Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5538/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso pendente tra
( , rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. POSITANO ANNA,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2
Avv. CARABELLESE SERGIO,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio religioso celebrato in data 30/01/2020. Ha precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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Ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 10/05/2024).
I.2.- Previa designazione del giudice delegato per la trattazione e comunicazione al Pubblico Ministero, la parte convenuta si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio (comparsa di risposta depositata il
29.10.2024).
I.3.- Proseguito il giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando congiuntamente la pronuncia di divorzio secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti in data 13.01.2025. All'udienza del 25.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter, c.p.c., il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.4.- Il Pubblico Ministero non è intervenuto.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del Tribunale di Bari in atti pubblicato il 18.03.2023, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione
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Pagina 2 di 3 sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
13.01.2025.
IV.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
V.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 5538/2024 introdotto con ricorso del 10/05/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rutigliano in data 30/01/2020 tra Parte_1
(Taranto (TA), 17/05/1987) e (Putignano (BA), Controparte_1
18/06/1990) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2020;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 13.01.2025;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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