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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1489/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via E. e M. Parte_1
Cristofaro n. 2, presso lo studio dell'Avv. Guido Siciliano che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22 presso la sede dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella Arlotta CP_1
- resistente
Oggetto: indennità di malattia
Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere il presente ricorso e per l'effetto: 1)
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della indennità di
malattia ex art. 26 co. 6 L. 27/2020 ed ex art. 2bis della D.lgs. nr. 81 del 2015, per il
periodo compreso tra il 22.05.2021 ed il 20.06.2021; 2) condannare l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dei ratei maturati a titolo di
indennità di malattia per il periodo specificato al punto 1; 4) condannare l' in CP_1
1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del
presente giudizio da attribuirsi con distrazione in favore del sottoscritto difensore
antistatario che ne fa espressa richiesta…”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in
diritto. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito
in legge n. 326/03…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere iscritto alla Gestione Separata
CP_
che nel periodo compreso tra il 22.5.2021 ed il 20.6.2021 non aveva potuto svolgere attività lavorativa poiché positivo al Covid19 con febbre alta e dolori muscolari;
che la domanda amministrativa per la concessione dell'indennità di malattia non aveva avuto
CP_ esito positivo, atteso che l' aveva fatto riferimento ad altra fattispecie (art. 26, commi 1
e 2, D.L. 18/2020, mentre l'indennità era stata chiesta per malattia da Covid19 ex art. 26,
comma 6, D.L. 18/2020, riconosciuta anche ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata);
che sussistevano tutti i presupposti per l'erogazione della prestazione, considerata la certificazione medica comunicata dal ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente che la certificazione medica era relativa semplicemente alla positività al covid19 ed alla necessità di assunzione di farmaci, non risultando invece l'impossibilità di svolgere attività lavorativa;
che l'art. 26, comma 1, D.L. 18/2020, convertito nella legge
27/2020, non era riferibile ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata e riguardava i periodi di quarantena e permanenza domiciliare con sorveglianza attiva;
che in sede amministrativa il ricorrente non aveva integrato la documentazione sanitaria con
2 indicazione di una diagnosi precisa della malattia. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ Deve ravvisarsi la genericità della difesa dell' che non contesta che l'indennità di malattia spetta anche ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata (i riferimenti ai commi 1 e
2 dell'art. 26 D.L. 18/2020 sono stati formulati dall in modo incompiuto) e che, CP_1
secondo l'art. 26, comma 6, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020, in caso di malattia accertata da Covid19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.
La certificazione medica, in tal senso, deve ritenersi pienamente sufficiente ai fini indicati,
essendo stata redatta dal medico curante con l'indicazione del periodo di malattia.
Su tali premesse, deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità di malattia oggetto di giudizio, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla presentazione della domanda e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara il diritto del ricorrente di percepire l'indennità di malattia oggetto di giudizio e,
CP_ per l'effetto, condanna l' al pagamento della prestazione indicata, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 121° giorno dalla presentazione della domanda e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge
412/1991;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 400,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 31.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1489/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via E. e M. Parte_1
Cristofaro n. 2, presso lo studio dell'Avv. Guido Siciliano che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22 presso la sede dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella Arlotta CP_1
- resistente
Oggetto: indennità di malattia
Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere il presente ricorso e per l'effetto: 1)
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della indennità di
malattia ex art. 26 co. 6 L. 27/2020 ed ex art. 2bis della D.lgs. nr. 81 del 2015, per il
periodo compreso tra il 22.05.2021 ed il 20.06.2021; 2) condannare l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dei ratei maturati a titolo di
indennità di malattia per il periodo specificato al punto 1; 4) condannare l' in CP_1
1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del
presente giudizio da attribuirsi con distrazione in favore del sottoscritto difensore
antistatario che ne fa espressa richiesta…”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in
diritto. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito
in legge n. 326/03…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere iscritto alla Gestione Separata
CP_
che nel periodo compreso tra il 22.5.2021 ed il 20.6.2021 non aveva potuto svolgere attività lavorativa poiché positivo al Covid19 con febbre alta e dolori muscolari;
che la domanda amministrativa per la concessione dell'indennità di malattia non aveva avuto
CP_ esito positivo, atteso che l' aveva fatto riferimento ad altra fattispecie (art. 26, commi 1
e 2, D.L. 18/2020, mentre l'indennità era stata chiesta per malattia da Covid19 ex art. 26,
comma 6, D.L. 18/2020, riconosciuta anche ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata);
che sussistevano tutti i presupposti per l'erogazione della prestazione, considerata la certificazione medica comunicata dal ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente che la certificazione medica era relativa semplicemente alla positività al covid19 ed alla necessità di assunzione di farmaci, non risultando invece l'impossibilità di svolgere attività lavorativa;
che l'art. 26, comma 1, D.L. 18/2020, convertito nella legge
27/2020, non era riferibile ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata e riguardava i periodi di quarantena e permanenza domiciliare con sorveglianza attiva;
che in sede amministrativa il ricorrente non aveva integrato la documentazione sanitaria con
2 indicazione di una diagnosi precisa della malattia. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ Deve ravvisarsi la genericità della difesa dell' che non contesta che l'indennità di malattia spetta anche ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata (i riferimenti ai commi 1 e
2 dell'art. 26 D.L. 18/2020 sono stati formulati dall in modo incompiuto) e che, CP_1
secondo l'art. 26, comma 6, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020, in caso di malattia accertata da Covid19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.
La certificazione medica, in tal senso, deve ritenersi pienamente sufficiente ai fini indicati,
essendo stata redatta dal medico curante con l'indicazione del periodo di malattia.
Su tali premesse, deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità di malattia oggetto di giudizio, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla presentazione della domanda e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara il diritto del ricorrente di percepire l'indennità di malattia oggetto di giudizio e,
CP_ per l'effetto, condanna l' al pagamento della prestazione indicata, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 121° giorno dalla presentazione della domanda e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge
412/1991;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 400,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 31.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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