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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/10/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2835/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2835/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
17/03/2025 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Lorenza Cracco Parte_1
e
nata in [...] il [...] cittadina italiana con l'avv. Parte_2
RE LL con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 30.04.2007 in Agrigento, in regime di separazione dei beni, e trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune nel registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2007 al n. 32, parte II, Serie A, alle seguenti CONDIZIONI:
1) La casa coniugale sita in Cittadella (PD), Borgo Musiletto n. 11, rimane assegnata al
Signor ; Parte_1
2) La figlia rimane affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 collocamento prevalente presso la madre in Cittadella (PD), Borgo Musiletto n. 80. La figlia trascorrerà alternativamente con ciascun genitore 2 settimane consecutive. Sarà, tuttavia, facoltà esclusiva della figlia modificare, a sua discrezione, le tempistiche e la durata di tale alternanza. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di , nel rispetto delle Per_1 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
in ogni caso, i genitori si impegnano a farsi carico di tutte le attività ed esigenze della figlia nelle settimane di riferimento ed a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita della figlia rilevanti per un'equilibrata crescita psicofisica, scambiandosi reciprocamente ogni informazione e comunicazione scolastica di cui i genitori non siano stati singolarmente destinatari da parte degli istituti scolastici.
3) Il padre o la madre potranno vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo Per_1 vorranno, previo reciproco accordo e nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore. Quanto alle vacanze natalizie e pasquali, verranno trascorse da ad anni alterni con ciascun genitore. Quanto alle ulteriori vacanze, festività e/o ponti Per_1 scolastici, i tempi di permanenza di presso ciascun genitore saranno equamente Per_1 suddivisi e concordati secondo le esigenze di entrambi. Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà un mese con il padre ed un mese con la madre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diversa pattuizione tra i genitori;
4) Il padre contribuirà al mantenimento di , versando alla madre, entro il giorno 15 di Per_1 ogni mese, il 100% delle spese straordinarie relative al mese in corso, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017, comprensive delle spese di abbigliamento e calzature della minore. Le parti concordano che l'assegno unico e universale
(AUU) venga richiesto ed integralmente percepito dalla madre.
5) Il Sig. acquista gli arredi presenti nell'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva Pt_1 della Sig.ra corrispondendo a quest'ultima la somma complessiva di Euro 20.000,00 Pt_2
(€ ventimila//00) che sarà versata in numero tre rate di eguale importo, aventi le seguenti scadenze: 28/02/2025; 30/09/2025; 30/04/2026. Si dà atto che la prima rata, scaduta rispettivamente il 28/02/2025, è già stata regolarmente corrisposta dal Sig. , restando Pt_1 quindi dovute le ultime due rate, in scadenza il 30/09/2025 e il 30/04/2026. Il Sig. Pt_1 contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso restituisce alla Sig.ra i beni Pt_2 personali elencati nel documento che si allega sub doc. 7.
6) Il Sig. , contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, corrisponde alla Pt_1
Sig.ra l'importo di € 5.277,00, comprensivo del contributo al mantenimento Pt_2 ordinario della figlia relativo ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2024, gennaio 2025, nonché dell'importo dovuto a titolo di aggiornamento ISTAT, da ottobre 2019 a ottobre
2024.
7) Il Sig. si impegna e si obbliga, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare n. Pt_1 cronol. 5281/2025 del 10.07.2025 (n. 6742/2025 R.G.), con separato atto notarile da stipularsi entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto di autorizzazione, a cedere e trasferire, senza corrispettivo alcuno, la nuda proprietà alla figlia,
: Parte_3
➢ dell'unità immobiliare sita in San Vero Milis (Oristano), Via Umberto I n. 108, così ivi descritta:
- Catasto Fabbricati - fg. 18, particella 4049, sub. 3, Via Parte_4
Umberto I n. 108, Piano T, Cat. A/2, Cl. 3, Vani 5, R.C. Euro 296,96
➢ dell'unità immobiliare sita in Cittadella (PD), Via Sanmartinara, così ivi descritta:
- Catasto Fabbricati - fg. 34, particella 999, sub. 2, Via Parte_5
Sanmartinara piano 1S - T1, Cat. A/2, Cl. 2, Vani 9, R.C. Euro 1.138,79
➢ dell'unità immobiliare sita in Cittadella (PD), Borgo Musiletto n. 13, così ivi descritta:
- Catasto Fabbricati - fg. 34, particella 999, sub. 4, VIA Parte_5
SANMARTINARA piano: T;
Variazione del 09.11.2015, Cat. A/10, Cl. 1, Vani 2,5, R.C.
Euro 826,33
8) Ne consegue che, per effetto della predetta cessione, la figlia risulterà proprietaria Per_1 della nuda proprietà del 100% degli immobili sopra descritti, i quali sono liberi da gravami, mutui, ipoteche o altri oneri.
9) Tutte le spese notarili e inerenti al trasferimento della quota di proprietà della casa familiare saranno a carico del padre;
10) Le parti precisano che la predetta regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali a beneficio della figlia , è stata condizione funzionale e indispensabile alla Parte_3 definizione condivisa tra i Coniugi del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, chiedono fin d'ora l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge n. 74 del 06 Marzo 1987 (e pertanto l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e ogni altro beneficio fiscale) (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
06/12/2018, n. 31603).
11) Con l'esatto e puntuale adempimento di tale accordo, i coniugi dichiarano di aver definito con tale accordo ogni aspetto relativo ai loro rapporti personali e patrimoniali, di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente.
12) Spese di lite compensate.
❖ Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agrigento di effettuare le relative annotazioni”.
FATTO E DIRITTO I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 30.04.2007 in Agrigento, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Agrigento al n. 32, Parte 2, Serie A dell'anno 2007.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Padova all'udienza del 18.09.2018 e la separazione è stata omologata con decreto n. cronol. 7733/2018 del 12.10.2018.
In data 15.07.2025 le parti depositavano provvedimento di accoglimento n. cronol.
5281/2025 del 10.07.2025 (RG 6742/2025) contenente l'autorizzazione del Giudice tutelare ai trasferimenti in favore della figlia . Parte_3
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di
Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia (nata il [...]) Per_1 minore e non economicamente indipendente e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 4., limitatamente al punto relativo alla percezione dell'assegno unico e universale (AUU), 5., 7., 8., 9. e 10. delle conclusioni di cui sopra, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Parte_2
Agrigento al n.32, Parte 2, Serie A dell'anno 2007; 2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 09.10.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2835/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
17/03/2025 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Lorenza Cracco Parte_1
e
nata in [...] il [...] cittadina italiana con l'avv. Parte_2
RE LL con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 30.04.2007 in Agrigento, in regime di separazione dei beni, e trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune nel registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2007 al n. 32, parte II, Serie A, alle seguenti CONDIZIONI:
1) La casa coniugale sita in Cittadella (PD), Borgo Musiletto n. 11, rimane assegnata al
Signor ; Parte_1
2) La figlia rimane affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 collocamento prevalente presso la madre in Cittadella (PD), Borgo Musiletto n. 80. La figlia trascorrerà alternativamente con ciascun genitore 2 settimane consecutive. Sarà, tuttavia, facoltà esclusiva della figlia modificare, a sua discrezione, le tempistiche e la durata di tale alternanza. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di , nel rispetto delle Per_1 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
in ogni caso, i genitori si impegnano a farsi carico di tutte le attività ed esigenze della figlia nelle settimane di riferimento ed a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita della figlia rilevanti per un'equilibrata crescita psicofisica, scambiandosi reciprocamente ogni informazione e comunicazione scolastica di cui i genitori non siano stati singolarmente destinatari da parte degli istituti scolastici.
3) Il padre o la madre potranno vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo Per_1 vorranno, previo reciproco accordo e nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore. Quanto alle vacanze natalizie e pasquali, verranno trascorse da ad anni alterni con ciascun genitore. Quanto alle ulteriori vacanze, festività e/o ponti Per_1 scolastici, i tempi di permanenza di presso ciascun genitore saranno equamente Per_1 suddivisi e concordati secondo le esigenze di entrambi. Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà un mese con il padre ed un mese con la madre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diversa pattuizione tra i genitori;
4) Il padre contribuirà al mantenimento di , versando alla madre, entro il giorno 15 di Per_1 ogni mese, il 100% delle spese straordinarie relative al mese in corso, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017, comprensive delle spese di abbigliamento e calzature della minore. Le parti concordano che l'assegno unico e universale
(AUU) venga richiesto ed integralmente percepito dalla madre.
5) Il Sig. acquista gli arredi presenti nell'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva Pt_1 della Sig.ra corrispondendo a quest'ultima la somma complessiva di Euro 20.000,00 Pt_2
(€ ventimila//00) che sarà versata in numero tre rate di eguale importo, aventi le seguenti scadenze: 28/02/2025; 30/09/2025; 30/04/2026. Si dà atto che la prima rata, scaduta rispettivamente il 28/02/2025, è già stata regolarmente corrisposta dal Sig. , restando Pt_1 quindi dovute le ultime due rate, in scadenza il 30/09/2025 e il 30/04/2026. Il Sig. Pt_1 contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso restituisce alla Sig.ra i beni Pt_2 personali elencati nel documento che si allega sub doc. 7.
6) Il Sig. , contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, corrisponde alla Pt_1
Sig.ra l'importo di € 5.277,00, comprensivo del contributo al mantenimento Pt_2 ordinario della figlia relativo ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2024, gennaio 2025, nonché dell'importo dovuto a titolo di aggiornamento ISTAT, da ottobre 2019 a ottobre
2024.
7) Il Sig. si impegna e si obbliga, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare n. Pt_1 cronol. 5281/2025 del 10.07.2025 (n. 6742/2025 R.G.), con separato atto notarile da stipularsi entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto di autorizzazione, a cedere e trasferire, senza corrispettivo alcuno, la nuda proprietà alla figlia,
: Parte_3
➢ dell'unità immobiliare sita in San Vero Milis (Oristano), Via Umberto I n. 108, così ivi descritta:
- Catasto Fabbricati - fg. 18, particella 4049, sub. 3, Via Parte_4
Umberto I n. 108, Piano T, Cat. A/2, Cl. 3, Vani 5, R.C. Euro 296,96
➢ dell'unità immobiliare sita in Cittadella (PD), Via Sanmartinara, così ivi descritta:
- Catasto Fabbricati - fg. 34, particella 999, sub. 2, Via Parte_5
Sanmartinara piano 1S - T1, Cat. A/2, Cl. 2, Vani 9, R.C. Euro 1.138,79
➢ dell'unità immobiliare sita in Cittadella (PD), Borgo Musiletto n. 13, così ivi descritta:
- Catasto Fabbricati - fg. 34, particella 999, sub. 4, VIA Parte_5
SANMARTINARA piano: T;
Variazione del 09.11.2015, Cat. A/10, Cl. 1, Vani 2,5, R.C.
Euro 826,33
8) Ne consegue che, per effetto della predetta cessione, la figlia risulterà proprietaria Per_1 della nuda proprietà del 100% degli immobili sopra descritti, i quali sono liberi da gravami, mutui, ipoteche o altri oneri.
9) Tutte le spese notarili e inerenti al trasferimento della quota di proprietà della casa familiare saranno a carico del padre;
10) Le parti precisano che la predetta regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali a beneficio della figlia , è stata condizione funzionale e indispensabile alla Parte_3 definizione condivisa tra i Coniugi del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, chiedono fin d'ora l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge n. 74 del 06 Marzo 1987 (e pertanto l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e ogni altro beneficio fiscale) (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
06/12/2018, n. 31603).
11) Con l'esatto e puntuale adempimento di tale accordo, i coniugi dichiarano di aver definito con tale accordo ogni aspetto relativo ai loro rapporti personali e patrimoniali, di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente.
12) Spese di lite compensate.
❖ Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agrigento di effettuare le relative annotazioni”.
FATTO E DIRITTO I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 30.04.2007 in Agrigento, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Agrigento al n. 32, Parte 2, Serie A dell'anno 2007.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Padova all'udienza del 18.09.2018 e la separazione è stata omologata con decreto n. cronol. 7733/2018 del 12.10.2018.
In data 15.07.2025 le parti depositavano provvedimento di accoglimento n. cronol.
5281/2025 del 10.07.2025 (RG 6742/2025) contenente l'autorizzazione del Giudice tutelare ai trasferimenti in favore della figlia . Parte_3
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di
Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia (nata il [...]) Per_1 minore e non economicamente indipendente e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 4., limitatamente al punto relativo alla percezione dell'assegno unico e universale (AUU), 5., 7., 8., 9. e 10. delle conclusioni di cui sopra, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Parte_2
Agrigento al n.32, Parte 2, Serie A dell'anno 2007; 2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 09.10.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari