Articolo 127 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 120Articolo 128
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9 ottobre 2010
Art. 127. Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati 1. Per integrare le capacita' di difesa delle proprie unita' navali, la Marina militare puo' utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata. 2. Per l'acquisizione degli aerei e per la loro immatricolazione, nonche' per il relativo supporto tecnico-logistico, la Marina militare si avvale delle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa. 3. Rimangono ferme le competenze dell'Aeronautica militare in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale, ivi compresi gli aerei imbarcati quando chiamati a concorrere alla difesa del territorio.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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