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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/07/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2699/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: HE PP Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice Beatrice Ruperto Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, C.F. , con l'Avv. PARENTE CR Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. , con l'Avv. PARENTE Controparte_1 C.F._2
CR
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Capena, in data 29/01/1984, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del relativo Comune (Atto n. 1, Parte II, S. A, Anno 1984).
Con Sentenza non definitiva del 08.11.2024, e stata dichiarata la separazione personale tra le parti e la causa e stata rimessa sul ruolo per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere
1 accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data della prima udienza del 29.10.2024, nell'ambito del presente giudizio. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilita di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si e definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
All'udienza del 24.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti hanno presentato le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, con impegno da parte del sig. Pt_1
ad allontanarsi il prima possibile dall'abitazione coniugale, e in ogni caso
[...] entro e non oltre il mese di settembre p.v., stabilendo sin d'ora quale termine ultimo il mese di dicembre 2024, in caso di impedimenti strettamente personali è già rappresentati alla sig.ra Controparte_1
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Capena in Via Giuseppe Verdi n. 37, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra che continuerà a viverci stabilmente unitamente alla figlia Controparte_1
. Persona_1
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
Le condizioni indicate sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e presso il Comune di Parte_1 Controparte_1
Capena, in data 29/01/1984; 2) Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del (Atto n. 1, Parte II, S. A, Anno 1984); Parte_2
2 3) Dispone che le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano conformi a quelle oggetto di conclusioni congiunte;
4) Compensa le spese di lite.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Beatrice Ruperto
Il Presidente
HE PP
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: HE PP Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice Beatrice Ruperto Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, C.F. , con l'Avv. PARENTE CR Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. , con l'Avv. PARENTE Controparte_1 C.F._2
CR
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Capena, in data 29/01/1984, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del relativo Comune (Atto n. 1, Parte II, S. A, Anno 1984).
Con Sentenza non definitiva del 08.11.2024, e stata dichiarata la separazione personale tra le parti e la causa e stata rimessa sul ruolo per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere
1 accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data della prima udienza del 29.10.2024, nell'ambito del presente giudizio. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilita di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si e definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
All'udienza del 24.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti hanno presentato le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, con impegno da parte del sig. Pt_1
ad allontanarsi il prima possibile dall'abitazione coniugale, e in ogni caso
[...] entro e non oltre il mese di settembre p.v., stabilendo sin d'ora quale termine ultimo il mese di dicembre 2024, in caso di impedimenti strettamente personali è già rappresentati alla sig.ra Controparte_1
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Capena in Via Giuseppe Verdi n. 37, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra che continuerà a viverci stabilmente unitamente alla figlia Controparte_1
. Persona_1
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
Le condizioni indicate sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e presso il Comune di Parte_1 Controparte_1
Capena, in data 29/01/1984; 2) Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del (Atto n. 1, Parte II, S. A, Anno 1984); Parte_2
2 3) Dispone che le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano conformi a quelle oggetto di conclusioni congiunte;
4) Compensa le spese di lite.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Beatrice Ruperto
Il Presidente
HE PP
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