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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI UG RI, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4203/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Comune di Palestrina - Via Del Tempio, 1 00036 Palestrina RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6873/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 28 e pubblicata il 23/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3531 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4070/2025 depositato il 22/12/2025
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il Comune di Palestrina ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe pronunciata dalla 28° sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Roma di primo grado, che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento avente ad oggetto omessi denuncia e pagamento IMU, anno d'imposta 2015, relativo ad un fondo adiacente ad un immobile accatastato e tassato separatamente.
Il contribuente si costituisce e resiste al gravame.
Il primo giudice aveva accolto l'opposizione sotto due distinti profili: a) il terreno in oggetto deve ritenersi non edificabile, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune;
b) il Comune ha applicato retroattivamente in modo erroneo la norma di cui all'art. 1, comma 741 della legge n. 160\219
(finanziaria 2020), la quale ha imposto, in caso di vincolo pertinenziale tra due beni immobili, un unico accatastamento.
L'appello è affidato a due motivi: 1) difetta il presupposto di esenzione dell'IMU in quanto il contribuente non ha reso alcuna preventiva dichiarazione in tal senso;
2) difetta la prova della natura pertinenziale del bene.
Si costituisce il contribuente resistendo al gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
L'appello è fondato.
Quanto alla prima censura, come correttamente rilevato dall'appellante, la natura di pertinenza del bene costituisce un'ipotesi di esenzione dell'IMU, che deve essere preventivamente dichiarata dal contribuente, pena la decadenza del diritto in questione. Infatti, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità
(v., da ultimo, Sez. 5, n. 27573 del 30/10/2018, Rv. 650959 – 02;)” (Cass. n. 6281\2023).
“Alle medesime conclusioni questa Corte è pervenuta anche con riferimento all'i.m.u. (v. Sez. V n.
2143 del 24/1/2023, in cui si legge che ”pur essendo venuto meno l'obbligo di dichiarazione i.c.i. dal
18 dicembre 2007 …., ai sensi dell'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del
2006, tale disposizione espressamente prevede che restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta, sicché, ai fini dell'esclusione dell'autonoma imponibilità dell'area in esame, in quanto pertinenziale, è necessaria la specifica dichiarazione, da parte del contribuente, di tale qualifica”) (cfr. Cass. cit.).
Tale obbligo, è bene rilevarlo, prescinde del tutto dall'accatastamento unitario o separato dell'immobile.
Nella fattispecie in esame l'appellata non ha assolto a tale onere (circostanza pacifica).
Quanto alla natura edificabile del bene è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla contribuente ne ricorso, che tale deve ritenersi a far data dalla entrata in vigore (01/01/2015) della Variante al P.R.G. del Comune di Palestrina approvata con D.G.R. Lazio n.687/2014.
L'accoglimento della doglianza è di per sé sufficiente a riformare la sentenza in esame, in quanto determina l'assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.
L'appello deve, quindi, essere accolto, con conseguente rigetto del ricorso originario.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese a carico dell'appellata che si liquidano in euro 350,00, per il presente grado di giudizio e, in euro 280,00 per il precedente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Roma, 18/12/2025
LA GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
AR DA UG MA IN
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI UG RI, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4203/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Comune di Palestrina - Via Del Tempio, 1 00036 Palestrina RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6873/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 28 e pubblicata il 23/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3531 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4070/2025 depositato il 22/12/2025
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il Comune di Palestrina ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe pronunciata dalla 28° sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Roma di primo grado, che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento avente ad oggetto omessi denuncia e pagamento IMU, anno d'imposta 2015, relativo ad un fondo adiacente ad un immobile accatastato e tassato separatamente.
Il contribuente si costituisce e resiste al gravame.
Il primo giudice aveva accolto l'opposizione sotto due distinti profili: a) il terreno in oggetto deve ritenersi non edificabile, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune;
b) il Comune ha applicato retroattivamente in modo erroneo la norma di cui all'art. 1, comma 741 della legge n. 160\219
(finanziaria 2020), la quale ha imposto, in caso di vincolo pertinenziale tra due beni immobili, un unico accatastamento.
L'appello è affidato a due motivi: 1) difetta il presupposto di esenzione dell'IMU in quanto il contribuente non ha reso alcuna preventiva dichiarazione in tal senso;
2) difetta la prova della natura pertinenziale del bene.
Si costituisce il contribuente resistendo al gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
L'appello è fondato.
Quanto alla prima censura, come correttamente rilevato dall'appellante, la natura di pertinenza del bene costituisce un'ipotesi di esenzione dell'IMU, che deve essere preventivamente dichiarata dal contribuente, pena la decadenza del diritto in questione. Infatti, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità
(v., da ultimo, Sez. 5, n. 27573 del 30/10/2018, Rv. 650959 – 02;)” (Cass. n. 6281\2023).
“Alle medesime conclusioni questa Corte è pervenuta anche con riferimento all'i.m.u. (v. Sez. V n.
2143 del 24/1/2023, in cui si legge che ”pur essendo venuto meno l'obbligo di dichiarazione i.c.i. dal
18 dicembre 2007 …., ai sensi dell'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del
2006, tale disposizione espressamente prevede che restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta, sicché, ai fini dell'esclusione dell'autonoma imponibilità dell'area in esame, in quanto pertinenziale, è necessaria la specifica dichiarazione, da parte del contribuente, di tale qualifica”) (cfr. Cass. cit.).
Tale obbligo, è bene rilevarlo, prescinde del tutto dall'accatastamento unitario o separato dell'immobile.
Nella fattispecie in esame l'appellata non ha assolto a tale onere (circostanza pacifica).
Quanto alla natura edificabile del bene è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla contribuente ne ricorso, che tale deve ritenersi a far data dalla entrata in vigore (01/01/2015) della Variante al P.R.G. del Comune di Palestrina approvata con D.G.R. Lazio n.687/2014.
L'accoglimento della doglianza è di per sé sufficiente a riformare la sentenza in esame, in quanto determina l'assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.
L'appello deve, quindi, essere accolto, con conseguente rigetto del ricorso originario.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese a carico dell'appellata che si liquidano in euro 350,00, per il presente grado di giudizio e, in euro 280,00 per il precedente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Roma, 18/12/2025
LA GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
AR DA UG MA IN