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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 9/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 5 giugno 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. EQUIZI CHIARA per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente Controparte_1
l'avv. LEZZI ROBERTA.
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 9/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. EQUIZI CHIARA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO ESTER
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di non essere stata riconosciuta da inabile al CP_1
75% e, dunque, senza diritto ai benefici relativi, agiva in questa sede, dopo esito negativo del procedimento per ATP (nel quale il consulente tecnico d'ufficio accertava un grado del 67% di invalidità), per sentir accertare l'esistenza dei presupposti di pagina 2 di 4 legge ai fini della concessione delle anzidette provvidenze, e sentir condannare l' , CP_1
con accessori di legge e vittoria di spese.
La convenuta resisteva alla domanda, contestando il diritto richiesto da CP_1
parte ricorrente.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
Non vi sono dubbi che il CTU in sede di ATP abbia accertato come il ricorrente non raggiunga il 75% di invalidità, quanto piuttosto il 67%, peraltro in conformità con la domanda subordinata.
I risultati peritali, raggiunti previo scrupoloso esame del caso e appropriata discussione, possono essere senza dubbio accolti alla base anche dell'odierna decisione perché privi di vizi logici nel loro accertamento.
Nel caso di specie, inoltre, le doglianze di cui al ricorso di merito attengono esclusivamente ad osservazioni circa la relazione peritale, imputando al consulente una omissione dei criteri utilizzati e una sottostima dell'incidenza che le patologie accertate avrebbero sulla situazione invalidante a carico del ricorrente.
In merito a questi aspetti, ferme le considerazioni che precedono, in forza delle quali, sostanzialmente, siamo in presenza di una diversa valutazione delle risultanze peritali, è opportuno evidenziare come proprio all'interno del subprocedimento peritale sarebbe stato opportuno utilizzare lo strumento previsto per depositare osservazioni, luogo deputato anche ai fini di economia processuale, per stimolare il contraddittorio su aspetti prettamente tecnico-scientifici.
Al contrario, nessuna delle parti ha inteso proporre osservazioni alla relazione.
In questo contesto, considerando che, come anticipato, il CTU ha ampiamente motivato il punto di arrivo del proprio accertamento («Il complesso di infermità rilevato a carico del ricorrente, sia di ordine psichiatrico (Disturbo da Attacchi di Panico) che organico (paralisi dei nervi ricorrente e ipoglosso, ernie cervicali, gastrite atrofica), condiziona una invalidità pari al 67% a far data dalla domanda amministrativa del
24.7.23», cfr., perizia dr.ssa ), non vi sono ragioni per disporre un rinnovo Per_1 della consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 3 di 4 Il ricorso, dunque, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma di quanto accertato in sede di accertamento tecnico preventivo.
Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione di esenzione.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.
A) respinge il ricorso e conferma il riconoscimento in capo al ricorrente di una invalidità del 67%.
B) Nulla sulle spese di lite.
Bologna il 05/06/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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