Versione
25 aprile 1981
25 aprile 1981
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Versione
13 luglio 1991
13 luglio 1991
Art. 13. (Prefetto)
Il prefetto e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia. ((Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.))
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attivita'.
Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attivita' delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.
Il prefetto e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia. ((Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.))
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attivita'.
Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attivita' delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.
Commentari • 16
- 1. La recente problematica dell' occupazione arbitraria degli immobiliRedazione · https://www.diritto.it/ · 13 novembre 2018 · 8.1470785
[…] Il comma 1 del citato art. 11, nello specifico dispone che il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili. […]
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Giurisprudenza • 60
- 1. TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/06/2018, n. 784Provvedimento: […] - “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 103 ss. del DPR n. 1229 del 1959; artt. 3 e 28 del r.d. n. 12 del 1941; art. 2 r.d. 773/1931; art. 13 della legge n. 121 del 1981; artt. 1 e 6 protocollo 1 CEDU. […] Nelle proprie difese l'Avvocatura dello Stato richiama la disciplina di cui al decreto-legge n. 551 del 1988, nonché gli artt. 2 r.d. 773/31 e 13 legge 121 del 1981, sui poteri prefettizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.Leggi di più...
- r.d. n. 773/1931·
- legge n. 241/1990·
- art. 23 Cost.·
- sicurezza pubblica·
- potere prefettizio·
- motivazione provvedimento·
- giurisdizione amministrativa·
- ordine pubblico·
- sfratto·
- sospensione assistenza forza pubblica·
- art. 97 Cost.·
- legge n. 121/1981·
- legge n. 431/1998·
- principio di legalità·
- decreto-legge n. 551/1988