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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 10/11/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 206/2024
La Corte D'Appello di Trieste, sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 206/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 14.6.2024 e iscritto a ruolo il 18.6.2024, da
, nato a [...] il [...] e residente a [...] in Parte_1
Via Solferino n. 21, rappresentato e difeso, ai sensi di procura allegata alla busta telematica di deposito del presente atto, dall'Avv. Arturo Cancrini, con studio in Roma, Piazza SA Bernardo 101 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberto Cianci, in NE, Via Francesco Crispi, 3;
- appellante – attore - contro con sede in Tricesimo (UD), Via Sottoriva n. 9, in persona del CP_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, CP_2 rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzi di data 14/9/2022, confermata con procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Giuseppe Campeis ed elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura, presso lo stesso, con studio in NE (UD), Via Dante n. 4;
- appellata – convenuta – con sede in Tavagnacco (UD) fraz. Feletto Controparte_3
- Via OMa n. 12/6, in persona del suo legale rappresentante geom. Pt_2
presidente del consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa Controparte_4 per procura unita alla comparsa di costituzione in grado di appello mediante strumenti
1 informatici, dall'avv. Giovanni Battista Campeis ed elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura, presso lo studio dello stesso in Via Gorghi n. 9 di NE;
- appellata – chiamata -
Ing. con studio in NE, Via Del Sale n° 9 e Arch. Controparte_5 CP_6
con studio in NE, Via Zanon n°16/6, entrambi rappresentati e difesi
[...] dall'Avv. Maria Poniz del Foro di NE, giuste procure allegate alla comparsa di risposta nel procedimento di primo grado;
appellati - chiamati e nei confronti di
(C.F. , con sede in Milano, Via della Controparte_7 P.IVA_1
Posta n. 7, in persona del Procuratore Generale per l'Italia, Dott. con Persona_1 elezione di domicilio digitale ai sensi dell'art. 16 sexies D.L. 179/2012 all'indirizzo pec rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Email_1
OM (C.F. ), con studio in Milano, Piazza CodiceFiscale_1
SAt'Ambrogio n. 16, nella sua qualità anche di procuratore e domiciliatario, giusta mandato alle liti depositato nel fascicolo telematico;
appellata – chiamata e di con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in Controparte_8 persona del suo legale rappresentante pro tempore;
geom. , con studio in LI AB (UD), Viale Europa n. 42/a – CP_9 appellati – chiamati non costituiti
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NE n.590/2024 pubblicata il 16.5.2024, notificata via PEC il 17.4.2024 da Controparte_10 Controparte_11
[...]
CONCLUSIONI
Per l'appellante , come da note autorizzate di PC depositate il Parte_1
20.3.2025 e richiamate nelle note sostitutive di udienza depositate il 9.9.2025:
- 1) accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, per i vizi e difetti cagionati all'immobile alienato in data 26 novembre 2013 al sig. ; Parte_1
- 2) per l'effetto condannare la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dal Sig.
[...]
da liquidarsi nell'importo di € 202.194,63 o nella diversa somma, maggiore Parte_1
pag. 2/27 o minore, in via di subordine anche in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data della domanda;
- 3) in via subordinata e in ogni caso, anche in quello denegato di rigetto del gravame nel merito, accertare e dichiarare che nulla deve il Sig. ai Sigg.ri Parte_1 CP_5
ed alla a titolo di spese legali del primo grado nonché alla CP_6 Controparte_7
a titolo di spese relative alla fase di accertamento tecnico Controparte_11 preventivo;
- 4) ordinare la cancellazione delle seguenti espressioni sconvenienti e/o offensive contenute nella comparsa di costituzione della condannando quest'ultima CP_1 al risarcimento nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 89 c.c.:
“Potrebbero pure esservi gli elementi per un procedimento a carico dell'appellante per atti persecutori (art. 612-bis c.p.)”. (pag. 5) “Il sig. pretende che la Parte_1
Giustizia lo aiuti a farla lavorare “a vuoto” ancora per molto, il tutto a danno dei soggetti privati che hanno avuto la sventura di incrociarlo sulla loro strada. Anche il presente appello s'inserisce coerentemente in tale strategia, avente natura prettamente emulativa” (pag. 6);
- 5) condannare la per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
- 6) con vittoria di spese e competenze, rimborso forfetario, accessori di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata come in memoria autorizzata, depositata il CP_1
20.3.2025:
NEL MERITO:
- 1) dichiari inammissibile e/o, comunque, rigetti la Corte l'appello proposto da per tutte le ragioni esposte;
per l'effetto, confermi integralmente la Parte_1 sentenza del Tribunale di NE n. 590/2024, depositata in data 16/5/2024 e comunque rigetti le domande tutte avanzate dal sig. nei confronti di Parte_1 CP_1
in quanto inammissibili e/o infondate, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel
[...] quantum, per i motivi tutti esposti in atti, ivi compresi la decadenza, la prescrizione ed il concorso del fatto doloso o colposo dello stesso creditore, ex art. 1227, commi 1 e 2, c.c.;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO:
- 2) nell'eventualità di accoglimento del gravame avversario in punto tempestività dell'azione proposta, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato e in riforma della sentenza di primo grado, accerti e dichiari la Corte che non ha affatto CP_1 riconosciuto i vizi oggetto di causa e che il sig. è comunque decaduto Parte_1 dall'azione per le ragioni esposte;
per l'effetto dichiari inammissibili e/o comunque pag. 3/27 rigetti la Corte tutte le domande proposte dal sig. nei confronti di Parte_1
CP_1
- 3) nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dal sig.
[...]
nei confronti di condanni la Parte_1 CP_1 Controparte_12
l'arch. il geom. , l'ing. e
[...] CP_13 CP_9 Controparte_5 [...]
in solido fra loro, rigettata ogni loro domanda ed eccezione, a pagare CP_8 direttamente all'odierno appellante quanto allo stesso dovesse essere riconosciuto spettare, con esclusione di qualsivoglia onere a carico di ovvero CP_1 comunque condanni la l'arch. il Controparte_12 CP_13 geom. , l'ing. e in solido fra loro, CP_9 Controparte_5 Controparte_8
a manlevare e/o tenere indenne di quanto la stessa dovesse essere CP_1 condannata a corrispondere al sig. per capitale interessi e spese, in relazione Parte_1
a (ed in conseguenza di) ogni domanda dal medesimo svolta in questa sede;
- 4) condanni in ogni caso la Corte il sig. e/o i terzi chiamati – per quanto Parte_1 riguarda anche ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c. – alla Controparte_8 rifusione a favore di delle spese di lite anche del secondo grado di giudizio. CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
Senza che ciò possa importare inversione alcuna dell'onere probatorio gravante sull'appellante e solo laddove lo si ritenesse necessario (vale a dire nella misura in cui si tratti di circostanze di fatto specificamente contestate ex adverso e non documentalmente provate), si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'odierna esponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di data 4/12/2023, ferma la reiezione di quelle avversarie, e quindi:
Senza che ciò implichi accettazione dell'inversione dell'onere probatorio gravante sull'odierno appellante, né rinuncia agli effetti della non contestazione ex art. 115 c.p.c. si chiede, ove ritenuta necessaria, l'ammissione di prova per interpello del sig.
e per testi sui seguenti capitoli: Parte_1
- 1) “Vero che il sig. è l'unico fra i vari proprietari dell'immobile Parte_1 sede del “Condominio Hydra”, sito in LI AB (UD), Via Ortigara n. 7 (di seguito, l'“Immobile”) ad avere sollevato contestazioni in merito a presunti vizi dell'Immobile stesso”; Contr
- 2) “Vero che, in data 29/3/2011, ha incaricato della ristrutturazione CP_1 dell'Immobile”;
- 3) “Vero che ha incaricato il geom. della direzione dei lavori CP_1 CP_9 di ristrutturazione di cui al capitolo che precede”;
- 4) “Vero che ha incaricato l'arch. della redazione del progetto CP_1 Controparte_6 strutturale dell'Immobile, che la medesima ha depositato in data 13/11/2013”;
pag. 4/27 - 5) “Vero che ha incaricato l'ing. del collaudo CP_1 Controparte_5 dell'Immobile, che il medesimo ha effettuato in data 13/11/2013”;
- 6) “Vero che è tuttora proprietaria dell'appartamento sito all'ultimo piano CP_1 dell'Immobile e che tale unità è a tutt'oggi utilizzata dal legale rappresentante della medesima , sig. e dalla sua famiglia, che vi trascorrono le ferie CP_1 CP_2 estive”;
- 7) “Vero che nel mese di maggio 2019 ha incaricato l'ing. di CP_1 Persona_2 redigere il progetto di modifica dei parapetti, per l'esecuzione degli interventi indicati dal C.T.U. arch. all'esito delle operazioni peritali relative al proc. n. Per_3
3571/2017 R.G. Trib. NE (doc. 4 di parte attrice)”;
- 8) “Vero che ha incaricato R&C di eseguire gli interventi di cui al capitolo CP_1 che precede e che la medesima R&C, sotto la direzione lavori dello stesso ing. Per_2 ha iniziato l'intervento in data 14/5/2019, ultimandolo in data 5/6/2019 (doc. 4 di parte attrice)”;
- 9) “Vero che il sig. , a seguito dell'esecuzione dei lavori di cui ai Parte_1 capitoli che precedono, ha presentato denuncia-querela nei confronti delle maestranze di R&C, per essere gli stessi intervenuti sul parapetto del terrazzo di sua proprietà”;
- 10) “Vero che in data 6/7/2020, nell'ambito delle operazioni peritali relative al procedimento n. 3503/2019 R.G. Trib. NE il C.T.U., ing. ha Persona_4 effettuato un sopralluogo del terrazzo dell'appartamento di proprietà del sig.
[...]
e che in tale occasione il corrimano del parapetto e le relative forcelle erano Parte_1 saldati fra loro”;
- 11) “Vero che il cedimento del corrimano lamentato dal sig. in Parte_1 data 9/7/2020 è avvenuto in corrispondenza della forcella su cui il C.T.U., ing. Per_4
, in data 20/5/2020 aveva effettuato le analisi di carico del parapetto”;
[...]
- 12) “Vero che in data 15/3/2016 il sig. ha fatto sostituire il Parte_1 corrimano del parapetto del terrazzo di sua proprietà e che, in tale occasione, ha supervisionato e diretto l'esecuzione dei lavori di saldatura, richiedendo all'impresa esecutrice, Millimetro S.r.l. di effettuare una saldatura invisibile”;
- 13) “Vero che il sig. , nel mese di maggio 2020, nel corso delle Parte_1 operazioni di analisi dallo stesso commissionate, ha fatto realizzare un taglio nel corrimano del parapetto della terrazza del proprio appartamento e ne ha successivamente occultato la presenza con del nastro adesivo telato”;
- 14) “Vero che il prof. ing. , docente di tecnica delle costruzioni presso Testimone_1
l'Università degli Studi di NE, incaricato da di individuare le cause del CP_1 distacco del corrimano del parapetto della terrazza di proprietà del sig. , ha Parte_1 accertato che il distacco fra corrimano e forcella si è verificato a seguito dell'applicazione di una forza di trazione sul collegamento fra il corrimano e la forcella,
pag. 5/27 e ha escluso che possa essersi verificato un cedimento delle saldature a seguito dell'appoggio sul corrimano da parte dell'attore con il proprio peso (docc. 76-77)”; Contr
- 15) “Vero che, nel mese di settembre 2020, ha incaricato CP_1 dell'esecuzione dei lavori indicati come necessari al fine di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'agibilità delle terrazze dell'Immobile, emesso dal Comune di LI AB, ed ha poi incaricato l'ing. di effettuare il CP_15 relativo collaudo”;
- 16) “Vero che in data 1/4/2021 l'ing. verificati i lavori eseguiti da R&C e CP_15 progettati dall'ing. e richiesta a quest'ultimo una integrazione delle verifiche Per_2 delle variazioni dello stato di fatto rispetto al progetto originario, ha effettuato il collaudo finale dei parapetti, verificando sia le lastre in cemento armato ed i loro collegamenti al solaio, sia i corrimani in acciaio ed il loro collegamento alle lastre in cemento armato e prescrivendone il monitoraggio ogni cinque anni (doc. 12)”;
- 17) “Vero che, per effetto degli interventi e del collaudo di cui ai precedenti capitoli, in data 27/4/2021 il Comune di LI AB ha revocato la sospensione dell'agibilità per tutte le terrazze dell'Immobile, tranne per quella di proprietà del sig.
(doc. 13)”. Parte_1
- Si indicano, quali testimoni su tutti i capitoli, i sig.ri: prof. ing. , da Testimone_1
NE (UD); ing. , da NE (UD); arch. , da NE (UD); Persona_4 Per_3 ing. da SA MA al AM (PN); ing. da Persona_5 Persona_2
NE (UD); geom. , da NE (UD); ing. da NE;
CP_16 Persona_6
, da NE (UD); c/o Millimetro S.r.l., con sede in NE Testimone_2 CP_17
(UD); , da LI AB (UD); , da LI Controparte_18 Persona_7
AB (UD); arch. c/o Comune di LI AB (UD). Tes_3
Per come in note depositate il 5.11.2024 e richiamate Controparte_11 nelle note sostitutive di udienza depositate il 27.8.2025:
NEL MERITO:
- a) rigetti la Corte il gravame proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
590/24 del Tribunale di NE perché infondato;
- b) condanni la Corte l'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
- c) accolga la Corte le conclusioni rassegnate da nel primo grado del giudizio, CP_11 che qui di seguito si ritrascrivono:
NEL MERITO: rigetti il Tribunale le domande formulate da nei confronti di CP_1 per decadenza ed infondatezza, condannando il soggetto che Controparte_11 risulterà soccombente alla rifusione delle spese di lite.
pag. 6/27 IN VIA ISTRUTTORIA: ammetta il Tribunale, qualora ritenute rilevanti ai fini della decisione, le istanze istruttorie formulate con memoria 20.11.23.
Per e come in memoria depositata il 19.3.2025. richiamata nelle note CP_5 CP_6 sostitutive di udienza depositate l'8.9.2025:
In via principale voglia l'adita Corte rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n° 590/24 del Tribunale di NE;
condannarsi conseguentemente l'appellante a rifondere le spese di lite -anche del sub procedimento ex artt. 283 e 351 c.p.c.- per entrambe queste parti;
In via subordinata: in denegata ipotesi di riforma della gravata sentenza, voglia la Corte rigettare le domande risarcitorie attoree per le ragioni esposte negli atti del primo grado e qui riformulate, in quanto l'appellante è decaduto dal diritto di avanzarle, e/o trattasi di richieste infondate in fatto e/o in diritto nell'an e nel quantum, e/o inammissibili;
In via ulteriormente subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di dette domande, voglia la Corte rigettare la domanda di manleva formulate dalla convenuta-appellata nei confronti dell'Ing. e Arch. CP_1 CP_5 CP_6
In via ulteriormente subordinata: in graduata denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di risarcimento e di accoglimento della domanda di manleva, stabilisca la Corte il grado di responsabilità di ciascuna delle parti (convenuta-appellata e chiamati in causa) e il conseguente riparto del risarcimento e, in garanzia, condanni la chiamata a pagare direttamente all'appellante quanto allo stesso Controparte_19 dovesse essere riconosciuto spettare, manlevando e/o tenendo indenni l'Ing. e CP_5
l'Arch. di quanto dovessero a qualunque sorte (capitale, interessi, spese etc.) CP_6 essere condannati a pagare all'appellante e/o alla convenuta e/o alle altre parti chiamate in causa.
In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di questo grado, anche con condanna dell'attore e/o della convenuta chiamante in causa alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio -anche del sub procedimento ex artt. 283 e 351 c.p.c.
Per la terza chiamata Controparte_20 in via principale:
- rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 590/2024 resa dal Giudice Unico del Tribunale di NE, dott. Francesco Venier in data 16.5.2024, pubblicata in pari data a definizione del giudizio di primo grado n. 1467/2022 RG.
In via subordinata:
- rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei Controparte_5 confronti della terza chiamata DAC non sussistendo le condizioni Controparte_7
pag. 7/27 di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza “Dual Professioni – Facility Architetti” n. PI-48878619K0 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei Controparte_6 confronti della terza chiamata non sussistendo le condizioni Controparte_7 di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza “Dual Professioni CP_21
n. PI-48878619K0 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
[...]
In via di ulteriore subordine:
- rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei Controparte_5 confronti della terza chiamata per intervenuta decadenza Controparte_7 dello stesso ing. dal diritto al riconoscimento della garanzia Controparte_5 assicurativa di cui alla polizza “ n. PI- Controparte_22
48878619K0 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei Controparte_6 confronti della terza chiamata per intervenuta decadenza Controparte_7 della stessa arch. dal diritto al riconoscimento della garanzia assicurativa Controparte_6 di cui alla polizza n. PI-48878619K0 per tutti i Controparte_22 motivi dedotti in narrativa.
In estremo subordine:
- rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei Controparte_5 confronti di , previo rigetto delle domande svolte dal sig. Controparte_7
in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque delle domande Parte_1 svolte dalla società nei confronti dello stesso ing. non CP_1 Controparte_5 sussistendo qualsivoglia sua responsabilità nello svolgimento della sua attività in relazione ai fatti dedotti in giudizio;
- rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei Controparte_6 confronti di , previo rigetto delle domande svolte dal sig. Controparte_7
in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque delle domande Parte_1 svolte dalla società dei confronti della stessa arch. non CP_1 Controparte_6 sussistendo qualsivoglia sua responsabilità nello svolgimento della sua attività in relazione ai fatti dedotti in giudizio.
In via di ulteriore estremo subordine:
- per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei confronti della terza chiamata Controparte_5 Controparte_7
, limitare l'eventuale condanna di quest'ultima nei limiti del massimale e
[...] della franchigia di polizza;
- per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei confronti della terza chiamata Controparte_6 CP_7
pag. 8/27 (EU) DAC, limitare l'eventuale condanna di quest'ultima nei limiti del massimale e della franchigia di polizza.
Spese e compensi professionali rifusi.
FATTI DI CAUSA
Il procedimento di primo grado
1. Con atto di citazione dd. 21.4.2022 ha convenuto in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di NE, la esponendo, in sintesi: CP_1
- di avere acquistato, il 26.11.2013, da un'unità immobiliare sita a CP_1
LI AB in via Monte Ortigara 7, all'interno del Condominio Hydra, per il prezzo di 462.000 euro;
- di avere constatato, dal maggio 2017, vizi (crepe e fori) nei parapetti delle terrazze dell'immobile;
- di avere denunciato l'accaduto e proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c., esitato nella Pers perizia dell'arch. depositata il 18.5.2018 e integrata il 31.10.2018;
- che il Comune di LI AB aveva sospeso la validità del certificato di abitabilità dell'immobile, limitatamente alle terrazze;
- che il successivo operato del collaudatore incaricato da ing. era CP_1 CP_5 risultato errato e inefficace;
- di avere, quindi, proposto un secondo ricorso per ATP (23.9.2019), a seguito del quale era stata depositata la relazione del TU ing. il 13.5.2021; Per_4
- che, ciononostante, non aveva provveduto a rimediare adeguatamente ai CP_1 difetti che avevano trovato riscontro negli elaborati peritali;
- che nell'estate del 2021, a seguito della scoperta di ulteriori irregolarità edilizie (rampa d'ingresso difforme quanto a barriere architettoniche), il Comune di LI AB aveva sospeso, fino al 12.1.2022, il certificato di agibilità dell'immobile.
Tanto premesso, il sig. ha agito chiedendo accertarsi la responsabilità della Parte_1 venditrice per i vizi e difetti riscontrati nell'immobile con condanna della stessa al risarcimento dei danni conseguentemente cagionati.
2.Si è costituita, resistendo in giudizio negando la rilevanza dei lamentati CP_1 vizi e ogni propria responsabilità al riguardo, eccependo prescrizione e decadenza delle azioni di garanzia e contestando la sussistenza dei danni lamentati.
Autorizzata dal Tribunale ha quindi chiamato in causa, in garanzia e manleva:
- società che aveva eseguito la ristrutturazione Controparte_11 dell'immobile e i successivi interventi per eliminare i lamentati vizi;
- l'architetto che aveva progettato la ristrutturazione ad avrebbe dovuto Controparte_6 depositare i calcoli strutturali dei parapetti;
pag. 9/27 - il geometra , direttore dei lavori;
CP_9
- l'ingegner che aveva eseguito il collaudo dell'immobile; Controparte_5
- Compagnia assicuratrice con la quale la società convenuta era Controparte_8 assicurata.
3. costituitasi in giudizio, ha negato di avere eseguito lavori Controparte_11 ai quali potessero essere correlati i vizi dei parapetti delle terrazze ed ha, a sua volta, contestato i danni di cui l'attore aveva chiesto il risarcimento. Ha eccepito la decadenza della società convenuta dall'azione di garanzia sulla quale si fondava la domanda di manleva proposta nei suoi confronti.
4. L'ing. costituitosi in giudizio, ha dedotto di essersi rifiutato di Controparte_5 collaudare i parapetti che erano stati oggetto di una relazione tecnica strutturale integrativa dell'architetto non depositata presso il competente ufficio regionale. CP_6
Ha aggiunto di non avere avuto alcun ruolo nei fatti successivi alla sua rinuncia all'incarico e si è associato alle contestazioni e alle eccezioni svolte dalla società convenuta.
Ha quindi chiamato in causa, in garanzia, la propria compagnia assicuratrice
[...]
. Controparte_7
5. L'arch. costituitasi in giudizio, ha rimarcato di non essere stata la Controparte_6 progettista dell'intervento di ristrutturazione dell'immobile, ma delle sole opere strutturali, e di non essere responsabile del mancato deposito della sua relazione integrativa relativa ai parapetti delle terrazze. Ha chiamato in causa, quale propria assicurazione, in garanzia, la . Controparte_7
6. Il geom. e non si sono costituiti in giudizio e sono CP_9 Controparte_8 stati dichiarati contumaci.
7. si è costituita in giudizio eccependo l'inoperatività e la Controparte_7 decadenza delle garanzie assicurative prestate a e e si è Controparte_5 Controparte_6 associata a sua volta alle difese svolte dai suoi assicurati.
La sentenza di primo grado
8. Con sentenza emessa il 16.5.2024, il Tribunale di NE, all'esito di procedimento istruito documentalmente, ha respinto le domande dell'attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite di tutte le parti, convenute e terze chiamate.
Il giudice di primo grado ha identificato nel contratto di compravendita immobiliare il titolo azionato, e, a seguito di eccezioni formulate dalla convenuta, ha valutato, anzitutto, se fossero stati rispettati i termini di legge a pena di decadenza e prescrizione dell'azione risarcitoria esercitata.
8.1. Quanto alla decadenza, pur riscontrando allegazioni non coincidenti, in diversi atti di parte attrice, sui tempi della scoperta dei vizi, il Tribunale ha ritenuto, in ogni caso,
pag. 10/27 infondata l'eccezione, tenuto conto del riconoscimento dei vizi da intendersi contenuto nella mail di del 7.6.2017 (doc.31 attoreo). CP_1
8.2. L'eccezione di prescrizione, invece, è stata ritenuta fondata.
Il relativo termine annuale, infatti, decorre, in ogni caso, dalla consegna dell'immobile, evento che il Tribunale ha ritenuto non distante temporalmente dalla stipula del contratto di acquisto (26.11.2013).
Non sarebbe stata fornita alcuna prova di un'interruzione della prescrizione prima della lettera del legale di datata 26.5.2017, lettera contenente esplicita richiesta di Parte_1 intervento sui parapetti, ovvero anteriormente al primo ricorso per ATP, che si colloca ben tre anni e nove mesi dopo la conclusione del contratto.
Anche un'eventuale, ma non ritenuta, azione di garanzia ex art.1667 c.c. sarebbe, secondo il giudice di primo grado, prescritta.
Il Tribunale ha poi ritenuto che non vi fosse stata, da parte del venditore, un'assunzione dell'obbligo di rimediare ai vizi, idoneo a far sorgere un'autonoma obbligazione a prescrizione decennale. Non basterebbero, a tal fine, né il mero riconoscimento dell'esistenza di vizi, né le iniziative assunte prima e all'esito dei procedimenti per ATP, queste ultime essendo mere manifestazioni di acquiescienza ad accertamenti giudiziali in un'ottica conciliativa. Oltre a ciò, e comunque, il rifiuto, da parte del
, degli interventi proposti all'esito degli ATP, avrebbe comunque impedito la Parte_1 conclusione del contratto, possibile fonte della nuova obbligazione riparatoria dei vizi e a prescrizione ordinaria.
I motivi di appello
9. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha impugnato Parte_1 la suddetta sentenza del Tribunale di NE, chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria, la riforma, con accoglimento delle domande formulate in primo grado, il favore delle spese e, in subordine, la revoca della condanna al pagamento delle spese dei terzi chiamati.
9.1. Con un primo motivo d'impugnazione, l'appellante ha contestato la ritenuta prescrizione dell'azione edilizia risarcitoria.
infatti, avrebbe non solo riconosciuto i vizi, ma anche assunto un CP_23 autonomo e nuovo obbligo di eliminarli.
Ciò sarebbe accaduto, in primo luogo, con la lettera del 7.6.2017, del seguente tenore:
“siamo decisamente sconcertati, mai avremmo pensato che un costruttore della portata di
“ si avvalesse di un terzista poco affidabile. C'eravamo già accorti Controparte_11 pochi giorni prima dei problemi descritti dal suo assistito e, dopo averli notificati al costruttore, abbiamo avuto ampia e solidale assicurazione che lo stesso sarebbe intervenuto con la messa in ripristino”.
pag. 11/27 Oltre a ciò, nella propria comparsa di costituzione in primo grado, così aveva dedotto l'appellata principale:
- “Textudo (…) si è attivata volta per volta perché i responsabili le risolvessero (N.D.R. le problematiche denunciate dal Sig. ) (pag.19); Parte_1 Pers e ancora, a seguito della TU dell'Arch. (incaricato in seno al primo ATP, svolto nel 2018):
“venne redatto un nuovo progetto a cura dell'ing. di NE;
successivamente – previa Per_2 delibera condominiale (…) R & C venne incaricata dell'esecuzione delle opere, le quali, una volta ultimate, furono regolarmente collaudate in data 5/6/2019 dall'Ing. Persona_5
(comparsa di costituzione di , pag. 7). CP_1
Tali lavori di emenda, erano stati poi sì collaudati dall'ing. per conto di CP_15
ma solo relativamente ai piani 1°, 2° e 4° dello stabile, e non anche al 3° CP_1 piano, di pertinenza del , essendosi egli opposto al collaudo. Parte_1
Anche nell'ambito del secondo procedimento per ATP si era dato atto che si trattava di un progetto pensato per rimediare a vizi dell'immobile.
Sarebbe quindi provato, secondo l'appellante, che aveva non solo CP_1 riconosciuti i vizi, ma anche agito per porvi rimedio, così assumendo una nuova e autonoma obbligazione azionabile con termine decennale di prescrizione.
Irrilevanti sarebbero, poi, i motivi (nella fattispecie asserite finalità conciliative) che avevano animato la disponibilità di ad agire in tal senso. CP_1
Oltre a ciò, gli interventi in questione erano stati anteriori alle perizie dell'ing. e Per_4 non potevano, perciò, integrare acquiescienza ai relativi esiti.
9.2. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante ha sostenuto essere applicabile, nel caso di specie, anche la norma di cui all'art.1669 c.c. (“Rovina e difetti di cose immobili”) e, conseguentemente, non prescritta la relativa azione risarcitoria.
L'art.1669 c.c., infatti, pur essendo inserita nella disciplina dell'appalto, è applicabile anche al contratto di compravendita qualora il venditore sia stato anche costruttore dell'immobile venduto (Cass. 1° agosto 2023, n.23470; Cass. 11 aprile 2023, n.9620) e anche se abbia solo fatto eseguire, sotto la propria direzione e controllo, lavori di ristrutturazione dell'immobile successivamente venduto (Cass. 4 giugno 2018, n. 14290; Cass. 28 luglio 2017, n. 18891; Cass. Sez. Un., n. 7756/20179).
Nel caso di specie, in primo luogo, il difetto strutturale dei parapetti era tale da incidere gravemente su funzionalità e godimento dell'immobile.
Inoltre, contrariamente a quanto ravvisato nella sentenza impugnata, non CP_1 era una mera venditrice dell'immobile, ma ne era stata anche costruttrice, avendo affidato lavori sull'immobile alla (comparsa di costituzione Controparte_11
in primo grado, pag. 3), non a caso chiamata in causa per esserne manlevata in CP_1 caso di condanna. pag. 12/27 Ha rimarcato, ulteriormente, l'appellante che il ruolo di venditore – costruttore di era allegato in atto di citazione e anche ammesso da controparte. CP_1
9.3. Con ulteriore argomentazione, l'appellante, venendo al merito, ha fatto propri gli esiti delle due relazioni peritali dell'ing. (13.10.2018 e 13.5.2021), entrambi a Per_4 dimostrazione del fatto che l'intervento di riatto progettato nel 2019 su incarico di (sulla scorta degli esiti della prima ATP) e posto in opera in altre parti CP_1 dell'immobile, non era risolutivo e non era collaudabile.
Ciò dimostrerebbe, da un lato, la responsabilità di e, dall'altro, la CP_1 legittimità del comportamento del sig. , che aveva rifiutato i predetti Parte_1 interventi, non risolutivi.
L'appellante ha poi replicato alle argomentazioni svolte al riguardo, in primo grado, dalla difesa di controparte sostenendo che:
- la prova di carico dei parapetti, da parte del TU , era insufficiente, Per_4
- nessun nuovo progetto a rimedio dei vizi venne realizzato dopo la sospensione dell'agibilità da parte del Comune in data 23.9.2020,
- nessun intervento era stato progettato o realizzato dopo il 2019,
- nel 2021 aveva sì rifiutato gli interventi proposti da , ma a ragione, Parte_1 CP_1 trattandosi di interventi marginali e insufficienti, ed essendo in corso le operazioni di ATP dell'ing. . Per_4
In generale l'esito degli accertamenti del TU ing. ebbe a chiarire Per_4
l'inadeguatezza del collaudo operato dall'ing. l'1.4.2021. CP_15
Ha proseguito, ancora, l'appellante affermando la necessità della marcatura CE dei prodotti, e, conseguentemente, l'inevitabilità di un completo smantellamento e della successiva ricostruzione dei parapetti.
9.4. L'appellante ha poi sostenuto l'esistenza di ulteriori vizi relativi all'immobile e alle sue parti comuni:
- un abuso edilizio consistente nella camera da letto, ricavata nel pianerottolo delle scale comuni al piano solarium, accertato dal Comune di LI;
- la scala principale esterna, da demolire e rifare (Comune di LI ord. n.58 del 18.7.2022);
- la presenza di un solo corrimano nella rampa esterna e nel vano condominiale;
- la realizzazione di due accessi carrai invece di uno;
- ulteriori difformità segnalate al Comune con lettere del 16.10.2023 e 22.11.2023.
9.5. L'appellante ha, quindi, così quantificato i danni risarcibili:
- €.58.000,00 quale costo del ripristino dei parapetti e terrazzi, come sa esiti della TU dell'ing. ; Per_4
pag. 13/27 - costo dei materiali per i ripristini;
- danni patrimoniali (deprezzamento dell'immobile) e non per la mancata utilizzazione del terrazzo per oltre 7 anni;
- spese sostenute per assistenza legale e tecnica correlata ai procedimenti civili avviati per l'accertamento e l'emenda dei vizi.
9.6. Con domande formulate in via subordinata, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata in punto regolazione delle spese di lite;
- non porre a proprio carico le spese legali dei terzi chiamati, trattandosi di chiamate effettuate in modo gratuito ed arbitrario, trattandosi di soggetti non coinvolti nella ristrutturazione dell'immobile;
- non essere condannata a rifondere a le spese legali di ATP, dati i relativi esiti. CP_1
Le difese di in appello CP_1
10. Con comparsa depositata il 9.10.2024 si è costituita in giudizio CP_1 resistendo, chiedendo il rigetto dell'appello e formulando, a sua volta, appello incidentale condizionato, per la dichiarazione di decadenza dall'azione proposta e l'accoglimento delle domande in garanzia nei confronti dei chiamati in causa.
10.1. La difesa di ha, in primo luogo, inquadrato il presente procedimento CP_1 nell'ambito di molteplici iniziative giudiziarie tra le parti – aventi i medesimi contenuti
– in sede civile, penale e amministrativa.
10.2. Con riguardo al primo motivo di appello ha evidenziato che la lettera del 7.6.2017 (doc.31 della produzione di primo grado) non poteva integrare idoneo riconoscimento dei vizi con assunzione di autonomo impegno a porvi rimedio, in quanto:
- la stessa difesa di aveva sostenuto che i vizi oggetto di causa erano emersi Parte_1 solo dopo l'ATP dell'ing. , e, quindi, nel 2021 e il Tribunale di NE, in Per_4 sentenza, aveva coerentemente affermato che, a detta di , i vizi menzionati Parte_1 nel ricorso per ATP non erano i difetti strutturali dei parapetti delle terrazze, ma altri vizi (macchie di umidità all'ingresso della palazzina e difetti di pittura delle colonne delle terrazze);
- si tratterebbe, quindi, di riconoscimento successivo alla maturazione della prescrizione, data la consegna dell'immobile a novembre 2013;
- in ogni caso il non aveva mai accettato gli interventi proposti a fini Parte_1 conciliativi, il che aveva comunque impedito il sorgere dell'obbligazione (Cass. sent.
6.6.2017 n. 14005).
Secondo Textudo, poi, l'appellante non aveva adeguatamente replicato ai contenuti della sentenza sul punto.
Oltre a ciò, l'appellata ha evidenziato che il sig. aveva formulato in giudizio Parte_1 esclusivamente una domanda risarcitoria (e non di adempimento o di diretta pag. 14/27 eliminazione dei vizi) e anche un'eventuale assunzione di una nuova obbligazione di porre rimedio ai suddetti vizi non avrebbe avuto effetti sulla domanda risarcitoria, per la quale sarebbe rimasto il termine breve di prescrizione (in tal senso Cass. SU sent. n. 27076 del 2023).
10.3. Con riguardo al secondo motivo di appello (proponibilità e non prescrizione dell'azione ex art.1669 c.c.), la difesa di ha dedotto: CP_1
- trattarsi di domanda nuova;
- che, in ogni caso, la lettera di data 7.6.2017 non poteva che riferirsi a macchie di umidità e difetti di pittura, e non certo a gravi difetti costruttivi, con conseguente inammissibilità dell'azione per mancata tempestiva denuncia;
- che controparte non aveva specificatamente allegato e provato per tempo la sussistenza dei presupposti di detta nuova azione;
- di non avere assunto il ruolo né di costruttore né di appaltatore responsabile, essendosi limitata ad affidare ad altra impresa – totalmente autonoma – un incarico di mera ristrutturazione;
- non esservi alcun grave vizio strutturale dei parapetti, avendo, tali elementi negli appartamenti degli altri condomini, superato positivamente le prove di carico, ed essendo stato l'unico ad opporsi ad ogni intervento e a non consentire il Parte_1 collaudo.
10.4. Nel merito l'appellata ha reiterato le difese già svolte in primo grado. Ha negato che le tesi dell'appellante fossero avallate dalle conclusioni del TU ing. . Per_4
Gli unici vizi riscontrati erano lievi imperfezioni dei parapetti, prontamente rimediate, e mancanze nella documentazione tecnico amministrativa, già regolarizzata.
Le terrazze dell'edificio non sarebbero pericolose, nulla di tutto ciò potrebbe evincersi dalle TU dell'ing. , e in totale contrasto con detto assunto vi era il collaudo Per_4 effettuato dall'ing. l'1.4.2021. CP_15
L'inagibilità della terrazza del era stata dichiarata per il distacco della Parte_1 saldatura di un corrimano che non era ascrivibile a , ma ad iniziative dello CP_1 stesso . Parte_1
Solo il CTP del sig. aveva ritenuto obbligatoria la marchiatura CE e nessun Parte_1 tecnico d'ufficio aveva ritenuto necessario procedere ad integrale demolizione e rifacimento di tutti i parapetti.
10.5. In ogni caso i vizi ritenuti dal erano ignoti a rimasta pur Parte_1 CP_1 sempre proprietaria di tre delle unità immobiliari del medesimo edificio.
10.6. Quanto alle “ulteriori problematiche”, tutte segnalate per iniziativa dell'appellante (sopra riportate al punto 9.4) ne ha evidenziato la tardiva allegazione processuale e, nel pag. 15/27 merito, quanto a quelle che avevano trovato riscontro in atti amministrativi, la già intervenuta e pronta soluzione.
10.7. Con riguardo ai danni lamentati e per i quali si è quantificata una richiesta risarcitoria, l'appellata ha così dedotto.
Ha preso atto della non reiterazione della domanda di danno per lucro cessante da mancata vendita dell'immobile.
Ha eccepito la novità e inammissibilità della domanda di “indennizzo” per la riduzione di valore del bene.
Ha contestato la debenza di denaro per costi necessari all'eliminazione dei presunti danni: sia per non allegazione dei vizi, sia per assenza di prova di spese sostenute.
Ha rammentato che , fin dal primo grado, aveva agito solo per il risarcimento Parte_1 dei danni, e, quindi, né per la risoluzione del contratto, né per la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei vizi in natura.
Ha contestato la sussistenza di danni patrimoniali per mancato utilizzo del terrazzo, per inagibilità, domanda inammissibile perché nuova in appello, oltre che priva di allegazione e prova, e di danni non patrimoniali.
Ha allegato che il terrazzo del era stato dichiarato inagibile due volte: Parte_1
- la prima, il 6.11.2018, con revoca il 18.9.2019 – ma a fronte di intervento già posto in essere e collaudato il 5.6.2019 (in tempo, quindi, per usufruire del bene nella stagione estiva 2019);
- la seconda, per il crollo di un corrimano, per condotta non ascrivibile a e CP_1 rispetto alla quale aveva rifiutato la proposta di lavori regolarmente Parte_1 realizzati negli altri terrazzi del medesimo edificio.
Ha prodotto una fotografia da profilo Facebook del sig. , recante data Parte_1
20.8.2024, a dimostrazione dell'utilizzo del terrazzo in questione.
Ha eccepito che fino al 2022 l'appellante era proprietario dell'immobile solo al 50%.
10.8. Quanto alla domanda di rifusione delle spese tecniche per i procedimenti di ATP:
- ha eccepito la mancata allegazione specifica delle singole spese;
- ha contestato la debenza, trattandosi di spese da liquidare all'esito del giudizio di merito successivo;
- ha contestato la debenza delle spese per il primo ATP, che non era poi esitato in un procedimento meritale;
- ha eccepito che era proprietario, all'epoca, solo al 50% dell'immobile e Parte_1 che le fatture prodotte risultano indirizzate a lui e alla coniuge;
pag. 16/27 - ha contestato la debenza di rimborsi per spese che avrebbe sostenuto Parte_1 dando incarico a tecnici di sua scelta e per sua iniziativa (4 Emme Service Lab spa).
10.9. Proseguendo nell'esame delle domande relative alle spese di lite ha evidenziato:
- la correttezza della condanna di , soccombente, a rifondere anche le spese Parte_1 di lite dei chiamati e dato che aveva sollevato contestazioni CP_5 CP_6 Parte_1 anche in merito alla progettazione dei terrazzi e al collaudo dell'immobile;
- l'assenza, in sentenza, di condanna del a rifondere a le spese dei Parte_1 CP_1 procedimenti per ATP.
11. La difesa di ha insistito, in via subordinata, per l'accoglimento delle CP_1 domande di garanzia formulate nei confronti dei terzi chiamati, sia per garanzia tecnica ( arch. geom. , ing. , sia per garanzia Controparte_11 CP_6 CP_9 CP_5 assicurativa ( ). Controparte_8
12. Con appello incidentale condizionato, ha poi impugnato il capo di sentenza CP_1 che aveva ritenuto infondata l'eccezione di decadenza di dall'azione Parte_1 risarcitoria nascente dal contratto di compravendita.
Il Tribunale avrebbe dovuto ritenere maturata anche la decadenza, traendo logiche conseguenze dal fatto che la comunicazione e-mail del 7.6.2017 (risposta a denuncia del 26.5.2017) era intervenuta a prescrizione maturata, e riguardava problematiche (crepe e fori) già note sin da un anno dopo la vendita. L'integrale lettura dell'e-mail citata, comunque, confermava che si trattava di mere imperfezioni e non certo dei vizi strutturali poi oggetto di causa.
Lo stesso Tribunale, in sentenza, aveva rilevato come avesse affermato in Parte_1 atti che i vizi strutturali oggetto di domanda risarcitoria erano emersi dopo il secondo ATP e la relazione dell'ing. . Per_4
13. Sempre in via subordinata, l'appellata ha insistito per l'ammissione delle prove (interpello e testi) a suo tempo richieste e non ammesse dal Tribunale con ordinanza dd. 17.1.2024.
Le difese dei terzi chiamati in appello
14. si è costituita con comparsa depositata il 18.7.2024 Controparte_11 chiedendo, oltre al rigetto dell'appello, anche il rigetto delle domande di garanzia formulate da nei propri confronti. CP_1
Ha dato conto, la terza chiamata, del fatto che , dopo avere agito per il Parte_1 risarcimento dei danni sul presupposto dell'adempimento, aveva proposto, sempre davanti al Tribunale di NE, ulteriore distinta azione di risoluzione del contratto di compravendita. Ciò avrebbe comportato una rinuncia implicita alla domanda di adempimento.
pag. 17/27 Per il resto, ha sostanzialmente riproposto, con maggiore sintesi, eccezioni e rilievi formulati dalla convenuta, richiamando, in ogni caso, quelli già formulati in primo grado.
15. I chiamati e si sono costituiti con sintetica comparsa depositata il CP_6 CP_5
10.10.2024, chiedendo rigettarsi l'appello, riproponendo le difese già formulate in primo grado, anche con riguardo alle domande in garanzia nei propri confronti. Hanno insistito, in via ulteriormente subordinata, per essere, a loro volta, manlevati da
[...]
CP_19
16. Con comparsa depositata il 31.10.2024 si è costituita Controparte_7
a sua volta chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo
[...] grado.
16.1. Ha poi eccepito l'inoperatività della polizza per l'ing. trattandosi di CP_5 polizza con decorrenza dal 30.9.2019, operante in regime di “claims made”, e invocata in relazione a fatti (erroneità parziale del primo collaudo, depositato il 13.11.2013) rispetto ai quali era consapevole della possibile insorgenza di domande risarcitorie, avendo proceduto ad una perizia in rettifica già nel gennaio 2019.
Ha anche eccepito l'infondatezza della domanda di garanzia per omessa completa informazione al momento della stipula della polizza.
In via subordinata ha insistito nell'eccezione di decadenza dalla garanzia, avendo denunciato la chiamata in causa oltre il termine di 30 giorni previsto dalle CP_5 condizioni di polizza.
16.2. Ha formulato, nei confronti dell'arch. le medesime eccezioni e difese già CP_6 riportate con riferimento all'ing. CP_5
16.3. Ha eccepito l'inopponibilità degli ATP ai suddetti professionisti, propri assicurati e, di conseguenza, anche a sé.
16.4. Ha comunque fatto proprie le difese svolte dai propri assicurati.
16.5. Ha contestato la genericità e indeterminatezza delle poste risarcitorie e delle quantificazioni, peraltro mutevoli, allegate dall'appellante.
16.6. Ha invocato, in estremo subordine, l'applicazione di franchigia e massimali di polizza.
Il procedimento di secondo grado
17. Con ordinanza dd.
9-16.7.20254 questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata.
18. All'udienza del 5.11.2024, presenti le sole parti già costituite, il consigliere istruttore ha invitato, in ottica transattiva, e a valutare la Parte_1 CP_1 percorribilità di un riacquisto dell'immobile oggetto di causa, strada che, peraltro, risultava essere stata già, almeno in parte, valutata nel corso del procedimento.
pag. 18/27 La difesa di ha chiesto la rimessione in termini per la produzione di un CP_1 documento pervenuto il 21.10.2024 da parte del Comune di LI AB (dichiarazione dd. 24.9.2024 – reg. 21.10.2024 -, di chiusura del procedimento di inagibilità parziale dell'unità immobiliare del sig. per problematiche di Parte_1 antisismicità di un parapetto della rampa di accesso – documento n.17 depositato telematicamente il 4.11.2024).
La difesa di si è opposta alle istanze istruttorie di controparte. Parte_1
Le parti hanno chiesto fissarsi udienza per la rimessione in decisione sostituita da note scritte, e in tal senso ha disposto il consigliere istruttore, assegnando i termini ex art. 352 c.p.c. a ritroso dal 20.5.2025.
19. Tutte le parti costituite hanno depositato le memorie ex art. 352 c.p.c. e le note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza.
19.1. La difesa di , unitamente alla memoria depositata il 17.4.2025, ha allegato CP_1 sviluppi successivi dei procedimenti civili e penali in corso e già citati:
- in sede civile, con sentenza orale n.169/2025 di data 25/2/2025 (già prodotta con la memoria depositata il 20.3.2025), il Tribunale di NE aveva rigettato le richieste avanzate dal anche nella seconda causa di merito dallo stesso proposta nei Parte_1 confronti di (proc. n. 3556/2023 R.G.); tale sentenza era poi passata in CP_1 giudicato essendo stata notificata in data 26/2/2025, e non impugnata;
- in sede penale, il 7/4/2025 il Tribunale di NE aveva dichiarato colpevole il sig.
del reato di frode processuale, per avere lui stesso cagionato il distacco del Parte_1 corrimano del parapetto della terrazza di sua proprietà, che poi – indotto in errore il C.T.U. ing. nell'A.T.P. contro – aveva invocato come vizio anche nel Per_4 CP_1 presente procedimento, fondando su di esso le proprie richieste risarcitorie.
Ha chiesto di essere rimessa in termini, trattandosi di fatti e documenti sopravvenuti.
Ha formulato, tenuto conto della citata sentenza civile, eccezione di giudicato e ha argomentato, in aggiunta agli scritti precedenti, come dalla recente condanna penale potesse trovare ulteriore conferma il rigetto nel merito delle domande dell'appellante.
In allegato a note depositate il 5.5.2025 ha dimesso attestazione del passaggio in giudicato della sentenza civile n.169/2025, emessa dal Tribunale di NE in data 25/02/2025 e pubblicata in data 25/02/2025 e copia integrale della citata sentenza penale.
19.2. La difesa dell'appellante, con la memoria depositata il 5.5.2025, ha preso posizione, sostenendone l'infondatezza, in merito all'eccezione di giudicato civile formulata da controparte.
pag. 19/27 Ha inoltre controdedotto anche sulla sopravvenienza penale a suo carico, sostenendone l'irrilevanza, aggiungendo che della relativa impugnazione si sarebbe occupata una sezione penale della Corte di Appello.
21. Il procedimento è poi stato rinviato per esigenze organizzative della Corte e, da ultimo, con provvedimento dd. 16.9.2025 il consigliere istruttore, preso atto delle note finali delle parti, sostitutive di udienza, ha riservato di riferire al Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesse
22. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei terzi chiamati appellati
[...]
e . CP_9 Controparte_8
In atti vi è prova della notifica dell'atto di appello, quanto al primo, in data 14.6.2024, all'indirizzo PEC e quanto alla seconda, in pari data, via PEC, Email_2 all'indirizzo Email_3
In entrambi i casi, quindi, la notifica risulta regolare e andata a buon fine e i destinatari non si sono costituiti in giudizio.
23. Sempre preliminarmente, vanno dichiarate tardive, e quindi non utilizzabili, le i documenti che l'appellante ha prodotto sub lettere D) ed E), unitamente alla comparsa conclusionale depositata il 17.4.2025.
Si tratta di una propria lettera datata 29.1.2024 e di un atto del Comune di LI AB dd. 20.12.2024 che, indipendentemente dal relativo contenuto, astrattamente pertinente le allegazioni svolte a pag. 32 e 33 dell'atto di citazione (“Ulteriori vizi emersi sull'immobile”) che avrebbero potuto e dovuto prodursi, la prima, unitamente allo stesso atto di citazione (depositato il 18-6-2024), e la seconda, previa formulazione di istanza istruttoria o con la memoria depositata il 20.3.2025. Ad ogni modo, si tratta di documentazione non più rilevante dato che il danno da deprezzamento dell'immobile non è ricompreso tra i danni da risarcire (pag. 33-35 dell'atto di citazione in appello).
24. Venendo al contenuto decisorio meritale, giova rimarcare che la materia del contendere ricomprende due eccezioni preliminari di merito e, in particolare:
- quella di prescrizione dell'azione, integrante la ratio decidendi del giudice di primo grado, e oggetto dei primi due motivi di appello;
- e quella di giudicato esterno, sopravvenuta in corso di causa e formulata dalle difese di e con le rispettive memorie ex art. 352 n.2) CP_1 Controparte_11
c.p.c.
Ritiene questa Corte di poter utilmente esaminare, tra tali questioni preliminari, innanzitutto la prima, e ciò secondo la regola della cd. ragione più liquida, trattandosi,
pag. 20/27 in entrambi i casi, di questioni che, in caso di accoglimento, porterebbero ad un risultato processuale “operativo” sovrapponibile.
E' noto, infatti, e pienamente condiviso che:
“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria volto a far dichiarare non dovuta l'agevolazione di cui all'art.33 della l. n. 338 del 2000 affermando, in accoglimento del ricorso incidentale, la decadenza della stessa dall'esercizio della pretesa impositiva, stante il carattere pregiudiziale della relativa censura).” (Cass. Sez.5-, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019 (Rv. 652184 - 01).
Esame del primo motivo di appello
25. Sostiene, in sintesi, e in primo luogo, l'appellante, che avrebbe errato il giudice di primo grado nel ritenere non essere sorta, in capo alla venditrice, a seguito di riconoscimento dei vizi e di propria connessa responsabilità, un'autonoma obbligazione volta a rimediare ai vizi e soggetta a prescrizione ordinaria decennale.
L'appellante invoca una diversa interpretazione del tenore di alcune scritture provenienti da e del comportamento della venditrice, che era intervenuta CP_1 per rimediare ai vizi, pur senza successo. Da tali comportamenti, e soprattutto dalle iniziative assunte per porre rimedio ai vizi, si doveva desumere l'assunzione di un'autonoma obbligazione specifica di garanzia, a prescrizione decennale, validamente azionata dal sig. . Parte_1
26. Il motivo di appello pare infondato.
26.1. In primo luogo, va escluso che dal contenuto del messaggio di posta elettronica di del 7.6.2017 (anteriore ad entrambi i procedimenti di ATP) potesse evincersi il CP_1 riconoscimento di una propria responsabilità, e, conseguentemente, l'assunzione di un impegno autonomo a rimediare, con riguardo a vizi e difetti che sono emersi, e sono stati azionati, solo successivamente al secondo procedimento di ATP e all'esito delle relazioni dell'ing. (relazioni depositate nel 2020 e nel 2021). Per_4
E, d'altro canto, come già visto, l'appellante ha domandato il risarcimento dei danni nella specie dei costi per i ripristini, proprio come, in tesi, indicati dall'ing. , dal Per_4 che deve desumersi il riferimento a quell'elaborato peritale anche per l'individuazione e la datazione dei vizi stessi.
pag. 21/27 26.2. A prescindere da tutto ciò, poi, vi sono due ulteriori argomenti, che non sono stati adeguatamente contrastati dall'appellante, e che, da soli, danno più che sufficiente ragione per la conferma della pronuncia appellata.
26.2.1. Anzitutto, è pacifico che quando ebbe a manifestare disponibilità ad CP_1 interventi per rimediare ai vizi e difetti, prima degli ATP e, successivamente, anche in acquiescenza ai relativi esiti (da ultimo, dopo l'ATP dell'ing. , con incarico di Per_4 progettazione all'ing. di esecuzione a R&C e di collaudo all'ing. – Per_2 CP_15 comparsa di costituzione in appello pag.16, punto 35), non accettò tali Parte_1 interventi, ritenendoli insufficienti e non consentì all'ing. nel 2021, l'accesso CP_15 al proprio terrazzo per il relativo collaudo. Tant'è che il predetto collaudo fu fatto con riguardo alle sole terrazze degli altri piani dell'immobile e che il Comune di LI AB revocò la sospensione dell'agibilità per tutte le terrazze tranne che per quella dell'appartamento del sig. . Parte_1
Ciò osta al perfezionamento dell'accordo aggiuntivo (eventualmente novativo), rispetto al contratto di compravendita immobiliare, idoneo a far sorgere l'autonoma e ulteriore obbligazione a prescrizione decennale.
Si condivide, al riguardo, il seguente autorevole orientamento della Corte di Cassazione (grassetto aggiunto):
“In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 cod. civ., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di "facere", che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 cod. civ., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 cod. civ., mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale.”. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012 (Rv. 624018 - 01), conf. Cass. Sez. 2-, Sentenza n. 14005 del 06/06/2017 (Rv. 644332 - 01).
26.2.2. In secondo luogo, è altrettanto pacifico, e, come vedremo, anche documentale, che il sig. ebbe ad esercitare, nel presente procedimento, domanda Parte_1 risarcitoria sempre e solo per equivalente, mai con domanda di emenda o di esecuzione dei rimedi in forma specifica.
Fin dall'atto di citazione in primo grado, infatti, l'attore ha argomentato specificatamente sul punto sostenendo di non avere più alcuna fiducia nelle volontà e capacità della convenuta CP_1
Ciò detto, non può che ritenersi, ad abundantiam, che, anche l'eventuale insorgenza di un'autonoma e nuova obbligazione, a carico di di porre rimedio ai CP_1
pag. 22/27 suddetti vizi, e che farebbe decorrere un termine decennale di prescrizione, non risulterebbe comunque azionabile in questa sede, avendo, l'appellante, fin da subito, optato per la sola domanda di risarcimento per equivalente, sicchè, l'eventuale azione volta a far valere la nuova obbligazione non prescritta, sarebbe domanda nuova e inammissibile:
“A fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica già proposta, non costituisce mutatio ma mera emendatio libelli la richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario;
al contrario, costituisce domanda nuova, non proponibile in sede di precisazione delle conclusioni, quella di reintegrazione in forma specifica formulata nel corso del giudizio, in luogo della richiesta di risarcimento del danno per equivalente proposta con l'originario atto di citazione.” (Cass. Sez.1-, Ordinanza n. 1470 del 21/01/2025 (Rv. 673892 - 01).
27. Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello e la conferma dell'intervenuta prescrizione della domanda azionata dall'appellante.
Esame del secondo motivo di appello
28. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante ha contestato la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto prescritta l'azione esercitata, sostenendo che l'azione ex art. 1669 c.c., pure in tesi esercitata, non poteva dirsi prescritta: era stata proposta entro un anno dalla denuncia (del 26.5.2017), dapprima mediante deposito, in sequenza, dei due ricorsi per ATP e, da ultimo, con il presente procedimento.
A fronte dell'obiezione delle controparti che si tratterebbe di domanda nuova, l'appellante ha svolto le proprie controdeduzioni nella comparsa conclusionale ex art. 352 n.2 c.p.c., depositata il 17.4.2025 (pagg. 24-28).
29. In proposito non può non evidenziarsi, preliminarmente, che la sentenza impugnata, dopo avere accertato che l'azione esperita dall'attore si fondava sul contratto di compravendita (sentenza citata pag.4), ha esaminato le conseguenti eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione, sollevate dal convenuto e non ha mai preso in considerazione un'eventuale azione ex art. 1669 c.c.
Sarebbe stato onere, quindi, dell'appellante, proporre una specifica lamentela per omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, il che non è avvenuto.
30. Proseguendo nell'esame della sentenza appellata, va evidenziato che il giudice, nell'esaminare l'eccezione di prescrizione, con motivazione ad abundantiam, ha affermato che anche un'eventuale azione di garanzia ex art.1667 c.c. risulterebbe prescritta.
31. Anche tale secondo motivo è infondato, dovendo ritenersi inammissibile l'introduzione, per la prima volta in questa sede, della specifica domanda ex art. 1669 c.c.
pag. 23/27 31.1. Nell'atto di citazione di primo grado, nella parte relativa all'esposizione in diritto, a proposito dell'azione esercitata, si legge (pagg. 6-7):
“L'azione qui promossa dall'odierno attore ha natura meramente risarcitoria e un tanto è facilmente condivisibile per il fatto che il sig. , dopo tutto il tempo Parte_1 trascorso e i danni patiti, non riponga più alcuna fiducia in controparte e non intenda permettere alle maestranze di quest'ultima di emendare gli errori commessi in passato. La legittimità dell'azione promossa è stata riconosciuta dalla giurisprudenza che ha avuto modo in diverse occasioni di confermare che “il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione di risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore” (Cass. Civ. n. 1218 del 17.01.2022).”.
L'attore, quindi, individua l'azione risarcitoria esercitata con una specifica distinzione rispetto alle azioni di risoluzione e di riduzione del prezzo a seguito di compravendita, così evidenziando il comune presupposto e rendendo univoco trattarsi proprio e solamente l'azione ex art.1494 c.c.
31.2. In nessuna parte degli atti di causa di primo grado, poi, si trova citato l'art.1669 c.c., né vi è, sempre negli atti di parte attrice in primo grado, un'allegazione specifica dei requisiti distintivi di tale azione.
31.3. Vero è che nel corpo della narrativa la difesa di , in primo grado, ha Parte_1 parlato di “gravi vizi e difetti costruttivi” dell'immobile (atto di citazione, punto 10), e ha qualificato come costruttrice - venditrice, ma tale ultima qualificazione CP_1
è avvenuta in modo puramente incidentale – senza una trattazione che sarebbe doverosa per un elemento essenziale e specifico dell'azione - è pure vero che in nessun atto viene allegato in modo specifico perché i vizi lamentati sarebbero tali da ridurre in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità (Cass. sent. 19869/2009), trattandosi, comunque, al più, dell'agibilità di un balcone, elemento evidentemente accessorio e non essenziale dell'appartamento.
31.4. Inoltre, è documentale che abbia contestato, già in primo grado, la CP_1 riferita veste di appaltatore, sostenendo di avere affidato un incarico di mera ristrutturazione con completa delega ad impresa specializzata.
A fronte di tale contestazione nessuna istanza di prova sul punto è mai stata formulata da parte attrice, comunque onerata della prova dei fatti costitutivi delle azioni proposte.
Esame degli ulteriori motivi di appello e delle residue domande dell'appellante
32. Dal rigetto dei primi due motivi di appello discende la conferma della statuizione di prescrizione dell'azione esercitata dall'attore e, conseguentemente, l'assorbimento del terzo motivo di appello, volto a ribadire, nel merito, la fondatezza della domanda svolta.
pag. 24/27 33. Rimane da esaminare l'ultimo, subordinato, motivo di appello, relativo alle condanne alla rifusione delle spese di lite dei terzi chiamati e alle spese legali dell'ATP.
Anche tale motivo, in realtà duplice, risulta infondato.
34. L'appellante è consapevole del principio generale di causalità che, nell'ambito della regolamentazione delle spese di lite, pone a carico dell'attore soccombente anche le spese dei terzi chiamati dal convenuto in conseguenza dell'azione esercitata.
Ciò premesso, l'appellante si limita ad affermare apoditticamente, senza in alcun modo argomentare e illustrare tale affermazione, che le chiamate in causa effettuate da nei confronti dei tecnici e sarebbero gratuite ed arbitrarie, CP_1 CP_5 CP_6 limitandosi ad affermare che gli stessi non erano stati coinvolti nella ristrutturazione dell'immobile “come dimostrato dai medesimi in giudizio.”.
In realtà alla regola suindicata è possibile derogare, in base alla giurisprudenza citata dallo stesso appellante (Cass. ord. 31889 del 2019), solo quando la chiamata in causa si sia rivelata “manifestamente infondata o palesemente arbitraria” tanto da concretizzare
“un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Nulla di tutto ciò trova riscontro negli atti.
L'arch. era stato chiamato in causa in conseguenza del rilievo sollevato dalla CP_6 difesa di in merito al mancato deposito dei calcoli strutturali per la Parte_1 realizzazione dei parapetti, e l'ing. tenuto conto dei rilievi svolti con riguardo CP_5 alle operazioni di primo collaudo e di successiva sanatoria a seguito della TU Pers dell'arch. (primo ATP).
Nulla, quindi, che possa far qualificare tali iniziative come atti di abuso di difesa.
Lo stesso è a dirsi, ovviamente, con riguardo alla chiamata in causa della compagnia assicurativa dei predetti professionisti . Controparte_7
35. Quanto alle spese per il procedimento di ATP è noto che:
“Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate.” (Cass. Sez.3, Ordinanza n. 30854 del 06/11/2023 (Rv. 669454 - 01).
Nel caso di specie, quindi, dal rigetto delle domande svolte discende necessariamente anche la condanna alle spese legali dei procedimenti di ATP.
36. L'esito del presente procedimento di appello, totalmente sfavorevole per l'appellante, comporta, necessariamente, l'insussistenza dei presupposti per la domanda di accertamento e condanna di per lite temeraria. CP_1
pag. 25/27 37. Con memoria depositata il 20.3.2025 la difesa del sg. ha formulato Parte_1 domanda di cancellazione delle seguenti espressioni, in tesi sconvenienti, contenute nella comparsa di costituzione dell'appellata CP_1
“Potrebbero pure esservi gli elementi per un procedimento a carico dell'appellante per atti persecutori (art. 612-bis c.p.)”. (pag. 5)
“Il sig. pretende che la Giustizia lo aiuti a farla lavorare “a vuoto” ancora Parte_1 per molto, il tutto a danno dei soggetti privati che hanno avuto la sventura di incrociarlo sulla loro strada. Anche il presente appello s'inserisce coerentemente in tale strategia, avente natura prettamente emulativa” (pag. 6).
La domanda è infondata.
Entrambe le frasi, la prima delle quali formulata in termini meramente ipotetici, non contengono espressioni offensive nei confronti della persona dell'appellante, ma si riferiscono a condotte processuali e procedurali dello stesso, riferendo valutazioni che, attenendo all'obiettivamente complesso quadro delle iniziative giudiziarie e non (civili, penali e amministrative) promosse su iniziativa del in relazione ai fatti Parte_1 oggetto di causa, non sono né gratuite né scollegate dalla materia del contendere.
Spese di lite e accessori
38. Le spese seguono la soccombenza anche per quanto riguarda il presente grado di giudizio, e vanno liquidate su valori medio bassi del parametro di rifermento (valore dichiarato €.260.000,00), esclusa la fase istruttoria non svolta, se non con la produzione di esiti giudiziari sopravvenuti in procedimenti noti alle parti:
- quanto alla convenuta €. 2.000,00 per studio, €.1.300,00 per fase CP_1 introduttiva, €.3.500,00 per la fase decisionale;
- quanto a ciascuno dei terzi chiamati costituiti: €.1.700,00 per studio, €.1.200,00 per fase introduttiva, €.3.000,00 per la fase decisionale.
39. Deve, infine, darsi atto, data l'integrale soccombenza, della sussistenza dei presupposti ex art.13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per l'appello, a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 206/2024 RG, contumaci gli appellati e così decide: CP_9 Controparte_8
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto: Parte_1
- conferma, per il resto, la sentenza appellata, del Tribunale di NE n.590/2024 pubblicata il 16.5.2024;
2. rigetta le ulteriori domande di condanna per responsabilità aggravata e cancellazione di frasi sconvenienti, formulate dall'appellante; pag. 26/27
3 - condanna l'appellante a rifondere all'appellata le Parte_1 CP_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.6.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
4. condanna l'appellante a rifondere a ciascuno degli appellati – Parte_1 terzi chiamati qui costituiti, le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in
€.5.900,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
6. dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 7.11.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 27/27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 206/2024
La Corte D'Appello di Trieste, sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 206/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 14.6.2024 e iscritto a ruolo il 18.6.2024, da
, nato a [...] il [...] e residente a [...] in Parte_1
Via Solferino n. 21, rappresentato e difeso, ai sensi di procura allegata alla busta telematica di deposito del presente atto, dall'Avv. Arturo Cancrini, con studio in Roma, Piazza SA Bernardo 101 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberto Cianci, in NE, Via Francesco Crispi, 3;
- appellante – attore - contro con sede in Tricesimo (UD), Via Sottoriva n. 9, in persona del CP_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, CP_2 rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzi di data 14/9/2022, confermata con procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Giuseppe Campeis ed elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura, presso lo stesso, con studio in NE (UD), Via Dante n. 4;
- appellata – convenuta – con sede in Tavagnacco (UD) fraz. Feletto Controparte_3
- Via OMa n. 12/6, in persona del suo legale rappresentante geom. Pt_2
presidente del consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa Controparte_4 per procura unita alla comparsa di costituzione in grado di appello mediante strumenti
1 informatici, dall'avv. Giovanni Battista Campeis ed elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura, presso lo studio dello stesso in Via Gorghi n. 9 di NE;
- appellata – chiamata -
Ing. con studio in NE, Via Del Sale n° 9 e Arch. Controparte_5 CP_6
con studio in NE, Via Zanon n°16/6, entrambi rappresentati e difesi
[...] dall'Avv. Maria Poniz del Foro di NE, giuste procure allegate alla comparsa di risposta nel procedimento di primo grado;
appellati - chiamati e nei confronti di
(C.F. , con sede in Milano, Via della Controparte_7 P.IVA_1
Posta n. 7, in persona del Procuratore Generale per l'Italia, Dott. con Persona_1 elezione di domicilio digitale ai sensi dell'art. 16 sexies D.L. 179/2012 all'indirizzo pec rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Email_1
OM (C.F. ), con studio in Milano, Piazza CodiceFiscale_1
SAt'Ambrogio n. 16, nella sua qualità anche di procuratore e domiciliatario, giusta mandato alle liti depositato nel fascicolo telematico;
appellata – chiamata e di con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in Controparte_8 persona del suo legale rappresentante pro tempore;
geom. , con studio in LI AB (UD), Viale Europa n. 42/a – CP_9 appellati – chiamati non costituiti
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NE n.590/2024 pubblicata il 16.5.2024, notificata via PEC il 17.4.2024 da Controparte_10 Controparte_11
[...]
CONCLUSIONI
Per l'appellante , come da note autorizzate di PC depositate il Parte_1
20.3.2025 e richiamate nelle note sostitutive di udienza depositate il 9.9.2025:
- 1) accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, per i vizi e difetti cagionati all'immobile alienato in data 26 novembre 2013 al sig. ; Parte_1
- 2) per l'effetto condannare la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dal Sig.
[...]
da liquidarsi nell'importo di € 202.194,63 o nella diversa somma, maggiore Parte_1
pag. 2/27 o minore, in via di subordine anche in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data della domanda;
- 3) in via subordinata e in ogni caso, anche in quello denegato di rigetto del gravame nel merito, accertare e dichiarare che nulla deve il Sig. ai Sigg.ri Parte_1 CP_5
ed alla a titolo di spese legali del primo grado nonché alla CP_6 Controparte_7
a titolo di spese relative alla fase di accertamento tecnico Controparte_11 preventivo;
- 4) ordinare la cancellazione delle seguenti espressioni sconvenienti e/o offensive contenute nella comparsa di costituzione della condannando quest'ultima CP_1 al risarcimento nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 89 c.c.:
“Potrebbero pure esservi gli elementi per un procedimento a carico dell'appellante per atti persecutori (art. 612-bis c.p.)”. (pag. 5) “Il sig. pretende che la Parte_1
Giustizia lo aiuti a farla lavorare “a vuoto” ancora per molto, il tutto a danno dei soggetti privati che hanno avuto la sventura di incrociarlo sulla loro strada. Anche il presente appello s'inserisce coerentemente in tale strategia, avente natura prettamente emulativa” (pag. 6);
- 5) condannare la per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
- 6) con vittoria di spese e competenze, rimborso forfetario, accessori di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata come in memoria autorizzata, depositata il CP_1
20.3.2025:
NEL MERITO:
- 1) dichiari inammissibile e/o, comunque, rigetti la Corte l'appello proposto da per tutte le ragioni esposte;
per l'effetto, confermi integralmente la Parte_1 sentenza del Tribunale di NE n. 590/2024, depositata in data 16/5/2024 e comunque rigetti le domande tutte avanzate dal sig. nei confronti di Parte_1 CP_1
in quanto inammissibili e/o infondate, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel
[...] quantum, per i motivi tutti esposti in atti, ivi compresi la decadenza, la prescrizione ed il concorso del fatto doloso o colposo dello stesso creditore, ex art. 1227, commi 1 e 2, c.c.;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO:
- 2) nell'eventualità di accoglimento del gravame avversario in punto tempestività dell'azione proposta, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato e in riforma della sentenza di primo grado, accerti e dichiari la Corte che non ha affatto CP_1 riconosciuto i vizi oggetto di causa e che il sig. è comunque decaduto Parte_1 dall'azione per le ragioni esposte;
per l'effetto dichiari inammissibili e/o comunque pag. 3/27 rigetti la Corte tutte le domande proposte dal sig. nei confronti di Parte_1
CP_1
- 3) nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dal sig.
[...]
nei confronti di condanni la Parte_1 CP_1 Controparte_12
l'arch. il geom. , l'ing. e
[...] CP_13 CP_9 Controparte_5 [...]
in solido fra loro, rigettata ogni loro domanda ed eccezione, a pagare CP_8 direttamente all'odierno appellante quanto allo stesso dovesse essere riconosciuto spettare, con esclusione di qualsivoglia onere a carico di ovvero CP_1 comunque condanni la l'arch. il Controparte_12 CP_13 geom. , l'ing. e in solido fra loro, CP_9 Controparte_5 Controparte_8
a manlevare e/o tenere indenne di quanto la stessa dovesse essere CP_1 condannata a corrispondere al sig. per capitale interessi e spese, in relazione Parte_1
a (ed in conseguenza di) ogni domanda dal medesimo svolta in questa sede;
- 4) condanni in ogni caso la Corte il sig. e/o i terzi chiamati – per quanto Parte_1 riguarda anche ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c. – alla Controparte_8 rifusione a favore di delle spese di lite anche del secondo grado di giudizio. CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
Senza che ciò possa importare inversione alcuna dell'onere probatorio gravante sull'appellante e solo laddove lo si ritenesse necessario (vale a dire nella misura in cui si tratti di circostanze di fatto specificamente contestate ex adverso e non documentalmente provate), si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'odierna esponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di data 4/12/2023, ferma la reiezione di quelle avversarie, e quindi:
Senza che ciò implichi accettazione dell'inversione dell'onere probatorio gravante sull'odierno appellante, né rinuncia agli effetti della non contestazione ex art. 115 c.p.c. si chiede, ove ritenuta necessaria, l'ammissione di prova per interpello del sig.
e per testi sui seguenti capitoli: Parte_1
- 1) “Vero che il sig. è l'unico fra i vari proprietari dell'immobile Parte_1 sede del “Condominio Hydra”, sito in LI AB (UD), Via Ortigara n. 7 (di seguito, l'“Immobile”) ad avere sollevato contestazioni in merito a presunti vizi dell'Immobile stesso”; Contr
- 2) “Vero che, in data 29/3/2011, ha incaricato della ristrutturazione CP_1 dell'Immobile”;
- 3) “Vero che ha incaricato il geom. della direzione dei lavori CP_1 CP_9 di ristrutturazione di cui al capitolo che precede”;
- 4) “Vero che ha incaricato l'arch. della redazione del progetto CP_1 Controparte_6 strutturale dell'Immobile, che la medesima ha depositato in data 13/11/2013”;
pag. 4/27 - 5) “Vero che ha incaricato l'ing. del collaudo CP_1 Controparte_5 dell'Immobile, che il medesimo ha effettuato in data 13/11/2013”;
- 6) “Vero che è tuttora proprietaria dell'appartamento sito all'ultimo piano CP_1 dell'Immobile e che tale unità è a tutt'oggi utilizzata dal legale rappresentante della medesima , sig. e dalla sua famiglia, che vi trascorrono le ferie CP_1 CP_2 estive”;
- 7) “Vero che nel mese di maggio 2019 ha incaricato l'ing. di CP_1 Persona_2 redigere il progetto di modifica dei parapetti, per l'esecuzione degli interventi indicati dal C.T.U. arch. all'esito delle operazioni peritali relative al proc. n. Per_3
3571/2017 R.G. Trib. NE (doc. 4 di parte attrice)”;
- 8) “Vero che ha incaricato R&C di eseguire gli interventi di cui al capitolo CP_1 che precede e che la medesima R&C, sotto la direzione lavori dello stesso ing. Per_2 ha iniziato l'intervento in data 14/5/2019, ultimandolo in data 5/6/2019 (doc. 4 di parte attrice)”;
- 9) “Vero che il sig. , a seguito dell'esecuzione dei lavori di cui ai Parte_1 capitoli che precedono, ha presentato denuncia-querela nei confronti delle maestranze di R&C, per essere gli stessi intervenuti sul parapetto del terrazzo di sua proprietà”;
- 10) “Vero che in data 6/7/2020, nell'ambito delle operazioni peritali relative al procedimento n. 3503/2019 R.G. Trib. NE il C.T.U., ing. ha Persona_4 effettuato un sopralluogo del terrazzo dell'appartamento di proprietà del sig.
[...]
e che in tale occasione il corrimano del parapetto e le relative forcelle erano Parte_1 saldati fra loro”;
- 11) “Vero che il cedimento del corrimano lamentato dal sig. in Parte_1 data 9/7/2020 è avvenuto in corrispondenza della forcella su cui il C.T.U., ing. Per_4
, in data 20/5/2020 aveva effettuato le analisi di carico del parapetto”;
[...]
- 12) “Vero che in data 15/3/2016 il sig. ha fatto sostituire il Parte_1 corrimano del parapetto del terrazzo di sua proprietà e che, in tale occasione, ha supervisionato e diretto l'esecuzione dei lavori di saldatura, richiedendo all'impresa esecutrice, Millimetro S.r.l. di effettuare una saldatura invisibile”;
- 13) “Vero che il sig. , nel mese di maggio 2020, nel corso delle Parte_1 operazioni di analisi dallo stesso commissionate, ha fatto realizzare un taglio nel corrimano del parapetto della terrazza del proprio appartamento e ne ha successivamente occultato la presenza con del nastro adesivo telato”;
- 14) “Vero che il prof. ing. , docente di tecnica delle costruzioni presso Testimone_1
l'Università degli Studi di NE, incaricato da di individuare le cause del CP_1 distacco del corrimano del parapetto della terrazza di proprietà del sig. , ha Parte_1 accertato che il distacco fra corrimano e forcella si è verificato a seguito dell'applicazione di una forza di trazione sul collegamento fra il corrimano e la forcella,
pag. 5/27 e ha escluso che possa essersi verificato un cedimento delle saldature a seguito dell'appoggio sul corrimano da parte dell'attore con il proprio peso (docc. 76-77)”; Contr
- 15) “Vero che, nel mese di settembre 2020, ha incaricato CP_1 dell'esecuzione dei lavori indicati come necessari al fine di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'agibilità delle terrazze dell'Immobile, emesso dal Comune di LI AB, ed ha poi incaricato l'ing. di effettuare il CP_15 relativo collaudo”;
- 16) “Vero che in data 1/4/2021 l'ing. verificati i lavori eseguiti da R&C e CP_15 progettati dall'ing. e richiesta a quest'ultimo una integrazione delle verifiche Per_2 delle variazioni dello stato di fatto rispetto al progetto originario, ha effettuato il collaudo finale dei parapetti, verificando sia le lastre in cemento armato ed i loro collegamenti al solaio, sia i corrimani in acciaio ed il loro collegamento alle lastre in cemento armato e prescrivendone il monitoraggio ogni cinque anni (doc. 12)”;
- 17) “Vero che, per effetto degli interventi e del collaudo di cui ai precedenti capitoli, in data 27/4/2021 il Comune di LI AB ha revocato la sospensione dell'agibilità per tutte le terrazze dell'Immobile, tranne per quella di proprietà del sig.
(doc. 13)”. Parte_1
- Si indicano, quali testimoni su tutti i capitoli, i sig.ri: prof. ing. , da Testimone_1
NE (UD); ing. , da NE (UD); arch. , da NE (UD); Persona_4 Per_3 ing. da SA MA al AM (PN); ing. da Persona_5 Persona_2
NE (UD); geom. , da NE (UD); ing. da NE;
CP_16 Persona_6
, da NE (UD); c/o Millimetro S.r.l., con sede in NE Testimone_2 CP_17
(UD); , da LI AB (UD); , da LI Controparte_18 Persona_7
AB (UD); arch. c/o Comune di LI AB (UD). Tes_3
Per come in note depositate il 5.11.2024 e richiamate Controparte_11 nelle note sostitutive di udienza depositate il 27.8.2025:
NEL MERITO:
- a) rigetti la Corte il gravame proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
590/24 del Tribunale di NE perché infondato;
- b) condanni la Corte l'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
- c) accolga la Corte le conclusioni rassegnate da nel primo grado del giudizio, CP_11 che qui di seguito si ritrascrivono:
NEL MERITO: rigetti il Tribunale le domande formulate da nei confronti di CP_1 per decadenza ed infondatezza, condannando il soggetto che Controparte_11 risulterà soccombente alla rifusione delle spese di lite.
pag. 6/27 IN VIA ISTRUTTORIA: ammetta il Tribunale, qualora ritenute rilevanti ai fini della decisione, le istanze istruttorie formulate con memoria 20.11.23.
Per e come in memoria depositata il 19.3.2025. richiamata nelle note CP_5 CP_6 sostitutive di udienza depositate l'8.9.2025:
In via principale voglia l'adita Corte rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n° 590/24 del Tribunale di NE;
condannarsi conseguentemente l'appellante a rifondere le spese di lite -anche del sub procedimento ex artt. 283 e 351 c.p.c.- per entrambe queste parti;
In via subordinata: in denegata ipotesi di riforma della gravata sentenza, voglia la Corte rigettare le domande risarcitorie attoree per le ragioni esposte negli atti del primo grado e qui riformulate, in quanto l'appellante è decaduto dal diritto di avanzarle, e/o trattasi di richieste infondate in fatto e/o in diritto nell'an e nel quantum, e/o inammissibili;
In via ulteriormente subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di dette domande, voglia la Corte rigettare la domanda di manleva formulate dalla convenuta-appellata nei confronti dell'Ing. e Arch. CP_1 CP_5 CP_6
In via ulteriormente subordinata: in graduata denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di risarcimento e di accoglimento della domanda di manleva, stabilisca la Corte il grado di responsabilità di ciascuna delle parti (convenuta-appellata e chiamati in causa) e il conseguente riparto del risarcimento e, in garanzia, condanni la chiamata a pagare direttamente all'appellante quanto allo stesso Controparte_19 dovesse essere riconosciuto spettare, manlevando e/o tenendo indenni l'Ing. e CP_5
l'Arch. di quanto dovessero a qualunque sorte (capitale, interessi, spese etc.) CP_6 essere condannati a pagare all'appellante e/o alla convenuta e/o alle altre parti chiamate in causa.
In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di questo grado, anche con condanna dell'attore e/o della convenuta chiamante in causa alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio -anche del sub procedimento ex artt. 283 e 351 c.p.c.
Per la terza chiamata Controparte_20 in via principale:
- rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 590/2024 resa dal Giudice Unico del Tribunale di NE, dott. Francesco Venier in data 16.5.2024, pubblicata in pari data a definizione del giudizio di primo grado n. 1467/2022 RG.
In via subordinata:
- rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei Controparte_5 confronti della terza chiamata DAC non sussistendo le condizioni Controparte_7
pag. 7/27 di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza “Dual Professioni – Facility Architetti” n. PI-48878619K0 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei Controparte_6 confronti della terza chiamata non sussistendo le condizioni Controparte_7 di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza “Dual Professioni CP_21
n. PI-48878619K0 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
[...]
In via di ulteriore subordine:
- rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei Controparte_5 confronti della terza chiamata per intervenuta decadenza Controparte_7 dello stesso ing. dal diritto al riconoscimento della garanzia Controparte_5 assicurativa di cui alla polizza “ n. PI- Controparte_22
48878619K0 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei Controparte_6 confronti della terza chiamata per intervenuta decadenza Controparte_7 della stessa arch. dal diritto al riconoscimento della garanzia assicurativa Controparte_6 di cui alla polizza n. PI-48878619K0 per tutti i Controparte_22 motivi dedotti in narrativa.
In estremo subordine:
- rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei Controparte_5 confronti di , previo rigetto delle domande svolte dal sig. Controparte_7
in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque delle domande Parte_1 svolte dalla società nei confronti dello stesso ing. non CP_1 Controparte_5 sussistendo qualsivoglia sua responsabilità nello svolgimento della sua attività in relazione ai fatti dedotti in giudizio;
- rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei Controparte_6 confronti di , previo rigetto delle domande svolte dal sig. Controparte_7
in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque delle domande Parte_1 svolte dalla società dei confronti della stessa arch. non CP_1 Controparte_6 sussistendo qualsivoglia sua responsabilità nello svolgimento della sua attività in relazione ai fatti dedotti in giudizio.
In via di ulteriore estremo subordine:
- per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei confronti della terza chiamata Controparte_5 Controparte_7
, limitare l'eventuale condanna di quest'ultima nei limiti del massimale e
[...] della franchigia di polizza;
- per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei confronti della terza chiamata Controparte_6 CP_7
pag. 8/27 (EU) DAC, limitare l'eventuale condanna di quest'ultima nei limiti del massimale e della franchigia di polizza.
Spese e compensi professionali rifusi.
FATTI DI CAUSA
Il procedimento di primo grado
1. Con atto di citazione dd. 21.4.2022 ha convenuto in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di NE, la esponendo, in sintesi: CP_1
- di avere acquistato, il 26.11.2013, da un'unità immobiliare sita a CP_1
LI AB in via Monte Ortigara 7, all'interno del Condominio Hydra, per il prezzo di 462.000 euro;
- di avere constatato, dal maggio 2017, vizi (crepe e fori) nei parapetti delle terrazze dell'immobile;
- di avere denunciato l'accaduto e proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c., esitato nella Pers perizia dell'arch. depositata il 18.5.2018 e integrata il 31.10.2018;
- che il Comune di LI AB aveva sospeso la validità del certificato di abitabilità dell'immobile, limitatamente alle terrazze;
- che il successivo operato del collaudatore incaricato da ing. era CP_1 CP_5 risultato errato e inefficace;
- di avere, quindi, proposto un secondo ricorso per ATP (23.9.2019), a seguito del quale era stata depositata la relazione del TU ing. il 13.5.2021; Per_4
- che, ciononostante, non aveva provveduto a rimediare adeguatamente ai CP_1 difetti che avevano trovato riscontro negli elaborati peritali;
- che nell'estate del 2021, a seguito della scoperta di ulteriori irregolarità edilizie (rampa d'ingresso difforme quanto a barriere architettoniche), il Comune di LI AB aveva sospeso, fino al 12.1.2022, il certificato di agibilità dell'immobile.
Tanto premesso, il sig. ha agito chiedendo accertarsi la responsabilità della Parte_1 venditrice per i vizi e difetti riscontrati nell'immobile con condanna della stessa al risarcimento dei danni conseguentemente cagionati.
2.Si è costituita, resistendo in giudizio negando la rilevanza dei lamentati CP_1 vizi e ogni propria responsabilità al riguardo, eccependo prescrizione e decadenza delle azioni di garanzia e contestando la sussistenza dei danni lamentati.
Autorizzata dal Tribunale ha quindi chiamato in causa, in garanzia e manleva:
- società che aveva eseguito la ristrutturazione Controparte_11 dell'immobile e i successivi interventi per eliminare i lamentati vizi;
- l'architetto che aveva progettato la ristrutturazione ad avrebbe dovuto Controparte_6 depositare i calcoli strutturali dei parapetti;
pag. 9/27 - il geometra , direttore dei lavori;
CP_9
- l'ingegner che aveva eseguito il collaudo dell'immobile; Controparte_5
- Compagnia assicuratrice con la quale la società convenuta era Controparte_8 assicurata.
3. costituitasi in giudizio, ha negato di avere eseguito lavori Controparte_11 ai quali potessero essere correlati i vizi dei parapetti delle terrazze ed ha, a sua volta, contestato i danni di cui l'attore aveva chiesto il risarcimento. Ha eccepito la decadenza della società convenuta dall'azione di garanzia sulla quale si fondava la domanda di manleva proposta nei suoi confronti.
4. L'ing. costituitosi in giudizio, ha dedotto di essersi rifiutato di Controparte_5 collaudare i parapetti che erano stati oggetto di una relazione tecnica strutturale integrativa dell'architetto non depositata presso il competente ufficio regionale. CP_6
Ha aggiunto di non avere avuto alcun ruolo nei fatti successivi alla sua rinuncia all'incarico e si è associato alle contestazioni e alle eccezioni svolte dalla società convenuta.
Ha quindi chiamato in causa, in garanzia, la propria compagnia assicuratrice
[...]
. Controparte_7
5. L'arch. costituitasi in giudizio, ha rimarcato di non essere stata la Controparte_6 progettista dell'intervento di ristrutturazione dell'immobile, ma delle sole opere strutturali, e di non essere responsabile del mancato deposito della sua relazione integrativa relativa ai parapetti delle terrazze. Ha chiamato in causa, quale propria assicurazione, in garanzia, la . Controparte_7
6. Il geom. e non si sono costituiti in giudizio e sono CP_9 Controparte_8 stati dichiarati contumaci.
7. si è costituita in giudizio eccependo l'inoperatività e la Controparte_7 decadenza delle garanzie assicurative prestate a e e si è Controparte_5 Controparte_6 associata a sua volta alle difese svolte dai suoi assicurati.
La sentenza di primo grado
8. Con sentenza emessa il 16.5.2024, il Tribunale di NE, all'esito di procedimento istruito documentalmente, ha respinto le domande dell'attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite di tutte le parti, convenute e terze chiamate.
Il giudice di primo grado ha identificato nel contratto di compravendita immobiliare il titolo azionato, e, a seguito di eccezioni formulate dalla convenuta, ha valutato, anzitutto, se fossero stati rispettati i termini di legge a pena di decadenza e prescrizione dell'azione risarcitoria esercitata.
8.1. Quanto alla decadenza, pur riscontrando allegazioni non coincidenti, in diversi atti di parte attrice, sui tempi della scoperta dei vizi, il Tribunale ha ritenuto, in ogni caso,
pag. 10/27 infondata l'eccezione, tenuto conto del riconoscimento dei vizi da intendersi contenuto nella mail di del 7.6.2017 (doc.31 attoreo). CP_1
8.2. L'eccezione di prescrizione, invece, è stata ritenuta fondata.
Il relativo termine annuale, infatti, decorre, in ogni caso, dalla consegna dell'immobile, evento che il Tribunale ha ritenuto non distante temporalmente dalla stipula del contratto di acquisto (26.11.2013).
Non sarebbe stata fornita alcuna prova di un'interruzione della prescrizione prima della lettera del legale di datata 26.5.2017, lettera contenente esplicita richiesta di Parte_1 intervento sui parapetti, ovvero anteriormente al primo ricorso per ATP, che si colloca ben tre anni e nove mesi dopo la conclusione del contratto.
Anche un'eventuale, ma non ritenuta, azione di garanzia ex art.1667 c.c. sarebbe, secondo il giudice di primo grado, prescritta.
Il Tribunale ha poi ritenuto che non vi fosse stata, da parte del venditore, un'assunzione dell'obbligo di rimediare ai vizi, idoneo a far sorgere un'autonoma obbligazione a prescrizione decennale. Non basterebbero, a tal fine, né il mero riconoscimento dell'esistenza di vizi, né le iniziative assunte prima e all'esito dei procedimenti per ATP, queste ultime essendo mere manifestazioni di acquiescienza ad accertamenti giudiziali in un'ottica conciliativa. Oltre a ciò, e comunque, il rifiuto, da parte del
, degli interventi proposti all'esito degli ATP, avrebbe comunque impedito la Parte_1 conclusione del contratto, possibile fonte della nuova obbligazione riparatoria dei vizi e a prescrizione ordinaria.
I motivi di appello
9. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha impugnato Parte_1 la suddetta sentenza del Tribunale di NE, chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria, la riforma, con accoglimento delle domande formulate in primo grado, il favore delle spese e, in subordine, la revoca della condanna al pagamento delle spese dei terzi chiamati.
9.1. Con un primo motivo d'impugnazione, l'appellante ha contestato la ritenuta prescrizione dell'azione edilizia risarcitoria.
infatti, avrebbe non solo riconosciuto i vizi, ma anche assunto un CP_23 autonomo e nuovo obbligo di eliminarli.
Ciò sarebbe accaduto, in primo luogo, con la lettera del 7.6.2017, del seguente tenore:
“siamo decisamente sconcertati, mai avremmo pensato che un costruttore della portata di
“ si avvalesse di un terzista poco affidabile. C'eravamo già accorti Controparte_11 pochi giorni prima dei problemi descritti dal suo assistito e, dopo averli notificati al costruttore, abbiamo avuto ampia e solidale assicurazione che lo stesso sarebbe intervenuto con la messa in ripristino”.
pag. 11/27 Oltre a ciò, nella propria comparsa di costituzione in primo grado, così aveva dedotto l'appellata principale:
- “Textudo (…) si è attivata volta per volta perché i responsabili le risolvessero (N.D.R. le problematiche denunciate dal Sig. ) (pag.19); Parte_1 Pers e ancora, a seguito della TU dell'Arch. (incaricato in seno al primo ATP, svolto nel 2018):
“venne redatto un nuovo progetto a cura dell'ing. di NE;
successivamente – previa Per_2 delibera condominiale (…) R & C venne incaricata dell'esecuzione delle opere, le quali, una volta ultimate, furono regolarmente collaudate in data 5/6/2019 dall'Ing. Persona_5
(comparsa di costituzione di , pag. 7). CP_1
Tali lavori di emenda, erano stati poi sì collaudati dall'ing. per conto di CP_15
ma solo relativamente ai piani 1°, 2° e 4° dello stabile, e non anche al 3° CP_1 piano, di pertinenza del , essendosi egli opposto al collaudo. Parte_1
Anche nell'ambito del secondo procedimento per ATP si era dato atto che si trattava di un progetto pensato per rimediare a vizi dell'immobile.
Sarebbe quindi provato, secondo l'appellante, che aveva non solo CP_1 riconosciuti i vizi, ma anche agito per porvi rimedio, così assumendo una nuova e autonoma obbligazione azionabile con termine decennale di prescrizione.
Irrilevanti sarebbero, poi, i motivi (nella fattispecie asserite finalità conciliative) che avevano animato la disponibilità di ad agire in tal senso. CP_1
Oltre a ciò, gli interventi in questione erano stati anteriori alle perizie dell'ing. e Per_4 non potevano, perciò, integrare acquiescienza ai relativi esiti.
9.2. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante ha sostenuto essere applicabile, nel caso di specie, anche la norma di cui all'art.1669 c.c. (“Rovina e difetti di cose immobili”) e, conseguentemente, non prescritta la relativa azione risarcitoria.
L'art.1669 c.c., infatti, pur essendo inserita nella disciplina dell'appalto, è applicabile anche al contratto di compravendita qualora il venditore sia stato anche costruttore dell'immobile venduto (Cass. 1° agosto 2023, n.23470; Cass. 11 aprile 2023, n.9620) e anche se abbia solo fatto eseguire, sotto la propria direzione e controllo, lavori di ristrutturazione dell'immobile successivamente venduto (Cass. 4 giugno 2018, n. 14290; Cass. 28 luglio 2017, n. 18891; Cass. Sez. Un., n. 7756/20179).
Nel caso di specie, in primo luogo, il difetto strutturale dei parapetti era tale da incidere gravemente su funzionalità e godimento dell'immobile.
Inoltre, contrariamente a quanto ravvisato nella sentenza impugnata, non CP_1 era una mera venditrice dell'immobile, ma ne era stata anche costruttrice, avendo affidato lavori sull'immobile alla (comparsa di costituzione Controparte_11
in primo grado, pag. 3), non a caso chiamata in causa per esserne manlevata in CP_1 caso di condanna. pag. 12/27 Ha rimarcato, ulteriormente, l'appellante che il ruolo di venditore – costruttore di era allegato in atto di citazione e anche ammesso da controparte. CP_1
9.3. Con ulteriore argomentazione, l'appellante, venendo al merito, ha fatto propri gli esiti delle due relazioni peritali dell'ing. (13.10.2018 e 13.5.2021), entrambi a Per_4 dimostrazione del fatto che l'intervento di riatto progettato nel 2019 su incarico di (sulla scorta degli esiti della prima ATP) e posto in opera in altre parti CP_1 dell'immobile, non era risolutivo e non era collaudabile.
Ciò dimostrerebbe, da un lato, la responsabilità di e, dall'altro, la CP_1 legittimità del comportamento del sig. , che aveva rifiutato i predetti Parte_1 interventi, non risolutivi.
L'appellante ha poi replicato alle argomentazioni svolte al riguardo, in primo grado, dalla difesa di controparte sostenendo che:
- la prova di carico dei parapetti, da parte del TU , era insufficiente, Per_4
- nessun nuovo progetto a rimedio dei vizi venne realizzato dopo la sospensione dell'agibilità da parte del Comune in data 23.9.2020,
- nessun intervento era stato progettato o realizzato dopo il 2019,
- nel 2021 aveva sì rifiutato gli interventi proposti da , ma a ragione, Parte_1 CP_1 trattandosi di interventi marginali e insufficienti, ed essendo in corso le operazioni di ATP dell'ing. . Per_4
In generale l'esito degli accertamenti del TU ing. ebbe a chiarire Per_4
l'inadeguatezza del collaudo operato dall'ing. l'1.4.2021. CP_15
Ha proseguito, ancora, l'appellante affermando la necessità della marcatura CE dei prodotti, e, conseguentemente, l'inevitabilità di un completo smantellamento e della successiva ricostruzione dei parapetti.
9.4. L'appellante ha poi sostenuto l'esistenza di ulteriori vizi relativi all'immobile e alle sue parti comuni:
- un abuso edilizio consistente nella camera da letto, ricavata nel pianerottolo delle scale comuni al piano solarium, accertato dal Comune di LI;
- la scala principale esterna, da demolire e rifare (Comune di LI ord. n.58 del 18.7.2022);
- la presenza di un solo corrimano nella rampa esterna e nel vano condominiale;
- la realizzazione di due accessi carrai invece di uno;
- ulteriori difformità segnalate al Comune con lettere del 16.10.2023 e 22.11.2023.
9.5. L'appellante ha, quindi, così quantificato i danni risarcibili:
- €.58.000,00 quale costo del ripristino dei parapetti e terrazzi, come sa esiti della TU dell'ing. ; Per_4
pag. 13/27 - costo dei materiali per i ripristini;
- danni patrimoniali (deprezzamento dell'immobile) e non per la mancata utilizzazione del terrazzo per oltre 7 anni;
- spese sostenute per assistenza legale e tecnica correlata ai procedimenti civili avviati per l'accertamento e l'emenda dei vizi.
9.6. Con domande formulate in via subordinata, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata in punto regolazione delle spese di lite;
- non porre a proprio carico le spese legali dei terzi chiamati, trattandosi di chiamate effettuate in modo gratuito ed arbitrario, trattandosi di soggetti non coinvolti nella ristrutturazione dell'immobile;
- non essere condannata a rifondere a le spese legali di ATP, dati i relativi esiti. CP_1
Le difese di in appello CP_1
10. Con comparsa depositata il 9.10.2024 si è costituita in giudizio CP_1 resistendo, chiedendo il rigetto dell'appello e formulando, a sua volta, appello incidentale condizionato, per la dichiarazione di decadenza dall'azione proposta e l'accoglimento delle domande in garanzia nei confronti dei chiamati in causa.
10.1. La difesa di ha, in primo luogo, inquadrato il presente procedimento CP_1 nell'ambito di molteplici iniziative giudiziarie tra le parti – aventi i medesimi contenuti
– in sede civile, penale e amministrativa.
10.2. Con riguardo al primo motivo di appello ha evidenziato che la lettera del 7.6.2017 (doc.31 della produzione di primo grado) non poteva integrare idoneo riconoscimento dei vizi con assunzione di autonomo impegno a porvi rimedio, in quanto:
- la stessa difesa di aveva sostenuto che i vizi oggetto di causa erano emersi Parte_1 solo dopo l'ATP dell'ing. , e, quindi, nel 2021 e il Tribunale di NE, in Per_4 sentenza, aveva coerentemente affermato che, a detta di , i vizi menzionati Parte_1 nel ricorso per ATP non erano i difetti strutturali dei parapetti delle terrazze, ma altri vizi (macchie di umidità all'ingresso della palazzina e difetti di pittura delle colonne delle terrazze);
- si tratterebbe, quindi, di riconoscimento successivo alla maturazione della prescrizione, data la consegna dell'immobile a novembre 2013;
- in ogni caso il non aveva mai accettato gli interventi proposti a fini Parte_1 conciliativi, il che aveva comunque impedito il sorgere dell'obbligazione (Cass. sent.
6.6.2017 n. 14005).
Secondo Textudo, poi, l'appellante non aveva adeguatamente replicato ai contenuti della sentenza sul punto.
Oltre a ciò, l'appellata ha evidenziato che il sig. aveva formulato in giudizio Parte_1 esclusivamente una domanda risarcitoria (e non di adempimento o di diretta pag. 14/27 eliminazione dei vizi) e anche un'eventuale assunzione di una nuova obbligazione di porre rimedio ai suddetti vizi non avrebbe avuto effetti sulla domanda risarcitoria, per la quale sarebbe rimasto il termine breve di prescrizione (in tal senso Cass. SU sent. n. 27076 del 2023).
10.3. Con riguardo al secondo motivo di appello (proponibilità e non prescrizione dell'azione ex art.1669 c.c.), la difesa di ha dedotto: CP_1
- trattarsi di domanda nuova;
- che, in ogni caso, la lettera di data 7.6.2017 non poteva che riferirsi a macchie di umidità e difetti di pittura, e non certo a gravi difetti costruttivi, con conseguente inammissibilità dell'azione per mancata tempestiva denuncia;
- che controparte non aveva specificatamente allegato e provato per tempo la sussistenza dei presupposti di detta nuova azione;
- di non avere assunto il ruolo né di costruttore né di appaltatore responsabile, essendosi limitata ad affidare ad altra impresa – totalmente autonoma – un incarico di mera ristrutturazione;
- non esservi alcun grave vizio strutturale dei parapetti, avendo, tali elementi negli appartamenti degli altri condomini, superato positivamente le prove di carico, ed essendo stato l'unico ad opporsi ad ogni intervento e a non consentire il Parte_1 collaudo.
10.4. Nel merito l'appellata ha reiterato le difese già svolte in primo grado. Ha negato che le tesi dell'appellante fossero avallate dalle conclusioni del TU ing. . Per_4
Gli unici vizi riscontrati erano lievi imperfezioni dei parapetti, prontamente rimediate, e mancanze nella documentazione tecnico amministrativa, già regolarizzata.
Le terrazze dell'edificio non sarebbero pericolose, nulla di tutto ciò potrebbe evincersi dalle TU dell'ing. , e in totale contrasto con detto assunto vi era il collaudo Per_4 effettuato dall'ing. l'1.4.2021. CP_15
L'inagibilità della terrazza del era stata dichiarata per il distacco della Parte_1 saldatura di un corrimano che non era ascrivibile a , ma ad iniziative dello CP_1 stesso . Parte_1
Solo il CTP del sig. aveva ritenuto obbligatoria la marchiatura CE e nessun Parte_1 tecnico d'ufficio aveva ritenuto necessario procedere ad integrale demolizione e rifacimento di tutti i parapetti.
10.5. In ogni caso i vizi ritenuti dal erano ignoti a rimasta pur Parte_1 CP_1 sempre proprietaria di tre delle unità immobiliari del medesimo edificio.
10.6. Quanto alle “ulteriori problematiche”, tutte segnalate per iniziativa dell'appellante (sopra riportate al punto 9.4) ne ha evidenziato la tardiva allegazione processuale e, nel pag. 15/27 merito, quanto a quelle che avevano trovato riscontro in atti amministrativi, la già intervenuta e pronta soluzione.
10.7. Con riguardo ai danni lamentati e per i quali si è quantificata una richiesta risarcitoria, l'appellata ha così dedotto.
Ha preso atto della non reiterazione della domanda di danno per lucro cessante da mancata vendita dell'immobile.
Ha eccepito la novità e inammissibilità della domanda di “indennizzo” per la riduzione di valore del bene.
Ha contestato la debenza di denaro per costi necessari all'eliminazione dei presunti danni: sia per non allegazione dei vizi, sia per assenza di prova di spese sostenute.
Ha rammentato che , fin dal primo grado, aveva agito solo per il risarcimento Parte_1 dei danni, e, quindi, né per la risoluzione del contratto, né per la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei vizi in natura.
Ha contestato la sussistenza di danni patrimoniali per mancato utilizzo del terrazzo, per inagibilità, domanda inammissibile perché nuova in appello, oltre che priva di allegazione e prova, e di danni non patrimoniali.
Ha allegato che il terrazzo del era stato dichiarato inagibile due volte: Parte_1
- la prima, il 6.11.2018, con revoca il 18.9.2019 – ma a fronte di intervento già posto in essere e collaudato il 5.6.2019 (in tempo, quindi, per usufruire del bene nella stagione estiva 2019);
- la seconda, per il crollo di un corrimano, per condotta non ascrivibile a e CP_1 rispetto alla quale aveva rifiutato la proposta di lavori regolarmente Parte_1 realizzati negli altri terrazzi del medesimo edificio.
Ha prodotto una fotografia da profilo Facebook del sig. , recante data Parte_1
20.8.2024, a dimostrazione dell'utilizzo del terrazzo in questione.
Ha eccepito che fino al 2022 l'appellante era proprietario dell'immobile solo al 50%.
10.8. Quanto alla domanda di rifusione delle spese tecniche per i procedimenti di ATP:
- ha eccepito la mancata allegazione specifica delle singole spese;
- ha contestato la debenza, trattandosi di spese da liquidare all'esito del giudizio di merito successivo;
- ha contestato la debenza delle spese per il primo ATP, che non era poi esitato in un procedimento meritale;
- ha eccepito che era proprietario, all'epoca, solo al 50% dell'immobile e Parte_1 che le fatture prodotte risultano indirizzate a lui e alla coniuge;
pag. 16/27 - ha contestato la debenza di rimborsi per spese che avrebbe sostenuto Parte_1 dando incarico a tecnici di sua scelta e per sua iniziativa (4 Emme Service Lab spa).
10.9. Proseguendo nell'esame delle domande relative alle spese di lite ha evidenziato:
- la correttezza della condanna di , soccombente, a rifondere anche le spese Parte_1 di lite dei chiamati e dato che aveva sollevato contestazioni CP_5 CP_6 Parte_1 anche in merito alla progettazione dei terrazzi e al collaudo dell'immobile;
- l'assenza, in sentenza, di condanna del a rifondere a le spese dei Parte_1 CP_1 procedimenti per ATP.
11. La difesa di ha insistito, in via subordinata, per l'accoglimento delle CP_1 domande di garanzia formulate nei confronti dei terzi chiamati, sia per garanzia tecnica ( arch. geom. , ing. , sia per garanzia Controparte_11 CP_6 CP_9 CP_5 assicurativa ( ). Controparte_8
12. Con appello incidentale condizionato, ha poi impugnato il capo di sentenza CP_1 che aveva ritenuto infondata l'eccezione di decadenza di dall'azione Parte_1 risarcitoria nascente dal contratto di compravendita.
Il Tribunale avrebbe dovuto ritenere maturata anche la decadenza, traendo logiche conseguenze dal fatto che la comunicazione e-mail del 7.6.2017 (risposta a denuncia del 26.5.2017) era intervenuta a prescrizione maturata, e riguardava problematiche (crepe e fori) già note sin da un anno dopo la vendita. L'integrale lettura dell'e-mail citata, comunque, confermava che si trattava di mere imperfezioni e non certo dei vizi strutturali poi oggetto di causa.
Lo stesso Tribunale, in sentenza, aveva rilevato come avesse affermato in Parte_1 atti che i vizi strutturali oggetto di domanda risarcitoria erano emersi dopo il secondo ATP e la relazione dell'ing. . Per_4
13. Sempre in via subordinata, l'appellata ha insistito per l'ammissione delle prove (interpello e testi) a suo tempo richieste e non ammesse dal Tribunale con ordinanza dd. 17.1.2024.
Le difese dei terzi chiamati in appello
14. si è costituita con comparsa depositata il 18.7.2024 Controparte_11 chiedendo, oltre al rigetto dell'appello, anche il rigetto delle domande di garanzia formulate da nei propri confronti. CP_1
Ha dato conto, la terza chiamata, del fatto che , dopo avere agito per il Parte_1 risarcimento dei danni sul presupposto dell'adempimento, aveva proposto, sempre davanti al Tribunale di NE, ulteriore distinta azione di risoluzione del contratto di compravendita. Ciò avrebbe comportato una rinuncia implicita alla domanda di adempimento.
pag. 17/27 Per il resto, ha sostanzialmente riproposto, con maggiore sintesi, eccezioni e rilievi formulati dalla convenuta, richiamando, in ogni caso, quelli già formulati in primo grado.
15. I chiamati e si sono costituiti con sintetica comparsa depositata il CP_6 CP_5
10.10.2024, chiedendo rigettarsi l'appello, riproponendo le difese già formulate in primo grado, anche con riguardo alle domande in garanzia nei propri confronti. Hanno insistito, in via ulteriormente subordinata, per essere, a loro volta, manlevati da
[...]
CP_19
16. Con comparsa depositata il 31.10.2024 si è costituita Controparte_7
a sua volta chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo
[...] grado.
16.1. Ha poi eccepito l'inoperatività della polizza per l'ing. trattandosi di CP_5 polizza con decorrenza dal 30.9.2019, operante in regime di “claims made”, e invocata in relazione a fatti (erroneità parziale del primo collaudo, depositato il 13.11.2013) rispetto ai quali era consapevole della possibile insorgenza di domande risarcitorie, avendo proceduto ad una perizia in rettifica già nel gennaio 2019.
Ha anche eccepito l'infondatezza della domanda di garanzia per omessa completa informazione al momento della stipula della polizza.
In via subordinata ha insistito nell'eccezione di decadenza dalla garanzia, avendo denunciato la chiamata in causa oltre il termine di 30 giorni previsto dalle CP_5 condizioni di polizza.
16.2. Ha formulato, nei confronti dell'arch. le medesime eccezioni e difese già CP_6 riportate con riferimento all'ing. CP_5
16.3. Ha eccepito l'inopponibilità degli ATP ai suddetti professionisti, propri assicurati e, di conseguenza, anche a sé.
16.4. Ha comunque fatto proprie le difese svolte dai propri assicurati.
16.5. Ha contestato la genericità e indeterminatezza delle poste risarcitorie e delle quantificazioni, peraltro mutevoli, allegate dall'appellante.
16.6. Ha invocato, in estremo subordine, l'applicazione di franchigia e massimali di polizza.
Il procedimento di secondo grado
17. Con ordinanza dd.
9-16.7.20254 questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata.
18. All'udienza del 5.11.2024, presenti le sole parti già costituite, il consigliere istruttore ha invitato, in ottica transattiva, e a valutare la Parte_1 CP_1 percorribilità di un riacquisto dell'immobile oggetto di causa, strada che, peraltro, risultava essere stata già, almeno in parte, valutata nel corso del procedimento.
pag. 18/27 La difesa di ha chiesto la rimessione in termini per la produzione di un CP_1 documento pervenuto il 21.10.2024 da parte del Comune di LI AB (dichiarazione dd. 24.9.2024 – reg. 21.10.2024 -, di chiusura del procedimento di inagibilità parziale dell'unità immobiliare del sig. per problematiche di Parte_1 antisismicità di un parapetto della rampa di accesso – documento n.17 depositato telematicamente il 4.11.2024).
La difesa di si è opposta alle istanze istruttorie di controparte. Parte_1
Le parti hanno chiesto fissarsi udienza per la rimessione in decisione sostituita da note scritte, e in tal senso ha disposto il consigliere istruttore, assegnando i termini ex art. 352 c.p.c. a ritroso dal 20.5.2025.
19. Tutte le parti costituite hanno depositato le memorie ex art. 352 c.p.c. e le note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza.
19.1. La difesa di , unitamente alla memoria depositata il 17.4.2025, ha allegato CP_1 sviluppi successivi dei procedimenti civili e penali in corso e già citati:
- in sede civile, con sentenza orale n.169/2025 di data 25/2/2025 (già prodotta con la memoria depositata il 20.3.2025), il Tribunale di NE aveva rigettato le richieste avanzate dal anche nella seconda causa di merito dallo stesso proposta nei Parte_1 confronti di (proc. n. 3556/2023 R.G.); tale sentenza era poi passata in CP_1 giudicato essendo stata notificata in data 26/2/2025, e non impugnata;
- in sede penale, il 7/4/2025 il Tribunale di NE aveva dichiarato colpevole il sig.
del reato di frode processuale, per avere lui stesso cagionato il distacco del Parte_1 corrimano del parapetto della terrazza di sua proprietà, che poi – indotto in errore il C.T.U. ing. nell'A.T.P. contro – aveva invocato come vizio anche nel Per_4 CP_1 presente procedimento, fondando su di esso le proprie richieste risarcitorie.
Ha chiesto di essere rimessa in termini, trattandosi di fatti e documenti sopravvenuti.
Ha formulato, tenuto conto della citata sentenza civile, eccezione di giudicato e ha argomentato, in aggiunta agli scritti precedenti, come dalla recente condanna penale potesse trovare ulteriore conferma il rigetto nel merito delle domande dell'appellante.
In allegato a note depositate il 5.5.2025 ha dimesso attestazione del passaggio in giudicato della sentenza civile n.169/2025, emessa dal Tribunale di NE in data 25/02/2025 e pubblicata in data 25/02/2025 e copia integrale della citata sentenza penale.
19.2. La difesa dell'appellante, con la memoria depositata il 5.5.2025, ha preso posizione, sostenendone l'infondatezza, in merito all'eccezione di giudicato civile formulata da controparte.
pag. 19/27 Ha inoltre controdedotto anche sulla sopravvenienza penale a suo carico, sostenendone l'irrilevanza, aggiungendo che della relativa impugnazione si sarebbe occupata una sezione penale della Corte di Appello.
21. Il procedimento è poi stato rinviato per esigenze organizzative della Corte e, da ultimo, con provvedimento dd. 16.9.2025 il consigliere istruttore, preso atto delle note finali delle parti, sostitutive di udienza, ha riservato di riferire al Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesse
22. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei terzi chiamati appellati
[...]
e . CP_9 Controparte_8
In atti vi è prova della notifica dell'atto di appello, quanto al primo, in data 14.6.2024, all'indirizzo PEC e quanto alla seconda, in pari data, via PEC, Email_2 all'indirizzo Email_3
In entrambi i casi, quindi, la notifica risulta regolare e andata a buon fine e i destinatari non si sono costituiti in giudizio.
23. Sempre preliminarmente, vanno dichiarate tardive, e quindi non utilizzabili, le i documenti che l'appellante ha prodotto sub lettere D) ed E), unitamente alla comparsa conclusionale depositata il 17.4.2025.
Si tratta di una propria lettera datata 29.1.2024 e di un atto del Comune di LI AB dd. 20.12.2024 che, indipendentemente dal relativo contenuto, astrattamente pertinente le allegazioni svolte a pag. 32 e 33 dell'atto di citazione (“Ulteriori vizi emersi sull'immobile”) che avrebbero potuto e dovuto prodursi, la prima, unitamente allo stesso atto di citazione (depositato il 18-6-2024), e la seconda, previa formulazione di istanza istruttoria o con la memoria depositata il 20.3.2025. Ad ogni modo, si tratta di documentazione non più rilevante dato che il danno da deprezzamento dell'immobile non è ricompreso tra i danni da risarcire (pag. 33-35 dell'atto di citazione in appello).
24. Venendo al contenuto decisorio meritale, giova rimarcare che la materia del contendere ricomprende due eccezioni preliminari di merito e, in particolare:
- quella di prescrizione dell'azione, integrante la ratio decidendi del giudice di primo grado, e oggetto dei primi due motivi di appello;
- e quella di giudicato esterno, sopravvenuta in corso di causa e formulata dalle difese di e con le rispettive memorie ex art. 352 n.2) CP_1 Controparte_11
c.p.c.
Ritiene questa Corte di poter utilmente esaminare, tra tali questioni preliminari, innanzitutto la prima, e ciò secondo la regola della cd. ragione più liquida, trattandosi,
pag. 20/27 in entrambi i casi, di questioni che, in caso di accoglimento, porterebbero ad un risultato processuale “operativo” sovrapponibile.
E' noto, infatti, e pienamente condiviso che:
“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria volto a far dichiarare non dovuta l'agevolazione di cui all'art.33 della l. n. 338 del 2000 affermando, in accoglimento del ricorso incidentale, la decadenza della stessa dall'esercizio della pretesa impositiva, stante il carattere pregiudiziale della relativa censura).” (Cass. Sez.5-, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019 (Rv. 652184 - 01).
Esame del primo motivo di appello
25. Sostiene, in sintesi, e in primo luogo, l'appellante, che avrebbe errato il giudice di primo grado nel ritenere non essere sorta, in capo alla venditrice, a seguito di riconoscimento dei vizi e di propria connessa responsabilità, un'autonoma obbligazione volta a rimediare ai vizi e soggetta a prescrizione ordinaria decennale.
L'appellante invoca una diversa interpretazione del tenore di alcune scritture provenienti da e del comportamento della venditrice, che era intervenuta CP_1 per rimediare ai vizi, pur senza successo. Da tali comportamenti, e soprattutto dalle iniziative assunte per porre rimedio ai vizi, si doveva desumere l'assunzione di un'autonoma obbligazione specifica di garanzia, a prescrizione decennale, validamente azionata dal sig. . Parte_1
26. Il motivo di appello pare infondato.
26.1. In primo luogo, va escluso che dal contenuto del messaggio di posta elettronica di del 7.6.2017 (anteriore ad entrambi i procedimenti di ATP) potesse evincersi il CP_1 riconoscimento di una propria responsabilità, e, conseguentemente, l'assunzione di un impegno autonomo a rimediare, con riguardo a vizi e difetti che sono emersi, e sono stati azionati, solo successivamente al secondo procedimento di ATP e all'esito delle relazioni dell'ing. (relazioni depositate nel 2020 e nel 2021). Per_4
E, d'altro canto, come già visto, l'appellante ha domandato il risarcimento dei danni nella specie dei costi per i ripristini, proprio come, in tesi, indicati dall'ing. , dal Per_4 che deve desumersi il riferimento a quell'elaborato peritale anche per l'individuazione e la datazione dei vizi stessi.
pag. 21/27 26.2. A prescindere da tutto ciò, poi, vi sono due ulteriori argomenti, che non sono stati adeguatamente contrastati dall'appellante, e che, da soli, danno più che sufficiente ragione per la conferma della pronuncia appellata.
26.2.1. Anzitutto, è pacifico che quando ebbe a manifestare disponibilità ad CP_1 interventi per rimediare ai vizi e difetti, prima degli ATP e, successivamente, anche in acquiescenza ai relativi esiti (da ultimo, dopo l'ATP dell'ing. , con incarico di Per_4 progettazione all'ing. di esecuzione a R&C e di collaudo all'ing. – Per_2 CP_15 comparsa di costituzione in appello pag.16, punto 35), non accettò tali Parte_1 interventi, ritenendoli insufficienti e non consentì all'ing. nel 2021, l'accesso CP_15 al proprio terrazzo per il relativo collaudo. Tant'è che il predetto collaudo fu fatto con riguardo alle sole terrazze degli altri piani dell'immobile e che il Comune di LI AB revocò la sospensione dell'agibilità per tutte le terrazze tranne che per quella dell'appartamento del sig. . Parte_1
Ciò osta al perfezionamento dell'accordo aggiuntivo (eventualmente novativo), rispetto al contratto di compravendita immobiliare, idoneo a far sorgere l'autonoma e ulteriore obbligazione a prescrizione decennale.
Si condivide, al riguardo, il seguente autorevole orientamento della Corte di Cassazione (grassetto aggiunto):
“In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 cod. civ., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di "facere", che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 cod. civ., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 cod. civ., mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale.”. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012 (Rv. 624018 - 01), conf. Cass. Sez. 2-, Sentenza n. 14005 del 06/06/2017 (Rv. 644332 - 01).
26.2.2. In secondo luogo, è altrettanto pacifico, e, come vedremo, anche documentale, che il sig. ebbe ad esercitare, nel presente procedimento, domanda Parte_1 risarcitoria sempre e solo per equivalente, mai con domanda di emenda o di esecuzione dei rimedi in forma specifica.
Fin dall'atto di citazione in primo grado, infatti, l'attore ha argomentato specificatamente sul punto sostenendo di non avere più alcuna fiducia nelle volontà e capacità della convenuta CP_1
Ciò detto, non può che ritenersi, ad abundantiam, che, anche l'eventuale insorgenza di un'autonoma e nuova obbligazione, a carico di di porre rimedio ai CP_1
pag. 22/27 suddetti vizi, e che farebbe decorrere un termine decennale di prescrizione, non risulterebbe comunque azionabile in questa sede, avendo, l'appellante, fin da subito, optato per la sola domanda di risarcimento per equivalente, sicchè, l'eventuale azione volta a far valere la nuova obbligazione non prescritta, sarebbe domanda nuova e inammissibile:
“A fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica già proposta, non costituisce mutatio ma mera emendatio libelli la richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario;
al contrario, costituisce domanda nuova, non proponibile in sede di precisazione delle conclusioni, quella di reintegrazione in forma specifica formulata nel corso del giudizio, in luogo della richiesta di risarcimento del danno per equivalente proposta con l'originario atto di citazione.” (Cass. Sez.1-, Ordinanza n. 1470 del 21/01/2025 (Rv. 673892 - 01).
27. Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello e la conferma dell'intervenuta prescrizione della domanda azionata dall'appellante.
Esame del secondo motivo di appello
28. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante ha contestato la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto prescritta l'azione esercitata, sostenendo che l'azione ex art. 1669 c.c., pure in tesi esercitata, non poteva dirsi prescritta: era stata proposta entro un anno dalla denuncia (del 26.5.2017), dapprima mediante deposito, in sequenza, dei due ricorsi per ATP e, da ultimo, con il presente procedimento.
A fronte dell'obiezione delle controparti che si tratterebbe di domanda nuova, l'appellante ha svolto le proprie controdeduzioni nella comparsa conclusionale ex art. 352 n.2 c.p.c., depositata il 17.4.2025 (pagg. 24-28).
29. In proposito non può non evidenziarsi, preliminarmente, che la sentenza impugnata, dopo avere accertato che l'azione esperita dall'attore si fondava sul contratto di compravendita (sentenza citata pag.4), ha esaminato le conseguenti eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione, sollevate dal convenuto e non ha mai preso in considerazione un'eventuale azione ex art. 1669 c.c.
Sarebbe stato onere, quindi, dell'appellante, proporre una specifica lamentela per omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, il che non è avvenuto.
30. Proseguendo nell'esame della sentenza appellata, va evidenziato che il giudice, nell'esaminare l'eccezione di prescrizione, con motivazione ad abundantiam, ha affermato che anche un'eventuale azione di garanzia ex art.1667 c.c. risulterebbe prescritta.
31. Anche tale secondo motivo è infondato, dovendo ritenersi inammissibile l'introduzione, per la prima volta in questa sede, della specifica domanda ex art. 1669 c.c.
pag. 23/27 31.1. Nell'atto di citazione di primo grado, nella parte relativa all'esposizione in diritto, a proposito dell'azione esercitata, si legge (pagg. 6-7):
“L'azione qui promossa dall'odierno attore ha natura meramente risarcitoria e un tanto è facilmente condivisibile per il fatto che il sig. , dopo tutto il tempo Parte_1 trascorso e i danni patiti, non riponga più alcuna fiducia in controparte e non intenda permettere alle maestranze di quest'ultima di emendare gli errori commessi in passato. La legittimità dell'azione promossa è stata riconosciuta dalla giurisprudenza che ha avuto modo in diverse occasioni di confermare che “il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione di risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore” (Cass. Civ. n. 1218 del 17.01.2022).”.
L'attore, quindi, individua l'azione risarcitoria esercitata con una specifica distinzione rispetto alle azioni di risoluzione e di riduzione del prezzo a seguito di compravendita, così evidenziando il comune presupposto e rendendo univoco trattarsi proprio e solamente l'azione ex art.1494 c.c.
31.2. In nessuna parte degli atti di causa di primo grado, poi, si trova citato l'art.1669 c.c., né vi è, sempre negli atti di parte attrice in primo grado, un'allegazione specifica dei requisiti distintivi di tale azione.
31.3. Vero è che nel corpo della narrativa la difesa di , in primo grado, ha Parte_1 parlato di “gravi vizi e difetti costruttivi” dell'immobile (atto di citazione, punto 10), e ha qualificato come costruttrice - venditrice, ma tale ultima qualificazione CP_1
è avvenuta in modo puramente incidentale – senza una trattazione che sarebbe doverosa per un elemento essenziale e specifico dell'azione - è pure vero che in nessun atto viene allegato in modo specifico perché i vizi lamentati sarebbero tali da ridurre in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità (Cass. sent. 19869/2009), trattandosi, comunque, al più, dell'agibilità di un balcone, elemento evidentemente accessorio e non essenziale dell'appartamento.
31.4. Inoltre, è documentale che abbia contestato, già in primo grado, la CP_1 riferita veste di appaltatore, sostenendo di avere affidato un incarico di mera ristrutturazione con completa delega ad impresa specializzata.
A fronte di tale contestazione nessuna istanza di prova sul punto è mai stata formulata da parte attrice, comunque onerata della prova dei fatti costitutivi delle azioni proposte.
Esame degli ulteriori motivi di appello e delle residue domande dell'appellante
32. Dal rigetto dei primi due motivi di appello discende la conferma della statuizione di prescrizione dell'azione esercitata dall'attore e, conseguentemente, l'assorbimento del terzo motivo di appello, volto a ribadire, nel merito, la fondatezza della domanda svolta.
pag. 24/27 33. Rimane da esaminare l'ultimo, subordinato, motivo di appello, relativo alle condanne alla rifusione delle spese di lite dei terzi chiamati e alle spese legali dell'ATP.
Anche tale motivo, in realtà duplice, risulta infondato.
34. L'appellante è consapevole del principio generale di causalità che, nell'ambito della regolamentazione delle spese di lite, pone a carico dell'attore soccombente anche le spese dei terzi chiamati dal convenuto in conseguenza dell'azione esercitata.
Ciò premesso, l'appellante si limita ad affermare apoditticamente, senza in alcun modo argomentare e illustrare tale affermazione, che le chiamate in causa effettuate da nei confronti dei tecnici e sarebbero gratuite ed arbitrarie, CP_1 CP_5 CP_6 limitandosi ad affermare che gli stessi non erano stati coinvolti nella ristrutturazione dell'immobile “come dimostrato dai medesimi in giudizio.”.
In realtà alla regola suindicata è possibile derogare, in base alla giurisprudenza citata dallo stesso appellante (Cass. ord. 31889 del 2019), solo quando la chiamata in causa si sia rivelata “manifestamente infondata o palesemente arbitraria” tanto da concretizzare
“un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Nulla di tutto ciò trova riscontro negli atti.
L'arch. era stato chiamato in causa in conseguenza del rilievo sollevato dalla CP_6 difesa di in merito al mancato deposito dei calcoli strutturali per la Parte_1 realizzazione dei parapetti, e l'ing. tenuto conto dei rilievi svolti con riguardo CP_5 alle operazioni di primo collaudo e di successiva sanatoria a seguito della TU Pers dell'arch. (primo ATP).
Nulla, quindi, che possa far qualificare tali iniziative come atti di abuso di difesa.
Lo stesso è a dirsi, ovviamente, con riguardo alla chiamata in causa della compagnia assicurativa dei predetti professionisti . Controparte_7
35. Quanto alle spese per il procedimento di ATP è noto che:
“Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate.” (Cass. Sez.3, Ordinanza n. 30854 del 06/11/2023 (Rv. 669454 - 01).
Nel caso di specie, quindi, dal rigetto delle domande svolte discende necessariamente anche la condanna alle spese legali dei procedimenti di ATP.
36. L'esito del presente procedimento di appello, totalmente sfavorevole per l'appellante, comporta, necessariamente, l'insussistenza dei presupposti per la domanda di accertamento e condanna di per lite temeraria. CP_1
pag. 25/27 37. Con memoria depositata il 20.3.2025 la difesa del sg. ha formulato Parte_1 domanda di cancellazione delle seguenti espressioni, in tesi sconvenienti, contenute nella comparsa di costituzione dell'appellata CP_1
“Potrebbero pure esservi gli elementi per un procedimento a carico dell'appellante per atti persecutori (art. 612-bis c.p.)”. (pag. 5)
“Il sig. pretende che la Giustizia lo aiuti a farla lavorare “a vuoto” ancora Parte_1 per molto, il tutto a danno dei soggetti privati che hanno avuto la sventura di incrociarlo sulla loro strada. Anche il presente appello s'inserisce coerentemente in tale strategia, avente natura prettamente emulativa” (pag. 6).
La domanda è infondata.
Entrambe le frasi, la prima delle quali formulata in termini meramente ipotetici, non contengono espressioni offensive nei confronti della persona dell'appellante, ma si riferiscono a condotte processuali e procedurali dello stesso, riferendo valutazioni che, attenendo all'obiettivamente complesso quadro delle iniziative giudiziarie e non (civili, penali e amministrative) promosse su iniziativa del in relazione ai fatti Parte_1 oggetto di causa, non sono né gratuite né scollegate dalla materia del contendere.
Spese di lite e accessori
38. Le spese seguono la soccombenza anche per quanto riguarda il presente grado di giudizio, e vanno liquidate su valori medio bassi del parametro di rifermento (valore dichiarato €.260.000,00), esclusa la fase istruttoria non svolta, se non con la produzione di esiti giudiziari sopravvenuti in procedimenti noti alle parti:
- quanto alla convenuta €. 2.000,00 per studio, €.1.300,00 per fase CP_1 introduttiva, €.3.500,00 per la fase decisionale;
- quanto a ciascuno dei terzi chiamati costituiti: €.1.700,00 per studio, €.1.200,00 per fase introduttiva, €.3.000,00 per la fase decisionale.
39. Deve, infine, darsi atto, data l'integrale soccombenza, della sussistenza dei presupposti ex art.13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per l'appello, a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 206/2024 RG, contumaci gli appellati e così decide: CP_9 Controparte_8
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto: Parte_1
- conferma, per il resto, la sentenza appellata, del Tribunale di NE n.590/2024 pubblicata il 16.5.2024;
2. rigetta le ulteriori domande di condanna per responsabilità aggravata e cancellazione di frasi sconvenienti, formulate dall'appellante; pag. 26/27
3 - condanna l'appellante a rifondere all'appellata le Parte_1 CP_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.6.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
4. condanna l'appellante a rifondere a ciascuno degli appellati – Parte_1 terzi chiamati qui costituiti, le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in
€.5.900,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
6. dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 7.11.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 27/27