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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/07/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Edoardo Sirza, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n.r.g. 1456/2025, promossa
DA
l'avv. Riccardo Nurra, C.F. , in proprio;
C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
, nato a [...], l'[...], C.F. ; CP_1 C.F._2
- APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni dell'appellante
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 129/2025 dd.
1 14.03.2025 pronunciata nel procedi-mento civile R.G. 833/2024 del Giudice di Pace di Trieste, deposi-tata in cancelleria in data 14.03.2025, mai notificata, accogliere inte-gralmente le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “con vittoria di spese di questo giudizio” e conse-guentemente condannare l'appellato al pagamento delle spese di primo grado negli importi indicati in narrativa, giusta la nota spese prodotta in quel giudizio, nel complessivo ammontare di € 1.502,35 oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. Riccardo Nurra, in proprio, ha impugnato la sentenza n. 129/2025 del
Giudice di Pace di Trieste, emessa nel procedimento civile R.G. 833/2024, nella misura in cui, pur avendo accolto la sua domanda di condanna del convenuto al pagamento dei compensi professionali per la difesa d'ufficio prestata in un processo penale, per complessivi 4.413,48 euro, lo ha altresì condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio civile, liquidandole tuttavia in appena 300 euro per compensi, oltre accessori di legge, senza tenere conto della nota spese ritualmente depositata in atti, con cui aveva richiesto una liquidazione delle spese processuali in
1.502,35 euro per compensi, oltre ad accessori di legge.
L'appellante ha evidenziato di avere svolto attività professionale consistente nello studio della controversia, nonché nella propria difesa personale nelle fasi introduttiva e decisionale del processo. Per tali attività ha chiesto al Giudice di Pace la liquidazione delle spese processuali basandosi sui parametri ministeriali di cui alla tabella n. 2 (giudizi di cognizione innanzi al Tribunale) allegata al d.m. 55/2014, scaglione di valore compreso tra 1.101 euro e 5.200 euro, domandando i valori medi
2 tariffari per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi, tenuto conto della contumacia del convenuto, per la fase decisionale.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto la violazione di legge da parte del giudice di prime cure, richiamando la giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo cui l'avvocato che agisce in proprio ha comunque diritto al riconoscimento del compenso professionale secondo i criteri legali e il giudice non può discostarsi dalla nota spese depositata senza fornire adeguata motivazione, né liquidare importi inferiori al limite minimo stabilito dalle tabelle allegate al d.m.
55/2014.
L'appellante ha dunque chiesto la riforma della sentenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, chiedendo la condanna dell'appellato al pagamento degli importi richiesti nella nota spesa prodotta in primo grado, oltre alle spese processuali del presente grado di appello.
L'appellato, ritualmente notiziato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
L'appellante ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
L'appello è, in parte, fondato.
Va premesso che le spese processuali, al cui pagamento il convenuto totalmente soccombente viene condannato, non possono essere liquidate al di sotto dei valori minimi relativi al pertinente scaglione di valore, per ciascuna fase processuale in cui l'attore vittorioso abbia effettivamente svolto attività difensiva.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace, peraltro senza motivare sul punto, ha liquidato una somma irrisoria, pari a 300 euro oltre accessori, che si discosta dai minimi tariffari di legge per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per le quali l'avv. Nurra ha indubbiamente svolto attività processuale.
3 Si condividono peraltro i valori di liquidazione indicati dall'appellante: medi per le fasi di studio e introduttiva, e minimi per la decisionale, unica fase in cui la contumacia del convenuto ha determinato un minor impegno professionale.
Tuttavia, la tabella allegata al d.m. 55/2014 assunta a riferimento dall'avv.
Nurra nella sua nota spese non è corretta. Infatti, la tabella di riferimento da assumere a parametro non è la n. 2, che riguarda i “giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale”, ma la tabella n. 1 “Giudice di Pace”.
La sentenza va dunque parzialmente riformata, liquidando le spese processuali del primo grado in 701 euro per compensi (236 euro per la fase di studio;
252 euro per la fase introduttiva;
213 euro per la fase decisionale;
nulla per la fase di istruttoria e trattazione, espressamente esclusa dallo stesso appellante), oltre al
15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e ai valori minimi per la fase decisionale, stante la contumacia dell'appellato, secondo la tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, scaglione di valore fino a 1.100 euro, essendo inferiore a tale importo la maggior liquidazione in questa sede riconosciuta, accessori di legge inclusi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n.r.g.
1456/2025, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trieste n.
129/2025 del 19/3/2025:
1. condanna a rifondere all'avv. Riccardo Nurra le spese processuali CP_1
del primo grado di giudizio, che liquida in 701 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
4 2. condanna a rifondere all'avv. Riccardo Nurra le spese processuali CP_1
del presente grado di giudizio, che liquida in 362 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso a Trieste, il 17/7/2025
Il giudice dott. Edoardo Sirza
5
TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Edoardo Sirza, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n.r.g. 1456/2025, promossa
DA
l'avv. Riccardo Nurra, C.F. , in proprio;
C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
, nato a [...], l'[...], C.F. ; CP_1 C.F._2
- APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni dell'appellante
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 129/2025 dd.
1 14.03.2025 pronunciata nel procedi-mento civile R.G. 833/2024 del Giudice di Pace di Trieste, deposi-tata in cancelleria in data 14.03.2025, mai notificata, accogliere inte-gralmente le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “con vittoria di spese di questo giudizio” e conse-guentemente condannare l'appellato al pagamento delle spese di primo grado negli importi indicati in narrativa, giusta la nota spese prodotta in quel giudizio, nel complessivo ammontare di € 1.502,35 oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. Riccardo Nurra, in proprio, ha impugnato la sentenza n. 129/2025 del
Giudice di Pace di Trieste, emessa nel procedimento civile R.G. 833/2024, nella misura in cui, pur avendo accolto la sua domanda di condanna del convenuto al pagamento dei compensi professionali per la difesa d'ufficio prestata in un processo penale, per complessivi 4.413,48 euro, lo ha altresì condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio civile, liquidandole tuttavia in appena 300 euro per compensi, oltre accessori di legge, senza tenere conto della nota spese ritualmente depositata in atti, con cui aveva richiesto una liquidazione delle spese processuali in
1.502,35 euro per compensi, oltre ad accessori di legge.
L'appellante ha evidenziato di avere svolto attività professionale consistente nello studio della controversia, nonché nella propria difesa personale nelle fasi introduttiva e decisionale del processo. Per tali attività ha chiesto al Giudice di Pace la liquidazione delle spese processuali basandosi sui parametri ministeriali di cui alla tabella n. 2 (giudizi di cognizione innanzi al Tribunale) allegata al d.m. 55/2014, scaglione di valore compreso tra 1.101 euro e 5.200 euro, domandando i valori medi
2 tariffari per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi, tenuto conto della contumacia del convenuto, per la fase decisionale.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto la violazione di legge da parte del giudice di prime cure, richiamando la giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo cui l'avvocato che agisce in proprio ha comunque diritto al riconoscimento del compenso professionale secondo i criteri legali e il giudice non può discostarsi dalla nota spese depositata senza fornire adeguata motivazione, né liquidare importi inferiori al limite minimo stabilito dalle tabelle allegate al d.m.
55/2014.
L'appellante ha dunque chiesto la riforma della sentenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, chiedendo la condanna dell'appellato al pagamento degli importi richiesti nella nota spesa prodotta in primo grado, oltre alle spese processuali del presente grado di appello.
L'appellato, ritualmente notiziato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
L'appellante ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
L'appello è, in parte, fondato.
Va premesso che le spese processuali, al cui pagamento il convenuto totalmente soccombente viene condannato, non possono essere liquidate al di sotto dei valori minimi relativi al pertinente scaglione di valore, per ciascuna fase processuale in cui l'attore vittorioso abbia effettivamente svolto attività difensiva.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace, peraltro senza motivare sul punto, ha liquidato una somma irrisoria, pari a 300 euro oltre accessori, che si discosta dai minimi tariffari di legge per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per le quali l'avv. Nurra ha indubbiamente svolto attività processuale.
3 Si condividono peraltro i valori di liquidazione indicati dall'appellante: medi per le fasi di studio e introduttiva, e minimi per la decisionale, unica fase in cui la contumacia del convenuto ha determinato un minor impegno professionale.
Tuttavia, la tabella allegata al d.m. 55/2014 assunta a riferimento dall'avv.
Nurra nella sua nota spese non è corretta. Infatti, la tabella di riferimento da assumere a parametro non è la n. 2, che riguarda i “giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale”, ma la tabella n. 1 “Giudice di Pace”.
La sentenza va dunque parzialmente riformata, liquidando le spese processuali del primo grado in 701 euro per compensi (236 euro per la fase di studio;
252 euro per la fase introduttiva;
213 euro per la fase decisionale;
nulla per la fase di istruttoria e trattazione, espressamente esclusa dallo stesso appellante), oltre al
15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e ai valori minimi per la fase decisionale, stante la contumacia dell'appellato, secondo la tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, scaglione di valore fino a 1.100 euro, essendo inferiore a tale importo la maggior liquidazione in questa sede riconosciuta, accessori di legge inclusi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n.r.g.
1456/2025, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trieste n.
129/2025 del 19/3/2025:
1. condanna a rifondere all'avv. Riccardo Nurra le spese processuali CP_1
del primo grado di giudizio, che liquida in 701 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
4 2. condanna a rifondere all'avv. Riccardo Nurra le spese processuali CP_1
del presente grado di giudizio, che liquida in 362 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso a Trieste, il 17/7/2025
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