Sentenza 22 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 22/01/2020, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/01/2020
N. 00901/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01870/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1870 del 2009, proposto da
RF DO, CO NI, TA BI, BA IC, RA NI, PR IO, CA LV, AB AR, LA ST, CO EP, IN UI, D'BR VI, De IO SS, De IS ER, EL SO ZO, EL TE EN, ELla CA UI, SS IE, Di GE MO, Di AU RI, IS CO, NO GO, AM NI, AQ NP, MA ZI, ON ON, HI AN, CH ET, MA BI, TT UC, US TO, ZO PE NI, PE AR, PO RO, OZ IO, IG NT, US UC, NZ TO, OL SS, RO LE, CC AR, CC NI, NT GU, ZA NI, rappresentati e difesi dall'avvocato NI Maria La Scala, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Angelo Secchi, 9;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio - Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso per ore di lavoro straordinario maturate e non retribuite a far data dal 1 gennaio 2004, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
del diritto alla corresponsione del compenso per ore di lavoro straordinario di ordine pubblico maturate e solo parzialmente retribuite a data dal 1 gennaio 2004, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, sino all’effettivo soddisfo;
per l’annullamento
di ogni atto o provvedimento lesivo e,
per la condanna
dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme o, in alternativa, a concedere ai ricorrenti recuperi e riposi in relazione alle ore di lavoro straordinario prestate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2019 il dott. BI Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto (n. 1870/2009) i ricorrenti, tutti nominativamente indicati ed appartenenti ai ruoli della Guardia di Finanza, hanno adito questo Tribunale per l’accertamento del loro diritto a percepire emolumenti e compensi per le ore di lavoro straordinario, anche a titolo di ordine pubblico, prestate e non retribuite a decorrere dal 1 gennaio 2004, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sino all’effettivo soddisfo, con condanna dell’Amministrazione di appartenenza al pagamento delle relative somme.
Espongono di non aver potuto beneficiare del previsto riposo settimanale per preminenti esigenze di servizio dei reparti d’appartenenza connesse ad mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, avendo ciò comportato un incremento del monte ore di lavoro eccedente l’orario di lavoro ordinario (di n. 36 ore settimanali).
Affermano che tali ore di lavoro prestate a titolo di straordinario non risultano esser state mai retribuite, né recuperate o compensate, nonostante la normativa di settore (legge n. 121/1981, e da ultimo d.p.r. n. 164/2002) abbia previsto un diritto alla liquidazione delle ore di straordinario prestate, salvo che le stesse siano recuperate o compensate nei casi di incapienza del monte orario disponibile; lamentano, in sostanza, una erronea interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 54 del d.p.r. n. 164/2002, non potendosi ritenere remunerato l’intero lavoro prestato nella giornata festiva o destinata al riposo settimanale dalla sola indennità ivi prescritta pari a cinque (ora otto) euro giornalieri.
A sostegno della dedotta pretesa i ricorrenti deducono le seguenti censure:
a) Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, attesa la mancata corresponsione del trattamento economico avanzata dai ricorrenti, essendo l’emolumento di cui al succitato art. 54 stato ritenuto in modo illegittimo equivalente a quello dovuto per una intera giornata lavorativa, ossia corrispondente a sei ore di lavoro non configurabili quali ore di attività lavorativa ordinaria, ma aventi carattere di lavoro straordinario, di indennizzo, e, dunque, non retributivo.
b) Violazione dell’art. 54 del d.p.r. n. 164/2002, dell’art. 63 della legge n. 121 del 1981 e degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, attesa la natura indennitaria e retributiva dell’emolumento per il personale appartenente alla POzia di Stato, non potendo rappresentare l’importo di euro 8,00 il giusto corrispettivo dovuto a fronte di una intera giornata di lavoro.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze che chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure dedotte.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Occorre rilevare che la pretesa dei ricorrenti si sostanzia nel riconoscimento – rectius accertamento – del loro diritto a vedersi corrispondere, per il servizio prestato nei giorni di riposo settimanale o festivi diversamente non fruiti per ragioni ed esigenze di servizio, un corrispettivo monetario parametrato sul compenso orario previsto per prestazioni di lavoro straordinario definito sulla base delle ore di servizio effettivamente svolte, in luogo dell’emolumento loro corrisposto dall’Amministrazione odierna resistente di cui all’art. 54 del d.p.r. n. 164/2002, ossia di euro 5,00 (ora 8,00) per l’intera giornata lavorativa ricompresa nell’orario ordinario di lavoro, fermo restando in ogni caso il riconoscimento delle prestazioni rese a titolo di lavoro straordinario.
Giova osservare che l’art. 54 del d.p.r. n. 164/2002, richiamato dai ricorrenti, disciplinante l’orario di lavoro, ha stabilito al comma 1 la durata dell'orario di lavoro pari a trentasei ore settimanali, prevedendo al successivo comma 3 che “ Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero”.
La disciplina ora richiamata, soprattutto se parametrata riguardo alla domanda giudiziale odiernamente proposta, delinea un meccanismo indennitario, riconosciuto al dipendente che, per esigenze di servizio, sia tenuto a prestare la propria attività lavorativa nel giorno destinato o al riposo settimanale o nella giornata festiva infrasettimanale, a compensazione della sola giornata ordinaria di lavoro e fermo restando il suo diritto al recupero della giornata di riposo o festiva non fruita.
Appare altresì evidente al Collegio come al di fuori dell’orario di lavoro ordinario al dipendente debba esser riconosciuto a livello retributivo l’orario di lavoro straordinario prestato nella medesima giornata, circostanza quest’ultima verificatasi secondo quanto rappresentato dall’Amministrazione nella sua memoria difensiva, nella quale è dato riscontrare come gli odierni ricorrenti abbiano regolarmente fruito del turno di riposo settimanale o infrasettimanale secondo quanto previsto dall’art. 63 della legge n. 121 del 1981, nonché del compenso straordinario per l’orario eccedente l’ordinaria prestazione lavorativa giornaliera, oltre alla succitata indennità di cui all’art. 54 del d.p.r. n. 164/2002, fermo restando il riconoscimento del loro diritto a turni di riposo compensativi per quelle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate, ma non retribuibili, poiché eccedenti il limite massimo previsto per le prestazioni di lavoro straordinario.
Rileva, peraltro, il Collegio che l'interpretazione della citata disposizione ex art. 54 è già stata oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Liguria, n. 3111/2009 confermata da Cons. Stato n. 1174/2013; e da ultimo Tar Marche n. 417/2015), che ha avuto modo di affermare che:
2) l'indennità di cui al citato art. 54 ha la funzione di remunerare il disagio connesso alla prestazione dell'attività lavorativa in una giornata destinata al riposo e quindi non incide sul computo dello straordinario, che avviene su base settimanale;
3) poiché l'orario di lavoro settimanale è suddiviso in 6 ore giornaliere, le ore di servizio dalla prima alla sesta, ancorché prestate in giornate destinate al riposo, non sono considerate straordinario, ma vengono remunerate con la corresponsione dell'indennità in parola, fermo restando il recupero del riposo settimanale o della festività infrasettimanale;
4) la funzione del recupero mediante la turnazione di riposo non ha carattere retributivo, essendo invece quella di compensare il disagio arrecato per aver prestato servizio in giorno festivo, avuto riguardo al fatto che la festività ha di norma carattere irrinunciabile e che il disagio stesso costituisce un fatto oggettivamente irrimediabile, se non con l'istituto in questione;
5) il compenso per lavoro straordinario ha, invece, un'altra finalità, che è quella di compensare le prestazioni rese oltre le 36 ore settimanali, sul presupposto della maggiore gravosità dell'attività prestata in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.
Pertanto, sempre fermo restando il diritto al recupero, qualora la prestazione lavorativa resa nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali concorra, su base settimanale, al superamento delle 36 ore, spetta al personale sia l'indennità di 5 € (oggi aggiornata) per l'attività giornaliera prestata, sia il compenso straordinario per tutte le ore eccedenti, su base settimanale, le 36 ore.
Orbene, nel caso di specie, come già sopra anticipato l’amministrazione ha dichiarato di aver riconosciuto ai ricorrenti le rispettive competenze indennitarie, quelle per l’attività lavorativa straordinaria prestata ed ha consentito loro di fruire di turni di riposo compensativi; ed a fronte di tale affermazione gli odierni ricorrenti non hanno fornito (come necessario allorquando vengono in considerazione diritti patrimoniali) alcun valido mezzo di prova idoneo a supportare e confortare le pretese in questa sede rivendicate. Ne segue, quale logico corollario, che il ricorso proposto deve essere respinto.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati, fra le parti in causa, tenuto conto della specificità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
ET Morabito, Presidente
BI Mattei, Consigliere, Estensore
LV Gatto Costantino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI Mattei | ET Morabito |
IL SEGRETARIO