Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/04/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
279/2019 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dr. Natalino Sapone Consigliere
3) dr.ssa Federica Rende Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 279/2019 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
16/2/1970 rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Teresa Badolisani
APPELLANTI
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.I. ) rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cutugno e Giovanna Mollica P.IVA_2
APPELLATO
Oggetto: Risarcimento danni - Appello alla sentenza n. 1147/2018 emessa dal Tribunale di Locri in data 17.9.2018 nel procedimento n. 631/2014 R.G.A.C.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato il 14.04.2014, , nella qualità di titolare della ditta Parte_1
“Bar Sporting Club Paninoteca” e , quale proprietaria del terreno su cui Parte_2 sorgono i locali dell'attività commerciale, convenivano in giudizio il in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, per sentirlo condannare al taglio degli alberi presenti a distanza di circa un metro dal confine di terreno di proprietà dell'attrice e al risarcimento danni di
quale titolare dell'attività commerciale “Bar Sporting Club Paninoteca”.
[...]
Precisavano che il terreno su cui sorgono i locali destinati all'attività commerciale, di proprietà di
, è confinante con un terreno appartenente al Comune di sul quale Parte_2 CP_1 insistono degli alberi di alto fusto piantati dal Comune in violazione del disposto degli art. 892 e ss.
Tali arbusti, una volta cresciuti, avevano causato notevoli danni agli attori: in particolare la resina degli stessi aveva danneggiato il telo di copertura di cui è dotato il locale, gli aghi di pino avevano più volte intasato la rete fognaria e le radici avevano causato danni alla pavimentazione.
Segnalavano gli attori che, malgrado le diffide inviate al (ott. 2012- ago 2013), Controparte_1 questi non aveva provveduto, pertanto adivano il Tribunale chiedendo la condanna dello stesso al taglio degli alberi o, in subordine, alla potatura dei rami e delle radici presenti, e comunque al risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva in giudizio il opponendosi alla domanda attorea sia per l'inerzia da Controparte_1 questi dimostrata nell'esigere tempestivamente l'estirpazione degli alberi piantati a distanza irregolare e sia ipotizzando un possibile acquisito per usucapione del diritto a mantenere la piantagione a distanza irregolare dal confine del terreno di proprietà degli attori quale servitù apparente. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e CTU.
Con sentenza 1147/2018 il Tribunale si pronunciava sulla questione rigettando la domanda dei coniugi . Parte_3
Avverso tale pronuncia proponevano gravame e contestando in toto il contenuto Parte_1 Parte_2 della sentenza e chiedendone la riforma.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato. Controparte_1
Con ordinanza del 9.12.2024 la causa era assunta in decisione concedendo i termini di cui all'art 190 cpc di cui le parti hanno profittato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti lamentano l'errata motivazione fornita dal giudicante ai fini del rigetto della domanda proposta, nella parte in cui qualifica gli arbusti per cui è causa all'interno della categoria “beni demaniali”, pertanto non soggetti al rispetto delle distanze previste in tema di piantagioni ex art 892 cc.
Precisano gli appellanti che non sarebbe mai stata né dedotta né provata dal la Controparte_1 circostanza che il terreno su cui sono stati piantati gli alberi, pur essendo di proprietà comunale, rientri nei beni demaniali, pertanto ad esso non potrebbe applicarsi il regime speciale previsto per i beni facenti parte del demanio pubblico.
Si legge in sentenza “In merito alla domanda avanzata dagli attori il diritto alla recisione dei rami sporgenti si riferisce anche agli alberi non soggetti all'obbligo delle distanze (nella specie perché sorti su beni demaniali) (Cass. 1703/1976). L'art. 896 c.c. riconosce al proprietario di un fondo il potere di costringere il vicino, i cui rami si protendono sul fondo, a tagliarli, mentre egli stesso può tagliare direttamente le radici che vi si addentrano nella sua proprietà…..Secondo la giurisprudenza della Corte (sent. 9 luglio 1971 n. 2208) i beni demaniali non sono soggetti all'obbligo delle distanze previste, in tema di piantagioni, dall'art. 892 c.c.: il quale appartiene alle disposizioni che dettano limitazione legali fra proprietà private e con carattere di reciprocità (che presuppone parità di condizione giuridica) onde non è applicabile ai beni predetti, che hanno una disciplina propria (arg. ex artt. 823, 828 e 830 c.c.). Questo particolare regime, se impedisce al vicino di chiedere, secondo l'art. 894 c.c., che vengano estirpati gli alberi piantati a distanza inferiore a quella prevista dagli articoli precedenti, non esonera rispetto a tali alberi, il titolare dell'uso del bene demaniale di curare che dalla situazione (bensì legittima, in sè, ma dotata di una maggiore capacità naturale di incidenza negativa sulla proprietà confinante) non derivi danno a quest'ultima.”
Sostengono di
contro
MO nei propri scritti difensivi “In ogni caso, appare evidente che il bene appartenente al Comune di non rientri né nel demanio pubblico né nel patrimonio CP_1 indisponibile, poiché non ricompreso nell'elenco di beni a cui viene attribuito un particolare regime giuridico. Al terreno su cui sono stati piantati gli alberi da parte del si applicano CP_1 inevitabilmente le norme di diritto privato e, quindi, l'ente era tenuto al rispetto delle distanze così come previsto dall'art. 892 c.c.”
La doglianza non è pienamente condivisibile. Emerge dagli atti come tali alberi siano collocati all'interno di una macroarea rientrante nello spazio adibito a stadio comunale (come riportato nella consulenza tecnica a pag. 11 “Di fronte al locale, lato Nord, vi è la biglietteria dello stadio posta al centro di un piazzale adoperato come parcheggio e un filare di alberi di pino…”) e, dunque, evidentemente ascrivibili alla disciplina prevista per gli impianti sportivi, rientranti nel patrimonio indisponibile, in quanto beni di pertinenza degli stessi.
Ed infatti, sul punto, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Gli impianti sportivi, di proprietà comunale, appartengono al patrimonio indisponibile del comune, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c., essendo essi destinati a un pubblico servizio (il soddisfacimento dell'interesse, proprio dell'ente esponenziale e della intera collettività allo svolgimento delle attività che in essi si svolgono). Tali beni, pertanto, possono essere trasferiti nella disponibilità dei privati, perché ne facciano determinati usi, solo mediante concessioni amministrative e tutte le controversie relative al rapporto stesso sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie: controversia con la quale alcune società di calcio, concessionarie dell'uso di uno stadio comunale, denunciavano che il in assenza di CP_1 qualsiasi clausola in tale senso inserita nella concessione, avesse - con altra concessione - affidato a terzi l'esercizio esclusivo della pubblicità nello stesso stadio)”, (Cassazione civile sez. un., 06/08/1998, n.7710).
Tale principio, del resto, è affermato altresì dalla giurisprudenza amministrativa: “In quanto facente parte del patrimonio indisponibile, lo stadio comunale ha natura di bene pubblico, poiché con evidenza sussiste sia il criterio soggettivo della titolarità (in capo all'amministrazione comunale), sia quello oggettivo della idoneità a soddisfare pubblici interessi: pertanto, poiché il rapporto intercorrente tra un comune ed una società calcistica avente ad oggetto l'utilizzazione dello stadio comunale non sorge sulla base di un contratto di locazione, bensì di una concessione di bene pubblico, sussiste la competenza del giudice amministrativo a conoscere della legittimità degli atti comunali che hanno consentito alla stessa società di ingrandire lo stadio” (Consiglio di Stato, sez.
V, 04/11/1994, n. 1257).
Ne consegue, quindi, l'applicabilità dell'art. 826 cod. civ. e del particolare regime giuridico per essi previsto, ai sensi dell'art. 828 cod. civ., poiché gravati da uno specifico vincolo di destinazione all'uso pubblico. E' principio più volte espresso dalla Corte di cassazione quello secondo cui “Le norme sulle distanze legali disciplinano i rapporti tra fondi privati contigui e non trovano applicazione quando si tratti di opera costruita su area di proprietà demaniale, atteso che, in tal caso, l'eventuale pregiudizio dei diritti dei proprietari dei fondi contigui deve essere valutato in relazione all'uso normale spettante ai medesimi sul bene pubblico” Sez. 2 - , Sentenza n. 9913 del 19/04/2017).
Più di recente, la Corte di cassazione ha affermato che: “L'esenzione dall'obbligo del rispetto delle distanze in favore degli edifici demaniali, implicitamente contenuta nella previsione dell'art. 879
c.c., non richiede che la P.A. realizzi la costruzione su un fondo demaniale, potendo quest'ultima essere collocata anche su un fondo privato a condizione, però, che l'opera sia intrinsecamente assimilabile, per la finalità pubblica perseguita, a un bene appartenente al pubblico demanio.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva sottratto alla disciplina delle distanze la realizzazione di un campo di calcetto con annesso spogliatoio, operata dal comune, a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, su un fondo privato, di cui aveva la disponibilità in virtù di un contratto di comodato, affermando che tale costruzione non ha una intrinseca finalità pubblica che ne consenta l'equiparazione a un bene demaniale)”. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 391 del 13/01/2021)
In motivazione, la Corte ha chiarito che “l'esenzione per gli edifici demaniali dal rispetto della disciplina dettata dagli artt. 873 e ss. cod. civ. è implicitamente contenuta nella previsione dell'art. 879 cod. civ.. La disciplina delle distanze prevista dal codice civile, dunque, presiede alla regolamentazione dei rapporti di vicinato ed alla tutela del diritto di proprietà e vincola anche la
Pubblica Amministrazione, non solo nel caso in cui la stessa operi iure privatorum, ma anche quando risultino coinvolti beni ad essa appartenenti e non riconducibili fra quelli indicati nell'art. 879 cod. civ.. La sostanziale portata di tale disposizione va individuata nella constatazione che nel caso in cui la Pubblica Amministrazione operi nel legittimo perseguimento di un interesse pubblico e compia un intervento edificatorio qualificato di interesse pubblico, la modalità di realizzazione dell'opera costituisce un'estrinsecazione di una potestà della Pubblica Amministrazione. Ne consegue che l'esecuzione di una simile opera non può essere ricondotta ad un'attività realizzata iure privatorum e non è suscettibile di riduzione in pristino per la parte in cui lede il regime convenzionale e regolamentare delle distanze, poiché le scelte della competente autorità circa l'ubicazione dell'opera, al fine di perseguire nel migliore dei modi la pubblica utilità, sono idonee a comprimere la posizione giuridica soggettiva del privato.
6.2 Questi principi riguardano l'opera pubblica in quanto tale, anche nell'ipotesi in cui essa non sia realizzata mediante il ricorso a procedimenti di natura ablatoria, ed operano in ragione dell'esistenza di un riconosciuto interesse pubblico alla sua realizzazione della stessa”.
La Suprema Corte, nel caso specifico sottoposto al suo esame, ha escluso la natura pubblica dell'opera realizzata su un terreno privato di cui il comune aveva la disponibilità in forza di un contratto di comodato, osservando che la dichiarazione di pubblica utilità aveva carattere instabile e provvisorio
“perché dipendente da un titolo di natura obbligatoria il cui venir meno non solo andrà a recidere l'esile legame fra l'opera e la pubblica amministrazione, ma farà anche svanire la finalità pubblica perseguita, ricollegata alla disponibilità dell'area - e quindi di per sé insufficiente a rendere l'opera assimilabile al pubblico demanio”. La stessa opera realizzata, un campo da calcetto, non poteva certo essere assimilata alla realizzazione di uno stadio comunale, evidentemente opera di ben più ampia consistenza, rilevanza ed importanza.
Nel caso specifico, lo stadio comunale e l'area di pertinenza del medesimo, su cui insistono gli alberi dei quali gli odierni appellanti chiedono la rimozione ai sensi dell'art. 894 cod. civ., assolvono ad una funzione di pubblico interesse, con conseguente esenzione dall'obbligo di rispettare le distanze legali e preclusione per il proprietario del fondo contiguo di chiedere il taglio degli alberi. Tuttavia, deve ritenersi che a tali beni, assimilabili ai beni demaniali quanto al rispetto delle distanze legali, debba applicarsi il disposto di cui all'art. 896 cod. civ. Ai sensi di tale disposizione, “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.”
Tale diritto di recisione è imprescrittibile, come statuito anche dalla Suprema Corte nella sentenza 14632/2021 “Il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, riconoscendo espressamente l'art. 896 c.c. al proprietario del fondo, sul quale, essi protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo” (in tal senso anche Cass. 19035/2008; 1788/1993). Con specifico riguardo alle radici è stato statuito con sentenza 323/1999 “L'art. 896 c.c. considera illegittimo l'addentramento nei fondi altrui di radici provenienti da alberi posti nel fondo limitrofo, riconoscendo al proprietario del fondo il diritto di tagliare dette radici senza imporgli alcun obbligo di erigere barriere atte ad impedire alle radici di penetrare nel suo fondo.” Considerato che dalle risultanze della perizia – nonché dalla documentazione fotografica prodotta - è stato confermato sia che le radici degli arbusti per cui è causa hanno invaso il terreno di proprietà
sia che i rami si protendono sul terreno in questione, è logico ritenere sussistente un Parte_2 obbligo in capo al di provvedere alla potatura dei medesimi nonché ad opere di CP_1 ordinaria manutenzione dei beni di sua proprietà.
Tale soluzione consentirebbe di evitare danni alla proprietà , nonché all'attività del Parte_2
Parte_1
In tal senso, nella motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale prevedeva “…Giova infine ricordare che, secondo quanto la Corte ha già affermato (sent. 30.10.1959 n. 3215), il mancato uso, da parte della persona cui è attribuita, della facoltà di tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo da quello confinante, non può liberare il proprietario delle piante dagli obblighi che, in rapporto alla naturale espansione di esse, gli incombono per legge, e dalle responsabilità che derivano dall'inosservanza di tali obblighi. In ogni caso il non può ritenersi sollevato da alcun responsabilità, giacche su Controparte_1 di esso, relativamente ai fatti de quo, incombe immancabilmente l'obbligo di manutenere correttamente gli alberi del verde pubblico (in tal senso si evidenzia quanto meno la scelta inopportuna di collocare in quel preciso contesto, alberi di alto fusto) attraverso una regolare e costante potatura, una corretta deradicalizzazione delle radici superficiali, riduzione della densità della chioma, con corretto mantenimento delle condizioni di drenaggio del suolo…”
A fronte di tale statuizione, la sentenza impugnata nulla ha previsto nel dispositivo.
Per tale ragione, con l'ulteriore motivo di appello proposto da essi lamentano Parte_3 la circostanza che il giudice di prime cure, nel redigere la motivazione della sentenza, avrebbe omesso di pronunciarsi su una domanda violando così il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, “..il Tribunale di Locri non ha emesso alcuna pronuncia sulla domanda subordinata con la quale si richiedeva di accertare e dichiarare l'obbligo ex art. 896 c.c. per il Controparte_1 di procedere al taglio dei rami e delle radici degli alberi presenti, a distanza di circa un metro dal confine, che avevano invaso il fondo di proprietà degli attori.” Precisa inoltre “In realtà, il primo
Giudice si è limitato ad esprimere il proprio giudizio, peraltro errato, sulla domanda principale e cioè quella rivolta alla richiesta di condanna del convenuto al taglio degli alberi presenti a CP_1 distanza irregolare dal confine.” Con la recente pronuncia n. 11319 del 7 aprile 2022 la Cassazione ha statuito che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione.
Nel caso di specie, a pag. 6 della sentenza si legge “..Pertanto alla luce di quanto sopra esposto non può essere accolta la domanda degli attori volta ad accertare l'obbligo ex art. 894 c.c. nei confronti del , anche se residua l'obbligo del di porre in essere tutte le azioni Controparte_1 CP_1 necessarie al fine di non recare nocumento al fondo del vicino provvedendo al taglio dei rami degli alberi prospicenti il locale dell'attore riducendone la chioma ed al taglio delle radici superficiali che oltrepassano il confine, mantenendo le condizioni di drenaggio del suolo al fine di non pregiudicare la stabilità statica degli alberi, in special modo della pianta n. 4 che presenta un tronco contorto ed inclinato verso il Bar Paninoteca e i cui rami più bassi sono a contatto diretto con il telo di copertura della veranda…” Non può pertanto ritenersi sussistere, nel caso di specie, una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte. Deve dunque ritenersi che tale motivo di appello sia meritevole di accoglimento (“La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto viziata la sentenza impugnata in relazione alla domanda di restituzione delle spese di lite corrisposte in virtù della decisione di primo grado, non essendovi alcuna statuizione sul punto nel dispositivo e risultando irrilevante l'affermazione, contenuta in motivazione, circa l'obbligo dell'appellato soccombente di rimborsare alla controparte le somme già percepite a titolo di spese giudiziali.” Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9263 del 11/04/2017) ed il deve essere condannato a porre in essere le opere necessarie Controparte_1 alla manutenzione degli arbusti presenti sul confine con la proprietà provvedendo al taglio Parte_2 dei rami degli alberi prospicenti il locale degli appellanti riducendone la chioma ed al taglio delle radici superficiali che oltrepassano il confine, mantenendo le condizioni di drenaggio del suolo al fine di non pregiudicare la stabilità statica degli alberi.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni da parte del Tribunale. Sul punto, il primo giudice ha osservato che “… si rileva che dalla conformazione dei suddetti alberi e dalle loro caratteristiche e dalla notevole lunghezza delle radici degli alberi in discussione, il danno si sarebbe verificato lo stesso anche se gli alberi di pino fossero stati piantati alla distanza prevista dalla legge;
il telo della veranda risulta essere imbrattato soprattutto dal polline dei pini piuttosto che dalla resina e, in ogni caso, non ne è pregiudicata la relativa funzionalità”. Tale assunto appare essere pienamente condivisibile.
Sostengono invece i signori e nell'atto di appello che “In effetti, le conclusioni Parte_1 Parte_2 alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono il frutto di congetture fantasiose perché vengono smentite dalle risultanze della CTU…..La realtà è che le radici ed i rami degli alberi per cui è causa si sono protesi all'interno della proprietà degli appellanti ed hanno causato (causano) molti danni e disagi. Inoltre, in molti passaggi della relazione l'esperto evidenzia i danni già evidenti e quelli futuri da evitare.” In realtà, dall'elaborato peritale non emerge il riconoscimento di danni specifici a carico della proprietà : il consulente fa riferimento a “ripercussioni pratiche” piuttosto che a danni, e Parte_2 nello specifico riferisce “ il fogliame presente in alcune aree del giardino ostacola la crescita di altre piante, le radici superficiali sicuramente si protraggono anche sotto il pavimento della veranda del locale e l'effetto sonoro di alcune mattonelle al calpestio costituisce un ulteriore indizio. In alcuni tratti del parcheggio esterno, si possono osservare le radici superficiali che affiorano chiaramente dal terreno. Anche all'interno del giardino sono state rinvenute radici superficiali e, visto il decorso è molto probabile che possano nuocere alle vicine tubature sotterranee, in particolare il pozzetto fognario dista circa un metro dalla recinzione di confine.
Per quanto attiene i danni quantificati dai ricorrenti tramite i preventivi spesa, si rileva che il telo della veranda è chiaramente imbrattato soprattutto dal polline dei pini, più che dalla resina, ciò nonostante, attualmente presenta un danno estetico che non pregiudica la funzionalità protettiva dagli agenti atmosferici per cui viene utilizzato………” e ancora “…Per come descritto, il pavimento della veranda allo stato attuale, è sicuramente attraversato da alcune radici che percorrono lo strato di terreno sotto il massetto, tuttavia non presenta le condizioni per un immediato rifacimento.
Ovviamente se non viene posto in esser nessun intervento, il rifacimento del pavimento è solo posticipato. Per la rete fognaria il principale pericolo è rappresentato dalla crescita radicale, piuttosto che dagli aghi di pino, poiché in caso di vecchie tubature è facile la perforazione causata dalla spinta radicale e la successiva otturazione dell'impianto. Questa situazione è molto probabile ma, lo scrivente non ha rilevato prove certe che la riparazione dell'impianto fognario sia stata realizzata esclusivamente a causa del fogliame che ha otturato le tubature, né si può risalire all'entità del danno senza un'ispezione profonda. Anche in questo caso, in mancanza di provvedimenti sussiste il pericolo di un futuro danneggiamento dell'impianto”
A seguito di tale disamina, il perito conclude a pag. 20 “Dalla valutazione delle richieste di parte ricorrente circa i danni subiti, nelle condizioni attuali non vi sono elementi tali da giustificare un indennizzo, per come illustrato dai preventivi di spesa allegati agli atti, ovvero per la sostituzione del telo della veranda, il rifacimento del pavimento e l'impianto. fognario. Tuttavia è stata ribadita la necessità di opportuni interventi per prevenire danneggiamenti all'attività commerciale dei ricorrenti, proponendo le soluzioni da attuare per il caso specifico.”
Inoltre, dalla documentazione presente in atti, non risulta che gli appellanti abbiano fornito prova della sussistenza dei danni lamentati, limitandosi a produrre tre preventivi di spese relativi al rifacimento della pavimentazione, del telo di copertura e dell'impianto fognario senza però corredarli di elementi atti a dimostrare la riconducibilità di tali lavori a danni prodotti dagli arbusti per cui è causa, né, prima ancora, gli odierni appellanti hanno adeguatamente provato che tali lavori siano stati effettivamente eseguiti.
Peraltro, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia di risarcimento del danno da sinistri stradali, “In tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non é idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur"” (Sez. 3, Sentenza n. 11765 del 15/05/2013).
Nel caso di specie, solo uno dei preventivi prodotti è stato confermato dal suo autore, . Parte_4
Il teste, tuttavia, nel corso della sua escussione, (cfr. verbale del 23-01.2018) ha reso sul punto dichiarazioni generiche: “posso confermare che, a causa delle radici e del fogliame proveniente dagli alberi, l'impianto fognario e quello del bar hanno subito dei danni;
ho potuto accertare tali circostanze nelle occasioni in cui sono stato chiamato dai proprietari del bar per eseguire degli interventi di manutenzione negli impianti in quanto tecnico termo idraulico”. Nel prosieguo della sua deposizione ha altresì riferito che “Durante i sopralluoghi ho potuto constatare che all'interno dei pozzetti di scarico erano visibili le radici degli alberi e il fogliame che ostruivano il decorso delle acque reflue”. Non è possibile comprendere, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste, quali danni siano stati da lui riscontrati, se siano effettivamente ascrivibili agli alberi situati ad una distanza inferiore a quella prevista, quando i lavori di manutenzione siano stati eseguiti, in cosa siano consistiti, quando si sia verificata l'ostruzione del decorso delle acque reflue di cui egli fa menzione, se tale ostruzione fosse parziale o totale, se, a seguito di tale ostruzione, siano eventualmente derivati dei danni all'esercizio commerciale gestito dagli appellanti e di che tipo.
Anche l'ulteriore affermazione da lui fatta, secondo cui in alcuni punti “la pavimentazione era sollevata e le piastrelle rotte” non riscontrata dal consulente, né documentata in alcun modo, non può costituire valido riscontro alla richiesta di risarcimento del danno.
In ordine al preventivo allegato dalle parti appellanti, egli ne ha confermato il contenuto (“posso confermare il contenuto del preventivo del 2/08/2013 della FC Impianti snc di € 1.600,00 iva inclusa da me redatto in quanto socio della medesima e allegato al fascicolo di parte attrice”), senza però specificare se tali lavori siano stati effettivamente eseguiti.
Sul punto, peraltro, non può che osservarsi che il preventivo in questione è relativo al rifacimento dell'intero impianto fognario, ma dagli atti non risultano elementi per ritenere che l'intero impianto fosse stato danneggiato e necessitasse di rifacimento.
Analoghe osservazioni possono essere fatte per gli altri preventivi presenti in atti: non sussistono elementi per ritenere che i lavori in essi indicati siano stati eseguiti, tuttavia il consulente nominato non ha riscontrato i danni indicati dagli appellanti (non ha infatti riscontrato il sollevamento e/o la rottura del pavimento, né ha riscontrato danni funzionali al telone), pertanto i presunti danni lamentati non possono essere risarciti.
Quanto ai danni futuri ai quali il consulente ha fatto cenno, deve ritenersi che i prescritti interventi di potatura e manutenzione degli alberi, ne impediscano la realizzazione.
Alla luce di quanto esposto, tale motivo di appello e la correlativa richiesta di risarcimento del danno non può essere accolto.
Spese del giudizio
Resta da statuire sulle spese diversi gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l'esito complessivo della lite: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. (Cass. n. 3083/2017). Nel caso di specie, sulla scorta del parziale accoglimento della domanda di parte appellante, appare equo procedere ad una compensazione per metà delle spese dei due gradi di giudizio, ponendo a carico del comune il pagamento della residua metà, oltre che le spese di consulenza. Pertanto, tenuto conto del valore della controversia, indicato da parte appellante in € 12.926,06 (pari alla somma richiesta a titolo di risarcimento danni), applicando i valori minimi, considerata la non complessità delle questioni trattate, le spese per il presente grado di giudizio devono essere così liquidate: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00. Applicando quindi la compensazione per metà dell'importo così determinato, pari ad € 2.906,00, il deve essere condannato al pagamento della residua metà, pari ad € 1.453,00, in Controparte_1 favore degli appellanti, oltre a spese accessorie, IVA e CpA come per legge.
Quanto al precedente grado di giudizio, le spese devono essere così determinate: fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; fase decisionale, valore minimo: € 851,00,
Applicando la compensazione per metà dell'importo così determinato, pari ad € 2.540,00, il
[...]
deve essere condannato al pagamento della residua metà, pari ad € 1.270,00, in favore CP_1 degli appellanti, oltre a spese accessorie, IVA e CpA come per legge.
Deve disporsi la distrazione ai sensi dell'art. 93 cpc. in favore del difensore delle parti appellanti che ne ha fatto richiesta per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ), contro , in persona Parte_2 CodiceFiscale_2 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il a porre in essere le opere necessarie alla manutenzione degli arbusti Controparte_1 presenti sul confine con la proprietà provvedendo al taglio dei rami degli alberi Parte_2 prospicenti il locale degli appellanti riducendone la chioma ed al taglio delle radici superficiali che oltrepassano il confine, mantenendo le condizioni di drenaggio del suolo al fine di non pregiudicare la stabilità statica degli alberi.
2. Rigetta nel resto.
3. Compensa per metà le spese di entrambi i gradi di giudizi e condanna il Controparte_1 al pagamento della residua metà pari ad € 1.453,00 per il presente grado di giudizio ed ad
€ 1.270,00 per il precedente grado di giudizio, oltre spese legali, Iva e CpA come per legge, spese da distrarsi a favore del difensore che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Pone a carico del comune le spese di consulenza.
Così è deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito