe luogo ad una fattispecie di interesse legittimo, anziché di diritto soggettivo attribuendo “un margine di discrezionalità all'Amministrazione, atteso che il potere di scelta tra interessi non opera soltanto in ordine al “se” attuare o meno il provvedimento, ma anche in ordine alle modalità con le quali tale potere deve essere attuato”.
2)Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la legittimazione attiva della a chiedere il risarcimento del danno Controparte_1
per l'intero arco temporale di omessa attuazione del provvedimento di sequestro preventivo del 11.9.2014 fino al rilascio del bene avvenuto l'8.12.2018 in quanto subentrata anche nel credito della sua dante causa per effetto del contratto di cessione del 26.9.2018. L'appellante, riproponendo le argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado, sostiene invece che la scrittura privata de qua abbia ad oggetto crediti risarcitori futuri ed eventuali, individuati in modo del tutto generico, da cui sarebbe comunque esclusa per espressa previsione negoziale la pretesa azionata dalla società attrice.
3)Violazione/falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. , omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva del e Parte_1
difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del che, secondo CP_2
il , sarebbe l'unico legittimato passivo perché titolare di funzioni in Parte_1
materia di edilizia residenziale pubblica e di contrasto all'emergenza alloggiativa e del disagio sociale, con poteri concreti nel reprimere il fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili, oltre che per essere il Sindaco l'organo responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico a livello comunale sulla base del T.U. degli Enti
Locali.
4)Violazione/ falsa applicazione dell'art. 2947 c.c. per aver il Tribunale erroneamente ritenuto non prescritto il diritto, trattandosi di illecito permanente, individuando il dies a quo della prescrizione nella data di sgombero dell'immobile
(7.12.20018) e non invece in quella di occupazione abusiva ( 2.2.2014).
5) Erroneità della condanna nei confronti del non potendosi Parte_1
ravvisare nei suoi confronti alcun profilo di responsabilità ex art. 2043 c.c. perché il sequestro preventivo non costituisce misura volta a tutelare la proprietà privata, pertanto dalla sua mancata esecuzione non discenderebbe alcuna lesione in capo al privato di un interesse meritevole di tutela e di conseguenza l'ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c.; inoltre non vi sarebbe stata alcuna inerzia da parte dell'amministrazione dell'interno tenuta, nel dare esecuzione al provvedimento di sgombero, a contemperare anche esigenze di sicurezza ed ordine pubblico ed a tutelare diritti primari delle persone, considerata la presenza di numerosi nuclei familiari nell'immobile abusivamente occupato, fra cui donne e bambini, e l'impossibilità dell'amministrazione comunale di far fronte all'emergenza abitativa scaturente dall'esecuzione dello sgombero. L'appellante ha poi contestato la sussistenza di un danno risarcibile sia perché non provato, sia perché l'immobile in questione era in stato di abbandono già da due anni prima dell'occupazione abusiva.
6)Violazione/falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che il convenuto non abbia contestato il Parte_1
contenuto della perizia di parte attrice a firma dell'Ing. e comunque per Per_1
aver utilizzato la stessa per la stima del danno, nonostante questa abbia mero valore indiziario e non probatorio.
7) Violazione /falsa applicazione degli artt. 1227, 2043 e 2697 per aver il Tribunale liquidato un danno non provato in particolare a titolo di lucro cessante, e non aver considerato il concorso della proprietà, per non aver posto in essere le dovute misure per impedire l'accesso all'immobile.
8) Erronea qualificazione della pretesa come risarcimento del danno e non come indennizzo ai sensi dell'art. 11 del D.L. 14/2017 come modificato dal D.L.
113/2018 convertito con Legge 132/2018.
Il ha formulato istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza Parte_1
impugnata , disposta con decreto inaudita altera parte del 17.3.2023 , confermato con ordinanza collegiale.
Radicatosi il contraddittorio, la società appellata, ritualmente costituitasi, ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 11.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 27 marzo 2025, all'esito del decorso dei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul difetto di giurisdizione del giudizio ordinario ( primo motivo di appello)
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c della , rigettando l'eccezione sollevata dal Controparte_4 Parte_1
convenuto secondo cui sussisterebbe invece la giurisdizione del giudice amministrativo, riproposta in questa sede con medesime argomentazioni, fondate sull'assunto che il danno lamentato dalla proprietaria dell'immobile illegittimamente occupato da terzi, deriverebbe dal mancato esercizio di potere amministrativo, ossia il potere di sgombero in esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria, a fronte del quale il privato sarebbe titolare esclusivamente di una posizione di interesse legittimo;
ciò sarebbe corroborato dai recenti interventi del legislatore, in particolare dall'art. 11 D.L. 14/2017 convertito con L. 48/2017 come modificato dall'art. 31 ter del D.L. 113/2018 conv. con L.
32/2018.
Il motivo è infondato.
Invero il caso in esame non riguarda né atti o provvedimenti amministrativi, né condotte amministrative in quanto tali, bensì il comportamento materiale dell' amministrazione convenuta, consistito nell'omesso compimento di un'attività vincolata, che ha causato la lesione di diritti soggettivi perfetti, atteso che la società
ha allegato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo Controparte_1
grado la violazione dei diritti di proprietà e di iniziativa economica, riconosciuti e garantiti, sostanzialmente negli stessi termini, sia dall'ordinamento nazionale (artt.
41 e 42 Cost.) sia dall'ordinamento sovranazionale europeo (art. 6 Trattato sull'Unione europea e art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU). In particolare, ha lamentato che, perpetrata inizialmente la violazione di tali diritti ad opera dei soggetti che effettuarono l'occupazione abusiva dell'Hotel Concorde, la perdurante inerzia della pubblica amministrazione nel dare esecuzione, se del caso anche mediante lo sgombero coattivo, al provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 11.9.2014, le abbia provocato ingenti danni economici.
Trattandosi dunque di azione risarcitoria per violazione di diritti soggettivi perfetti dipendente da attività materiale (omissiva) della pubblica amministrazione, pertanto, non costituendo una fattispecie rientrante ex lege nell'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva, la domanda è stata correttamente proposta dinanzi il giudice ordinario.
Si richiama a conferma la pronuncia della Corte di Cassazione sez. III , 04/10/2018
, n. 24198 , emessa in fattispecie del tutto speculare all'oggetto della presente controversia, la quale ha statuito che: ”Non rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione stabilire se dare o meno attuazione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria
- a maggior ragione quando lo stesso abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla
Costituzione o dalla CEDU -, con la conseguenza che l'inosservanza, da parte dell'autorità amministrativa, del dovere, costituente espressione dello Stato di diritto, di apprestare i mezzi per
l'attuazione coattiva dei provvedimenti giudiziari integra una condotta colposa generatrice di responsabilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto colposa la condotta dell'amministrazione dell'interno che, a fronte dell'ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato "vi aut clam", ha trascurato per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica).”
Tale ricostruzione non è scalfita dalla previsione contenuta nell'art. 11 d.l. 14/2017, conv. in legge n. 48 del 2017 e successivamente modificato dal d.l. 113/2018, conv. in legge n. 32 del 2018 s.m.i., la quale conferma il ruolo della p.a. quale esecutrice dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ex artt. 55 c.p.p., 388 c.p. e 109 Cost..
Il comma 3 della norma citata impone infatti al Prefetto di comunicare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio, l'intervenuta esecuzione dello stesso;
il successivo comma 3.2 prevede che il Prefetto, al termine dell'attività svolta dalla cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di 90 giorni a definire un piano di misure emergenziali per la tutela dei soggetti in situazioni di fragilità, riferisca all'Autorità Giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia e che solo ed esclusivamente “l'Autorità
Giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute , adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento delle esecuzioni”, pertanto ogni discrezionalità sull'esecuzione del provvedimento rimane in capo all'Autorità
Giudiziaria . La norma in esame prevede poi esplicitamente al comma 3.2 che il ricorso del proprietario dell'immobile occupato avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennità venga proposto innanzi al Giudice civile nelle forme dell'art. 737 e ss. c.p.c., in tal modo ulteriormente confermando la giurisdizione dell'A.G.O.
La motivazione sul punto del giudice di prime cure appare dunque del tutto condivisibile là dove ha affermato “Quanto al decreto-legge del 2017 invocato dal convenuto si rileva da un lato che questo titolo doveva essere eseguito fin dal 2014 dunque anteriormente alla sua entrata in vigore, ed in ogni caso questo decreto legge non sposta i termini della questione attribuendo pur sempre alla sola autorità giudiziaria che ha emesso il titolo, il potere di disporne una dilazione dell'esecuzione e non invece al e per esso le autorità periferiche Parte_1
della questura o prefettura. Infatti, il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE
CITTÀ", aggiornato, con le modifiche apportate da ultimo dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 prevede ALL'ART. 11 che il
Prefetto possa dare si rilievo alla presenza di occupanti in condizione di fragilità, ma ciò non potrà giammai giustificare un attendismo di 4 anni come quello che interessa l'odierna vicenda. Infatti,
l'art. 11 prevede che il Prefetto possa tuttalpiù prendere 90 giorni di tempo per risolvere i problemi dell'evacuazione di soggetti fragili, ma in ogni caso deve comunque riferire prontamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il titolo del rilascio, che è l'unica autorità che potrà autorizzare il differimento dell'esecuzione e comunque per non più di un anno (termine massimo di dilazione per la stessa autorità giudiziaria). Quindi la procedura prevista dall'art. 11 citato non risulta rispettata dalla che in particolare non ha provato di essersi interfacciata col Controparte_11
GIP di ZE che aveva emesso il titolo di rilascio nel 2014.”
2.Sul difetto di legittimazione attiva della ( CP_4 Controparte_1
secondo motivo di appello)
Parte attrice in primo grado ha agito “in proprio e quale cessionaria del diritto al risarcimento del danno connesso allo stato di illegittima occupazione per causa di soggetti terzi dell'immobile sito nel Comune di ZE, Viale Luigi Gori n. 10 avente destinazione turistico- alberghiera e denominato “Hotel Concorde” censito al NCEU di ZE al foglio di mappa 32, particella 164, sub. 1, cat. D2, Classe U, rendita €. 78.000,00 da liquidarsi in favore della cedente P.I./C.F. con sede in ZE, Via dei Banchi n.6 (c/o CP_5 P.IVA_3
Studio Agostini) dall'11.09.2014 alla data del 26.09.2018 in virtù di scrittura privata di cessione dei suddetti diritti stipulata in data 26.09.2018” (doc. 1 atto di citazione di primo grado).
La scrittura privata richiamata, intervenuta fra l'originaria proprietaria dell'immobile in qualità di cedente e la in qualità di cessionaria, divenuta Controparte_1
proprietaria del bene per effetto del contratto di compravendita stipulato fra le medesime parti in pari data (doc. 2 atto di citazione di primo grado), individua l'oggetto della cessione nei “i diritti, le azioni e le utilità conseguenti all'accertamento giudiziale del risarcimento del danno connesso allo stato di illegittima occupazione dell'Immobile anche in conseguenza della mancata esecuzione da parte delle Autorità di PS e comunque delle
Autorità amministrative a qualsiasi titolo competenti e che dovessero essere individuate come responsabili. Sono quindi oggetto di cessioni i diritti connessi al risarcimento dei danni subiti quale proprietario dell'Immobile per il perdurare del suddetto stato di illegittima occupazione, per la mancata esecuzione del provvedimento di sequestro da parte della Autorità di P.S. e limitatamente al mancato guadagno per il mancato utilizzo dell'immobile in relazione alle sue finalità alberghiere
(lucro cessante). Resta escluso dalla predetta cessione il danno derivante dalla diminuzione di prezzo e di valore dell'Immobile compravenduto in ragione dell'illegittima occupazione con riferimento, anche, al prezzo fissato nella compravendita intercorsa in data odierna tra le parti
(danno emergente)”.
L'appellante lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione sollevata, essendosi limitato ad affermare la legittimazione attiva della società attrice senza esaminare i rilievi in diritto sollevati dall'Amministrazione, secondo cui nella scrittura privata de qua non sarebbe stata indicata la fonte del credito ceduto, atteso il generico riferimento in essa contenuto ad una pronuncia giudiziale ed a diverse tipologie di danno, fra esse eterogenee, in contrasto con i principi affermati dalla
Corte di Cassazione nella sentenza 31896/2018 per aversi una valida cessione di crediti risarcitori futuri.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Invero il giudice di legittimità nella pronuncia citata dall'appellante ha affermato che “La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità” ( conforme Cass. 8869/2021;
27690/2023)”.
Nella specie la fonte del credito ceduto è rappresentata non dall'eventuale provvedimento giurisdizionale di accertamento, ma dalla condotta illecita imputata al ovvero l'omessa esecuzione del provvedimento di Parte_1
sequestro preventivo dell Inoltre il credito risarcitorio a tutela del quale la CP_8
società attrice ha agito in qualità di cessionaria, ha ad oggetto il danno da mancato guadagno per impossibilità di godimento dell'immobile nel periodo della sua occupazione abusiva, pacificamente ricompreso nel negozio traslativo in esame.
3.Sul difetto di legittimazione passiva del e Parte_1
sull'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di
ZE ( terzo motivo di appello)
L'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di ZE sulla propria eccezione di carenza di legittimazione passiva , fondata sull'assunto che il
Comune di ZE avrebbe dovuto essere l'esclusivo destinatario dell'azione risarcitoria promossa dalla società attrice, sia perché titolare di compiti e funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica e di contrasto dell'emergenza alloggiativa e del disagio sociale, sia perché nel caso di specie il provvedimento di sequestro preventivo dell'immobile oggetto di occupazione doveva essere eseguito dalla polizia municipale, corpo inquadrato nell'ambito dell'amministrazione comunale.
Secondo l'Amministrazione, la prova della suddetta legittimazione passiva in capo al Comune di ZE risiederebbe in una lettera di risposta del medesimo del 3 novembre 2014, con la quale si chiede che: “Con la presente siamo a richiedere la possibilità di discutere presso il Comitato per l'ordine pubblico convocato da codesta Prefettura per ìl 6 c,m. del decreto di sequestro preventivo a firma del Gip Dr.ssa per l'immobile Per_2
dell'Hotel Concorde posto nel Viale Gori n 10 inviato al comando della Polizia Municipale di
ZE. In attesa di un Vostro riscontro porgo cordiali saluti”. Dalla documentazione allegata (all. 17 e 18 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 depositata in primo grado dalla convenuta) si evincerebbe poi la necessità per il Comune di provvedere dapprima a trovare delle sistemazioni alternative per gli occupanti e, poi, a procedere allo sgombero.
Inoltre, l'Amministrazione ritiene rilevante la circostanza che alla successiva riunione del 6 novembre avessero partecipato anche rappresentanti dal Comune di
ZE (Dott , assessore welfare e casa Comune di ZE, Dr. Persona_3
Comune di ZE, Dr.ssa della Polizia Persona_4 Persona_5
Municipale di ZE), i quali – di fronte all'esigenza di trovare una soluzione alternativa di alloggio per gli sfollati – evidenziarono l' “oggettiva gravità della situazione per il Comune di ZE in ordine all'accoglienza” per carenza di spazi ed indisponibilità di risorse economiche”.
La doglianza è infondata.
Premesso che della circostanza che la Polizia Municipale sia stata delegata dall'A.G. all'esecuzione del sequestro preventivo non vi è alcuna prova, anzi la stessa appellante ammette che “Il non è infatti il soggetto titolare delle competenze in CP_2
materia di sgomberi”, è altresì vero che esso “può essere chiamato a rispondere se questi non vengano eseguiti o comunque non vengano eseguiti nei tempi ritenuti congrui dai proprietari” ( pag. 16 atto di appello) e ancora “ a seguito dell'ordine di esecuzione del sequestro emesso dal P.M., la Questura di ZE ha immediatamente provveduto a verificare la situazione di fatto dell'immobile svolgendo le opportune verifiche e portando la questione all'attenzione del
Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica incardinato presso la Prefettura di cui all'art. 20 l. 121/81 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), organo ausiliario del Prefetto nelle competenze attinenti l'ordine pubblico e l'utilizzo della forza pubblica ( pag. 21 atto di appello), a dimostrazione che i soggetti coinvolti e tenuti all'esecuzione dello sgombro sono tutti incardinati presso il . Parte_1
Ed infatti quest'ultimo è preposto, fra l'altro, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al coordinamento delle forze di polizia [art.14, comma 2, lett. b) d. lgs. n.
300/1999], funzione che svolge attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza
(art. 4 d.P.R. n. 398/2001, regolamento di organizzazione del Ministero degli interni); il Prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza e ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia (art. 13 legge n. 121/1981); infine presso ogni prefettura è istituito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del
Prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza (art. 20 legge n. 121/1981).
Il coinvolgimento del Comune per far fronte all'emergenza abitativa derivante dallo sgombero, ovvero di trovare una sistemazione alloggiativa ai nuclei familiari occupanti, costituisce un coordinamento necessario per gestire la situazione di fatto derivante dall'esecuzione del provvedimento dell'A.G., ma certo non un trasferimento di competenza per la materiale attuazione del sequestro preventivo, in assenza di una eventuale specifica delega da parte dell'autorità giudiziaria, ad altro organo di polizia giudiziaria, incardinato presso altra amministrazione, diversa da quella normalmente responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica, qual è il ex art. 1 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno1931, n.773. Parte_1
In definitiva la circostanza richiamata afferente al ruolo che il riveste nella CP_2
individuazione degli alloggi popolari, anche nel caso di ricollocazione degli sgomberati, non rileva in alcun modo sulla legittimazione passiva né è idonea a configurare un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
4. Sulla prescrizione ( quarto motivo di appello)
Il lamenta che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi Parte_1
sull'eccezione di prescrizione da essa formulata in comparsa di costituzione, e comunque impugna, la parte della sentenza che “dando conto della tesi dell'attore – (e fuori dalla parte intitolata “MOTIVAZIONE”) statuisce comunque che “Del diritto al risarcimento, ha osservato che trattandosi di illecito permanente ossia la perdurante omissione di atti dovuti, il dies a quo decorre dallo sgombero del locale attuato a causa dell'incendio in data
8.12.2018 (data constatazione dell'evacuazione totale e nomina custode)”, sostenendo invece che il diritto risarcitorio fatto valere dalla controparte si sia prescritto in quanto l'occupazione abusiva dell'immobile per cui è causa è avvenuta il 2.02.2014, mentre l'atto di citazione di primo grado è stato notificato solo in data 17.12.2019 , ovvero oltre cinque anni dopo l'eventus damni e questo anche aderendo alla tesi dell'illecito permanente, caratterizzato dal “dar luogo ad un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato dal momento in cui si produce, sicché il termine prescrizionale decorre 'de die in diem', man mano che i danni stessi accadono” (
Cassazione civile, sentenza n.12701/2015).
Il motivo non è meritevole di accoglimento. Va premesso che il dies a quo di decorrenza della prescrizione nel caso di specie va individuato non nella data di abusiva occupazione dell'immobile da parte di terzi, poiché non è questa la condotta illecita contestata dall'attrice al
[...]
nelle sue articolazioni territoriali e foriera di danno, ma nella data di Parte_1
emissione del decreto di sequestro preventivo da parte dell (11.9.2014), CP_8
perché da quel momento è sorto l'obbligo in capo all'amministrazione appellante di darvi esecuzione e la condotta illecita ex art. 2043 c..c. su cui si fonda la pretesa risarcitoria della società proprietaria ha natura omissiva, in quanto consiste nel mancato sgombero del bene per un arco temporale di 4 anni ( fino al 8.12.2018).
Ciò posto, pur condividendo la Corte l'orientamento del giudice di legittimità citato dall'appellante, in base al quale nella fattispecie di illecito permanente come quella in esame, il termine di prescrizione decorre de die in diem , tuttavia è documentato che la società abbia interrotto la prescrizione con la Controparte_1
pec ( doc. 5 atto di citazione di primo grado) inviata dal proprio legale rappresentante al Prefetto di ZE in data 5.10.2018- prima quindi dello spirare dell'invocato termine quinquennale- contenente istanza, affinché l'organo adito desse attuazione alla misura di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. emesso dall'Autorità Giudiziaria in data 11.09.2014, con riserva di agire per il risarcimento del danno in qualità proprietaria dell'immobile per il mancato sgombero del bene e con l'ulteriore precisazione che l'atto costituiva formale diffida ad adempiere anche ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione.
5. Sull''infondatezza della pretesa ex art. 2043 c.c. per assenza di colpa del
e dell'illiceità del fatto ( quinto motivo di appello) Parte_1
5.1 La ricostruzione dei fatti : Va premesso come non siano contestate né investite da motivi di gravame, le seguenti circostanze :
-con nota del 2 febbraio 2014, indirizzata al e alla Parte_1 CP_10
di ZE, la Questura di ZE comunicava che l'immobile, sito a ZE, in viale Luigi Gori n. 10, era stato occupato da un centinaio di persone, per lo più stranieri, aderenti al l'immobile occupato, in Controparte_12
particolare, era una struttura alberghiera - già denominata Hotel Concorde – in disuso e chiuso al pubblico da circa due anni, come risulta dalla nota dei Carabinieri del 2 febbraio 2014, di proprietà della la quale, tramite il Parte_4
proprio legale rappresentante sporgeva denuncia presso la Stazione Carabinieri di
ZE Castello e il successivo 3 febbraio, inviava una raccomandata alla
Prefettura di ZE, manifestando preoccupazione per l'indebita intrusione nello stabile;
-in data 4 marzo 2014 la rappresentante legale della società proprietaria dell'immobile stabile depositava atto di querela con contestuale richiesta di sequestro preventivo, provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di
ZE in data 11.9.2014 ( doc. 3 atto di citazione);
-con lettera del 27 gennaio 2015 la proprietà sollecitava nuovamente lo sgombero dello stabile;
nelle sedute del C.P.O.S.P. del 20 maggio 2015 e del 24 settembre
2015, dedicate a un esame generale delle occupazioni abusive, si rilevava la particolare criticità di “La Querce”, dell'immobile di via Nigra, dell'edificio di via del Pergolino, nonché dell'Hotel Concorde, convenendo di dover calendarizzare a breve interventi per lo sgombero di tali strutture;
-nella seduta del C.P.O.S.P. del 30 novembre 2015 alla presenza del Procuratore della Repubblica e del Sindaco di ZE, il Consesso riteneva di dare precedenza agli sgomberi di via Nigra 2 e di via Baracca 96, in quanto l'Autorità Giudiziaria ne aveva sollecitato l'esecuzione, date le condizioni di pericolo in cui versavano entrambi gli edifici;
.
-durante il Comitato di Sicurezza del 12 gennaio 2016, richiamando le decisioni assunte nella seduta del C.P.O.S.P. del 24 settembre 2015, il Questore informava
“che per la liberazione di Via Nigra n. 2, è già stata programmata, d'intesa con il Comune di
ZE, l'esecuzione a breve dello sgombero dell'ultimo piano dell'edificio per consentire, conformemente a quanto deciso nella richiamata seduta C.P.O.S.P. del 30 novembre, l'esecuzione dei lavori di riparazione del tetto. Dopodiché si procederà a liberare l'edificio di Via Baracca 96 - per il quale sono già stati presi contatti con la proprietà - e a seguire i restanti 3 edifici”, fra cui rientrava l'ex Hotel Concorde;
-nella seduta C.P.O.S.P. del 27 aprile 2016 veniva deciso di calendarizzare l'intervento in viale Gori n. 10, dopo gli sgomberi di via Bracca 96 e di via Nigra 2
“salvo improvvisi nuovi accadimenti”;
-con pec del 3 ottobre 2018, il sig. - Amministratore Unico della Persona_6
comunicava che la Società il 26 settembre 2018 aveva Controparte_1
acquistato dalla la struttura di viale Gori 10 denominata “Hotel CP_5
Concorde” e ne chiedeva lo sgombero, riservandosi di procedere giudizialmente per il risarcimento dei danni sino a quel momento subiti per la mancata attuazione del provvedimento di sequestro preventivo dell CP_8
- il 7 dicembre 2018 nel seminterrato dell'edificio si sviluppava un incendio che provocava un fumo tossico nei sovrastanti sei piani, l'immobile veniva quindi evacuato e il giorno successivo restituito alla proprietà.
5.2. I principi espressi dalla giurisprudenza in materia
La questione di cui alla presente causa è stata oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione con l' ordinanza n. 24198/2018 che ha cassato con rinvio proprio una sentenza della Corte di Appello di ZE che aveva escluso la responsabilità del per omessa esecuzione di un provvedimento di sequestro Parte_1
preventivo avente ad oggetto un immobile abusivamente occupato da soggetti sempre collegati al , formulando il seguente principio Controparte_6
di diritto 'la discrezionalità della P.A. non può mai spingersi, se non stravolgendo ogni fondamento dello Stato di diritto, a stabilire se dare o non dare esecuzione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, a maggior ragione quando questo abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o dalla CEDU, come nel caso del diritto di proprietà, tutelato dall'art. 41 Cost. e dall'art. 6 CEDU ed art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU. E' pertanto colposa la condotta dell'amministrazione dell'interno che, a fronte dell'ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato vi aut clam, trascuri per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della
Repubblica".
La Suprema Corte ha in tal senso affermato che l'omessa attuazione, da parte degli organi di Polizia o delle altre amministrazioni a ciò preposte, integra di per sé solo un fatto illecito, spiegando in proposito come “Già Sez. 2, Sentenza n. 2299 del
01/08/1962, Rv. 253451-01, stabilì infatti che 'il rifiuto di assistenza della forza pubblica all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, che sia determinato da valutazioni sull'opportunità dell'esecuzione medesima (e sempre quindi che non dipenda da accertata indisponibilità di forza, ipotesi questa che, essendo giustificata da impossibilita di adempimento della prestazione, esclude la illiceità del comportamento), costituisce un comportamento illecito lesivo del diritto alla prestazione e come tale generatore di responsabilità dalla parte della pubblica amministrazione".
Nella motivazione di tale sentenza si afferma che "l'autorità amministrativa, richiesta di concorrere con la forza pubblica all'esecuzione della pronuncia giurisdizionale di condanna o del comando contenuto nel titolo esecutivo, non è chiamata ad esercitare una potestà amministrativa, bensì a prestare i mezzi per l'attuazione in concreto della sanzione, ossia a prestare un servizio che consente di realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione, che è dato dalla realizzazione contro l'inadempiente”.
Se ne fa quindi conseguire che, nell'esplicazione di tale servizio, l'autorità amministrativa presta attività materiale e non può, dunque procedere a valutazioni di interessi o di motivi di opportunità, pertanto essa agisce illecitamente qualora, trascendendo i limiti della prestazione del suo servizio, compia una valutazione di opportunità della attività esecutiva cui è preposta, così esercitando una potestà che non possiede. Il medesimo principio si rinviene nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 3873/2004, in relazione ad un caso di mancata concessione della forza pubblica per l'esecuzione d'uno sfratto ordinato dal giudice civile, nella cui motivazione si legge "le sezioni unite di questa Corte (5.9., 18.3.1988, n. 2478) hanno diffusamente esposto le ragioni per le quali l'autorità amministrativa richiesta di concorrere con la forza pubblica all'esecuzione del comando contenuto nel titolo esecutivo non è chiamata ad esercitare una potestà amministrativa, ma ha il dovere di prestare i mezzi per l'attuazione in concreto dello stesso onde realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione”. Le citate sentenze hanno dunque statuito che diversamente opinando, si toglierebbe vigore alla protezione giurisdizionale garantita al cittadino, che tutta l'attività giurisdizionale risulterebbe sostanzialmente vanificata e che, in definitiva, lo Stato negherebbe se stesso come ordinamento e ne hanno tratto il corollario che l'eventuale impossibilità di adempiere deve essere valutata con particolare rigore, successivamente precisando che all'autorità di polizia può riconoscersi esclusivamente un margine di discrezionalità tecnica nella scelta del momento concreto in cui prestare la propria assistenza (cfr. Cass S.U. 26 maggio 1998, n.
5233 cit.).
I medesimi principi risultano discendere anche da pronunce della Corte
Costituzionale che ha in varie occasioni ha ribadito la natura "strumentale e ausiliaria" dell'assistenza della forza pubblica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, con la conseguenza che non può essere consentito alla p.a. decidere di differirne l'esecuzione (cfr. Corte cost. 24.7.1998 n. 321).
Anche dagli organi giurisdizionali sovranazionali sono venuti contributi all'elaborazione del principio, affermandosi come l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce un corollario ineludibile del diritto di accesso ad un
Tribunale sancito dall'art. 6 CEDU, e che tale diritto diverrebbe "illusorio se gli stati membri permettessero che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante restasse lettera morta.
L'esecuzione d'una sentenza, di qualunque giurisdizione, deve essere considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell'art. 6 CEDU" (cfr. Corte EDU 5.6.2007, CP_13
c. Italia, in causa 14626/03; Corte EDU 19.3.1997, c. . La Corte di Per_7 Per_8
Strasburgo ha altresì osservato come da siffatti principi "deriva l'obbligo per gli Stati contraenti di assicurare che ciascun diritto rivendicato trovi la sua effettiva realizzazione", e che
"gli Stati hanno l'obbligo positivo di mettere in atto un sistema che sia effettivo tanto in pratica quanto in diritto, e che permetta di assicurare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie definitive tra persone private" (cfr. Corte EDU, 7.6.2005, Fouklev c. Ucraina, in causa 71186/01) e che
"gli Stati possono essere considerati responsabili per quanto riguarda l'esecuzione di una sentenza da parte di una persona di diritto privato se le autorità pubbliche implicate nelle procedure di esecuzione non danno prova della diligenza richiesta o se impediscono l'esecuzione" (cfr. Corte
EDI; 19 novembre 2013, Sekul c. Croazia).
5.3 La condotta colposa del Parte_1
Il contesta il contenuto della pronuncia della Corte di Cassazione Parte_1
24198/2018 in precedenza richiamata, sostenendo invece che, nell'esercizio di un potere discrezionale di cui è titolare anche nell'esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, essa abbia legittimamente contemperato esigenze di ordine pubblico e di tutela dei nuclei familiari fragili presenti fra gli occupanti, dal momento che lo sgombero avrebbe da una parte innescato problematiche di pubblica sicurezza, per il numero di persone coinvolte, appartenenti ad un movimento non sempre pacifico, che aveva all'interno dell'Hotel Concorde una delle proprie basi, dall'altra fatto sorgere una esigenza abitativa a cui il Comune non era in grado di far fronte. In sintesi l'appellante, riconduce la mancata esecuzione del provvedimenti di sequestro preventivo dell ad una propria e legittima CP_8
scelta discrezionale, concertata anche con l'amministrazione comunale, di sacrificare il diritto di proprietà della odierna società appellata, a fronte di più rilevanti interessi di ordine pubblico e a tutela di diritti primari della persona, propri degli stessi occupanti l'immobile.
L'assunto non è condivisibile ed è contrario ai principi di diritto propri dell'ordinamento giuridico, dal momento che l'autorità amministrativa, richiesta di concorrere con la forza pubblica all'esecuzione della pronuncia giurisdizionale di condanna o del comando contenuto nel titolo esecutivo, non è chiamata ad esercitare una potestà amministrativa, bensì a prestare i mezzi per l'attuazione in concreto della sanzione, ossia a prestare un servizio che consente di realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione. Nell'esplicazione di tale servizio, l'autorità amministrativa presta attività materiale e non può, pertanto, procedere a valutazioni di interessi o di motivi di opportunità. Se, trascendendo i limiti della prestazione del servizio predetto, l'autorità amministrativa compie una valutazione di opportunità della esecuzione cui è chiamata a concorrere, ed esercita una potestà che non ha, essa agisce illecitamente. Pertanto decidere di astenersi per quattro anni dall'esecuzione dello sgombero, ovvero dal dare attuazione ad un provvedimento giurisdizionale, costituisce condotta illecita, che vanifica peraltro lo stato di diritto, come condivisibilmente statuito dal giudice di legittimità nell'ordinanza 21198/2018 là dove ha affermato che :
(-) tollerare il crimine, per di più commesso da masse organizzate ed agguerrite in pregiudizio di cittadini indifesi, è una ben strana forma di tutela dell'ordine pubblico: questo si tutela ripristinando la legalità violata, e non già assicurando al reo, per sei anni, il godimento del frutto del reato;
(-) nessuna comparazione o bilanciamento di interessi è consentito alla p.a., quando vengano in conflitto l'interesse accampato da chi ha violato la legge (l'occupante abusivo), e chi l'ha rispettata
(il proprietario dell'immobile occupato); sicchè è impensabile che per ragioni di ordine pubblico si possa dare preferenza al primo;
(-) sono de tutto irrilevanti, ai fini dell'affermazione della responsabilità della p.a., le ragioni per le quali l'immobile da sgomberare venne occupato;
quella occupazione fu un delitto, che non cessò di esser tale sol perchè il reo si trovasse in uno stato vero o presunto - di bisogno;
se cosi non fosse, si perverrebbe al paradossale risultato che qualsiasi usurpazione dei beni e dei diritti altrui finirebbe per essere giustificata da veri o presunti "stati di bisogno", e ne sarebbe disintegrata la stessa convivenza civile;
(-) è contrario al diritto, alla logica e sinanche al buon senso sostenere che, dinanzi ad una aggressione generalizzata alle proprietà private, si debba "lasciar fare", altrimenti il reo potrebbe divenire vieppiù violento: in questo modo si garantirebbe non l'ordine, ma il disordine pubblico, dal momento che proprio dove più intollerabile è stato il sopruso, là più forte deve essere la reazione dell'ordinamento e dello stato di diritto: coercendae licentiae et criminibus vindicandis;
(-) infine, questa Corte non può non rilevare che la statuizione della Corte d'appello di ZE dal punto di vista della logica formale costituisce un autentico paradosso di CP_14
l'occupazione abusiva di un intero immobile da parte di una massa di persone organizzate fu essa, di per sè, il fatto turbativo dell'ordine pubblico. Pertanto affermare che giustamente essa fu tollerata per evitare più gravi proteste, significherebbe che per ragioni di ordine pubblico si può tollerare la violazione dell'ordine pubblico: e la contraddizione non lo consente.”
Anche l'esito concreto della vicenda in esame, ove la liberazione dell'immobile è avvenuta soltanto a seguito di un incendio sviluppatosi nei locali interrati, dimostra come la scelta attendista dell'amministrazione convenuta, oltre a ledere il diritto della società proprietaria, abbia finito per tollerare situazioni di illegalità, aggravando i rischi per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, in violazione dei principi di buona amministrazione, oltre ad esporre gli stessi occupanti a pericoli per la loro stessa incolumità, derivanti dallo stato di fatiscenza del bene, dalla presenza di apparecchiature improvvisate per il riscaldamento degli ambienti, e di bombole GPL( cfr nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco del 7.12.018 doc. 37 atto di citazione di primo grado).
In definitiva, l'illiceità della condotta posta in essere dal personale del
[...]
(l'omessa esecuzione di un provvedimento dell'AG costituente titolo CP_15
esecutivo) è rinvenibile sia nella scelta di non procedere allo sgombro in mancanza di un previo reperimento di una soluzione abitativa per gli occupanti sine titulo
(frutto come detto di una comparazione di interessi da parte degli organi deputati all'esecuzione, non ammessa dall'ordinamento), sia nelle carenze organizzative riferibili al mancato intervento di personale specializzato e coadiuvato dalle professionalità necessarie all'attuazione del rilascio con le modalità più adeguate e consone alle caratteristiche dei soggetti occupanti. Deve quindi confermarsi la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata e sussistente la responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c. . CP_16
6. Sul danno ( quinto sesto e settimo motivo di appello)
L'appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo all'accertamento ed alla liquidazione del lucro cessante e del danno emergente subito dalla;
Controparte_1
il Tribunale sul punto ha così motivato: “Sul quantum si osserva che parte convenuta non ha contestato nel metodo e nelle voci, la perizia estimativa dell'ing prodotta dall'attrice Per_9
come doc. 10. Ciò consente l'utilizzo della perizia di parte attrice non specificamente contestata, in ogni caso questo Giudice ha verificato la correttezza del metodo di stima impiegato, ancorato a dati oggettivi condivisibili ripercorribili con metodo scientifico. Si recepisce la perizia dell'ing. Allegato
10 alla citazione, che appare immune da vizi logici e correttamente rapportata ai valori delle ristrutturazioni e ai valori degli affitti di camere d'albergo a 3 stelle facendo uso dei dati della
Dunque, il lucro cessante di un albergo dotato di 88 camere con 40 anni di vita, è stato Pt_5
correttamente stimato in euro 50,00 al giorno per camera e dunque in totale per 88 camere e
1770 giorni si arriva ad euro 5.448.520,00; prezzi al 2016 e senza tener conto dei prezzi successivi né del danno da ritardato risarcimento che pure sarebbero dovuti. Poi sussiste il danno emergente derivante dal danneggiamento colposo dell'immobile da parte degli occupanti abusivi. Si noti che la grave illegalità dell'occupazione abusiva, dell'allaccio abusivo alla rete elettrica e della mancanza di ordine e igiene, furono la condizione dell'innesco di un grave incendio;
l'attendismo delle autorità periferiche nell'eseguire lo sgombero "a tutela dei fragili" e in attesa di reperire altre soluzioni abitative, era in realtà pericoloso per la loro stessa incolumità. Dell'incendio e dei danni che ne sono derivati all'attrice, deve dunque rispondere il che aveva lasciato l'albergo Parte_1
nella disponibilità degli occupanti abusivi con precari e pericolosi allacci "arrangiati" e senz'altro non a norma, alla rete elettrica;
in ogni caso "qui in re illicita versatur tenetur etiam de casu". Il danno emergente è stato calcolato correttamente in euro 1360.000,00 valore cui convergono diversi criteri di stima, a rafforzare la bontà del calcolo;
il tecnico dell'attrice ha infatti sia apprezzato il costo della ristrutturazione a metro quadro (euro 1165,00 per 3400 metri quadri), sia utilizzando il valore per ristrutturazione di una singola camera in euro 45.000,00 e moltiplicando il valore per 88 camere. Poi il tecnico ing. ha applicato un cospicuo Per_1
coefficiente di deprezzamento dato dal fatto che l'albergo aveva 40 anni e la vita di un albergo è di
60 anni;
dunque, ha correttamente applicato un coefficiente di deprezzamento del 66% sul totale del costo di ristrutturazione di euro 4.000.000,00 giungendo all'importo di euro 1360.000,00 a titolo di danno emergente. Risulta dovuto anche il costo per lo smaltimento delle masserizie danneggiate dagli occupanti e dall'incendio quantificato in euro 40.000,00. Dunque, spetta all'attrice la somma totale di euro 6.848.520,00 oltre interessi e rivalutazione successivi alla presente sentenza.
L'amministrazione lamenta in diritto l'erronea applicazione del principio di non contestazione, richiamato dal giudice di prime cure, con riferimento alla perizia estimativa dell'ing. la quale costituisce una mera allegazione difensiva Per_9
contenuta in un documento, nonché il riconoscimento di un danno da lucro cessante in realtà non provato poiché “la società non ha allegato di Controparte_1
svolgere alcuna attività che implichi la messa a frutto dell'immobile, né ha prodotto documenti (atto
o visure camerali) dai quali poter desumere l'oggetto sociale, per cui non vi è prova se la società avversaria abbia realmente intenzione di mettere a reddito la struttura (in ipotesi, potrebbe anche rivenderla). È di tutta evidenza che solo nel primo caso il lucro cessante potrebbe essere coincidente con i canoni di locazione ritraibili dagli appartamenti;
diversamente, ove la società appellata avesse avuto intenzione di rivendere l'immobile, l'occupazione abusiva avrebbe esclusivamente ritardato la vendita struttura (senza che ciò possa necessariamente essere fonte di danno). A tal proposito, la difesa avversaria non ha neppure prodotto scritture contabili da cui potere desumere se l'(ex) complesso alberghiero fosse stato appostato come immobilizzazione (perché destinato a una gestione durevole nel tempo) o, invece, come “immobile merce” (perché destinato a essere al più presto venduto). Appare, però, improbabile che le intenzioni della società fossero Controparte_1
quelle di ritrattare un reddito dall'affitto delle camere dell'(ex) Hotel Concorde;
lo dimostra, se non altro, la condotta tenuta dalla controparte successivamente alla cessazione dell'occupazione abusiva.
Come richiamato nella parte in fatto e negli scritti del giudizio di primo grado, la società, all'indomani dello sgombero, si è disinteressata delle sorti dell'immobile: non ha effettuato gli interventi richiesti dall'ordinanza di inagibilità, né ha adottato misure dirette a vigilare l'immobile
(tanto da costringere, quasi in surrogatoria, le Forze di Polizia a predisporre un servizio di ordine
e sicurezza pubblica durato ininterrottamente per diversi giorni). A fine 2019, l'edificio in questione risultava - ad un anno dalla sua liberazione - in stato di abbandono e meta di intrusioni illecite, come riferito prima dalla Polizia Municipale con e-mail del 20 febbraio 2019 e poi dal
Questore con nota del 19 novembre 2019. Quest'ultimo, in particolare, segnalava che “a tutt'oggi
l'immobile in questione riversa in condizioni d'abbandono che lo rendono scenario di degrado e delinquenza, con ripetuti interventi di polizia per episodi spesso di non secondaria rilevanza come quello accaduto lo scorso 5 novembre quando, tra due cittadini marocchini che trovavano ricovero momentaneo all'interno del predetto stabile, si è acceso un diverbio conclusosi con l'accoltellamento di uno dei due uomini. Al riguardo si richiama l'attenzione sulla questione relativa ai profili di ordine e sicurezza pubblica connessi alla gestione del predetto immobile, in relazione al suo stato di completo abbandono. I lavori per la messa in sicurezza dell'immobile ed il ripristino delle chiusure, infatti, non sono stati ancora effettuati o risultano assolutamente insufficienti, con la conseguenza che continuano a verificarvisi regolarmente intrusioni indebite da parte di sbandati e piccoli delinquenti che pongono in pericolo gli stessi abusivi, oltre a creare disagio, degrado ed allarme sociale nel vicinato per i ripetuti episodi di violenze per le quali si è reso spesso necessario
l'intervento della polizia”. Solo nella seduta del C.P.O.S.P. del 12 febbraio 2020, è stato dato conto - a seguito di specifico sopralluogo sia della Polizia Municipale che della DIGOS - che la cantierizzazione dell'immobile è stata finalmente avviata con la presenza in loco di operai e che, allo stato attuale, l'edificio risulta libero da persone” ( pag. 35-36 atto di appello).
Il Ministero ha contestato poi la quantificazione del danno da mancato guadagno per non aver potuto svolgere attività alberghiera, lamentando che il Tribunale non abbia tenuto conto che al momento dell'occupazione, il complesso era in un totale stato di abbandono, come emerge dalla denuncia presentata dalla CP_5
(all'epoca proprietaria dell'immobile), pertanto, considerato lo stato di incuria in cui versava la struttura, priva delle condizioni per potere essere oggetto di attività alberghiera, il lucro cessante non potrebbe coincidere con il guadagno che la avrebbe potuto conseguire dalla locazione della struttura per Controparte_1
tutto il periodo di durata dell'occupazione abusiva.
La società nel costituirsi nel presente giudizio a confutazione delle Controparte_1
argomentazioni di controparte ha prodotto documentazione ( doc. 3-9) comprovante il completamento di lavori di ristrutturazione nell'anno 2022, e la concessione in affitto della struttura alberghiera, ora denominata “ hotel Cube” a 4 stelle, ad altra società che ne cura la gestione.
Ciò posto, in punto di diritto vanno richiamati i principi contenuti nella sentenza a
SS.UU della Corte di Cassazione n. 33645 del 15 novembre 2022 secondo cui “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”. Le Sezioni Unite precisano poi che la perdita della possibilità di godimento, integra un danno emergente anche nell'ipotesi in cui si alleghi che detto godimento sarebbe stato concesso a terzi contro un corrispettivo corrispondente ai frutti civili. In questo caso, il criterio di liquidazione equitativa utilizzabile è omogeneo, attestandosi sul valore locativo di mercato, che rappresenta - per l'appunto - il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione. Al lucro cessante afferiscono, invece, quelle perdite di occasioni di guadagno “da collegare non al contenuto del diritto previsto dall'art. 832 c.c., ma alla titolarità del diritto”, espressioni “della possibilità di alienare quale caratteristica di tutti i diritti patrimoniali” (pag. 10 sentenza ). Si tratta, in concreto, del danno conseguente alla impossibilità di vendere l'immobile o locarlo a un canone superiore a quello di mercato, il quale necessita di prova specifica, anche in via presuntiva (pag. 11 sentenza). Il proprietario che agisca per il risarcimento è dunque tenuto “ ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”.
Nel caso di specie, il pregiudizio domandato dalla società attrice, rappresentato dal mancato guadagno per impossibilità di esercizio di attività alberghiera dalla data di occupazione abusiva dell'immobile (rectius dal 11.9.2014 data di emissione del sequestro preventivo da parte dell perché l'amministrazione risponde della CP_8
colpevole omessa esecuzione del provvedimento de quo) fino alla riconsegna avvenuta l'8.12.2018, costituisce, dunque, in applicazione dei richiamati enunciati interpretativi del Giudice della nomofilachia, un lucro cessante, il quale si sarebbe in astratto dovuto produrre nella sfera giuridica della società originaria proprietaria, fino alla data di alienazione dell'immobile alla ( 26.9.2018) , Controparte_1
cessionario del suddetto credito risarcitorio in virtù della scrittura privata coeva al contratto di compravendita e anteriore di circa due mesi alla restituzione del bene.
Ai fini quindi della prova di tale danno, non può operare la fictio iuris attuata dal primo giudice, che ha ragionato partendo dall'erroneo presupposto che la CP_1
fosse proprietaria del complesso sin dalla data di occupazione, ritenendo
[...]
poi verosimile che essa, se avesse avuto la disponibilità del bene, vi avrebbe esercitato attività di ricezione alberghiera, percependo i conseguenti introiti.
Va invece indagata, per affermare la sussistenza di tale pregiudizio, quale sarebbe stata la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento da parte della , poiché è innegabile che fino alla data di alienazione del bene, CP_5
il pregiudizio, se esistente, si è verificato nella sfera giuridica di quest'ultima e la titolarità del corrispondente credito risarcitorio in capo alla deriva Controparte_1
dalla sua qualità di cessionaria, per effetto del contratto di cessione di crediti futuri dietro corrispettivo, sottoscritto fra le parti in data 26.9.2018, ovvero poco più di due mesi prima della liberazione dell'immobile.
Ciò posto, si rileva come non sia contestato, oltre che provato per tabulas, che l'esercizio di attività alberghiera all'interno dell'Hotel Concorde fosse cessata già due anni prima della sua occupazione abusiva, con interruzione delle forniture per i servizi essenziali di acqua, luce e gas;
la legale rappresentante della allora società proprietaria nella denuncia querela (doc. 1 fascicolo di 1^ grado- doc. CP_17
12 memoria ex art. 183,co. 6, n. 3) dichiarava inoltre che l'immobile era oggetto di trattive per la vendita a terzi con ancora 12 dipendenti assunti in cassa integrazione.
Nella comunicazione del 3.2.2014 inviata sempre dalla società proprietaria alla
Prefettura (all. 3 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 del ), Parte_1
l'amministratrice dichiarava : “Quanto sopra per denunciare, ad ogni effetto, gli ingentissimi e irreparabili danni che il prolungarsi dell'occupazione recherà alla nostra proprietà, in un momento, fra l'altro, delicatissimo per il settore. In proposito evidenziamo, per completezza, che l'attività già esercitata nella struttura alberghiera (l'immobile è di proprietà dalla società concorde è CP_5
infatti stata sospesa temporaneamente, i dipendenti (n. 12) sono ancora in carico alla concorde stessa. Le nostre assistite stanno coltivando trattative di vendita del cespite alberghiero;
per il che ogni indugio nello sgombero dell'immobile è fonte di aggravio dei già ingentissimi danni verificatisi.”. Ancora con missiva del 8 maggio 2014 (all.11 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 del ) l'allora proprietaria trasmetteva relazione Parte_1
sullo stato dei luoghi alla Prefettura, del seguente tenore: “Dopo più di tre mesi dall'invasione forzata e dall'occupazione abusiva dell'Hotel Concorde, posto in viale l. Gori l0 a
ZE, da parte di sedicenti esponenti di un fantomatico Parte_6
imprenditore che si trova così costretto ad avviare le pratiche per il licenziamento dei dodici
[...]
(12) dipendenti tutt'ora in carico all'azienda che è, allo stato, impossibilitata a svolgere la propria attività. Ed in questo l'azienda non può non mostrare la propria preoccupazione per il futuro dei dipendenti e delle loro famiglie. La proprietà dell'immobile Hotel Concorde, per altro, ha visto sfumare tutte le trattative in corso per la vendita dell'immobile stante la mancanza di disponibilità del bene. Nel caso specifico di un compratore estero che ha anticipato una caparra confirmatoria con assegno in euro, la proprietà si vede costretta a doverla restituire.
Il contenuto della documentazione esaminata dimostra chiaramente come l'intenzione della società proprietaria del complesso occupato abusivamente fosse quella di alienarlo a terzi , come poi avvenuto il 26.9.2018, e non di esercitarvi attività di ricezione alberghiera, di fatto dismessa già da due anni, pertanto l'eventuale danno emergente astrattamente configurabile conseguente al mancato sgombero dell'immobile per circa quattro anni sarebbe rappresentato dalla perdita della possibilità di alienarlo a terzi ad un prezzo di mercato ( o ad esso superiore), tipologia di pregiudizio mai domandata dalla società attrice, perché espressamente esclusa dall'oggetto del contratto di cessione per effetto della specifica ed espressa pattuizione in esso contenuta per la quale “resta escluso dalla predetta cessione il danno derivante dalla diminuzione di prezzo e di valore dell'Immobile compravenduto in ragione dell'illegittima occupazione con riferimento, anche, al prezzo fissato nella compravendita intercorsa in data odierna tra le parti (danno emergenti)”.
Nè può affermarsi che tale danno si sia prodotto nella sfera giuridica della
[...]
per l'arco temporale di circa due mesi ricompresi fra l'acquisto del CP_1
diritto di proprietà ( 26.9.2018) e la restituzione dell'immobile (8.12.2018), in considerazione della situazione di fatto in cui versava il bene, di cui essa era perfettamente consapevole al momento della stipula del contratto di compravendita.
Alla stregua di siffatte argomentazioni deve dichiararsi nulla spettante alla
[...]
.a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno, in riforma CP_1
della sentenza impugnata, con assorbimento delle doglianze di cui al settimo motivo di appello afferenti al quantum di siffatto pregiudizio, liquidato dal
Tribunale in euro 5.448.520,00.
Per quanto concerne invece i costi di ristrutturazione dell'immobile, quantificati dal Tribunale in euro 1.360.000,00, l'amministrazione assume che tale danno non le potrebbe essere imputato, perché cagionato dalle condotte vandaliche degli occupanti, contesta altresì che la danneggiata abbia dato prova dei costi di ripristino imputabili al mancato sgombero, in assenza di documentazione fotografica delle condizioni del bene prima dell'occupazione e dopo il rilascio, essendosi l'attrice limitata a produrre una perizia di parte, la cui quantificazione, condivisa dal primo giudice, sarebbe erronea per aver considerato soltanto la vetustà del bene e non anche il precedente stato di abbandono in cui il medesimo versava anteriormente alla sua occupazione.
La doglianza è meritevole di accoglimento.
Invero la non ha in alcun modo documentato quali fossero le Controparte_1
condizioni dell'immobile prima dell'occupazione, elemento fondamentale, considerato che da circa due anni prima il complesso era in disuso;
neppure ha dimostrato quali siano stati effettivamente i danni cagionati dall'incendio, in quanto le scarne fotografie contenute nella perizia di parte a firma dell'Ing. non Per_1
rappresentano le condizioni complessive al momento del rilascio né tantomeno i danneggiamenti prodotti dall'incendio sviluppatosi al piano seminterrato della struttura. Si osserva poi che i danni soltanto descritti dal consulente di parte (pag.
7) ma non documentati, appaiono conseguenza delle condotte degli occupanti abusivi, trattandosi di danneggiamenti sia alle camere che agli impianti, ma alcun riferimento vi è a quali siano state le conseguenze dell'incendio. Infine non può ignorarsi che la società ha avviato e completato la ristrutturazione Controparte_1
del complesso alberghiero nel corso del giudizio di primo grado, come si evince dalla perizia allegata alla comparsa di costituzione in appello e dal contratto di affitto del 23.6.2021, pertanto ben avrebbe potuto assolvere al proprio onere probatorio, producendo il contratto di appalto e la documentazione dei costi di ripristino effettivamente affrontati, e ciò sia al fine di dimostrare quali danni siano effettivamente imputabili all'Amministrazione convenuta, sia la effettiva consistenza economica del pregiudizio di cui ha domandato il ristoro, atteso che la liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. del danno ha pur sempre carattere residuale, presupponendo una impossibilità o difficoltà di quantificazione non imputabile al danneggiato, diversamente opinando, infatti, si determinerebbe una violazione della funzione della disposizione citata, trasformandola in strumento di indiretta elusione dell'onere probatorio gravante in capo al danneggiato.
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata- con conseguente assorbimento dell'ottavo motivo di appello- il danno emergente dimostrato dalla Controparte_1
ed imputabile al per la omessa esecuzione del Parte_1
provvedimento di sequestro preventivo dell dell'11.9.2014 dell'immobile di CP_8
sua proprietà è rappresentato unicamente dai costi di smaltimento rifiuti pari ad euro 48.800,00 comprensivo di iva, come da fattura del 15.7.2019 prodotta nel giudizio di primo grado, somma da maggiorarsi di interessi legali dalla data dell'esborso al saldo effettivo, non avendo il Tribunale riconosciuto la rivalutazione monetaria della predetta somma dall'esborso e sino alla sentenza e non essendo sul punto stato interposto appello incidentale.
7. Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014,
Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n.
18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009,
Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, considerato che l'esito finale della lite ha visto l'attrice-appellata parzialmente soccombente, in ragione del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, stimasi equo compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio per 1/3, i restanti 2/3 vanno posti a carico del nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come Parte_1
modificato dal D.M. 127/2024, in base al valore della controversia determinato ( scaglione ricompreso fra € 26.001 € 52.000) , considerato un impegno difensivo medio, con esclusione nel presente giudizio della fase istruttoria, perché non espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ZE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza 3179/2022 del Parte_1
Tribunale di ZE, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 48.800,00, oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
2) dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate per 1/3 e condanna il alla refusione in favore della dei Parte_1 Controparte_1 restanti 2/3 che si liquidano per compensi professionali in € 5.077,00 per il primo grado e in € 4.630,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, per entrambi i giudizi;
Così deciso in ZE, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.